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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/02/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3826/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3826 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, avverso la sentenza n. 1101/2018 pubblicata in data 1.2.2018, emessa dal Tribunale di
Napoli, non notificata, riservato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 10.10.2024, solta in trattazione scritta, con la concessione gli ordinari termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
TRA
(c.f. e P.IVA: Parte_1
), in persona dell'amministratore unico dott. , P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 28.06.2019, dall'avv. Assunta Di Stefano (c.f. non indicato), presso il cui studio elettivamente domicilia, in alla via Cesario Console, 3 Pt_1
Appellante
E CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE PRIMA
[...]
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., Ing. con sede in alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D Controparte_2 Pt_1
(P.IVA. e c.f.: , rappresentata e difesa, giusta procura ad litem su foglio P.IVA_2
separato allegato alla comparsa, dall'avv. Andrea Napolitano (c.f.:
), presso il quale elettivamente domicilia in alla Via F. C.F._1 Pt_1
Del Carretto n. 26
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ingiuntivo n. 2426/2014 veniva intimato a Parte_1 il pagamento, in favore di della somma di € 355.571,07
[...] CP_3
oltre interessi di mora e spese legali, a titolo di corrispettivo per il trasporto dei rifiuti all'impianto AMIU di Genova.
2. Con citazione in opposizione a detto decreto ingiuntivo la società ha dedotto, Pt_1 preliminarmente, che le spese per il trasporto dei rifiuti dall'impianto collocato nel dismesso sito industriale I.C.M. di via delle Brecce in all'impianto di Genova Pt_1
non potevano esserle poste a carico, in quanto essa opponente non era tenuta al trasporto dei rifiuti, ma soltanto alla gestione delle attività degli STIR del territorio provinciale, destinatari dei flussi di rifiuti provenienti dai centri di raccolta cittadini;
ha poi eccepito che non vi era prova sufficiente degli esborsi. Ha perciò chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
si è costituita eccependo l'infondatezza dell'opposizione, allegando, in CP_1
particolare, che, con ordinanza n. 1231 del 22/11/12, il Sindaco di aveva ordinato alla Pt_1
lo svuotamento di almeno una delle due piazzole dell'ex stabilimento ICM, Pt_1
che rimasta inevasa detta ordinanza, con successiva nota 897657 del 23/11/12, aveva dato disposizioni ad di provvedere, a spese della , al trasporto dei CP_4 Pt_1 rifiuti nei siti individuati da quest'ultima; infine che con successiva ordinanza sindacale, n. 1337 del 2012, non impugnata dinanzi al G.A., era stato disposto il servizio di trasporto a spese della . Pt_1
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione.
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n. 3826/2018 Sentenza r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE PRIMA CIVILE
2.1. Il tribunale adito, per un verso, ha rilevato che effettivamente vi era un titolo che fondava il diritto di al pagamento, cioè l'ordinanza sindacale disponeva il CP_1
trasporto dei rifiuti da a Genova da eseguirsi a cura di , ma con spese da Per_1 CP_1 riversarsi su;
per altro verso, ha dato atto che l'effettivo svolgimento del Pt_1
servizio di trasporto – commissionato da alla società CA UD – era provato con CP_1
le fatture, con prospetto dei trasporti effettuati dalla società CA UD (indicante la data dei viaggi, la quantità di rifiuti solidi urbani trasportata, nonché la targa degli autotrasportatori per i singoli viaggi), infine mediante il decreto ingiuntivo emesso il
16/10/13 dal tribunale di Napoli, in favore della società CA UD e in danno della per detto servizio di trasporto, a cui era anche seguito un processo di esecuzione. CP_1
3. Avverso la decisione del tribunale ha spiegato gravame la con atto Parte_1
ritualmente notificato in data 12.6.2018 all'appellata, articolando molteplici motivi di appello.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 14.12.2018 si è costituita in giudizio l' che con varie argomentazioni ha sostenuto l'infondatezza CP_3
dell'appello, chiedendone il rigetto.
Fissata la comparizione per l'udienza del 16.1.2019, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 10.6.2020, poi rinviata d'ufficio più volte per il carico del ruolo.
All'udienza del 10.10.2024, svolta in trattazione scritta, acquisite le note delle parti sostitutive della presenza fisica, il Collegio ha riservato la causa in decisione, previa concessione dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali.
Risultano depositate le difese conclusionali, non è stata svolta istruttoria ed è stato acquisito il fascicolo di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Con un primo motivo l'appellante denuncia travisamento dei fatti, deducendo che ha sbagliato il tribunale a ritenere che fosse tenuta a pagare i costi del trasporto Pt_1
dei rifiuti. Evidenzia che il dopo aver ordinato ad essa appellante di Controparte_5 sgomberare il sito di rifiuti, proprio in seguito alla sua contestazione dell'ordine, aveva
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n. 3826/2018 Sentenza r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE PRIMA CIVILE
rettificato l'ordinanza e disposto che fosse a trasportare i rifiuti presso il sito CP_3
Amiu in Genova. Rimarca l'appellante che il giudice – nel fondare la sua decisione di rigetto dell'opposizione sulle ordinanze n. 1231 e 3337 del 2012 del - avrebbe CP_5
completamente dimenticato che essa appellante aveva contestato il primo ordine dato dal sindaco (di cui all'ordinanza 1231/2012).
Specifica di non aver impugnato l'ordinanza sindacale al T.A.R. solo in virtù della rettifica a suo dire effettuata dal in seguito alle sue rimostranze, con cui CP_5
indicava di non essere abilitata al trasporto dei rifiuti fuori regione.
Asserisce, ancora, sul punto, che se il tribunale avesse esaminato correttamente i CP_ documenti in atti, avrebbe dovuto ritenere che la domanda di pagamento di non poteva trovare fondamento nelle ordinanze sindacali, perché queste si erano limitate ad ordinare ad lo svuotamento della piazzola e il conferimento dei rifiuti presso il CP_1
sito di discarica in Genova.
Sempre nell'ambito di questo motivo, argomenta, sotto altro profilo, che vi è nella CP_ sentenza un ulteriore errore di fatto, nel punto di motivazione in cui si dice che non aveva potuto sversare i rifiuti nel sito gestito da;
di contro, afferma che Pt_1
CP_ l'impianto STIR di dove avrebbe dovuto smaltire i rifiuti del Per_1 CP_5
è gestito non da essa appellante ma dalla società A2A Ambiente spa.
[...]
Subito dopo la espone che i suoi compiti erano limitati ad organizzare i Parte_1
flussi di conferimento dei rifiuti agli impianti ma che agli oneri di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti nel sito doveva far fronte il con le entrate Controparte_5
pubbliche.
4.1.2. Il motivo è assolutamente infondato nella parte in cui sostiene che avrebbe sbagliato il giudice a fondare la sua decisione sulle ordinanze del CP_5
La piana lettura dell'ordinanza del sindaco n. 1337 del 20.12.2012, mai impugnata – dimostra l'infondatezza della tesi di . Con essa il Sindaco, dopo che Pt_1 Pt_1
aveva lasciato inadempiuto il precedente ordine (ord. sindacale n. 1231/12) di trasferire i rifiuti, lungi dal revocarlo, annullarlo o rettificarlo, dispose che vi provvedesse CP_1 ma con costi a carico dell'odierna appellante.
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n. 3826/2018 Sentenza r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE PRIMA CIVILE
All'ordinanza n. 1231 aveva replicato che non era autorizzata al trasporto dei Pt_1
rifiuti fuori regione, pertanto, il Sindaco, con nota 897657 del 23/11/2012, precisava che l'ordinanza 1231 non “ordinava a il trasporto dei rifiuti” bensì “lo svuotamento Pt_1 dello stabilimento ex ICM”.
Dunque, come pure nella sua comparsa più volte pone in rilievo, non può esservi CP_1
equivoco sulla circostanza che il suo diritto al rimborso del costo del trasporto a Genova dei rifiuti provvisoriamente stipati nell'ex stabilimento ICM discende direttamente dai provvedimenti del sindaco di cioè, in primis, l'ordinanza sindacale contingibile Pt_1
e urgente n. 1231/12 emessa dal Sindaco di quale commissario di Governo ex Pt_1
art. 50 TUEL, ordinanza non solo non impugnata, ma, anche, mai annullata o rettificata, con cui si ordinava a di liberare almeno in parte l'impianto ICM dai rifiuti Pt_1
accumulati, inoltre la successiva ordinanza n. 1337/2012 con cui si intimava ad CP_1
di provvedere a quanto , a ciò tenuta, non aveva adempiuto, cioè allo Pt_1
svuotamento dello stabilimento ex ICM dai rifiuti provvisoriamente accantonati, con relativi costi a carico della . Pt_1
Appare poi dirimente, ove mai sorgessero dubbi, che con la nota del 4/1/13, la stessa chiedeva al che dello svuotamento dell'ex ICM si occupasse Pt_1 Controparte_5
, “con ribaltamento dei costi a carico della (così la citata nota CP_1 Parte_1 inviata al Sindaco di e ad dall'appellante), indicando anche ove Pt_1 CP_3
conferire, cioè presso l'impianto AMIU di Genova. Riscontrando detta nota, il Sindaco chiariva che l'ordinanza non ordinava a di provvedervi direttamente, e, "nello Pt_1
spirito della più ampia collaborazione", comunicava che avrebbe dato disposizione ad di collaborare a tal fine, "comunque a spese di ". CP_1 Pt_1
Con nota del 7/1/2013 anche il Vicesindaco riscontrava la nota , chiedendo ad Pt_1
di organizzare il trasporto di 5000 tonnellate di rifiuti, come richiesto da CP_1 Pt_1
"con ribaltamento dei costi verso ". Pt_1
quindi provvedeva al trasporto, solo in quanto richiestole dal Sindaco e dal CP_1
Vicesindaco, per conto di , ed emetteva la relativa fattura per ribaltamento dei Pt_1 costi sostenuti a tal fine per € 355.571,07, mai pagata da . Pt_1
_______________________________________________________________________
n. 3826/2018 Sentenza r.g.a.c.c. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE PRIMA CIVILE
Non vi possono essere equivoci sul valore che la nota del 4/1/13 assume, di riconoscimento da parte di del suo obbligo e del debito conseguente (per il Pt_1
costo di trasferimento dei rifiuti) nei confronti di , come del resto correttamente ha CP_1
ritenuto il Tribunale. Peraltro non è secondario il rilievo che nella predetta comunicazione la faceva riferimento sia ad un contributo regionale stabilito a Pt_1 copertura dei costi di trasporto, segnatamente alla “nota del presidente della Regione
Campania protocollo 149/UOCP/GAB/UCG2 del 3 gennaio 2013 che mette a disposizione fondi al fine del conferimento di rifiuti necessario allo svuotamento degli impianti” sia ad un precedente accordo da essa stipulato con l'impianto AMIU di
Genova con il quale, alle condizioni stabilite nella nota AMIU del 23.11.2022 prot.
16216, presso detto impianto ci si impegnava a ricevere 5000 tonnellate di rifiuti solidi urbani (cf la citata nota, a pagina 41 della produzione di primo grado, ridepositata dall'appellata nel fascicolo telematico di appello, in un unico file).
Su questi presupposti del tutto legittima è l'azione monitoria di , con ingiunzione CP_1
a di pagare la somma per cui è causa (cf. decreto n. 2426/2014 del Tribunale di Pt_1
Napoli).
Il motivo è poi inammissibile e comunque irrilevante nella parte in cui introduce l'argomento nuovo che il sito STIR di fosse gestito da una società, la A2A Per_1
Ambiente s.p.a. ed è altresì contraddittorio, perché, subito dopo, argomenta che agli oneri di smaltimento doveva far fronte il CP_5
4.2. Con un secondo motivo l'appellante deduce omessa pronuncia sul rilievo, sollevato già in primo grado, che in esecuzione dei patti consortili l'attività di trasporto di rifiuti prodotti nel e i relativi costi gravano in capo ad questa Controparte_5 CP_3
circostanza sarebbe stata completamente trascurata dal tribunale.
Il motivo è infondato per plurime ragioni.
In primo luogo, il disposto dell'art. 3 del patto consortile invocato in primo grado a fondamento di questa difesa, non è dirimente ai fini del thema decidendum, non riguardando affatto la ripartizione di oneri economici tra le due consorziate, dunque il suo contenuto non è nemmeno potenzialmente in contrasto con il contenuto
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n. 3826/2018 Sentenza r.g.a.c.c. 6 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE PRIMA CIVILE
dell'ordinanza sindacale indifferibile ed urgente che costituisce il titolo del credito di
. CP_1
Peraltro la difesa di in appello si affida ad un generico richiamo all'atto di Pt_1
costituzione del , alle visure camerali delle due società, al loro oggetto: si CP_6
tratta di argomenti generici, inidonei a scalfire la validità della decisione, fondata su un ordine legalmente dato dal sindaco e mai contestato in sede giurisdizionale.
Ad ogni modo è difesa non incisiva sul tema decidendum, che non è se fosse Pt_1 tenuta ad effettuare in proprio il trasferimento dei rifiuti, ma su chi gravasse l'obbligo di sopportare il relativo esborso in base all'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di
Pt_1
4.3. Con un terzo motivo l'appellante critica la sentenza impugnata per aver commesso un ulteriore errore in punto di fatto nell'assegnare valore decisivo alla lettera redatta in data 4 gennaio 2013 dal suo amministratore unico;
la lettera è stata scritta – argomenta la - in vigenza dell'ordinanza numero 1231 del 2012, ordinanza che il comune Pt_1
stesso avrebbe ritenuto illegittima, rettificandola.
L'argomento è generico ed inammissibile perché non si traduce in una critica alla sentenza impugnata ed è comunque infondato nella parte in cui vorrebbe far discendere l'inefficacia della lettera dal fatto che è stata scritta in vigenza di un'ordinanza, la n.
1231/2012, che l'ente avrebbe riconosciuto illegittima, argomento speso più volte nel gravame, la cui infondatezza è stata già scrutinata (cf supra 4.1.2.).
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza a carico dell'appellante come da liquidazione in dispositivo;
per la stessa, si applicano i parametri medi di cui all'art. 6 delle T.F. (tabelle allegate DM 147/2022) per le cause di valore fino a 520.000,00 euro, in relazione alle fasi di studio, introduttiva e di decisione, non essendo stata svolta attività istruttoria in appello, con distrazione in favore del difensore per anticipo fatto ex art. 93 c.p.c..
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 1101/2018, pubblicata in data 1.2.2018, emessa dal CP_3
Tribunale di Napoli, non notificata, così provvede:
--Respinge l'appello;
--Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 13.000,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del difensore per anticipo fatto ex art. 93
c.p.c..
--Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26.02.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dr. Erminia Catapano dr. Fulvio Dacomo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 3826 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2018, avverso la sentenza n. 1101/2018 pubblicata in data 1.2.2018, emessa dal Tribunale di
Napoli, non notificata, riservato in decisione all'esito dell'udienza collegiale del 10.10.2024, solta in trattazione scritta, con la concessione gli ordinari termini di cui all'art. 190, co. 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;
TRA
(c.f. e P.IVA: Parte_1
), in persona dell'amministratore unico dott. , P.IVA_1 Parte_2
rappresentata e difesa, giusta mandato a margine della comparsa di costituzione di nuovo difensore in data 28.06.2019, dall'avv. Assunta Di Stefano (c.f. non indicato), presso il cui studio elettivamente domicilia, in alla via Cesario Console, 3 Pt_1
Appellante
E CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE PRIMA
[...]
[...]
in persona del legale rappresentante Controparte_1
p.t., Ing. con sede in alla Via Ponte dei Francesi n. 37/D Controparte_2 Pt_1
(P.IVA. e c.f.: , rappresentata e difesa, giusta procura ad litem su foglio P.IVA_2
separato allegato alla comparsa, dall'avv. Andrea Napolitano (c.f.:
), presso il quale elettivamente domicilia in alla Via F. C.F._1 Pt_1
Del Carretto n. 26
Appellata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con decreto ingiuntivo n. 2426/2014 veniva intimato a Parte_1 il pagamento, in favore di della somma di € 355.571,07
[...] CP_3
oltre interessi di mora e spese legali, a titolo di corrispettivo per il trasporto dei rifiuti all'impianto AMIU di Genova.
2. Con citazione in opposizione a detto decreto ingiuntivo la società ha dedotto, Pt_1 preliminarmente, che le spese per il trasporto dei rifiuti dall'impianto collocato nel dismesso sito industriale I.C.M. di via delle Brecce in all'impianto di Genova Pt_1
non potevano esserle poste a carico, in quanto essa opponente non era tenuta al trasporto dei rifiuti, ma soltanto alla gestione delle attività degli STIR del territorio provinciale, destinatari dei flussi di rifiuti provenienti dai centri di raccolta cittadini;
ha poi eccepito che non vi era prova sufficiente degli esborsi. Ha perciò chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
si è costituita eccependo l'infondatezza dell'opposizione, allegando, in CP_1
particolare, che, con ordinanza n. 1231 del 22/11/12, il Sindaco di aveva ordinato alla Pt_1
lo svuotamento di almeno una delle due piazzole dell'ex stabilimento ICM, Pt_1
che rimasta inevasa detta ordinanza, con successiva nota 897657 del 23/11/12, aveva dato disposizioni ad di provvedere, a spese della , al trasporto dei CP_4 Pt_1 rifiuti nei siti individuati da quest'ultima; infine che con successiva ordinanza sindacale, n. 1337 del 2012, non impugnata dinanzi al G.A., era stato disposto il servizio di trasporto a spese della . Pt_1
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'opposizione.
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n. 3826/2018 Sentenza r.g.a.c.c. 2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE PRIMA CIVILE
2.1. Il tribunale adito, per un verso, ha rilevato che effettivamente vi era un titolo che fondava il diritto di al pagamento, cioè l'ordinanza sindacale disponeva il CP_1
trasporto dei rifiuti da a Genova da eseguirsi a cura di , ma con spese da Per_1 CP_1 riversarsi su;
per altro verso, ha dato atto che l'effettivo svolgimento del Pt_1
servizio di trasporto – commissionato da alla società CA UD – era provato con CP_1
le fatture, con prospetto dei trasporti effettuati dalla società CA UD (indicante la data dei viaggi, la quantità di rifiuti solidi urbani trasportata, nonché la targa degli autotrasportatori per i singoli viaggi), infine mediante il decreto ingiuntivo emesso il
16/10/13 dal tribunale di Napoli, in favore della società CA UD e in danno della per detto servizio di trasporto, a cui era anche seguito un processo di esecuzione. CP_1
3. Avverso la decisione del tribunale ha spiegato gravame la con atto Parte_1
ritualmente notificato in data 12.6.2018 all'appellata, articolando molteplici motivi di appello.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata il 14.12.2018 si è costituita in giudizio l' che con varie argomentazioni ha sostenuto l'infondatezza CP_3
dell'appello, chiedendone il rigetto.
Fissata la comparizione per l'udienza del 16.1.2019, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni al 10.6.2020, poi rinviata d'ufficio più volte per il carico del ruolo.
All'udienza del 10.10.2024, svolta in trattazione scritta, acquisite le note delle parti sostitutive della presenza fisica, il Collegio ha riservato la causa in decisione, previa concessione dei termini ordinari per il deposito di comparse conclusionali.
Risultano depositate le difese conclusionali, non è stata svolta istruttoria ed è stato acquisito il fascicolo di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. L'appello è infondato per le ragioni di seguito esposte.
4.1. Con un primo motivo l'appellante denuncia travisamento dei fatti, deducendo che ha sbagliato il tribunale a ritenere che fosse tenuta a pagare i costi del trasporto Pt_1
dei rifiuti. Evidenzia che il dopo aver ordinato ad essa appellante di Controparte_5 sgomberare il sito di rifiuti, proprio in seguito alla sua contestazione dell'ordine, aveva
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n. 3826/2018 Sentenza r.g.a.c.c. 3 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE PRIMA CIVILE
rettificato l'ordinanza e disposto che fosse a trasportare i rifiuti presso il sito CP_3
Amiu in Genova. Rimarca l'appellante che il giudice – nel fondare la sua decisione di rigetto dell'opposizione sulle ordinanze n. 1231 e 3337 del 2012 del - avrebbe CP_5
completamente dimenticato che essa appellante aveva contestato il primo ordine dato dal sindaco (di cui all'ordinanza 1231/2012).
Specifica di non aver impugnato l'ordinanza sindacale al T.A.R. solo in virtù della rettifica a suo dire effettuata dal in seguito alle sue rimostranze, con cui CP_5
indicava di non essere abilitata al trasporto dei rifiuti fuori regione.
Asserisce, ancora, sul punto, che se il tribunale avesse esaminato correttamente i CP_ documenti in atti, avrebbe dovuto ritenere che la domanda di pagamento di non poteva trovare fondamento nelle ordinanze sindacali, perché queste si erano limitate ad ordinare ad lo svuotamento della piazzola e il conferimento dei rifiuti presso il CP_1
sito di discarica in Genova.
Sempre nell'ambito di questo motivo, argomenta, sotto altro profilo, che vi è nella CP_ sentenza un ulteriore errore di fatto, nel punto di motivazione in cui si dice che non aveva potuto sversare i rifiuti nel sito gestito da;
di contro, afferma che Pt_1
CP_ l'impianto STIR di dove avrebbe dovuto smaltire i rifiuti del Per_1 CP_5
è gestito non da essa appellante ma dalla società A2A Ambiente spa.
[...]
Subito dopo la espone che i suoi compiti erano limitati ad organizzare i Parte_1
flussi di conferimento dei rifiuti agli impianti ma che agli oneri di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti nel sito doveva far fronte il con le entrate Controparte_5
pubbliche.
4.1.2. Il motivo è assolutamente infondato nella parte in cui sostiene che avrebbe sbagliato il giudice a fondare la sua decisione sulle ordinanze del CP_5
La piana lettura dell'ordinanza del sindaco n. 1337 del 20.12.2012, mai impugnata – dimostra l'infondatezza della tesi di . Con essa il Sindaco, dopo che Pt_1 Pt_1
aveva lasciato inadempiuto il precedente ordine (ord. sindacale n. 1231/12) di trasferire i rifiuti, lungi dal revocarlo, annullarlo o rettificarlo, dispose che vi provvedesse CP_1 ma con costi a carico dell'odierna appellante.
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n. 3826/2018 Sentenza r.g.a.c.c. 4 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE PRIMA CIVILE
All'ordinanza n. 1231 aveva replicato che non era autorizzata al trasporto dei Pt_1
rifiuti fuori regione, pertanto, il Sindaco, con nota 897657 del 23/11/2012, precisava che l'ordinanza 1231 non “ordinava a il trasporto dei rifiuti” bensì “lo svuotamento Pt_1 dello stabilimento ex ICM”.
Dunque, come pure nella sua comparsa più volte pone in rilievo, non può esservi CP_1
equivoco sulla circostanza che il suo diritto al rimborso del costo del trasporto a Genova dei rifiuti provvisoriamente stipati nell'ex stabilimento ICM discende direttamente dai provvedimenti del sindaco di cioè, in primis, l'ordinanza sindacale contingibile Pt_1
e urgente n. 1231/12 emessa dal Sindaco di quale commissario di Governo ex Pt_1
art. 50 TUEL, ordinanza non solo non impugnata, ma, anche, mai annullata o rettificata, con cui si ordinava a di liberare almeno in parte l'impianto ICM dai rifiuti Pt_1
accumulati, inoltre la successiva ordinanza n. 1337/2012 con cui si intimava ad CP_1
di provvedere a quanto , a ciò tenuta, non aveva adempiuto, cioè allo Pt_1
svuotamento dello stabilimento ex ICM dai rifiuti provvisoriamente accantonati, con relativi costi a carico della . Pt_1
Appare poi dirimente, ove mai sorgessero dubbi, che con la nota del 4/1/13, la stessa chiedeva al che dello svuotamento dell'ex ICM si occupasse Pt_1 Controparte_5
, “con ribaltamento dei costi a carico della (così la citata nota CP_1 Parte_1 inviata al Sindaco di e ad dall'appellante), indicando anche ove Pt_1 CP_3
conferire, cioè presso l'impianto AMIU di Genova. Riscontrando detta nota, il Sindaco chiariva che l'ordinanza non ordinava a di provvedervi direttamente, e, "nello Pt_1
spirito della più ampia collaborazione", comunicava che avrebbe dato disposizione ad di collaborare a tal fine, "comunque a spese di ". CP_1 Pt_1
Con nota del 7/1/2013 anche il Vicesindaco riscontrava la nota , chiedendo ad Pt_1
di organizzare il trasporto di 5000 tonnellate di rifiuti, come richiesto da CP_1 Pt_1
"con ribaltamento dei costi verso ". Pt_1
quindi provvedeva al trasporto, solo in quanto richiestole dal Sindaco e dal CP_1
Vicesindaco, per conto di , ed emetteva la relativa fattura per ribaltamento dei Pt_1 costi sostenuti a tal fine per € 355.571,07, mai pagata da . Pt_1
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n. 3826/2018 Sentenza r.g.a.c.c. 5 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI SEZIONE PRIMA CIVILE
Non vi possono essere equivoci sul valore che la nota del 4/1/13 assume, di riconoscimento da parte di del suo obbligo e del debito conseguente (per il Pt_1
costo di trasferimento dei rifiuti) nei confronti di , come del resto correttamente ha CP_1
ritenuto il Tribunale. Peraltro non è secondario il rilievo che nella predetta comunicazione la faceva riferimento sia ad un contributo regionale stabilito a Pt_1 copertura dei costi di trasporto, segnatamente alla “nota del presidente della Regione
Campania protocollo 149/UOCP/GAB/UCG2 del 3 gennaio 2013 che mette a disposizione fondi al fine del conferimento di rifiuti necessario allo svuotamento degli impianti” sia ad un precedente accordo da essa stipulato con l'impianto AMIU di
Genova con il quale, alle condizioni stabilite nella nota AMIU del 23.11.2022 prot.
16216, presso detto impianto ci si impegnava a ricevere 5000 tonnellate di rifiuti solidi urbani (cf la citata nota, a pagina 41 della produzione di primo grado, ridepositata dall'appellata nel fascicolo telematico di appello, in un unico file).
Su questi presupposti del tutto legittima è l'azione monitoria di , con ingiunzione CP_1
a di pagare la somma per cui è causa (cf. decreto n. 2426/2014 del Tribunale di Pt_1
Napoli).
Il motivo è poi inammissibile e comunque irrilevante nella parte in cui introduce l'argomento nuovo che il sito STIR di fosse gestito da una società, la A2A Per_1
Ambiente s.p.a. ed è altresì contraddittorio, perché, subito dopo, argomenta che agli oneri di smaltimento doveva far fronte il CP_5
4.2. Con un secondo motivo l'appellante deduce omessa pronuncia sul rilievo, sollevato già in primo grado, che in esecuzione dei patti consortili l'attività di trasporto di rifiuti prodotti nel e i relativi costi gravano in capo ad questa Controparte_5 CP_3
circostanza sarebbe stata completamente trascurata dal tribunale.
Il motivo è infondato per plurime ragioni.
In primo luogo, il disposto dell'art. 3 del patto consortile invocato in primo grado a fondamento di questa difesa, non è dirimente ai fini del thema decidendum, non riguardando affatto la ripartizione di oneri economici tra le due consorziate, dunque il suo contenuto non è nemmeno potenzialmente in contrasto con il contenuto
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dell'ordinanza sindacale indifferibile ed urgente che costituisce il titolo del credito di
. CP_1
Peraltro la difesa di in appello si affida ad un generico richiamo all'atto di Pt_1
costituzione del , alle visure camerali delle due società, al loro oggetto: si CP_6
tratta di argomenti generici, inidonei a scalfire la validità della decisione, fondata su un ordine legalmente dato dal sindaco e mai contestato in sede giurisdizionale.
Ad ogni modo è difesa non incisiva sul tema decidendum, che non è se fosse Pt_1 tenuta ad effettuare in proprio il trasferimento dei rifiuti, ma su chi gravasse l'obbligo di sopportare il relativo esborso in base all'ordinanza contingibile e urgente del Sindaco di
Pt_1
4.3. Con un terzo motivo l'appellante critica la sentenza impugnata per aver commesso un ulteriore errore in punto di fatto nell'assegnare valore decisivo alla lettera redatta in data 4 gennaio 2013 dal suo amministratore unico;
la lettera è stata scritta – argomenta la - in vigenza dell'ordinanza numero 1231 del 2012, ordinanza che il comune Pt_1
stesso avrebbe ritenuto illegittima, rettificandola.
L'argomento è generico ed inammissibile perché non si traduce in una critica alla sentenza impugnata ed è comunque infondato nella parte in cui vorrebbe far discendere l'inefficacia della lettera dal fatto che è stata scritta in vigenza di un'ordinanza, la n.
1231/2012, che l'ente avrebbe riconosciuto illegittima, argomento speso più volte nel gravame, la cui infondatezza è stata già scrutinata (cf supra 4.1.2.).
5. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza a carico dell'appellante come da liquidazione in dispositivo;
per la stessa, si applicano i parametri medi di cui all'art. 6 delle T.F. (tabelle allegate DM 147/2022) per le cause di valore fino a 520.000,00 euro, in relazione alle fasi di studio, introduttiva e di decisione, non essendo stata svolta attività istruttoria in appello, con distrazione in favore del difensore per anticipo fatto ex art. 93 c.p.c..
Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Prima Sezione civile, decidendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 1101/2018, pubblicata in data 1.2.2018, emessa dal CP_3
Tribunale di Napoli, non notificata, così provvede:
--Respinge l'appello;
--Condanna l'appellante a rifondere all'appellata le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 13.000,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CAP come per legge, con distrazione in favore del difensore per anticipo fatto ex art. 93
c.p.c..
--Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 26.02.2025.
Il Giudice est. Il Presidente dr. Erminia Catapano dr. Fulvio Dacomo
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