TRIB
Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/10/2025, n. 7592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 7592 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8299/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8299/2024
Oggi 9.10.2025 ad ore 12.08 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per 'avv. MORANO LAURA Parte_1
Per l'avv. FORMICA ANDREA Controparte_1
MATTEO
I procuratori delle parti richiamano le conclusioni assunte alla udienza del 19.06.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8299/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avvocato MORANO LAURA
ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avvocato FORMICA ANDREA MATTEO
CONVENUTO
CONCLUSIONI All'udienza del 19.06.2025 le parti concludevano come da verbale di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito Controparte_1 del sinistro occorsole in data 1.3.2022 allorché transitava a piedi lungo il marciapiede adiacente l'ingresso dell'Istituto Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII di via MA 13, in Trezzano S/N, per raggiungere il predetto Istituto scolastico ove si sarebbe tenuta una riunione per gli insegnanti alle ore 17.00. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il che Controparte_1 concludeva nel merito per il rigetto della domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto. All'udienza del 17.09.2024, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie orali formulate da parte attrice. All'esito dell'istruttoria orale, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice invitava le parti a conciliare la lite. pagina 2 di 6 All'udienza del 19.06.2025, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 9.10.2025, assegnando un termine per il deposito di brevi note conclusive. All'udienza del 9.10.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda di parte attrice è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito indicate. Nell'atto introduttivo, l'attrice ha dedotto che il giorno 1.3.2022, verso le ore 16.55, transitava a piedi sul marciapiede di Via MA, in allorquando giunta in prossimità del Controparte_1 civico 13, nelle adiacenze della Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII dove si stava recando l'attrice, a causa di alcune buche, del dissesto e di dislivelli non segnalati sul marciapiede medesimo, cadeva a terra riportando lesioni personali, oltre che la rottura degli occhiali da vista. L'attrice veniva, quindi, trasportata presso l'Ospedale San Carlo di Milano dove le veniva diagnosticata frattura pluriframmentata lievemente scomposta del collo chirurgico omerale e del trochite con minima retroversione della testa, cui faceva seguito intervento chirurgico in data 10.3.22. Attribuendo l'esclusiva responsabilità del sinistro al custode e proprietario della pubblica via, conveniva in giudizio il al fine di ottenere il risarcimento di Controparte_1 Controparte_1 tutti i danni patiti. Il convenuto resiste chiedendo il rigetto della domanda, vista l'insussistenza del nesso causale e la ricorrenza di un comportamento negligente tenuto dall'attrice e integrante gli estremi del c.d. caso fortuito. Orbene, la fattispecie prospettata dall'attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio è da ricondurre all'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia. In relazione alla responsabilità per cose in custodia occorre premettere che secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, cui si reputa di aderire, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi – cfr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (da ultimo, Cass., ord. n. 22684/2013). Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384). Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti. L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha, precisamente, l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11); il convenuto deve, in altre parole, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che pagina 3 di 6 inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (vedi Cass. n. 8500/2010; Cass. n. 57417/2009; Cass. n. 11227/2008). Secondo l'orientamento della Suprema Corte che si condivide, la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa in questi casi si impone la necessità "di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi" (Cass., sent. n. 2660/2013). Qualora, dunque, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano (ed in particolare quello del danneggiato) si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass., sent. n. 6306/2013). Orbene se, in applicazione dell'art. 2051 c.c., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, e in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia. Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie deve ritenersi sussistente il rapporto di custodia tra il marciapiede teatro del sinistro e il convenuto;
circostanza Controparte_1 peraltro pacifica e non oggetto di contestazione tra le parti. Tuttavia, parte attrice non ha dimostrato il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo. In particolare, l'attrice si è limitata esclusivamente ad imputare genericamente la causa del sinistro occorsole a delle presunte “buche, dissesto e dislivelli non segnalati” (cfr. pag. 1 atto di citazione). In particolare, le fotografie prodotte, la documentazione in atti e l'espletata istruttoria orale non hanno consentito di pervenire ad una rigorosa ricostruzione delle modalità in cui si è verificato il sinistro né tanto meno a raggiungere la prova dell'intrinseca pericolosità della buca/dissesto/dislivello in questione, considerato oltretutto che non è stato individuato esattamente il punto in cui è caduta l'attrice. Infatti, dalla documentazione, dalle fotografie in atti e dall'espletata istruttoria orale è emerso che:
- parte attrice, sentita liberamente da questo Giudice all'udienza del 17.09.2024, dichiarava: “Io caddi nella buca raffigurata nelle foto sub. doc. n.2 di parte attrice. Le predette foto sono state scattate dalle mie colleghe poco dopo la caduta, mentre sopraggiungeva l'autoambulanza. La foto sub doc. 2a è stata scattata subito dopo la mia caduta. Io inciampai nella prima buca, che non avevo visto, e poi cercai di riprendere l'equilibrio ma non ci riuscii perché subito dopo vi erano altre buche e caddi sul marciapiede. Era la prima volta che camminavo su quel marciapiede perché avrei dovuto partecipare a una riunione scolastica in un luogo diverso dal solito.”; parte attrice dichiarava inoltre che il marciapiede teatro del sinistro era completamente sconnesso perché vi erano più buche una dietro l'altra e, sebbene la riunione per gli insegnanti si sarebbe tenuta in un plesso diverso rispetto a quello pagina 4 di 6 solito, il luogo era noto all'attrice, come confermato dai testi escussi e le cui dichiarazioni vengono di seguito riportate;
- i testi, , dichiaravano di non aver visto l'attrice Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 cadere, ma solo di averla vista già a terra dopo che fosse caduta e senza nulla poter riferire in ordine al punto esatto della caduta (cfr. verbale d'udienza del 5.3.25);
- il teste dichiarava: “nel 2021-2022 nel pomeriggio, non so meglio precisare, in via Testimone_4
MA si è verificato l'incidente subito dall'attrice. Io stavo camminando e vidi l'attrice proprio nel momento in cui stava cadendo a terra;
io vidi l'attrice cadere in avanti. Poi mi sono avvicinato, ma non sono intervenuto;
non parlai con l'attrice che era dolorante. Prendo visione delle foto prodotte da parte attrice e confermo che la stessa cadde nel luogo in cui è raffigurata doc 2a. Non ricordo altri dettagli” (cfr. verbale d'udienza del 5.3.25);
- il teste dichiarava: “mi ricordo che il primo marzo del 2022, di pomeriggio alle ore 16.45 Tes_5 circa, in via MA, stavo andando a una riunione in un plesso diverso da quello della sede centrale, nel quale una settimana si e una settimana no venivano svolte le riunioni. Mi trovavo dietro l'attrice, a circa 1 metro da lei, e l'ho vista cadere a causa di un marciapiede dissestato. Prendo visione della foto 2a e confermo che raffigura il punto esatto in cui l'attrice è caduta. La causa della caduta è un rialzo del marciapiede, a mio giudizio, cagionato dalla presenza di una radice di un albero che è segnalato dalle linee e frecce rosse che sono presenti nella foto 2f. Non ricordo se al momento dell'incidente il rialzo era segnalato o meno. Preciso che la foto n.3 che raffigura la zona transennata non è quella in cui l'attrice è caduta;
è caduta poco più indietro oltre la parte che nella foto è recintata, che non si vede nella foto” (cfr. verbale d'udienza del 5.3.25);
- le fotografie prodotte da parte attrice sub doc 2, che dovrebbero ritrarre la buca, non permettono di individuare il punto esatto in cui sia caduta l'attrice e altresì non consentono di addivenire ad un giudizio in ordine all'intrinseca pericolosità della res in questione. Infatti, le irregolarità che emergono dalle foto appaiono ben visibili per le concrete dimensioni che riportano ed erano certamente evitabili;
di conseguenza, le predette irregolarità del manto stradale e/o la “buca” non possono ritenersi occulte, considerato peraltro che il sinistro è avvenuto in pieno giorno (ore 16.55);
- peraltro, all'esito dell'istruttoria orale e delle deposizioni parzialmente contrastanti rese dai testi, non è stato possibile comprendere se l'attrice sia caduta su una buca o su un “rialzo” cagionato dalla radice di un albero, come affermato dal teste (cfr. verbale d'udienza del 5.3.25); Tes_5
- tutti i testi hanno dichiarato che lo stato dei luoghi era tale da parecchi anni e, da tale circostanza, può desumersi che gli insegnanti della Scuola Istituto Papa Giovanni XXIII, tra cui l'attrice, ben conoscessero lo stato dei luoghi e le addotte criticità del marciapiede sicché nel transitare avrebbero dovuto tenere un comportamento maggiormente improntato agli standard di diligenza richiesti in situazioni simili. Sul punto, nessuna rilevanza assume il fatto che il avesse poi provveduto a CP_1 sistemare il predetto marciapiede sub doc. 3 fasc. att.; peraltro, il teste dichiarava sul punto: Tes_5
“Preciso che la foto n. 3 (porzione di marciapiede interessata dai lavori di rifacimento da parte del
che raffigura la zona transennata non è quella in cui è caduta l'attrice; è caduta poco più CP_1 indietro oltre la parte che nella foto è recintata” (cfr. verbale d'udienza del 5.3.25). Inoltre, è del tutto irrilevante che l'attrice cambiava scuola ogni anno in quanto insegnante di educazione motoria, in quanto la caduta si è verificata nel mese di marzo e per almeno 5 mesi l'attrice ha potuto frequentare quei luoghi abitualmente.
pagina 5 di 6 Ebbene, alla luce delle risultanze istruttorie sopra descritte, tenuto conto che l'attrice non era nuova frequentare la zona in cui è avvenuto il sinistro, che peraltro il marciapiede era caratterizzato da una molteciplità di buche / sconnessioni, il che avrebbe dovuto indurre l'attrice a tenere un comportamento diligente e improntato alle circostanze del caso concreto, non è possibile ritenere provata l'esatta dinamica del sinistro né, in particolare, il nesso eziologico tra la cosa in custodia e una specifica anomalia del marciapiede e il danno così come allegati in atto di citazione. Inoltre, la domanda proposta da parte attrice deve essere rigettata, non sussistendo peraltro neppure la prova dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2043 c.c. Non sono rilevanti ai fini del decidere le istanze istruttorie reiterate da parte attrice all'udienza di precisazione delle conclusioni.
3. Tenuto conto della necessità dell'istruttoria al fine di accertare le modalità del sinistro, consegue alla soccombenza, la condanna di parte attrice a rifondere al convenuto la Controparte_1 metà delle spese processuali relative al presente giudizio che si liquidano come da dispositivo, con compensazione tra le parti della rimanente metà.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande proposte da nei confronti del convenuto Parte_1 [...]
; Controparte_1
- condanna l'attrice a rifondere al convenuto la metà delle spese processuali che, in tale proporzione, liquida in euro 7.000,00 per onorario di avvocato, oltre a spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A., con compensazione della residua metà. La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 09.10.2025 Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 8299/2024
Oggi 9.10.2025 ad ore 12.08 innanzi al dott. Damiano Spera, sono comparsi:
Per 'avv. MORANO LAURA Parte_1
Per l'avv. FORMICA ANDREA Controparte_1
MATTEO
I procuratori delle parti richiamano le conclusioni assunte alla udienza del 19.06.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Damiano Spera
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Damiano Spera ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8299/2024 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avvocato MORANO LAURA
ATTRICE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avvocato FORMICA ANDREA MATTEO
CONVENUTO
CONCLUSIONI All'udienza del 19.06.2025 le parti concludevano come da verbale di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1 [...]
per sentirlo condannare al risarcimento di tutti i danni patiti a seguito Controparte_1 del sinistro occorsole in data 1.3.2022 allorché transitava a piedi lungo il marciapiede adiacente l'ingresso dell'Istituto Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII di via MA 13, in Trezzano S/N, per raggiungere il predetto Istituto scolastico ove si sarebbe tenuta una riunione per gli insegnanti alle ore 17.00. Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il che Controparte_1 concludeva nel merito per il rigetto della domanda di parte attrice perché infondata in fatto e in diritto. All'udienza del 17.09.2024, il Giudice ammetteva parzialmente le istanze istruttorie orali formulate da parte attrice. All'esito dell'istruttoria orale, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice invitava le parti a conciliare la lite. pagina 2 di 6 All'udienza del 19.06.2025, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice rinviava per la discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'udienza del 9.10.2025, assegnando un termine per il deposito di brevi note conclusive. All'udienza del 9.10.2025, il Giudice dava lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda di parte attrice è infondata e deve essere respinta per le ragioni di seguito indicate. Nell'atto introduttivo, l'attrice ha dedotto che il giorno 1.3.2022, verso le ore 16.55, transitava a piedi sul marciapiede di Via MA, in allorquando giunta in prossimità del Controparte_1 civico 13, nelle adiacenze della Scuola Primaria Papa Giovanni XXIII dove si stava recando l'attrice, a causa di alcune buche, del dissesto e di dislivelli non segnalati sul marciapiede medesimo, cadeva a terra riportando lesioni personali, oltre che la rottura degli occhiali da vista. L'attrice veniva, quindi, trasportata presso l'Ospedale San Carlo di Milano dove le veniva diagnosticata frattura pluriframmentata lievemente scomposta del collo chirurgico omerale e del trochite con minima retroversione della testa, cui faceva seguito intervento chirurgico in data 10.3.22. Attribuendo l'esclusiva responsabilità del sinistro al custode e proprietario della pubblica via, conveniva in giudizio il al fine di ottenere il risarcimento di Controparte_1 Controparte_1 tutti i danni patiti. Il convenuto resiste chiedendo il rigetto della domanda, vista l'insussistenza del nesso causale e la ricorrenza di un comportamento negligente tenuto dall'attrice e integrante gli estremi del c.d. caso fortuito. Orbene, la fattispecie prospettata dall'attrice nell'atto introduttivo del presente giudizio è da ricondurre all'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., relativo alla responsabilità per cose in custodia. In relazione alla responsabilità per cose in custodia occorre premettere che secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte, cui si reputa di aderire, l'art. 2051 c.c. configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, che, per essere affermata, non esige un'attività o una condotta colposa del custode (di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi – cfr. Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279), ma richiede la sussistenza del mero rapporto causale tra la cosa in custodia e l'evento lesivo verificatosi in concreto (da ultimo, Cass., ord. n. 22684/2013). Pertanto, ove vi sia rapporto di custodia, la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa dal caso fortuito, che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito, e che individua un fattore riconducibile a un elemento esterno, avente i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 6 luglio 2006, n. 15384). Ne derivano precise conseguenze in tema di onere probatorio gravante sulle parti. L'attore che agisce per il risarcimento del danno ha, precisamente, l'onere di provare il fatto lesivo, come verificatosi in concreto, l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo, nonché il danno conseguenza, mentre il custode convenuto, per liberarsi dalla sua responsabilità, deve provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale (Cass. n. 858/2008; 8005/2010; 5910/11); il convenuto deve, in altre parole, fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia la prova di un evento eccezionale, imprevedibile ed inevitabile, che pagina 3 di 6 inserendosi nel decorso causale – abbia interrotto il nesso eziologico tra la cosa in custodia e il danno (vedi Cass. n. 8500/2010; Cass. n. 57417/2009; Cass. n. 11227/2008). Secondo l'orientamento della Suprema Corte che si condivide, la prova del nesso causale è particolarmente rilevante nel caso in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno della cosa;
infatti, ove si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e, in particolare, quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa in questi casi si impone la necessità "di ulteriori accertamenti, quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo, ed ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode. Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 c.c. che debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi" (Cass., sent. n. 2660/2013). Qualora, dunque, si tratti di cosa di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano (ed in particolare quello del danneggiato) si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass., sent. n. 6306/2013). Orbene se, in applicazione dell'art. 2051 c.c., spetta al custode convenuto, per liberarsi dalla presunzione di responsabilità, la prova dell'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo, che presenti i caratteri del caso fortuito (che può essere anche il fatto del danneggiato), tuttavia questo onere probatorio presuppone che l'attore abbia, a sua volta, e in via prioritaria, fornito la prova della relazione tra l'evento dannoso lamentato e la cosa in custodia. Tanto premesso in termini generali, nel caso di specie deve ritenersi sussistente il rapporto di custodia tra il marciapiede teatro del sinistro e il convenuto;
circostanza Controparte_1 peraltro pacifica e non oggetto di contestazione tra le parti. Tuttavia, parte attrice non ha dimostrato il nesso eziologico tra la cosa e l'evento lesivo. In particolare, l'attrice si è limitata esclusivamente ad imputare genericamente la causa del sinistro occorsole a delle presunte “buche, dissesto e dislivelli non segnalati” (cfr. pag. 1 atto di citazione). In particolare, le fotografie prodotte, la documentazione in atti e l'espletata istruttoria orale non hanno consentito di pervenire ad una rigorosa ricostruzione delle modalità in cui si è verificato il sinistro né tanto meno a raggiungere la prova dell'intrinseca pericolosità della buca/dissesto/dislivello in questione, considerato oltretutto che non è stato individuato esattamente il punto in cui è caduta l'attrice. Infatti, dalla documentazione, dalle fotografie in atti e dall'espletata istruttoria orale è emerso che:
- parte attrice, sentita liberamente da questo Giudice all'udienza del 17.09.2024, dichiarava: “Io caddi nella buca raffigurata nelle foto sub. doc. n.2 di parte attrice. Le predette foto sono state scattate dalle mie colleghe poco dopo la caduta, mentre sopraggiungeva l'autoambulanza. La foto sub doc. 2a è stata scattata subito dopo la mia caduta. Io inciampai nella prima buca, che non avevo visto, e poi cercai di riprendere l'equilibrio ma non ci riuscii perché subito dopo vi erano altre buche e caddi sul marciapiede. Era la prima volta che camminavo su quel marciapiede perché avrei dovuto partecipare a una riunione scolastica in un luogo diverso dal solito.”; parte attrice dichiarava inoltre che il marciapiede teatro del sinistro era completamente sconnesso perché vi erano più buche una dietro l'altra e, sebbene la riunione per gli insegnanti si sarebbe tenuta in un plesso diverso rispetto a quello pagina 4 di 6 solito, il luogo era noto all'attrice, come confermato dai testi escussi e le cui dichiarazioni vengono di seguito riportate;
- i testi, , dichiaravano di non aver visto l'attrice Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 cadere, ma solo di averla vista già a terra dopo che fosse caduta e senza nulla poter riferire in ordine al punto esatto della caduta (cfr. verbale d'udienza del 5.3.25);
- il teste dichiarava: “nel 2021-2022 nel pomeriggio, non so meglio precisare, in via Testimone_4
MA si è verificato l'incidente subito dall'attrice. Io stavo camminando e vidi l'attrice proprio nel momento in cui stava cadendo a terra;
io vidi l'attrice cadere in avanti. Poi mi sono avvicinato, ma non sono intervenuto;
non parlai con l'attrice che era dolorante. Prendo visione delle foto prodotte da parte attrice e confermo che la stessa cadde nel luogo in cui è raffigurata doc 2a. Non ricordo altri dettagli” (cfr. verbale d'udienza del 5.3.25);
- il teste dichiarava: “mi ricordo che il primo marzo del 2022, di pomeriggio alle ore 16.45 Tes_5 circa, in via MA, stavo andando a una riunione in un plesso diverso da quello della sede centrale, nel quale una settimana si e una settimana no venivano svolte le riunioni. Mi trovavo dietro l'attrice, a circa 1 metro da lei, e l'ho vista cadere a causa di un marciapiede dissestato. Prendo visione della foto 2a e confermo che raffigura il punto esatto in cui l'attrice è caduta. La causa della caduta è un rialzo del marciapiede, a mio giudizio, cagionato dalla presenza di una radice di un albero che è segnalato dalle linee e frecce rosse che sono presenti nella foto 2f. Non ricordo se al momento dell'incidente il rialzo era segnalato o meno. Preciso che la foto n.3 che raffigura la zona transennata non è quella in cui l'attrice è caduta;
è caduta poco più indietro oltre la parte che nella foto è recintata, che non si vede nella foto” (cfr. verbale d'udienza del 5.3.25);
- le fotografie prodotte da parte attrice sub doc 2, che dovrebbero ritrarre la buca, non permettono di individuare il punto esatto in cui sia caduta l'attrice e altresì non consentono di addivenire ad un giudizio in ordine all'intrinseca pericolosità della res in questione. Infatti, le irregolarità che emergono dalle foto appaiono ben visibili per le concrete dimensioni che riportano ed erano certamente evitabili;
di conseguenza, le predette irregolarità del manto stradale e/o la “buca” non possono ritenersi occulte, considerato peraltro che il sinistro è avvenuto in pieno giorno (ore 16.55);
- peraltro, all'esito dell'istruttoria orale e delle deposizioni parzialmente contrastanti rese dai testi, non è stato possibile comprendere se l'attrice sia caduta su una buca o su un “rialzo” cagionato dalla radice di un albero, come affermato dal teste (cfr. verbale d'udienza del 5.3.25); Tes_5
- tutti i testi hanno dichiarato che lo stato dei luoghi era tale da parecchi anni e, da tale circostanza, può desumersi che gli insegnanti della Scuola Istituto Papa Giovanni XXIII, tra cui l'attrice, ben conoscessero lo stato dei luoghi e le addotte criticità del marciapiede sicché nel transitare avrebbero dovuto tenere un comportamento maggiormente improntato agli standard di diligenza richiesti in situazioni simili. Sul punto, nessuna rilevanza assume il fatto che il avesse poi provveduto a CP_1 sistemare il predetto marciapiede sub doc. 3 fasc. att.; peraltro, il teste dichiarava sul punto: Tes_5
“Preciso che la foto n. 3 (porzione di marciapiede interessata dai lavori di rifacimento da parte del
che raffigura la zona transennata non è quella in cui è caduta l'attrice; è caduta poco più CP_1 indietro oltre la parte che nella foto è recintata” (cfr. verbale d'udienza del 5.3.25). Inoltre, è del tutto irrilevante che l'attrice cambiava scuola ogni anno in quanto insegnante di educazione motoria, in quanto la caduta si è verificata nel mese di marzo e per almeno 5 mesi l'attrice ha potuto frequentare quei luoghi abitualmente.
pagina 5 di 6 Ebbene, alla luce delle risultanze istruttorie sopra descritte, tenuto conto che l'attrice non era nuova frequentare la zona in cui è avvenuto il sinistro, che peraltro il marciapiede era caratterizzato da una molteciplità di buche / sconnessioni, il che avrebbe dovuto indurre l'attrice a tenere un comportamento diligente e improntato alle circostanze del caso concreto, non è possibile ritenere provata l'esatta dinamica del sinistro né, in particolare, il nesso eziologico tra la cosa in custodia e una specifica anomalia del marciapiede e il danno così come allegati in atto di citazione. Inoltre, la domanda proposta da parte attrice deve essere rigettata, non sussistendo peraltro neppure la prova dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 2043 c.c. Non sono rilevanti ai fini del decidere le istanze istruttorie reiterate da parte attrice all'udienza di precisazione delle conclusioni.
3. Tenuto conto della necessità dell'istruttoria al fine di accertare le modalità del sinistro, consegue alla soccombenza, la condanna di parte attrice a rifondere al convenuto la Controparte_1 metà delle spese processuali relative al presente giudizio che si liquidano come da dispositivo, con compensazione tra le parti della rimanente metà.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta le domande proposte da nei confronti del convenuto Parte_1 [...]
; Controparte_1
- condanna l'attrice a rifondere al convenuto la metà delle spese processuali che, in tale proporzione, liquida in euro 7.000,00 per onorario di avvocato, oltre a spese forfettarie nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed I.V.A., con compensazione della residua metà. La presente sentenza si intende pubblicata con la sottoscrizione da parte di questo Giudice ed è immediatamente depositata in cancelleria.
Milano, 09.10.2025 Il Giudice Istruttore in funzione di giudice unico dr. Damiano SPERA
pagina 6 di 6