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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 15/01/2025, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2584/2021
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 15 gennaio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il giudice, dott.ssa Michela Grillo, richiamato il provvedimento di sostituzione;
lette le note scritte versate in atti;
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando pubblica lettura dell'allegata sentenza.
Manda alla cancelleria le comunicazioni.
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
pagina1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2584 del ruolo generale per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 15 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] cf. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Emiliano Simeone, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Spigno Saturnia (LT), piazza Dante n. 1, come da procura in atti;
ATTORE
CONTRO
in persona del C.F. rappresentato e CP_1 CP_2 Controparte_3 P.IVA_1
difeso dagli Avv.ti Alessandro Bruzzone e Mirko Di Biase giusta procura in atti ed elettivamente
CP domiciliato presso lo studio dell'Avv. De Biase in al largo Mameli n. 10;
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 15 gennaio 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
chiedendo, previo accertamento della responsabilità esclusiva di parte convenuta CP_1 per il sinistro oggetto di causa, la condanna del al risarcimento in favore dell'attore CP_1
di tutti i danni subiti, quantificati in euro 70.190,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.
A tal fine, l'attore deduceva che: - il giorno 23 dicembre 2018, intorno alle ore 18.30 ca, il sig. , in compagnia dei sigg.ri , e Parte_1 Controparte_4 Controparte_5 Pt_2
, camminava sul marciapiede adiacente la via S. Apollonia (lato Piazza Carabinieri
[...]
pagina2 di 9 CP d'Italia), centro urbano del comune di direzione di marcia piazza Incoronazione;
- giunto in prossimità della tensostruttura ivi esistente, di fronte l'attività commerciale Parte_3
, perdeva l'equilibrio a causa di un ciglio in marmo del marciapiede divelto della sede
[...]
naturale posizionato più in basso rispetto al piano di calpestio;
- l'attore cadeva in avanti, ma per evitare di sbattere con la faccia sulla sede stradale, ruotava istintivamente su di un fianco, impattando pesantemente sull'asfalto con il lato sinistro del corpo;
- soccorso immediatamente dagli amici, nonché da alcuni astanti, completamente frastornato e dolorante al bacino, non senza difficoltà veniva aiutato a rialzarsi, caricato di peso sulla macchina del sig. ed Controparte_6
accompagnato presso la propria abitazione;
- l'attore, a distanza di un'ora circa dalla caduta, con il dolore al bacino che aumentava, impossibilitato alla deambulazione, tramite ambulanza del 118, veniva trasportato verso l'Osp. “Dono Svizzero” di Formia dove, giunto al P.S., sottoposto ad esami radiografici, veniva riscontrato affetto da “trauma contusivo del bacino” e dimesso alle ore 22:30 con prescrizione di riposo assoluto e terapia antidolorifica;
- nei giorni successivi, coincidenti con le festività natalizie, l'attore era costretto a rimanere per tutto il tempo a letto a causa del dolore persistente all'anca, divenuto insopportabile nonostante l'assunzione massiccia di farmaci antidolorifici;
- in data 27 dicembre 2018, dopo aver ricevuto la visita del medico curante e di un fisioterapista, perdurando il dolore in maniera costante, decideva di recarsi nuovamente presso il nosocomio formiano tramite ambulanza del 118; ivi giunto, sottoposto a esami radiografici al bacino, veniva rilevata una “frattura alla base del gran trocantere femore di sinistra”, e disposto il ricovero presso il locale reparto di ortopedia;
- dimesso in data 31.12.2018 con divieto assoluto di carico, ritornava a controllo ortopedico e data 31.01.2019 tramite ambulanza privata, attesa l'impossibilità di deambulare ed il persistente dolore all'anca fratturata;
- il trauma subito dall'attore aveva interessato il bacino ed in particolare l'anca sinistra, già destinataria di un intervento chirurgico di artroprotesi eseguita nell'anno 2003 presso l'Istituto ICOT di Latina, con risultato funzionale ottimale e recupero totale delle abilità quotidiane;
- seguiva un periodo di convalescenza, durante il quale il si sottoponeva ad esami radiografici, continue TC di controllo, esami Pt_1
scintigrafici, visite ortopediche e cicli di FKT domiciliare;
- in data 07.06.2019, esattamente a distanza di 6 mesi dall'occorso, su consiglio del chirurgo che aveva eseguito l'impianto di artoprotesi, effettuava esame TC di controllo al bacino presso l'ospedale “San Giovanni di Dio” di
Fondi che evidenziava: “esiti di frattura pertrocanterica del femore sinistro e bifocale della branca ischio-pubica omolateralmente con scarsi segni riparativi (non diagnosticata in sede di P.S.); presenza di calcificazioni amorfe periprotesiche della regione anteriore del femore sinistro, di non univoca interpretazione”; - in data 27 agosto 2019, all'esito dell'ennesima visita ortopedica di controllo, veniva dichiarato clinicamente guarito con postumi da valutare in sede medico-legale; -
pagina3 di 9 l'ultimo esame TC al bacino delle articolazioni sacroiliache, eseguito dall'attore in data 10.02.2020, ha mostrato in corrispondenza della protesi “una estesa zona di ipodensità priva di trama ossea in corrispondenza del massiccio trocanterico di sinistra, in presenza di multiple soluzioni di continuo lineari del suo profilo corticale sia sul versante esterno che sul versante anteriore ed una più ampia soluzione di continuo della corticale sul profilo mediale dell'ampiezza di 3.8 cm i sezione assiale dalla quale deborda parzialmente la protesi nei tessuti molli contigui per circa 1.3 cm.”; - in data
21 aprile 2021, il dott. consulente medico-legale di parte, dopo aver sottoposto a Persona_1 perizia il ed aver accertato “postumi di frattura periprotesica dell'anca sinistra ed una Pt_1
frattura bifocale della branca ischio-pubica omolaterale” quantificava la malattia sofferta in conseguenza dell'evento traumatico con una ITT di gg. 40 al 100%, una ITP di giorni 90 al 50% ed una I.P. in termini di danno biologico nella misura del 18% della totale;
- durante il periodo della sofferta malattia, l'istante, tra visite mediche specialistiche, esami strumentali, farmaci e cicli di
FKT ha sostenuto spese per euro 1.782,00; - l'evento traumatico occorso all'attore - incidendo sulla stabilità e funzionalità biomeccanica dell'impianto di artroprotesi precedentemente impiantato e perfettamente funzionante - ha compromesso in maniera quasi definitiva la capacità di attendere in maniera autonoma anche alle più elementari incombenze quotidiane come vestirsi, salire e scendere le scale, allacciarsi le scarpe, ettc., se non con grande fatica e sofferenza;
- altrettanto significative devono ritenersi le conseguenze sulla vita di relazione posto che l'attore, da persona attiva e sportiva qual era (ciclista amatoriale, nonostante l'età, percorreva 60-80 chilometri tre volte alla settimana), trascorre la maggior parte del tempo seduto, cammina solo grazie all'ausilio di un bastone, non è più in grado di guidare l'autovettura, dorme pochissimo per il dolore persistente all'anca, che lenisce solo parzialmente con il ricorso quotidiano a farmaci antinfiammatori ed antidolorifici;
- ancora più gravi devono ritenersi le conseguenze di natura psicologica posto l'attore, per il resto dei suoi giorni, dovrà convivere con il dolore e le difficoltà di attendere alle ordinare occupazioni attese all'impossibilità di reimpiantare una nuova protesi in ragione dell'età e della modalità dell'intervento, molto più complesso e senza alcuna garanzia di recupero funzionale;
- dell'insidia dal quale causa dell'occorso, veniva immediatamente informata la centrale operativa della locale stazione di Polizia Municipale la quale, in data 24 dicembre 2018, ossia il giorno successivo, alle ore 9. 30 effettuava un sopralluogo constatando quanto segnalato e redigendo rapporto di servizio;
-
CP il comune di proprietario della strada, tenuto alla sua sorveglianza e manutenzione, regolarmente costituito e mora con lettera raccomandata AR del 27 febbraio 2020, non ha dato corso ad alcun risarcimento.
pagina4 di 9 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto CP_1
della domanda, essendo infondata in fatto ed in diritto ed il sinistro lamentato riconducibile alla responsabilità esclusiva dell'attore.
La causa veniva istruita mediante espletamento di prova orale.
All'esito dell'istruttoria la causa perveniva all'odierna udienza di discussione, celebrata mediante trattazione scritta, previo deposito di note conclusive.
Nel merito, la domanda deve essere respinta, non avendo parte attrice provato il nesso di causalità tra la cosa e il danno.
Giova premettere che secondo l'orientamento maggioritario la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere. Pertanto, perché possa configurarsi in concreto,
è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (Cass. 10860/2012; 993/1009; 5741/2009). Il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, incombendo al convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito (Cass. 21684/2005;
2062/2004; 1948/2003; 10641/2002), che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (Cass. 10860/2012), mentre il comportamento del custode resta, invece, estraneo alla struttura della predetta norma (Cass. 295/2015). La prova del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso può essere effettuata anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità
(Cass. 6467/1981). Ai fini della prova liberatoria, sul convenuto grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass.
1075/2002; 5031/1998), intendendosi per caso fortuito anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato, purché tale fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass. 993/2009; 24804/2008; 4279/2008; 832/2006).
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve pagina5 di 9 considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (v. SS.UU. n. 20943/2022).
Ciò premesso, per quanto attiene alla applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. in relazione a danni cagionati da beni demaniali o, comunque, di proprietà e nella custodia della amministrazione ovvero del concessionario, si ritiene di condividere la giurisprudenza più recente della Suprema Corte che, con specifico riferimento alla responsabilità degli enti pubblici in relazione a sinistri relativi all'assetto della sede stradale, ha affermato alcuni importanti principi.
In particolare: (i) sussiste un obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della P.A., misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo;
(ii) per le strade aperte al traffico, è configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico proprietario, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
(iii) infine, l'ente proprietario supera la presunzione di responsabilità quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto, quale scriminante della responsabilità del custode (così, Cass. 15761/2016).
Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass.
7763/2007; 2308/2007; 8157/2009). La Suprema Corte con sentenza n. 1042/2008 ha, peraltro, precisato che la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c. - pur in linea di principio innegabile
- presenta pertanto un problema di delimitazione dei rischi di cui far carico all'ente gestore e
"custode", la cui soluzione va ricercata in principi non sempre coincidenti con quelli che valgono per i privati. Le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza,
pagina6 di 9 neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo.
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
In ultima analisi, il più recente orientamento della Suprema Corte non considera la combinazione delle tre caratteristiche della i) demanialità o patrimonialità del bene, ii) dell'uso diretto da parte della collettività e iii) della sua estensione automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c., bensì come circostanze, le quali, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono svolgere rilievo ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la p.a., una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l'esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità. Con riguardo ai beni demaniali, pertanto, si presenterà presumibilmente più spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (in senso conforme anche Cass.
24549/2009; 12695/2010; 6101/2013). Da ultimo, deve altresì evidenziarsi che gli obblighi connessi al rapporto di custodia incontrano un limite nell'uso “normale” del bene pubblico, talché il loro rispetto deve essere valutato nei limiti e nella misura in cui del bene demaniale venga fatto un impiego corrispondente alla sua ordinaria destinazione (ex multis, Cass. n. 8106/06).
Orbene, nel caso di specie, la parte attrice nell'atto di citazione descrive la seguente dinamica del sinistro: “il giorno 23 dicembre 2018, intorno alle ore 18.30 ca, il sig. Pt_1
camminava sul marciapiede adiacente la via S. Apollonia (lato Piazza Carabinieri
[...]
CP d'Italia), centro urbano del comune di direzione di marcia piazza Incoronazione;
giunto in prossimità della tensostruttura ivi esistente, di fronte l'attività commerciale Parte_3
, perdeva l'equilibrio a causa di un ciglio in marmo del marciapiede divelto della sede
[...] naturale posizionato più in basso rispetto al piano di calpestio;
l'attore cadeva in avanti, ma per evitare di sbattere con la faccia sulla sede stradale, ruotava istintivamente su di un fianco,
pagina7 di 9 impattando pesantemente sull'asfalto con il lato sinistro del corpo”. Nella II memoria istruttoria l'attore deduceva di essere caduto nel discendere il marciapiede per attraversare la strada.
In corso di causa i testimoni di parte attorea escussi hanno confermato che il Pt_1
, nell'attraversare la strada, metteva il piede in fallo e rovinava a terra.
[...]
CP Dalla relazione di servizio in atti, redatta dalla Polizia Locale del Comune di risulta evidente che il fondo stradale era asciutto e che la visibilità era sufficiente;
anche il teste di parte convenuta, agente di Polizia Locale intervenuta in occasione del sinistro, ha Testimone_1
confermato che l'illuminazione era sufficiente, precisando che “in prossimità del luogo del sinistro CP esistono strisce pedonali ben visibili”. E' pacifico inoltre che l'attore risieda ad a circa 750 metri dal luogo scenario del sinistro.
Orbene, sulla base delle descritte evidenze istruttorie, ritiene il Tribunale che l'attore non abbia assolto all'onere di provare che il danno subito si sia determinato come conseguenza del normale utilizzo della cosa.
Ed invero, osservato che il sinistro è intervenuto in una giornata non piovosa e in una zona sufficientemente illuminata, deve ritenersi accertata la percepibilità da parte del sig. con Pt_1
ordinaria avvedutezza nel percorrere la strada, della presenza della disconnessione del ciglio stradale, come chiaramente desumibile dalle fotografie in atti, potendo altresì transitare sulle esistenti strisce pedonali ben visibili e prossime al luogo del sinistro.
Conseguentemente ritiene il Tribunale che la stessa condotta del danneggiato abbia provocato il sinistro e configurato il caso fortuito che costituisce causa di esclusione della responsabilità in capo all'ente convenuto. Invero tale condotta ha reso ininfluente la situazione di dissesto del ciglio in marmo, sovrapponendosi alla situazione della cosa, in modo tale da degradarla a mera occasione dell'evento di danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (valori minimi, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attore al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Cassino il 15 gennaio 2025
pagina8 di 9 Il Giudice
Dott.ssa Michela Grillo
pagina9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. del 15 gennaio 2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il giudice, dott.ssa Michela Grillo, richiamato il provvedimento di sostituzione;
lette le note scritte versate in atti;
decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando pubblica lettura dell'allegata sentenza.
Manda alla cancelleria le comunicazioni.
Il Giudice
dott.ssa Michela Grillo
pagina1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2584 del ruolo generale per l'anno 2021, trattenuta in decisione all'udienza del 15 gennaio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] cf. , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dall'Avv. Emiliano Simeone, giusta procura in atti ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Spigno Saturnia (LT), piazza Dante n. 1, come da procura in atti;
ATTORE
CONTRO
in persona del C.F. rappresentato e CP_1 CP_2 Controparte_3 P.IVA_1
difeso dagli Avv.ti Alessandro Bruzzone e Mirko Di Biase giusta procura in atti ed elettivamente
CP domiciliato presso lo studio dell'Avv. De Biase in al largo Mameli n. 10;
CONVENUTO
OGGETTO: risarcimento danni.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 15 gennaio 2025.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio il Parte_1
chiedendo, previo accertamento della responsabilità esclusiva di parte convenuta CP_1 per il sinistro oggetto di causa, la condanna del al risarcimento in favore dell'attore CP_1
di tutti i danni subiti, quantificati in euro 70.190,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del sinistro al saldo.
A tal fine, l'attore deduceva che: - il giorno 23 dicembre 2018, intorno alle ore 18.30 ca, il sig. , in compagnia dei sigg.ri , e Parte_1 Controparte_4 Controparte_5 Pt_2
, camminava sul marciapiede adiacente la via S. Apollonia (lato Piazza Carabinieri
[...]
pagina2 di 9 CP d'Italia), centro urbano del comune di direzione di marcia piazza Incoronazione;
- giunto in prossimità della tensostruttura ivi esistente, di fronte l'attività commerciale Parte_3
, perdeva l'equilibrio a causa di un ciglio in marmo del marciapiede divelto della sede
[...]
naturale posizionato più in basso rispetto al piano di calpestio;
- l'attore cadeva in avanti, ma per evitare di sbattere con la faccia sulla sede stradale, ruotava istintivamente su di un fianco, impattando pesantemente sull'asfalto con il lato sinistro del corpo;
- soccorso immediatamente dagli amici, nonché da alcuni astanti, completamente frastornato e dolorante al bacino, non senza difficoltà veniva aiutato a rialzarsi, caricato di peso sulla macchina del sig. ed Controparte_6
accompagnato presso la propria abitazione;
- l'attore, a distanza di un'ora circa dalla caduta, con il dolore al bacino che aumentava, impossibilitato alla deambulazione, tramite ambulanza del 118, veniva trasportato verso l'Osp. “Dono Svizzero” di Formia dove, giunto al P.S., sottoposto ad esami radiografici, veniva riscontrato affetto da “trauma contusivo del bacino” e dimesso alle ore 22:30 con prescrizione di riposo assoluto e terapia antidolorifica;
- nei giorni successivi, coincidenti con le festività natalizie, l'attore era costretto a rimanere per tutto il tempo a letto a causa del dolore persistente all'anca, divenuto insopportabile nonostante l'assunzione massiccia di farmaci antidolorifici;
- in data 27 dicembre 2018, dopo aver ricevuto la visita del medico curante e di un fisioterapista, perdurando il dolore in maniera costante, decideva di recarsi nuovamente presso il nosocomio formiano tramite ambulanza del 118; ivi giunto, sottoposto a esami radiografici al bacino, veniva rilevata una “frattura alla base del gran trocantere femore di sinistra”, e disposto il ricovero presso il locale reparto di ortopedia;
- dimesso in data 31.12.2018 con divieto assoluto di carico, ritornava a controllo ortopedico e data 31.01.2019 tramite ambulanza privata, attesa l'impossibilità di deambulare ed il persistente dolore all'anca fratturata;
- il trauma subito dall'attore aveva interessato il bacino ed in particolare l'anca sinistra, già destinataria di un intervento chirurgico di artroprotesi eseguita nell'anno 2003 presso l'Istituto ICOT di Latina, con risultato funzionale ottimale e recupero totale delle abilità quotidiane;
- seguiva un periodo di convalescenza, durante il quale il si sottoponeva ad esami radiografici, continue TC di controllo, esami Pt_1
scintigrafici, visite ortopediche e cicli di FKT domiciliare;
- in data 07.06.2019, esattamente a distanza di 6 mesi dall'occorso, su consiglio del chirurgo che aveva eseguito l'impianto di artoprotesi, effettuava esame TC di controllo al bacino presso l'ospedale “San Giovanni di Dio” di
Fondi che evidenziava: “esiti di frattura pertrocanterica del femore sinistro e bifocale della branca ischio-pubica omolateralmente con scarsi segni riparativi (non diagnosticata in sede di P.S.); presenza di calcificazioni amorfe periprotesiche della regione anteriore del femore sinistro, di non univoca interpretazione”; - in data 27 agosto 2019, all'esito dell'ennesima visita ortopedica di controllo, veniva dichiarato clinicamente guarito con postumi da valutare in sede medico-legale; -
pagina3 di 9 l'ultimo esame TC al bacino delle articolazioni sacroiliache, eseguito dall'attore in data 10.02.2020, ha mostrato in corrispondenza della protesi “una estesa zona di ipodensità priva di trama ossea in corrispondenza del massiccio trocanterico di sinistra, in presenza di multiple soluzioni di continuo lineari del suo profilo corticale sia sul versante esterno che sul versante anteriore ed una più ampia soluzione di continuo della corticale sul profilo mediale dell'ampiezza di 3.8 cm i sezione assiale dalla quale deborda parzialmente la protesi nei tessuti molli contigui per circa 1.3 cm.”; - in data
21 aprile 2021, il dott. consulente medico-legale di parte, dopo aver sottoposto a Persona_1 perizia il ed aver accertato “postumi di frattura periprotesica dell'anca sinistra ed una Pt_1
frattura bifocale della branca ischio-pubica omolaterale” quantificava la malattia sofferta in conseguenza dell'evento traumatico con una ITT di gg. 40 al 100%, una ITP di giorni 90 al 50% ed una I.P. in termini di danno biologico nella misura del 18% della totale;
- durante il periodo della sofferta malattia, l'istante, tra visite mediche specialistiche, esami strumentali, farmaci e cicli di
FKT ha sostenuto spese per euro 1.782,00; - l'evento traumatico occorso all'attore - incidendo sulla stabilità e funzionalità biomeccanica dell'impianto di artroprotesi precedentemente impiantato e perfettamente funzionante - ha compromesso in maniera quasi definitiva la capacità di attendere in maniera autonoma anche alle più elementari incombenze quotidiane come vestirsi, salire e scendere le scale, allacciarsi le scarpe, ettc., se non con grande fatica e sofferenza;
- altrettanto significative devono ritenersi le conseguenze sulla vita di relazione posto che l'attore, da persona attiva e sportiva qual era (ciclista amatoriale, nonostante l'età, percorreva 60-80 chilometri tre volte alla settimana), trascorre la maggior parte del tempo seduto, cammina solo grazie all'ausilio di un bastone, non è più in grado di guidare l'autovettura, dorme pochissimo per il dolore persistente all'anca, che lenisce solo parzialmente con il ricorso quotidiano a farmaci antinfiammatori ed antidolorifici;
- ancora più gravi devono ritenersi le conseguenze di natura psicologica posto l'attore, per il resto dei suoi giorni, dovrà convivere con il dolore e le difficoltà di attendere alle ordinare occupazioni attese all'impossibilità di reimpiantare una nuova protesi in ragione dell'età e della modalità dell'intervento, molto più complesso e senza alcuna garanzia di recupero funzionale;
- dell'insidia dal quale causa dell'occorso, veniva immediatamente informata la centrale operativa della locale stazione di Polizia Municipale la quale, in data 24 dicembre 2018, ossia il giorno successivo, alle ore 9. 30 effettuava un sopralluogo constatando quanto segnalato e redigendo rapporto di servizio;
-
CP il comune di proprietario della strada, tenuto alla sua sorveglianza e manutenzione, regolarmente costituito e mora con lettera raccomandata AR del 27 febbraio 2020, non ha dato corso ad alcun risarcimento.
pagina4 di 9 Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il , chiedendo il rigetto CP_1
della domanda, essendo infondata in fatto ed in diritto ed il sinistro lamentato riconducibile alla responsabilità esclusiva dell'attore.
La causa veniva istruita mediante espletamento di prova orale.
All'esito dell'istruttoria la causa perveniva all'odierna udienza di discussione, celebrata mediante trattazione scritta, previo deposito di note conclusive.
Nel merito, la domanda deve essere respinta, non avendo parte attrice provato il nesso di causalità tra la cosa e il danno.
Giova premettere che secondo l'orientamento maggioritario la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha natura oggettiva, trovando il suo fondamento nella mera relazione intercorrente tra la res e colui che su di essa esercita l'effettivo potere. Pertanto, perché possa configurarsi in concreto,
è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza da parte dello stesso (Cass. 10860/2012; 993/1009; 5741/2009). Il danneggiato è gravato soltanto dall'onere di dimostrare che la cosa ha rappresentato una condizione necessaria e sufficiente perché l'evento si verificasse, incombendo al convenuto l'onere di dare la prova del caso fortuito (Cass. 21684/2005;
2062/2004; 1948/2003; 10641/2002), che è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (Cass. 10860/2012), mentre il comportamento del custode resta, invece, estraneo alla struttura della predetta norma (Cass. 295/2015). La prova del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso può essere effettuata anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità
(Cass. 6467/1981). Ai fini della prova liberatoria, sul convenuto grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass.
1075/2002; 5031/1998), intendendosi per caso fortuito anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato, purché tale fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass. 993/2009; 24804/2008; 4279/2008; 832/2006).
Il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato, è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve pagina5 di 9 considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale" (v. SS.UU. n. 20943/2022).
Ciò premesso, per quanto attiene alla applicabilità della norma di cui all'art. 2051 c.c. in relazione a danni cagionati da beni demaniali o, comunque, di proprietà e nella custodia della amministrazione ovvero del concessionario, si ritiene di condividere la giurisprudenza più recente della Suprema Corte che, con specifico riferimento alla responsabilità degli enti pubblici in relazione a sinistri relativi all'assetto della sede stradale, ha affermato alcuni importanti principi.
In particolare: (i) sussiste un obbligo generale di adottare, nonostante la discrezionalità della P.A., misure atte a scongiurare situazioni di obiettivo pericolo;
(ii) per le strade aperte al traffico, è configurabile la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente pubblico proprietario, una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno;
(iii) infine, l'ente proprietario supera la presunzione di responsabilità quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza della strada, ma in maniera improvvisa, atteso che solo quest'ultima - al pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto - integra il caso fortuito previsto, quale scriminante della responsabilità del custode (così, Cass. 15761/2016).
Si ritiene, in sintesi, che agli enti pubblici proprietari di strade aperte al pubblico transito è in linea generale applicabile l'art. 2051 c.c., in riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, indipendentemente dalla sua estensione (Cass.
7763/2007; 2308/2007; 8157/2009). La Suprema Corte con sentenza n. 1042/2008 ha, peraltro, precisato che la responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 c.c. - pur in linea di principio innegabile
- presenta pertanto un problema di delimitazione dei rischi di cui far carico all'ente gestore e
"custode", la cui soluzione va ricercata in principi non sempre coincidenti con quelli che valgono per i privati. Le peculiarità vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza,
pagina6 di 9 neppure con la più diligente attività di manutenzione (perdita d'olio ad opera del veicolo di passaggio;
abbandono di vetri rotti, ferri arrugginiti, rifiuti tossici od altri agenti offensivi).
Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo.
I principi giurisprudenziali enunciati in precedenza stanno ad indicare, per l'appunto, la necessità di addossare al custode solo i rischi di cui egli possa essere chiamato a rispondere - tenuto conto della natura del bene e della causa del danno - sulla base dei doveri di sorveglianza e di manutenzione razionalmente esigibili, con riferimento a criteri di corretta e diligente gestione.
In ultima analisi, il più recente orientamento della Suprema Corte non considera la combinazione delle tre caratteristiche della i) demanialità o patrimonialità del bene, ii) dell'uso diretto da parte della collettività e iii) della sua estensione automaticamente idonee ad escludere l'astratta applicabilità dell'art. 2051 c.c., bensì come circostanze, le quali, in ragione delle implicazioni che determinano sull'espletamento della vigilanza connessa alla indubbia ricorrenza della relazione di custodia del bene, possono svolgere rilievo ai fini dell'individuazione del caso fortuito e, quindi, dell'onere che la p.a., una volta configurata applicabile la norma e ritenuta l'esistenza del nesso causale, deve assolvere per sottrarsi alla responsabilità. Con riguardo ai beni demaniali, pertanto, si presenterà presumibilmente più spesso l'occasione di qualificare come fortuito il fattore di pericolo creato occasionalmente da terzi, che abbia esplicato le sue potenzialità offensive prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode (in senso conforme anche Cass.
24549/2009; 12695/2010; 6101/2013). Da ultimo, deve altresì evidenziarsi che gli obblighi connessi al rapporto di custodia incontrano un limite nell'uso “normale” del bene pubblico, talché il loro rispetto deve essere valutato nei limiti e nella misura in cui del bene demaniale venga fatto un impiego corrispondente alla sua ordinaria destinazione (ex multis, Cass. n. 8106/06).
Orbene, nel caso di specie, la parte attrice nell'atto di citazione descrive la seguente dinamica del sinistro: “il giorno 23 dicembre 2018, intorno alle ore 18.30 ca, il sig. Pt_1
camminava sul marciapiede adiacente la via S. Apollonia (lato Piazza Carabinieri
[...]
CP d'Italia), centro urbano del comune di direzione di marcia piazza Incoronazione;
giunto in prossimità della tensostruttura ivi esistente, di fronte l'attività commerciale Parte_3
, perdeva l'equilibrio a causa di un ciglio in marmo del marciapiede divelto della sede
[...] naturale posizionato più in basso rispetto al piano di calpestio;
l'attore cadeva in avanti, ma per evitare di sbattere con la faccia sulla sede stradale, ruotava istintivamente su di un fianco,
pagina7 di 9 impattando pesantemente sull'asfalto con il lato sinistro del corpo”. Nella II memoria istruttoria l'attore deduceva di essere caduto nel discendere il marciapiede per attraversare la strada.
In corso di causa i testimoni di parte attorea escussi hanno confermato che il Pt_1
, nell'attraversare la strada, metteva il piede in fallo e rovinava a terra.
[...]
CP Dalla relazione di servizio in atti, redatta dalla Polizia Locale del Comune di risulta evidente che il fondo stradale era asciutto e che la visibilità era sufficiente;
anche il teste di parte convenuta, agente di Polizia Locale intervenuta in occasione del sinistro, ha Testimone_1
confermato che l'illuminazione era sufficiente, precisando che “in prossimità del luogo del sinistro CP esistono strisce pedonali ben visibili”. E' pacifico inoltre che l'attore risieda ad a circa 750 metri dal luogo scenario del sinistro.
Orbene, sulla base delle descritte evidenze istruttorie, ritiene il Tribunale che l'attore non abbia assolto all'onere di provare che il danno subito si sia determinato come conseguenza del normale utilizzo della cosa.
Ed invero, osservato che il sinistro è intervenuto in una giornata non piovosa e in una zona sufficientemente illuminata, deve ritenersi accertata la percepibilità da parte del sig. con Pt_1
ordinaria avvedutezza nel percorrere la strada, della presenza della disconnessione del ciglio stradale, come chiaramente desumibile dalle fotografie in atti, potendo altresì transitare sulle esistenti strisce pedonali ben visibili e prossime al luogo del sinistro.
Conseguentemente ritiene il Tribunale che la stessa condotta del danneggiato abbia provocato il sinistro e configurato il caso fortuito che costituisce causa di esclusione della responsabilità in capo all'ente convenuto. Invero tale condotta ha reso ininfluente la situazione di dissesto del ciglio in marmo, sovrapponendosi alla situazione della cosa, in modo tale da degradarla a mera occasione dell'evento di danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 (valori minimi, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate).
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna l'attore al pagamento in favore di parte convenuta delle spese di lite che si liquidano in € 7.052,00 per compensi, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
Così deciso in Cassino il 15 gennaio 2025
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Dott.ssa Michela Grillo
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