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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 04/07/2025, n. 333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 333 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
n. 1166/2024 r.g.
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari all'esito della discussione orale tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato ai sensi del medesimo art. 127ter co. 4 c.p.c. nel giorno successivo alla discussione cartolare la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1166/2024 r.g. promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Annia Regilla n. Parte_1 C.F._1
194 – 00178 – presso lo Studio dell'Avv. Andrea Corsetti che la rappresenta e la difende giusta delega a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
APPELLANTE contro
(c.f. ), in persona del Prefetto pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di presso la quale è ivi CP_1
domiciliata in Via degli Offici n. 14;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
pagina 1 di 9 Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 03/08/2024 ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Spoleto n. 90/23 (R.G. 608/22), pubblicata in data 25 giugno
2024, con cui il Giudice di prime cure aveva accolto l'opposizione avverso i seguenti provvedimenti: a) ordinanza n. 00026967 notificata il 16 giugno 2022 e relativa al verbale di accertamento di violazione n.
Z62241 del 9.10.2021; b) ordinanza n. 00026968 notificata il 16 giugno 2022 e relativa al verbale di accertamento di violazione n. Z62260 del 9.10.2021; c) ordinanza n. 00026970 notificata il 16 giugno 2022
e relativa al verbale di accertamento di violazione n. Z62254; d) ordinanza n. 00026971 notificata il 4 luglio
2022 e relativa al verbale di accertamento di violazione n. tutte emesse dal Prefetto di in Num_1 CP_1
data 12 maggio 2022, con le quali si ingiungeva di pagare l'importo complessivo di € 724,40, per la violazione dell'art. 7 co. 9 e 14 c.d.s. (accesso alla zona a traffico limitato senza autorizzazione).
L'appellante ha rappresentato, infatti, di aver proposto opposizione avverso le suddette ordinanze, evidenziando che il marito della medesima, , era ed è titolare di permesso invalidi “senza Parte_2
scadenza”, il quale legittimava gli accessi contestati.
A seguito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace aveva accolto il ricorso e annullato le ordinanze opposte, compensando le spese di lite fra le parti.
Avverso tale provvedimento l'odierna appellante ha proposto impugnazione, prestando acquiescenza alla sentenza ed impugnando esclusivamente il capo relativo alla regolamentazione delle spese, stante l'illegittimità e l'illogicità della compensazione delle medesime data la completa soccombenza di controparte.
Costituendosi in giudizio l'appellata ha contestato le deduzioni avversarie, evidenziando la legittimità della disposta compensazione anche in virtù del pronunciamento della Corte Cort. n. 77/2018; inoltre, ha proposto appello incidentale con riferimento alla parte della sentenza nella quale veniva accolta l'opposizione, sostenendo la legittimità delle sanzioni emesse nei confronti della . Pt_1
Alla prima udienza è stato disposto il mutamento del rito, ritenendosi applicabile il rito lavoro come previsto dal d.lgs 150/2011, e, ritenuta la causa immediatamente matura per la decisione, la stessa è stata pagina 2 di 9 rinviata per la discussione, tenutasi all'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 03/07/2025, nell'ambito della quale le parti hanno concluso come da note sostitutive.
* * * * *
Visto l'oggetto delle due impugnazioni reciprocamente proposte, l'una riguardante le spese di lite e l'altro il merito della controversia, e considerata la pregiudizialità di quest'ultimo rispetto alla regolamentazione degli oneri processuali, occorre analizzare dapprima l'impugnazione incidentale proposta dalla . CP_1
1. Preliminarmente merita analisi l'eccezione di tardività del suddetto appello incidentale.
Nello specifico, parte appellante principale ha rilevato sin dalla prima udienza la tardività della suddetta impugnazione, meglio argomentando poi nella memoria conclusionale del 01/05/2025 come segue:
“ritenuta la Sentenza 90/23 del Giudice di Pace di Spoleto ormai non più soggetta ad impugnazione da parte dell'odierno appellato sin dal 4 ottobre 2024 nella parte della valutazione del merito dell'opposizione in senso stretto, deve ritenersi irrimediabilmente inammissibile l'appello incidentale proposto dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di sul punto CP_1
della valutazione del merito della domanda di opposizione in senso stretto, potendo pertanto l'odierno appellato prendere posizione unicamente sul thema decidendum del giudizio di appello, ossia sulla valutazione della soccombenza”.
La suddetta eccezione, tuttavia, si ritiene infondata.
L'art. 334 c.p.c. nel tempo ha sollevato molteplici problemi interpretativi, relativi in particolar modo all'individuazione dei limiti oggettivi e soggettivi alla proponibilità delle impugnazioni incidentali tardive. Si
è discusso, fra le altre questioni, se l'oggetto dell'impugnazione incidentale tardiva debba essere necessariamente la stessa pronuncia già investita da quella principale e se l'impugnazione incidentale tardiva possa essere rivolta contro una parte non impugnata.
Ebbene, la giurisprudenza era un tempo solita affermare l'esistenza di limiti oggettivi delle impugnazioni incidentali tardive nelle cause scindibili: riteneva ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva solo quando diretta contro lo stesso capo della sentenza oggetto di impugnazione principale, ovvero contro un capo connesso o dipendente (cfr Cass. Civ., sent. n. 75/1975).
Da tempo, tuttavia, è prevalente un diverso orientamento giurisprudenziale (inaugurato da Cass. Civ., sent pagina 3 di 9 n. 6311/1988, poi consacrato dalle Sezioni Unite, n. 4640/1989) secondo il quale le impugnazioni incidentali tardive non incontrano alcuna limitazione di carattere oggettivo (cfr Cass. Civ., sent. n.
2506/2024; Cass. Civ., sent. n. 26139/2022; Cass. Civ., sent. n. 29593/2018; Cass. Civ., sent. n.
19454/2005; Cass. Civ., sent. n. 11042/2003). Principio più di recente ribadito anche da Cass. civ., Sez. II,
Ord., (data ud. 19/09/2023) 28/11/2023, n. 33015, secondo la quale “L'autonomia del capo della sentenza impugnata non comporta l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo: secondo quanto affermato dalle sezioni unite di questa Corte, “l'art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione, di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale”.
Peraltro, questo orientamento non si pone in contrasto con il principio, parimenti espresso dalla Suprema
Corte, per il quale l'interesse all'impugnazione incidentale tardiva deve sorgere dalla proposizione dell'impugnazione principale (cfr Cass. Civ., sent. n. 6156/2018; Cass. Civ., sent. n. 9452/2006; Cass. Civ., sent. n. 13068/2005; Cass. Civ., sent. n. 1667/2004), dovendosi comunque valutare se l'impugnazione principale è in grado di alterare l'equilibrio sulla base del quale la parte non inizialmente appellante avesse ritenuto di soprassedere alla proposizione dell'impugnazione (“sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte
che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale (in quel caso) il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza” cfr Cass. Sez. Un. n. 24627 del 2007).
Tali argomentazioni si ritengono condivisibili anche laddove l'appellante principale, integralmente vittorioso in primo grado, abbia impugnato esclusivamente il capo riguardante le spese.
Invero, la reciproca soccombenza, che fa sorgere l'interesse all'impugnazione incidentale, deve essere intesa in senso ampio e tale da ricomprendere anche le statuizioni che, seppure non direttamente incidenti sulla parte dispositiva, pure decidano su questioni sollevate nel processo e dibattute tra le parti (cfr Cass. Civ.,
pagina 4 di 9 sent. n. 11042/2003) e ciò anche in relazione alla pronuncia sulle spese, in quanto l'art. 334 c.p.c., che consente alla parte contro cui è stata proposta impugnazione di esperire impugnazione incidentale tardiva trova applicazione anche per la pronuncia sulle spese giudiziali che è conseguenziale ad ogni decisione che definisce il giudizio, quale che sia il capo di tale decisione impugnato in via principale (Cass. Civ., sent. n.
12982/1999). Di conseguenza, deve riconoscersi all'appellante incidentale tardivo un interesse reale all'impugnazione del merito della decisione, sorto a seguito dell'impugnazione principale sul regolamento delle spese processuali in quanto, in caso di eventuale accoglimento dell'impugnazione principale, esso vedrebbe mutare l'assetto degli interessi derivanti dalla sentenza che lo aveva indotto a non proporre l'impugnazione in via principale.
Pertanto, l'impugnazione principale in ordine alla disposta compensazione delle spese giudiziali rende ammissibile l'impugnazione dell'appellante incidentale tardivo in ordine al merito della decisione, potendo a quest'ultimo riconoscersi, chiaramente, un interesse reale all'impugnazione, in quanto l'appello principale sulla compensazione delle spese mette in discussione l'assetto degli interessi derivante dalla sentenza impugnata (sullo specifico punto, si veda Cass. Civ., sent. n. 21242/2012).
Principio che è stato poi anche seguito dalla giurisprudenza di merito;
significative in tal senso la recentissima Trib. Padova, sent. n. 762/2025, del 15/05/2025, la quale ha affermato “Questo [l'appello incidentale ndr] deve ritenersi ammissibile, dal momento che l'impugnazione principale relativa alla disposta compensazione in primo grado delle spese di lite, ha rimesso in discussione l'assetto degli interessi derivante dalla sentenza impugnata, così
determinando l'interesse del ad impugnare anche nel merito la decisione di prime cure (…). Inoltre, l'ammissibilità Pt_3
dell'appello incidentale tardivo è stata riconosciuta dalla giurisprudenza in via pressochè generalizzata (da ultimo anche rispetto all'impugnazione cd. adesiva: v. Cass. SSUU n. 8486/2024), in considerazione del suo scopo, che è quello di consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, “in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione” (così Cass. n. 26139/2022 e, negli stessi termini, anche Cass. n. 1456/2020)” (conf. Corte d'Appello Napoli, sent. n. 2931/2023, del 22/06/2023; Trib.
pagina 5 di 9 Agrigento, Sent. n. 795/2022, del 06/06/2022; Trib. Potenza. Sent n. 980/2020 del 09/12/2020).
In conclusione, si ritiene che, anche a tutela del principio di parità delle armi (nonché quello secondario e pubblicistico di riduzione delle impugnazioni), l'appellato possa proporre appello incidentale tardivo, ossia dopo i termini per la proposizione dell'appello principale ma nei termini di rito per la comparsa di costituzione tempestiva (come nel caso di specie), con riferimento ad ogni capo della sentenza, avendo l'appellante alterato, con la propria impugnazione, l'assetto di interessi configurato dalla pronuncia di prime cure.
2. Posta l'ammissibilità del suddetto appello incidentale, in questa sede deve anche ritenersene la fondatezza.
Preliminarmente vale ricordare che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione delle norme del C.d.S. l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta, in giudizio assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume sostanzialmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi.
Conformemente, la Suprema Corte in argomento ha statuito che “Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, e investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei
limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato. Il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione. All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito,
pagina 6 di 9 spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione. Alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.” (Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 1921/2019).
Premesso quanto sopra, nel caso in oggetto, dagli atti di causa è emerso che il è titolare Parte_2
di un permesso “parcheggio per disabili” n. 255987R, “senza scadenza”, rilasciato dal Comune di Roma e, quindi, è legittimato, e chi per lui nella qualità di accompagnatore (nel caso in oggetto parte ricorrente ex L.18/80), a circolare e a sostare senza limitazione di sorta nelle così dette zone ZTL, Parte_1
nonché a parcheggiare nelle zone appositamente indicate e riservate dalla legge ai disabili. Il contrassegno, essendo direttamente collegato alla persona con disabilità, non all'autoveicolo con il quale circola, può essere utilizzato su più veicoli, basta che sia esposto il contrassegno.
In relazione alla validità ed efficacia di tale contrassegno invalidi la IO (vedi ad es. Cass. sent. n.
21320/17 del 14/09/2017), in un caso di malfunzionamento del varco, ha statuito che “il transito nella Ztl è permesso ai possessori del contrassegno invalidi. L'art. 11 d.P.R. n. 503/1996 recante norme in merito alla eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, negli spazi e servizi pubblici prescrive, che ai possessori del contrassegno speciale per disabili è permessa la circolazione e la sosta nelle cosiddette «zone a traffico limitato», nonché nelle aree pedonali urbane, qualora nelle medesime aree sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli di trasporto di pubblica utilità. La
possibilità di transitare nelle zone con le Ztl per le auto con il contrassegno invalidi vale sia se il disabile è il conducente, sia se
è il passeggero con accompagnatore alla guida dell'autoveicolo. L'obbligo per il conducente di comunicare al entro le Pt_3
pagina 7 di 9 passaggio, trattandosi di una mera comunicazione amministrativa diretta ad agevolare gli enti di competenza nella effettuazione dei controlli pubblici, ma che certamente non può giustificare la irrogazione di una sanzione amministrativa per violazione delle relative norme del C.d.S. Il Comune, infatti, non può limitare “il diritto incondizionato” del disabile a entrare con l'auto autorizzata nella ztl soltanto perché ha esigenze organizzative legate al funzionamento dei varchi di rilevamento elettronici (cfr Cass. Civ., Ord. n.
7630/19).
Premesso quanto sopra, nel merito deve però rilevarsi che, nel caso in oggetto, se è pur vero che il mancato assolvimento di un onere amministrativo non può certamente giustificare la irrogazione di una sanzione amministrativa da parte della Pubblica Amministrazione, è anche vero che, in assolvimento degli oneri probatori disciplinanti la materia delle opposizioni alle norme del C.d.S., a fronte della prova, ex art. 2697
c.c., da parte dell'Amministrazione dell'esistenza degli elementi integranti la violazione contestata (ossia ingresso nella zona a traffico limitato e riferibilità dello stesso all'intimata, circostanze pacifiche),
l'opponente, al contrario, non ha dato prova alcuna delle circostanze negative e dei fatti estintivi contrapposti alla sanzione irrogata, stante che non ha provato che, nel momento di rilevamento della contravvenzione contestata, circolava con l'autoveicolo di sua proprietà, con a bordo , e Parte_2
quindi quale accompagnatore di soggetto disabile, e di avere esposto il contrassegno in oggetto.
Invero, parte ricorrente non ha chiesto l'ammissione di prova alcuna su tale circostanza neppure in primo grado.
Alla luce delle suesposte circostanze, si ritiene meritevole di accoglimento l'appello incidentale della con annullamento della sentenza laddove ha accolto l'opposizione della . CP_1 Pt_1
3. Conseguentemente, dovrà invece rigettarsi l'appello principale relativo alla condanna alle spese, non potendosi altrimenti disporre stante la definitiva soccombenza della . Si precisa, comunque, come le Pt_1
spese di primo grado dovranno rimanere compensate, non avendo l'appellata impugnato incidentalmente anche tale capo della sentenza chiedendo la condanna della controparte al pagamento di tali spese.
4. Viceversa, le spese del grado di appello sono poste a carico dell'originaria ricorrente e appellante pagina 8 di 9 principale, secondo il principio della soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m.
55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto delle fasi di lite effettivamente svolte
(studio, introduttiva e decisionale), nonché della complessità delle questioni sottoposte all'attenzione del
Tribunale che legittimano l'utilizzo dei valori minimi dello scaglione di riferimento.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza, eccezione e domanda disattesa così provvede:
- Accoglie l'appello incidentale proposto e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'originaria opposizione avverso i seguenti provvedimenti: a) ordinanza n. 00026967 notificata il 16 giugno 2022 e relativa al verbale di accertamento di violazione n. Z62241 del 9.10.2021; b) ordinanza n. 00026968 notificata il 16 giugno 2022 e relativa al verbale di accertamento di violazione n. Z62260 del 9.10.2021; c) ordinanza n. 00026970 notificata il 16 giugno 2022 e relativa al verbale di accertamento di violazione n.
Z62254; d) ordinanza n. 00026971 notificata il 4 luglio 2022 e relativa al verbale di accertamento di violazione n. tutte emesse dal Prefetto di Perugia in data 12 maggio 2022; Num_1
- Rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
- Condanna l'appellante a rimborsare alla appellata Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 232,00 (€ 66,00 per fase
[...]
di studio, € 66,00 per fase introduttiva ed € 100,00 per fase decisionale) per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 127ter co. 4, 437 e 429 c.p.c..
Spoleto, 04/07/2025
Il giudice
Federico Falfari
pagina 9 di 9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
48 ore successive, in caso di malfunzionamento l'accesso alla Ztl serve solo per agevolare la correttezza e la speditezza dei controlli amministrativi, ma la sua violazione non rende illegittimo l'accesso e, quindi, non giustifica alcuna multa”.
Da quanto sopra ne deriva che il possessore del contrassegno invalidi consente all'automobilista di circolare sulle Ztl di tutto il territorio nazionale, e non solamente in quelle del Comune che ha rilasciato il permesso, con qualsiasi veicolo, senza che a ciò possa essere di ostacolo la eventuale mancata comunicazione del
Tribunale di Spoleto
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Federico Falfari all'esito della discussione orale tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato ai sensi del medesimo art. 127ter co. 4 c.p.c. nel giorno successivo alla discussione cartolare la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. 1166/2024 r.g. promossa da
(c.f. , elettivamente domiciliata in Roma, Via Annia Regilla n. Parte_1 C.F._1
194 – 00178 – presso lo Studio dell'Avv. Andrea Corsetti che la rappresenta e la difende giusta delega a margine del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado;
APPELLANTE contro
(c.f. ), in persona del Prefetto pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di presso la quale è ivi CP_1
domiciliata in Via degli Offici n. 14;
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note ex art. 127ter c.p.c..
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
pagina 1 di 9 Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato il 03/08/2024 ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Spoleto n. 90/23 (R.G. 608/22), pubblicata in data 25 giugno
2024, con cui il Giudice di prime cure aveva accolto l'opposizione avverso i seguenti provvedimenti: a) ordinanza n. 00026967 notificata il 16 giugno 2022 e relativa al verbale di accertamento di violazione n.
Z62241 del 9.10.2021; b) ordinanza n. 00026968 notificata il 16 giugno 2022 e relativa al verbale di accertamento di violazione n. Z62260 del 9.10.2021; c) ordinanza n. 00026970 notificata il 16 giugno 2022
e relativa al verbale di accertamento di violazione n. Z62254; d) ordinanza n. 00026971 notificata il 4 luglio
2022 e relativa al verbale di accertamento di violazione n. tutte emesse dal Prefetto di in Num_1 CP_1
data 12 maggio 2022, con le quali si ingiungeva di pagare l'importo complessivo di € 724,40, per la violazione dell'art. 7 co. 9 e 14 c.d.s. (accesso alla zona a traffico limitato senza autorizzazione).
L'appellante ha rappresentato, infatti, di aver proposto opposizione avverso le suddette ordinanze, evidenziando che il marito della medesima, , era ed è titolare di permesso invalidi “senza Parte_2
scadenza”, il quale legittimava gli accessi contestati.
A seguito del giudizio di primo grado, il Giudice di Pace aveva accolto il ricorso e annullato le ordinanze opposte, compensando le spese di lite fra le parti.
Avverso tale provvedimento l'odierna appellante ha proposto impugnazione, prestando acquiescenza alla sentenza ed impugnando esclusivamente il capo relativo alla regolamentazione delle spese, stante l'illegittimità e l'illogicità della compensazione delle medesime data la completa soccombenza di controparte.
Costituendosi in giudizio l'appellata ha contestato le deduzioni avversarie, evidenziando la legittimità della disposta compensazione anche in virtù del pronunciamento della Corte Cort. n. 77/2018; inoltre, ha proposto appello incidentale con riferimento alla parte della sentenza nella quale veniva accolta l'opposizione, sostenendo la legittimità delle sanzioni emesse nei confronti della . Pt_1
Alla prima udienza è stato disposto il mutamento del rito, ritenendosi applicabile il rito lavoro come previsto dal d.lgs 150/2011, e, ritenuta la causa immediatamente matura per la decisione, la stessa è stata pagina 2 di 9 rinviata per la discussione, tenutasi all'udienza ex art. 127ter c.p.c. del 03/07/2025, nell'ambito della quale le parti hanno concluso come da note sostitutive.
* * * * *
Visto l'oggetto delle due impugnazioni reciprocamente proposte, l'una riguardante le spese di lite e l'altro il merito della controversia, e considerata la pregiudizialità di quest'ultimo rispetto alla regolamentazione degli oneri processuali, occorre analizzare dapprima l'impugnazione incidentale proposta dalla . CP_1
1. Preliminarmente merita analisi l'eccezione di tardività del suddetto appello incidentale.
Nello specifico, parte appellante principale ha rilevato sin dalla prima udienza la tardività della suddetta impugnazione, meglio argomentando poi nella memoria conclusionale del 01/05/2025 come segue:
“ritenuta la Sentenza 90/23 del Giudice di Pace di Spoleto ormai non più soggetta ad impugnazione da parte dell'odierno appellato sin dal 4 ottobre 2024 nella parte della valutazione del merito dell'opposizione in senso stretto, deve ritenersi irrimediabilmente inammissibile l'appello incidentale proposto dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di sul punto CP_1
della valutazione del merito della domanda di opposizione in senso stretto, potendo pertanto l'odierno appellato prendere posizione unicamente sul thema decidendum del giudizio di appello, ossia sulla valutazione della soccombenza”.
La suddetta eccezione, tuttavia, si ritiene infondata.
L'art. 334 c.p.c. nel tempo ha sollevato molteplici problemi interpretativi, relativi in particolar modo all'individuazione dei limiti oggettivi e soggettivi alla proponibilità delle impugnazioni incidentali tardive. Si
è discusso, fra le altre questioni, se l'oggetto dell'impugnazione incidentale tardiva debba essere necessariamente la stessa pronuncia già investita da quella principale e se l'impugnazione incidentale tardiva possa essere rivolta contro una parte non impugnata.
Ebbene, la giurisprudenza era un tempo solita affermare l'esistenza di limiti oggettivi delle impugnazioni incidentali tardive nelle cause scindibili: riteneva ammissibile l'impugnazione incidentale tardiva solo quando diretta contro lo stesso capo della sentenza oggetto di impugnazione principale, ovvero contro un capo connesso o dipendente (cfr Cass. Civ., sent. n. 75/1975).
Da tempo, tuttavia, è prevalente un diverso orientamento giurisprudenziale (inaugurato da Cass. Civ., sent pagina 3 di 9 n. 6311/1988, poi consacrato dalle Sezioni Unite, n. 4640/1989) secondo il quale le impugnazioni incidentali tardive non incontrano alcuna limitazione di carattere oggettivo (cfr Cass. Civ., sent. n.
2506/2024; Cass. Civ., sent. n. 26139/2022; Cass. Civ., sent. n. 29593/2018; Cass. Civ., sent. n.
19454/2005; Cass. Civ., sent. n. 11042/2003). Principio più di recente ribadito anche da Cass. civ., Sez. II,
Ord., (data ud. 19/09/2023) 28/11/2023, n. 33015, secondo la quale “L'autonomia del capo della sentenza impugnata non comporta l'inammissibilità dell'appello incidentale tardivo: secondo quanto affermato dalle sezioni unite di questa Corte, “l'art. 334 c.p.c., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione, di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l'accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l'avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale”.
Peraltro, questo orientamento non si pone in contrasto con il principio, parimenti espresso dalla Suprema
Corte, per il quale l'interesse all'impugnazione incidentale tardiva deve sorgere dalla proposizione dell'impugnazione principale (cfr Cass. Civ., sent. n. 6156/2018; Cass. Civ., sent. n. 9452/2006; Cass. Civ., sent. n. 13068/2005; Cass. Civ., sent. n. 1667/2004), dovendosi comunque valutare se l'impugnazione principale è in grado di alterare l'equilibrio sulla base del quale la parte non inizialmente appellante avesse ritenuto di soprassedere alla proposizione dell'impugnazione (“sulla base del principio dell'interesse all'impugnazione, l'impugnazione incidentale tardiva è sempre ammissibile, a tutela della reale utilità della parte, tutte le volte
che l'impugnazione principale metta in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale (in quel caso) il coobbligato solidale aveva prestato acquiescenza” cfr Cass. Sez. Un. n. 24627 del 2007).
Tali argomentazioni si ritengono condivisibili anche laddove l'appellante principale, integralmente vittorioso in primo grado, abbia impugnato esclusivamente il capo riguardante le spese.
Invero, la reciproca soccombenza, che fa sorgere l'interesse all'impugnazione incidentale, deve essere intesa in senso ampio e tale da ricomprendere anche le statuizioni che, seppure non direttamente incidenti sulla parte dispositiva, pure decidano su questioni sollevate nel processo e dibattute tra le parti (cfr Cass. Civ.,
pagina 4 di 9 sent. n. 11042/2003) e ciò anche in relazione alla pronuncia sulle spese, in quanto l'art. 334 c.p.c., che consente alla parte contro cui è stata proposta impugnazione di esperire impugnazione incidentale tardiva trova applicazione anche per la pronuncia sulle spese giudiziali che è conseguenziale ad ogni decisione che definisce il giudizio, quale che sia il capo di tale decisione impugnato in via principale (Cass. Civ., sent. n.
12982/1999). Di conseguenza, deve riconoscersi all'appellante incidentale tardivo un interesse reale all'impugnazione del merito della decisione, sorto a seguito dell'impugnazione principale sul regolamento delle spese processuali in quanto, in caso di eventuale accoglimento dell'impugnazione principale, esso vedrebbe mutare l'assetto degli interessi derivanti dalla sentenza che lo aveva indotto a non proporre l'impugnazione in via principale.
Pertanto, l'impugnazione principale in ordine alla disposta compensazione delle spese giudiziali rende ammissibile l'impugnazione dell'appellante incidentale tardivo in ordine al merito della decisione, potendo a quest'ultimo riconoscersi, chiaramente, un interesse reale all'impugnazione, in quanto l'appello principale sulla compensazione delle spese mette in discussione l'assetto degli interessi derivante dalla sentenza impugnata (sullo specifico punto, si veda Cass. Civ., sent. n. 21242/2012).
Principio che è stato poi anche seguito dalla giurisprudenza di merito;
significative in tal senso la recentissima Trib. Padova, sent. n. 762/2025, del 15/05/2025, la quale ha affermato “Questo [l'appello incidentale ndr] deve ritenersi ammissibile, dal momento che l'impugnazione principale relativa alla disposta compensazione in primo grado delle spese di lite, ha rimesso in discussione l'assetto degli interessi derivante dalla sentenza impugnata, così
determinando l'interesse del ad impugnare anche nel merito la decisione di prime cure (…). Inoltre, l'ammissibilità Pt_3
dell'appello incidentale tardivo è stata riconosciuta dalla giurisprudenza in via pressochè generalizzata (da ultimo anche rispetto all'impugnazione cd. adesiva: v. Cass. SSUU n. 8486/2024), in considerazione del suo scopo, che è quello di consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, “in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione” (così Cass. n. 26139/2022 e, negli stessi termini, anche Cass. n. 1456/2020)” (conf. Corte d'Appello Napoli, sent. n. 2931/2023, del 22/06/2023; Trib.
pagina 5 di 9 Agrigento, Sent. n. 795/2022, del 06/06/2022; Trib. Potenza. Sent n. 980/2020 del 09/12/2020).
In conclusione, si ritiene che, anche a tutela del principio di parità delle armi (nonché quello secondario e pubblicistico di riduzione delle impugnazioni), l'appellato possa proporre appello incidentale tardivo, ossia dopo i termini per la proposizione dell'appello principale ma nei termini di rito per la comparsa di costituzione tempestiva (come nel caso di specie), con riferimento ad ogni capo della sentenza, avendo l'appellante alterato, con la propria impugnazione, l'assetto di interessi configurato dalla pronuncia di prime cure.
2. Posta l'ammissibilità del suddetto appello incidentale, in questa sede deve anche ritenersene la fondatezza.
Preliminarmente vale ricordare che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione delle norme del C.d.S. l'Amministrazione, pur essendo formalmente convenuta, in giudizio assume sostanzialmente la veste di attrice;
spetta, quindi, ad essa, ai sensi dell'art. 2697 c.c., fornire la prova dell'esistenza degli elementi di fatto integranti la violazione contestata e della loro riferibilità all'intimato, mentre compete all'opponente, che assume sostanzialmente la veste di convenuto, la prova dei fatti impeditivi o estintivi.
Conformemente, la Suprema Corte in argomento ha statuito che “Il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa si configura come un giudizio rivolto all'accertamento del fondamento della pretesa sanzionatoria, e investe la legittimità formale e sostanziale di detto provvedimento, con l'esclusione del potere del giudice di rilevare d'ufficio, fuori dei
limiti dell'oggetto dello stesso giudizio così delimitato, eccezioni relative a vizi del provvedimento o del procedimento che ne ha preceduto l'emanazione, salvo che essi incidano sull'esistenza dell'atto impugnato. Il suo oggetto è delimitato, quanto alla posizione dell'opponente, dalla causa petendi fatta valere con l'opposizione e, quanto alla posizione della P.A., dal divieto di dedurre motivi diversi da quelli enunciati nell'ordinanza-ingiunzione. All'Amministrazione, che viene a rivestire – dal punto di vista sostanziale – la posizione di attrice, incombe l'obbligo di fornire la prova adeguata della fondatezza della sua pretesa;
all'opponente, al contrario, qualora abbia dedotto fatti specifici incidenti o sulla legittimità formale del procedimento amministrativo sanzionatorio espletato o sull'esclusione della sua responsabilità relativamente alla commissione dell'illecito,
pagina 6 di 9 spetta provare le circostanze negative contrapposte a quelle allegate dall'Amministrazione. Alla modificazione delle regole normali dell'allegazione non corrisponde una modificazione delle regole ordinarie in tema di onere probatorio: se l'opponente ha sollevato contestazioni sull'esistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo, tali contestazioni non onerano l'opponente anche alla prova dell'inesistenza dei fatti costitutivi del suo obbligo;
al contrario, la prova dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'obbligo si pone a carico della P.A.” (Cass. Civ., Sez. VI, Ord. n. 1921/2019).
Premesso quanto sopra, nel caso in oggetto, dagli atti di causa è emerso che il è titolare Parte_2
di un permesso “parcheggio per disabili” n. 255987R, “senza scadenza”, rilasciato dal Comune di Roma e, quindi, è legittimato, e chi per lui nella qualità di accompagnatore (nel caso in oggetto parte ricorrente ex L.18/80), a circolare e a sostare senza limitazione di sorta nelle così dette zone ZTL, Parte_1
nonché a parcheggiare nelle zone appositamente indicate e riservate dalla legge ai disabili. Il contrassegno, essendo direttamente collegato alla persona con disabilità, non all'autoveicolo con il quale circola, può essere utilizzato su più veicoli, basta che sia esposto il contrassegno.
In relazione alla validità ed efficacia di tale contrassegno invalidi la IO (vedi ad es. Cass. sent. n.
21320/17 del 14/09/2017), in un caso di malfunzionamento del varco, ha statuito che “il transito nella Ztl è permesso ai possessori del contrassegno invalidi. L'art. 11 d.P.R. n. 503/1996 recante norme in merito alla eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, negli spazi e servizi pubblici prescrive, che ai possessori del contrassegno speciale per disabili è permessa la circolazione e la sosta nelle cosiddette «zone a traffico limitato», nonché nelle aree pedonali urbane, qualora nelle medesime aree sia autorizzato l'accesso anche ad una sola categoria di veicoli di trasporto di pubblica utilità. La
possibilità di transitare nelle zone con le Ztl per le auto con il contrassegno invalidi vale sia se il disabile è il conducente, sia se
è il passeggero con accompagnatore alla guida dell'autoveicolo. L'obbligo per il conducente di comunicare al entro le Pt_3
pagina 7 di 9 passaggio, trattandosi di una mera comunicazione amministrativa diretta ad agevolare gli enti di competenza nella effettuazione dei controlli pubblici, ma che certamente non può giustificare la irrogazione di una sanzione amministrativa per violazione delle relative norme del C.d.S. Il Comune, infatti, non può limitare “il diritto incondizionato” del disabile a entrare con l'auto autorizzata nella ztl soltanto perché ha esigenze organizzative legate al funzionamento dei varchi di rilevamento elettronici (cfr Cass. Civ., Ord. n.
7630/19).
Premesso quanto sopra, nel merito deve però rilevarsi che, nel caso in oggetto, se è pur vero che il mancato assolvimento di un onere amministrativo non può certamente giustificare la irrogazione di una sanzione amministrativa da parte della Pubblica Amministrazione, è anche vero che, in assolvimento degli oneri probatori disciplinanti la materia delle opposizioni alle norme del C.d.S., a fronte della prova, ex art. 2697
c.c., da parte dell'Amministrazione dell'esistenza degli elementi integranti la violazione contestata (ossia ingresso nella zona a traffico limitato e riferibilità dello stesso all'intimata, circostanze pacifiche),
l'opponente, al contrario, non ha dato prova alcuna delle circostanze negative e dei fatti estintivi contrapposti alla sanzione irrogata, stante che non ha provato che, nel momento di rilevamento della contravvenzione contestata, circolava con l'autoveicolo di sua proprietà, con a bordo , e Parte_2
quindi quale accompagnatore di soggetto disabile, e di avere esposto il contrassegno in oggetto.
Invero, parte ricorrente non ha chiesto l'ammissione di prova alcuna su tale circostanza neppure in primo grado.
Alla luce delle suesposte circostanze, si ritiene meritevole di accoglimento l'appello incidentale della con annullamento della sentenza laddove ha accolto l'opposizione della . CP_1 Pt_1
3. Conseguentemente, dovrà invece rigettarsi l'appello principale relativo alla condanna alle spese, non potendosi altrimenti disporre stante la definitiva soccombenza della . Si precisa, comunque, come le Pt_1
spese di primo grado dovranno rimanere compensate, non avendo l'appellata impugnato incidentalmente anche tale capo della sentenza chiedendo la condanna della controparte al pagamento di tali spese.
4. Viceversa, le spese del grado di appello sono poste a carico dell'originaria ricorrente e appellante pagina 8 di 9 principale, secondo il principio della soccombenza, e vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m.
55/2014, così come aggiornato dal d.m. 147/2022, tenuto conto delle fasi di lite effettivamente svolte
(studio, introduttiva e decisionale), nonché della complessità delle questioni sottoposte all'attenzione del
Tribunale che legittimano l'utilizzo dei valori minimi dello scaglione di riferimento.
PQM
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, ogni altra istanza, eccezione e domanda disattesa così provvede:
- Accoglie l'appello incidentale proposto e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'originaria opposizione avverso i seguenti provvedimenti: a) ordinanza n. 00026967 notificata il 16 giugno 2022 e relativa al verbale di accertamento di violazione n. Z62241 del 9.10.2021; b) ordinanza n. 00026968 notificata il 16 giugno 2022 e relativa al verbale di accertamento di violazione n. Z62260 del 9.10.2021; c) ordinanza n. 00026970 notificata il 16 giugno 2022 e relativa al verbale di accertamento di violazione n.
Z62254; d) ordinanza n. 00026971 notificata il 4 luglio 2022 e relativa al verbale di accertamento di violazione n. tutte emesse dal Prefetto di Perugia in data 12 maggio 2022; Num_1
- Rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
- Condanna l'appellante a rimborsare alla appellata Parte_1 Controparte_1
le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in € 232,00 (€ 66,00 per fase
[...]
di studio, € 66,00 per fase introduttiva ed € 100,00 per fase decisionale) per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Sentenza resa ex articolo 127ter co. 4, 437 e 429 c.p.c..
Spoleto, 04/07/2025
Il giudice
Federico Falfari
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48 ore successive, in caso di malfunzionamento l'accesso alla Ztl serve solo per agevolare la correttezza e la speditezza dei controlli amministrativi, ma la sua violazione non rende illegittimo l'accesso e, quindi, non giustifica alcuna multa”.
Da quanto sopra ne deriva che il possessore del contrassegno invalidi consente all'automobilista di circolare sulle Ztl di tutto il territorio nazionale, e non solamente in quelle del Comune che ha rilasciato il permesso, con qualsiasi veicolo, senza che a ciò possa essere di ostacolo la eventuale mancata comunicazione del