Sentenza 22 luglio 2022
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 21/01/2026, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE
composta dai magistrati:
Tammaro MAIELLO Presidente Paola BRIGUORI Consigliere relatore Oriella MARTORANA Consigliere Marco FRATINI Consigliere Carola CORRADO Primo Referendario pronuncia la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello in materia di responsabilità, iscritto al n. 60369 del registro di segreteria, promosso da:
- Soc. RE RL (P.I. 06799421000) con sede legale in Roma, Piazza Bartolomeo Gastaldi n. 4, in persona del suo legale rappresentante EC AN,
-EC AN nata a [...] il [...] (C.F. [...]),
in Roma Viale delle Milizie n. 106, pec:
francescofalvodurso@ordineavvocatiroma.org che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
-appellanti -
contro
-Procura Generale della Corte dei conti, in persona del Procuratore Generale;
-Procura Regionale della Corte dei conti per la regione Lazio, in persona del Procuratore Regionale;
-appellati-
-Roma Capitale, elett.te domiciliata presso lo studio del Enrico Maggiore (pec: enrico.maggiore@pec.comune.roma.it);
-interveniente adesivoper la riforma e/o annullamento della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio n. 519 del 22 luglio 2022;
Visto Esaminati gli atti e documenti di causa;
Uditi 17 dicembre 2025, Dott.ssa Simonetta Colonnello, data per letta con il consenso delle parti la relazione del relatore Cons. Paola Briguori, la soc. RE RL e per la sig.ra AN EC, appellanti, Maggiore per Roma Capitale, interveniente adesivo ed il V.P.G. Cons. Arturo Iadecola, per la Procura generale e regionale, appellati;
F A T T O
1.Con atto di citazione in data 24.11.2020, la Procura regionale della Corte dei conti presso la Sezione giurisdizionale per il Lazio conveniva in giudizio:
- RE S.r.l., con sede legale in piazza Gastaldi Bartolomeo n.4, in persona dei rappresentanti legali pro tempore EC AN e EC RL;
- nonché EC AN, nata a [...] il [...] (residente nel comune di Roma, Via Lisbona n.23. int.6), personalmente e in qualità di rappresentante legale della RE S.r.l. e EC RL, nato a [...] il [...]
(residente nel comune di Roma, viale Bruno Buozzi n. 60. int. 5),
personalmente e nella qualità di rappresentante legale della RE S.r.l., per sentirli condannare al pagamento, in favore del Comune di Roma capitale, della somma da determinare fino alla concorrenza di 213.056,22, a titolo di danno patrimoniale da omesso riversamento dell'imposta di soggiorno, oltre a interessi, rivalutazione e spese di giudizio.
1.1. La vicenda trae origine dalla nota del 20 marzo 2019 con cui il Dipartimento Risorse Economiche di Roma Capitale segnalava alla Procura regionale un presunto danno erariale, a carico della RE s.r.l., gestore della dei legali rappresentanti AN, ES e RL EC riversamento a Roma Capitale dal 1.1.2012 al 31.12.2018.
Con successiva nota del 24 luglio 2020 il medesimo Dipartimento di Roma Capitale 213.056,00.
1.2. A seguito della richiesta del 18.3.2021 dei convenuti, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio, con decreto n.6/2021, in quanto il mancato riversamento del di soggiorno aveva comportato un oggettivo arricchimento della società Pierre srl ai danni di Roma Capitale, stante il preciso obbligo di legge a carico dei predetti convenuti di riversare le somme riscosse per tale imposta dagli ospiti della struttura alberghiera.
2. Con sentenza n. 519/2022, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio - dichiarata preliminarmente di EC RL, nelle more deceduto il 25.1.2021 comma 6, c.g.c., per mancata riassunzione nei confronti degli eredi nel termine perentorio di tre -
soc. RE s.r.l. e AN EC al pagamento, in via solidale, in favore del comune di Roma Capitale, della somma di , nei limiti delle seguenti quote:
a)
b) sino alla concorrenza AN, in ragione del concorso causale del defunto EC RL;
comprensive di rivalutazione monetaria, oltre alla corresponsione degli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
c) condannava, altresì, i convenuti soc. RE s.r.l. e AN EC al dello Stato.
2.1 Il primo giudice accertava la responsabilità erariale sia della società RE s.r.l., nonché di EC AN, quale legale rappresentante per avere omesso di riversare a Roma Capitale per il periodo 2012-2018, le somme riscosse dagli ospiti della struttura ricettiva Hotel Polo, in violazione 4 d.lgs. n. 23/2011 e del regolamento comunale (delibera Assemblea capitolina n. 38/2010 e succ. mod.),
dell le dedotte difficoltà economiche e il mancato pagamento del credito vantato verso lo Stato libico per i pernottamenti di cittadini libici (dichiarazione della sig.ra LE AN).
3. Avverso la sentenza n. 519/2022 proponevano appello la Soc. RE s.r.l.
e EC AN, con atto di citazione notificato il 21 ottobre 2022 e depositato il 18 novembre 2022, chiedendone la riforma e, in via gradata, la per i seguenti motivi:
108, comma 6, del gennaio 1994, n. 20.
Con tale motivo gli appellanti deducevano che, una volta dichiarata EC RL a seguito della sua morte e per la mancata riassunzione verso gli eredi, la quota di danno a lui ascrivibile avrebbe dovuto essere portata in detrazione dal complessivo importo posto a carico degli altri convenuti, avendo il Pubblico ministero ritenuto insussistenti i presupposti per la tra
.
II.
della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
Le appellanti lamentavano che il primo giudice ha disposto la condanna degli stessi in solido senza che la Procura regionale avesse formulato una domanda espressa di condanna solidale e senza accertare i presupposti richiesti dalla legge in particolare, per estendere il III. Illegittimità della sentenza di primo grado per erronea determinazione del danno -omessa istruttoria.
Con il terzo motivo le appellanti si dolevano che la sentenza avrebbe recepito acriticamente la quantificazione del danno originariamente indicata nella citazione.
Non si sarebbe tenuto conto dei numerosi pagamenti effettuati dalla società per le annualità 2012- citazione in cittadini libici, oggetto di ricorso ex art. 700 c.p.c. innanzi al Tribunale di Roma.
Secondo le appellanti, il residuo danno, alla luce dei versamenti effettuati, non IV. Illegittimità della sentenza di primo grado. Carenza di responsabilità dei convenuti per mancanza di colpa grave Con il quarto motivo si evidenziava la particolare situazione di criticità in cui versava la società (mancato incasso del cospicuo credito vantato nei confronti dello Stato libico; pignoramento immobiliare del complesso alberghiero nel per mancato pagamento della tassa di soggiorno; successiva pandemia e a loro avviso della volontà di adempiere.
Pertanto, il primo giudice avrebbe fondato la statuizione unicamente sul mancato riversamento, senza considerare il contesto di grave crisi economica e di liquidità, dovuto alle vicende evidenziate.
V. Illegittimità della sentenza di primo grado stante la mancanza di responsabilità della signora EC AN Infine, con il quinto ed ultimo motivo si eccepiva che la posizione della sig.ra LE AN era stata mal valutata dal giudice di primo grado, come comprovato in corso di causa. Il sig. LE RL non solo era amministratore unico della società Pierre, ma la gestiva in prima ed esclusiva persona.
Ne derivava che la qualifica di agente contabile del i soggiorno, in quanto connessa al potere di gestione e disposizione dei pagamenti della società, sarebbe spettata esclusivamente a EC RL, amministratore unico della soc. RE s.r.l. sin dalla costituzione e fino alla sua morte.
Invece, EC AN avrebbe assunto la carica di amministratore solo il 22 febbraio 2021, in epoca successiva alla consumazione del danno (2012-2018),
sicché la stessa non avrebbe potuto essere ritenuta responsabile del mancato riversamento delle somme incassate a titolo di imposta di soggiorno per il periodo oggetto di contestazione.
3.1. Pertanto, le appellanti chiedevano a questa Sezione centrale di appello:
(i) della condanna e il rigetto della pretesa azionata dalla Procura regionale per assenza di responsabilità;
(ii) in via gradata:
-
AN, per difetto di legittimazione della stessa stante la mancanza della qualifica di agente contabile o, comunque, per assenza di responsabilità essendo il danno erariale eventualmente consumato da altri soggetti;
-
confronti di EC AN e di RE s.r.l.;
-la rideterminazione del danno avuto riguardo ai pagamenti effettuati per il periodo 2012-2018.
(iii) in via ulteriormente gravata:
-
riguardo ai fatti che hanno connotato la vicenda e alle considerazioni
.
Con vittoria di spese ed onorari per il doppio grado di giudizio.
3.2 Con successiva memoria, depositata in data 24 novembre 2025, le appellanti, nel ribadire integralmente i motivi di appello, deducevano altresì che, per effetto delle procedure di riscossione coattiva, tutte le somme richieste da Roma Capitale a titolo di imposta di soggiorno per il periodo 2012-2018 sarebbero state integralmente corrisposte, con conseguente cessazione della materia del contendere.
In particolare, le stesse richiamavano:
-
2018/00018 (anni 2016-2018), cui corrispondeva il documento di
;
-
;
- i versamenti eseguiti nel 2018-2019 a saldo delle ingiunzioni n. 107/2013 e n. 40/2014 per le annualità 2012-2013.
4. La Procura Generale si costituiva con atto depositato in data 25.11.2025, nel quale, dopo aver richiamato i passaggi essenziali della decisione impugnata ed esaminato i singoli motivi di appello, rendeva le sue conclusioni.
Quanto al primo motivo, la Procura Generale osservava processo nei confronti del sig. LE RL (rectius, dei suoi eredi) non ha di risarcitoria di cui era soggetto passivo.
In ogni caso, precisava la Procura Generale, sarebbe stata preclusa dal riconosciuto carattere solidale della responsabilità, in forza quanto si è detto a proposito della limitazione applicata alla posizione della sig.ra LE).
In sostanza, secondo il requirente, in virtù di tale principio, pur essendo venuto a mancare uno dei soggetti individuati dal p.m. quali corresponsabili del danneggiata, le altre due convenute sono comunque tenute a corrispondere Quanto al secondo motivo, la Procura Generale evidenziava come la condanna in solido delle convenute implicasse, logicamente, la qualificazione della loro
-quinquies, primo periodo della l. n. 20/1994.
Precisava che la qualificazione dell'elemento psicologico dell'illecito amministrativo-contabile resta di competenza del giudice, purché nell'atto introduttivo siano esattamente descritti i fatti costitutivi della asserita responsabilità (Corte conti, Sez. giur. app. Sicilia, 9 giugno 2003, n. 93, e, più recentemente, anche Corte conti, Sez. III giur. centr. app., 17 giugno 2013, n.
403).
Parimenti, ad avviso del requirente, il terzo motivo doveva ritenersi infondato, nella determinazione del residuo dovuto e che il preteso credito verso lo Stato libico non risultava adeguatamente provato, essendo fondato su atti provenienti dalla stessa parte che lo invocava.
Con riferimento al quarto motivo, la medesima Procura Generale evidenziava che la situazione di difficoltà economica della società non escludeva affatto obbligazione pecuniaria. Precisava che la Suprema Corte ha chiarito che, in materia di obbligazioni pecuniarie, l'impossibilità della prestazione deve consistere, ai fini dell'esonero da responsabilità del debitore, non in una mera difficoltà, ma in un impedimento obiettivo ed assoluto che non possa essere rimosso, non potendosi ravvisare ciò che rileva a proposito del presunto credito nei confronti della Libia nella mera impotenza economica derivante dall'inadempimento di un terzo nell'ambito di un diverso rapporto (Cass. civ.,
Sez. II, n. 25777/2013).
Quanto al quinto motivo, dalla visura camerale depositata dal Procuratore regionale risulta chiaramente come la sig.ra LE avesse ricoperto la carica di amministratore unico della Pierre s.r.l. dal 31 ottobre 2016 al 18 febbraio 2019, data in cui le è succeduto il sig. RL LE (v. sub doc. 2 PR).
Al di là, quindi AN potesse aver nuovamente assunto la predetta carica, ciò che rilevava -
secondo la Procura Generale - ai fini del presente giudizio era che la medesima LE AN ricoperta per una parte del periodo cui si riferisce il mancato riversamento.
Sicché non si sarebbe potuto escludere la sua responsabilità in qualità di agente contabile nella fattispecie in esame.
4.1. Pertanto, chiedeva a questa Sezione giurisdizionale centrale di appello di:
- società Pierre s.r.l. e della sig.ra LE AN;
- condannare le stesse al rimborso delle spese del presente grado di giudizio.
5. Roma Capitale, con memoria difensiva depositata il 21 novembre 2025, si costituiva in appello quale interveniente adesivo alla Procura Generale.
del d.lgs. n. 23/2011 e dal regolamento comunale (deliberazione Assemblea Capitolina n. 38/2010 e successive modifiche), evidenziava che il titolare della struttura ricettiva, incaricato di riscuotere il tributo in nome e per conto del Comune, è tenuto a riversare trimestralmente le somme riscosse ed assume la qualifica di agente contabile.
Sottolineava che, per le annualità 2012-2018, la soc. RE s.r.l. aveva omesso di riversare il contributo di soggiorno, cagionando un danno erariale Nel riportarsi agli scritti difensivi depositati in primo grado, Roma Capitale chiedeva, quindi, Soc. RE s.r.l. e da AN EC fosse integralmente rigettato, con conferma della condanna di prime cure.
6. gli appellanti insistevano per cessazione della materia del contendere ribadendo di aver integralmente ripianato il debito; ed in ulteriore subordine, chiedevano un rinvio per poter provare quanto dedotto in tema di cessazione della materia del contendere per integrale pagamento di quanto dovuto.
Roma Capitale precisava che non era nelle condizioni di poter confermare che le somme dovute erano state integralmente versate, non disponendo di un quadro aggiornato della situazione dei pagamenti a seguito emissione delle relative cartelle esattoriali.
che, da accertamenti svolti, risultava ancora non provato il versamento delle quote relative alle annualità 2012 e 2013.
Pertanto, i rideterminazione del quantum debeatur limitato alle annualità 2012 e 2013.
La causa, quindi, veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, il Collegio dichiara e conferma che sussiste la giurisdizione del giudice contabile nella vicenda in esame.
, è stata attribuita ai Comuni con vocazione turistica la facoltà di istituire con regolamento soggiorno a carico degli ospiti delle strutture ricettive.
Nel caso in esame il comune di Roma Capitale ha disciplinato le modalità di riscossione e di riversamento con deliberazione consiliare n.14 del 18 marzo 2016, modificato con deliberazione numero 32 del 30 marzo 2018.
Come rilevato dal giudice di prime cure, il soggetto passivo di imposta di soggiorno - finalizzata alla promozione turistica - spite che pernotta nelle strutture ricettive e non risiede nel territorio comunale che versa tale imposta ai gestori delle strutture alberghiere con obbligo di riversare le somme incassate a tale titolo in favore del comune.
In ciò consiste il maneggio di pubblico denaro (danaro destinato a finalità pubbliche: promozione turistica, recupero dei beni culturali ambientali locali, nonché implementazione servizi pubblici locali) che fa assumere all'albergatore la qualifica di agente contabile. Qualifica che non è venuta meno neppure a seguito delle modifiche alla disciplina dell'imposta soggiorno apportate dall'art. 180 del d.l. n.34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020 (ex multis, Corte dei conti Sezione Emilia-Romagna n. 296 e n. 325/ 2021, n. 93/
2022; Sezione Veneto n. 160/2021).
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19654/2018, avevano, infatti, chiarito che poiché i regolamenti comunali affidano al il Comune si instaura un rapporto di servizio pubblico con compiti eminentemente contabili, completamente avulso da quello tributario, sebbene al medesimo necessariamente funzionalizzato, centrale rilevanza assumendo Orbene, come ricordato, la qualifica di agente contabile del gestore delle strutture ricettive non è venuta meno con l che al comma 1- ha qualificat responsabile del pagamento dell obbligo di dichiarazione e versamento, oltre alle sanzioni amministrative per omissioni.
In particolare, tale norma recita : Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal reg presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno e del A tale novella ha fatto seguito la norma interpretativa -quinquies che ha chiarito la portata retroattiva della disciplina, disponendo che:
-
sensi del quale si attribuisce la qualifica di responsabile del pagamento rivalsa sui soggetti passivi e si definisce la relativa disciplina sanzionatoria, si
.
A dirimere ogni dubbio in merito è intervenuta la pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione che, con ordinanza n. 22963 del 9.8.2025, ribadendo i principi già espressi nell ordinanza n. 14028 del 21.5.2024, hanno affermato che:
il comma 1-ter del art.
comma 3, del d.l. n. 34 del 2020, come convertito, vigente dal 19 maggio 2020, nel prescrivere che il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento
della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale, con le relative sanzioni amministrative, non recava alcuna espressa indicazione o inequivoca così, ad esempio, Corte cost. n. 145 del 2022), e non valeva, quindi, ad attribuire ex gestore della struttura ricettiva con riguardo ai rapporti antecedenti alla sua entrata in vigore, limitandosi conseguentemente a disporre in tal senso per
; il comma 1-ter dell art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, vigente dal 19 maggio 2020, non poteva neppure qualificarsi come norma interpretativa del preesistente comma 1, attribuendo al rapporto fra il gestore della struttura ricettiva e il Comune un significato nuovo, in base al quale il primo riveste la del d.lgs. n. 23 del 2011, secondo quanto risultante dal diritto vivente espresso il gestore ed il Comune un rapporto di servizio pubblico implicante il
«maneggio di denaro pubblico» e, quin
-quinquies del d.l. n. 146 del 2021, come convertito (in vigore dal 21 dicembre 2021), qualificato formalmente dallo stesso legislatore come disposizione di interpretazione autentica del comma 1d.lgs. n. 23 del 2011, e volto ad applicare anche «ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020» il riconoscimento legale della qualifica di responsabile del attribuito alla norma introdotta dal d.l. n. 34 del 2020, come convertito, una portata estranea ai significati ricavabili dal comma 1-ter;
esso detta, pertanto, una norma innovativa con efficacia retroattiva, in relazione all ambito temporale di applicabilità del co. 1-ter (cfr. Corte cost.
n. 4 del 2024; n. 104 e n. 61 del 2022; n.133 del 2020; n.167 e n.15 del 2018)
Riguardo a un caso come quello in esame del 24.11.2020 è stato notificato tra le due norme, la Corte di cassazione, nella medesima ordinanza, ha precisato che:
Al momento della proposizione della domanda era, dunque, vigente il comma 1-ter dell art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011 (dal 19 maggio 2020), norma che, tuttavia, mancando di un espressa previsione di retroattività, non valeva ad attribuire ex lege la qualifica di responsabile del pagamento dell imposta di soggiorno al convenuto con riguardo alle somme per cui è causa, relative al periodo compreso tra il 2015 e il 2017.
Al momento della notificazione della citazione sussisteva, dunque, la giurisdizione della Corte dei conti, in base al rapporto di servizio pubblico tra il gestore della struttura ricettiva ed il Comune per il pagamento del imposta di soggiorno ravvisabile ratione temporis prima della disciplina innovativa introdotta con il comma 1-ter dell art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011.
L art. 5-quinquies del d.l. n. 146 del 2021, che ha esteso retroattivamente, anche «ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020», il riconoscimento legale della qualifica di responsabile del pagamento dell imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva (qualifica che il ricorrente individua quale criterio di collegamento della controversia alla giurisdizione tributaria), è entrato in vigore il 21 dicembre 2021, quando il presente giudizio era già pendente.
Sia il comma 1-ter dell art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, sia l art. 5-quinquies del d.l. n. 146 del 2021, hanno, dunque, dettato norme di natura esclusivamente sostanziale:
(l una relativa alla qualificazione legale del rapporto, l altra all efficacia nel tempo della stessa qualificazione), con ricadute indirette sulla attribuzione della giurisdizione.
Il principio della perpetuatio iurisdictionis, di cui è espressione l art. 5 c.p.c.,
rende comunque irrilevanti, ai fini della giurisdizione, i mutamenti legislativi, sostanziali o processuali, e dello stato di fatto successivi alla proposizione giudice correttamente adito in base alla legge ed ai presupposti esistenti epoca della valida instaurazione del rapporto processuale.
Tale principio, come interpretato da questa Corte in base ad esigenze di economia processuale, trova applicazione proprio e soltanto nei casi di sopravvenuta carenza della giurisdizione del giudice adito, e non anche quando il mutamento dello stato di fatt intervenuto in forza di legge espressamente dichiarata retroattiva) comporti questo caso confermare la giurisdizione di esso (cfr. Cass. Sez. U. n. 8999 del 2009; n. 1611 del 2007; n. 20315 del 2006; n. 25031, n. 18126, n. 15916 e n.
4820 del 2005; n. 9554 e n. 6774 del 2003)
In conclusione, quanto al giudizio odierno, al momento della proposizione della domanda, era entrato in vigore solo il comma 1-ter dell art. 4 del d.lgs. n.
23 del 2011 (19.5.2020), ma non anche l art. 5-quinquies del d.l. n. 146 del 2021 (21.12.2021).
Conseguentemente, in coerenza con la riportata pronuncia della Corte di cassazione e in applicazione del principio della sancito . (momento determinante della giurisdizione) -
secondo cui a giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge o dello
- deve ritenersi sussistente, nel caso in esame, la giurisdizione della Corte dei conti.
Peraltro, giova dare conto del fatto che la giurisprudenza d appello della Corte dei conti (Sez. I App., n. 93 del 2025, n. 65 del 2025; Sez. II App., n. 2 del 2025, n. 309 del 2024, n. 266 del 2024, n. 184 del 2024, n. 91 del 2024, n. 34 del 2024), oramai da ritenersi consolidata, ritiene che i mutamenti legislativi riguardanti l imposta di soggiorno e il regime concernente il suo versamento non abbiano inciso sul permanere, in capo al gestore della struttura ricettiva, della qualifica di agente contabile derivante dall incasso di tali somme per conto dell ente locale o, comunque, non abbiano intaccato il rapporto di servizio intercorrente tra il gestore della struttura ricettiva e il Comune beneficiario del tributo, discendente anche dagli ulteriori compiti incombenti sul primo in base al comma 1-ter dell art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, con conseguente permanere della giurisdizione della Corte dei conti nelle fattispecie di omesso riversamento al Comune di quanto riscosso dagli utenti della struttura gestita, anche nel caso in cui la citazione risulti depositata successivamente all entrata in vigore dell art. 4, comma 1-ter del d.lgs. n. 23 del 2011 (in vigore dal 19 maggio 2020) e dell art. 5-quinquies del d.l. n. 146 del 2021 (in vigore dal 21 dicembre 2021) (cfr Sez. Terza App. n. 142/2025).
2.
appellate per il danno erariale conseguente al pregiudizio economico subito , segnatamente, da Roma Capitale, per mancato riversamento per il periodo 1° gennaio 2012-31 dicembre 2018 -
de 4 e di cui la soc. RE s.r.l. aveva la gestione [EC AN ne era amministratore unico e legale rappresentante, come da visura camerale depositata dal Procuratore regionale; infatti, risulta chiaramente come la sig.ra LE abbia ricoperto la carica di amministratore unico della Pierre s.r.l. dal 31 ottobre 2016 al 18 febbraio 2019, data in cui le è succeduto il sig. RL LE (v. sub doc. 2 PR)].
2.1. Diversamente da quanto argomentato dalle appellanti, il primo giudice ha fatto buon governo dei principi in materia di responsabilità amministrativocontabile accertando specifiche responsabilità in capo alla RE s.r.l. e alla sig.ra EC AN.
In particolare, la ricostruzione operata dalla Sezione appare pienamente condivisibile e coerente con le evidenze probatorie in atti poiché, inquadrata la responsabilità del gestore della struttura ricettiva nella tipologia della responsabilità contabile, sulla scorta del puntuale e chiaro corredo documentale in atti, ha fornito ampia prova della responsabilità contabile della Società e del suo legale rappresentate.
In altri termini, come già evidenziato dal giudice di prime cure, anche nel presente grado, la società e il suo legale rappresentate non hanno fornito idonea giustificazione e/o addotto alcuna prova del verificarsi di una causa di forza maggiore in grado di giustificare il mancato riversamento a Roma Capitale soggiorno pagata dai clienti ospitati presso la struttura Le argomentazioni svolte in appello non scalfiscono in fatto e in diritto il quadro accusatorio ricostruito nella gravata sentenza che ha confermato addebito contestato dalla Procura regionale per il Lazio, sussistendo gli elementi costitutivi della responsabilità per il danno erariale arrecato a Roma Capitale quali:
1) il rapporto di servizio in ragione del quale si è verificato il comportamento pregiudizievole foriero di danno;
2) il nesso di causalità tra il comportamento posto in essere e il danno da mancata entrata cagionato al Comune di Roma;
213.056,00 da imputarsi ai convenuti in solido.
2.2. In ordine ai singoli motivi di gravame, si osserva quanto segue.
è privo di fondamento, posto che l sostanziale che, pertanto, non può essere decurtata della quota parte che era stata posta a carico di uno dei responsabili poi deceduto (LE RL) senza riassunzione nei confronti degli eredi del de cuius.
Invero, il regime della solidarietà a tutela del creditore erariale - obbliga decurtazione del quantum per effetto del decesso di un coobbligato.
Parimenti infondato si appalesa il .
La parte appellante si lamenta di essere stata destinataria di una condanna solidale pur in assenza di una richiesta specifica del requirente.
Denuncia la contraddittorietà del decisum che discenderebbe dal parere favorevole espresso dal requirente sulla richiesta di rito abbreviato (poi da cui emergerebbe la qualificazione colposa e non dolosa (solidale La Corte dei conti ha affermato che la qualificazione della responsabilità rientra nella potestà decisoria del Collegio, nei limiti del quadro fattuale contestato. è quello di non porre a fondamento della decisione fatti che non siano oggetto della contestazione, fermo restando la potestà di qualificare diversamente psicologico (Sez. Terz. Centr. App. n.68/2025; Sez. Prima Centr. App.n.249/24).
Per elemento psicologico dei convenuti, per cui la condanna solidale del giudice di prime cure è coerente istruttorie del pubblico ministero contabile.
Circa il terzo motivo di doglianza, erronea determinazione del danno e di omessa istruttoria sul punto, anche tale motivo è infondato e va respinto.
La sentenza di condanna n. 519/2022 del giudice di prime cure ha tenuto conto del poderoso compendio probatorio nella determinazione del residuo dovuto.
Inoltre, il preteso credito verso lo Stato libico non è stato provato con idonea documentazione, poiché la parte si è sempre limitata a rendere solo una mera dichiarazione di parte non fornendo né in primo grado, né in questo grado di appello, alcun idoneo e oggettivo riscontro a conferma di tale dichiarazione.
Il quarto motivo di impugnazione sulla carenza di responsabilità per mancanza di colpa grave è infondato, se non inammissibile, contestato da parte attrice, confermato in prime cure, è a titolo di dolo.
In primo luogo, infatti, si evidenzia che appellanti, è incompatibile ab origine con la contestazione di parte attrice e la decisione gravata n. 519/2022 con cui il giudice di prime cure, accertando una condotta dolosa, ha condannato con il vincolo della solidarietà la soc. RE s.r.l. e la sig.ra LE AN.
Inoltre, ove si volesse dedurre con tale censura una causa di esclusione da responsabilità per effetto di difficoltà economiche legate a plurimi fattori, tali circostanze non possono incidere sulla sussistenza del imposta per legge.
Peraltro, le condizioni di crisi come mancati incassi, pignoramenti, problemi finanziari non escludono la responsabilità contabile, proprio perché si tratta di denaro pubblico già incassato e da accantonare. Sarebbe stata necessaria una prova rigorosa, oggettiva e documentata, a carico delle appellanti, idonea a riversamento delle somme incassate; prova che, nel caso di specie, non è stata fornita.
Infine, anche il quinto ed ultimo motivo è destituito di fondamento.
Con tale motivo, si eccepisce AN ai fatti de quibus perché avrebbe assunto la carica di amministratore unico e legale rappresentate della società dal 22 febbraio 2021, dopo la morte del sig.
EC RL.
Tale affermazione è smentita dalla visura camerale prodotta dal pubblico ministero che dimostra come EC AN ha rivestito la carica di amministratore unico anche nel periodo oggetto di causa (dal 31 ottobre 2016 al 18 febbraio 2019) e ha assunto la qualifica di agente contabile per le somme riscosse e non riversate, con conseguente responsabilità contabile.
3. In conclusione, appare provato che la società RE e la sig.ra EC AN, in qualità di amministratore unico e legale rappresentate, hanno tenuto una condotta dolosa per aver omesso -
di loro quali agenti contabili - di riversare a Roma Capitale le somme versate dai clienti ospiti della struttura ricettiva .
4. Ciò precisato, fermo restando la responsabilità delle appellanti, merita parziale accoglimento con riferimento al quantum debeatur, avendo le medesime appellanti depositato documentazione relativa ai parziali versamenti nelle more effettuati a favore di Roma Capitale con riduzione del danno erariale originariamente contestato e di cui alla sentenza n. 519/2022.
Invero, le parti appellanti hanno offerto la prova di una serie di versamenti eseguiti in riscontro alle notifiche degli atti di riscossione coattiva ovvero delle ordinanze ingiunzioni emesse nei loro confronti.
Dalla documentazione in atti risulta che Roma Capitale aveva effettuato i conteggi depositando copiosa documentazione probatoria da cui emergeva che, per le somme non riversate, aveva emesso i seguenti atti:
1) ordinanza ingiunzione 107/2013 del 04/11/2013 relativa al mancato riversamento della residua imposta di soggiorno per l'anno 2012;
2) ordinanza ingiunzione 40/2014 del 16/04/2014 relativa al mancato riversamento del contributo di soggiorno per l'anno 2013;
3) sollecito di Pagamento n. SOL_2018/00019 del 01/10/2018 (mancato riversamento anni 2014-2017);
4) ordinanza ingiunzione n. 2018/00018 del 13/11/2018 emessa per mancato riscontro al sollecito SOL_2018/00019 del 01/10/2018;
5) sollecito di Pagamento prot. n. QB/2019/103497 (mancato riversamento annualità 2012-2017);
6) ordinanza ingiunzione n. 2018/0018, emessa a seguito di mancato riscontro al sollecito di pagamento prot. n. QB/2019/103497;
2018).
5. Le parti appellanti depositato in atti le ricevute dei bonifici con la causale relativa alla:
- cartella di pagamento n.09720030048250051000 (annualità 2016, 2017, 2018);
- ;
- all -2017).
Tuttavia, come evidenziato dalla Procura Generale, non risulta in atti alcuna prova del pagamento di cui:
1)
18.203,00 ( 17.739,00 più 464,26 per interessi maturati alla data
;
2)
25.123,00 ( 24.831,00 più 292.11 per interessi maturati
;
per un totale, allo stato, che non risulta versato dalle appellanti, di 43.326,00.
della prova dei pagamenti depositat di cui alla sentenza n.519/2022 43.326,00 .
25.123,00), per le somme non riversate per le annualità 2012 e 2013.
6. Per ,
in riforma della sentenza n. 519/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio, condanna a titolo di dolo in solido la società RE s.r.l. e la sig.ra EC AN, nella veste di amministratore unico e legale rappresentante della società, al pagamento - in favore di Roma Capitale -
43.326,00, quale danno erariale rideterminato, secondo la ripartizione operata dal primo giudice, che non è stata oggetto di specifica impugnazione, e precisamente:
00 quale intero importo del danno come sopra rideterminato da porre a carico della società RE s.r.l.;
b) sino alla concorrenza del 50% del danno rideterminato di cui alla lettera a) da porre a carico della sig.ra EC AN de cuius LE RL.
Somme, queste, comprensive di rivalutazione monetaria e maggiorate degli interessi di legge dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo.
In favore di Roma Capitale interveniente deve disporsi la liquidazione delle a carico delle appellanti in parti uguali, così come le spese di giudizio liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
definitivamente pronunciando, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione
ACCOGLIE PARZIALMENTE
lo G 60369, proposto dalla società RE s.r.l. e dalla sig.ra EC AN avverso la sentenza n.519/2022, della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per il Lazio.
E p , in riforma della citata sentenza n. 519/2022 della Sezione territoriale per il Lazio
CONDAN
a titolo di dolo e in via solidale la società RE s.r.l. e la sig. EC AN, nella veste di amministratore unico e legale rappresentante della società, al pagamento - in favore di Roma Capitale - 00, quale danno erariale rideterminato, nei limiti delle seguenti quote, e precisamente:
00 quale intero importo del danno rideterminato da porre a carico della società RE s.r.l.;
rideterminato di cui alla lettera a) da porre a carico della sig.ra EC de cuius LE RL;
comprensivi di rivalutazione monetaria, e maggiorati degli interessi di legge dalla data di deposito della presente sentenza fino al soddisfo.
Ai sensi decreti del Ministero della giustizia n. 55/2014 e n.47/2022, liquida le spese legali in , oltre oneri di legge, in favore di Roma Capitale, interveniente nel presente giudizio, da porre a carico delle appellanti in parti uguali, così come a carico delle stesse, sempre in parti uguali, vanno addebitate le spese di questo grado di giudizio, liquidate in 160,00 (centosessanta/00).
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 17.12.2025 e del 13.1.2026.
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Paola Briguori Dr. Tammaro Maiello F.to digitalmente F.to digitalmente Depositato in Segreteria il Il Dirigente F.to digitalmente