Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 21/01/2026, n. 20
CCONTI
Sentenza 22 luglio 2022
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Sentenza 21 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Responsabilità per omesso riversamento imposta di soggiorno

    Il giudice di primo grado ha accertato la responsabilità erariale della società e del legale rappresentante per l'omesso riversamento delle somme riscosse a titolo di imposta di soggiorno.

  • Rigettato
    Mancata detrazione della quota di danno del co-responsabile deceduto

    La Corte ha ritenuto che il regime della solidarietà a tutela del creditore erariale obbliga gli altri coobbligati a rispondere dell'intero debito, escludendo la decurtazione del quantum per effetto del decesso di un coobbligato.

  • Rigettato
    Condanna in solido senza richiesta espressa e senza accertamento dei presupposti

    La Corte ha affermato che la qualificazione della responsabilità rientra nella potestà decisoria del collegio, nei limiti del quadro fattuale contestato, e che la condanna solidale è coerente con gli elementi probatori acquisiti.

  • Rigettato
    Erronea determinazione del danno e omessa istruttoria

    Il giudice di primo grado ha tenuto conto del compendio probatorio nella determinazione del residuo dovuto. Il preteso credito verso lo Stato libico non è stato provato con idonea documentazione.

  • Rigettato
    Carenza di responsabilità per mancanza di colpa grave

    La contestazione è a titolo di dolo, non di colpa grave. Le difficoltà economiche non escludono la responsabilità contabile per denaro pubblico già incassato. Non è stata fornita prova rigorosa e documentata di una causa di esclusione della responsabilità.

  • Rigettato
    Mancanza di responsabilità della sig.ra EC AN

    La visura camerale smentisce tale affermazione, dimostrando che la sig.ra EC AN ha ricoperto la carica di amministratore unico nel periodo oggetto di causa, assumendo la qualifica di agente contabile.

  • Accolto
    Cessazione della materia del contendere per integrale pagamento

    Roma Capitale non era in grado di confermare l'integrale versamento. La Procura Generale ha evidenziato che non risulta provato il versamento di quote relative alle annualità 2012 e 2013. La Corte ha rideterminato il danno tenendo conto dei pagamenti parziali effettuati.

  • Accolto
    Pagamenti parziali effettuati

    La Corte ha accolto parzialmente l'appello con riferimento al quantum debeatur, avendo le appellanti offerto prova di pagamenti parziali che hanno ridotto il danno erariale originariamente contestato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 21/01/2026, n. 20
    Giurisdizione : Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello
    Numero : 20
    Data del deposito : 21 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo