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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 24/09/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1796/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1796/2024, avente ad oggetto “opposizione ad intimazione di pagamento”
PROMOSSA DA
(C.F. , elett.te domiciliato a IR NA (KR), via Parte_1 C.F._1
Isernia n. 3; rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Bastone, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a PA (CS), via G. da Fiore n. 1; rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco De Cesare, giusta procura in atti;
OPPOSTA
NONCHÉ
, in persona dei rispettivi legali Controparte_2 rappresentanti pro tempore;
OPPOSTE CONTUMACI
Conclusioni
All'udienza del 18.09.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 189 c.p.c., la causa è stata introitata per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta
-1- delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 13320249004939979/000 del 25.10.2024, notificata il
06.12.3024, con cui l'agente della riscossione gli ha ingiunto il pagamento, tra gli altri, degli importi pari ad € 27.023,44, somma già precettata con cartella esattoriale n.
13320190007740489000 e dovuta a titolo di sanzioni amministrative in forza di un verbale di contravvenzione del 2016, e ad € 45.967,91, somma già precettata con cartella esattoriale n. 13320200011081402000 e dovuta a titolo di revoca di contributi regionali erogati nel
2019.
A sostegno dell'opposizione ha in particolare eccepito: i) il difetto di notifica degli atti presupposti;
ii) l'omessa indicazione della normativa alla stregua della quale sono stati determinati gli importi pretesi;
iii) l'impossibilità per l'Agente della Riscossione di provvedere direttamente alla notifica mediante spedizione del plico a mezzo posta.
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Disporre l'annullamento della l'intimazione di pagamento n. 13320249004259979/000 di
€ 75.611,30 notificata in data 06/12/2024, emessa da di Controparte_1 CP_2 relativamente alle cartelle di pagamento n. 13320190007740489000 e n. 13320200011081402000 per contravvenzione al codice della strada 2016 e revoca contributo concesso del 2019, essendo la stessa nulla ed inefficace;
2) condannare l'autorità convenuta al pagamento delle spese di lite con sentenza munita di clausola di provvisoria esecutorietà ex art. 282 c.p.c.».
2. - Radicatosi il contraddittorio, rimasti contumaci gli Enti impositori, si è costituita in giudizio l , la quale, eccependo l'inammissibilità e Controparte_1
l'infondatezza delle doglianze attoree, hanno chiesto il rigetto dell'opposizione.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) Dichiarare la domanda inammissibile;
2) dichiararla nel merito infondata in fatto ed in diritto;
3) conseguentemente dichiarare esenti da qualsiasi vizio in quanto legittimamente emessi e notificati;
4) con vittoria di spese e competenze di giudizio».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del
18.09.2025, preso atto della rinuncia ai termini di cui all'art. 189 c.p.c., i procuratori delle
-2- parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione – dovendosi invertire, per ragioni di pregiudizialità logico- giuridica, l'esame dei motivi di opposizione – risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Va anzitutto rilevato che nella giurisprudenza di legittimità è ormai consolidato il principio di diritto (con cui l'opponente ha, peraltro, integralmente omesso di confrontarsi) secondo cui l ha la facoltà di provvedere Controparte_3 direttamente alla notifica della cartella di pagamento, spedendola a mezzo posta (cfr.
Cass. n. 19270 del 2018: «La notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del DPR n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con
l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione»; Cass. Civ., sez. VI-5, ord. 12.11.2018 n.
28872: «Qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del DPR n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma 'semplificata' di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 175 del
2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato»; Cass. n. 35822 del 2023: «Ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del DPR n. 602 del 1973, vigente "ratione temporis", anche dopo che l'art 12 del D. Lgs. n. 46 del
1999 ha soppresso l'inciso "da parte dell'esattore", la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento»; da ultimo, Cass. Civ., sez. V, ord. 24.05.2024 n. 14649).
Se quindi risulta platealmente infondato il terzo motivo di opposizione, deve osservarsi come risulti documentalmente provata la notifica delle sottese cartelle di pagamento nn. 13320190007740489000 e 13320200011081402000, rispettivamente eseguita
-3- nelle date del 31.10.2019 e del 14.05.2022 (cfr. ricevute notifiche allegate alla comparsa costituiva).
3. - Sul punto è appena il caso di rammentare che la prova del perfezionamento della notifica di una cartella di pagamento e della relativa data è assolta attraverso la produzione della relata e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non risultando necessario che sia prodotta copia della stessa;
e ciò in quanto, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, in virtù della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale è superabile solo se il destinatario medesimo provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. Civ., sez. V, ord. 16.05.2024 n. 13691; Cass. n. 23902/2017; nello stesso senso, ex ceteris, Cass. n.
8012/2017 e Cass. n. 9246/2015).
Ne consegue pertanto che, attesa la prova legale della conoscenza da parte del destinatario delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento opposta,
l'eventuale difetto di notifica dei rispettivi titoli esecutivi presupposti (verbale di contestazione e decreto di revoca dei contributi regionali) avrebbe dovuto essere contestate con le forme di cui all'art. 617 c.p.c. nel termine di 20 gg. dal perfezionamento delle notifiche delle predette cartelle.
Di qui l'inammissibilità del primo motivo di opposizione, stante la tardività della doglianza spiegata per la prima volta solo con l'atto introduttivo del presente giudizio.
4. - Ciò posto, va infine dichiarata l'infondatezza del secondo motivo di opposizione.
Difatti, non può che assicurarsi continuità al pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto che abbia già determinato il quantum del debito (nella specie determinato nelle cartelle di pagamento), è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori. Tale richiamo, infatti, soddisfa in pieno l'obbligo di motivazione prescritto dall'articolo 7 della legge n.
212/2000 (Statuto del contribuente) e dall'articolo 3 della legge n. 241/1990 (cfr. Cass. ord.
29.12.2002 n. 38116).
Peraltro, è principio consolidato nella giurisprudenza della S.C. quello secondo cui l'onere di allegazione di un atto presupposto, i cui contenuti siano posti a fondamento di un atto impositivo, riguarda solo quegli atti in relazione ai quali non sia stato fornito al contribuente nell'atto impugnato un adeguato contributo di conoscenza del relativo contenuto;
conoscenza che sussiste ove l'atto impositivo sia invece motivato per relationem al contenuto dell'atto presupposto e ne trascriva il contenuto nelle sue parti essenziali, ciò configurando una economia di scrittura alla quale l'Amministrazione finanziaria può legittimamente ricorrere. In questo caso, l'Amministrazione non ha alcun onere di allegazione degli atti presupposti, laddove il contenuto degli stessi sia trascritto o riprodotto nelle parti essenziali, ritenendosi assolto l'onere di motivazione mediante
-4- trascrizione degli atti suddetti nell'atto impositivo (cfr. Cass, Sez. III, 09 giugno 2022;
Cass., Sez. V, 5 ottobre 2018, n. 24417; Cass., Sez. V, 23 febbraio 2018, n. 4396; Cass., Sez.
V, 22 luglio 2011, n. 16108)
**************************
1. - Per quanto attiene al rapporto tra le parti costituite in giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza e calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa, sono liquidate come da dispositivo.
2. - Con riguardo al rapporto tra parte opponente e le opposte rimaste contumaci, va fatta applicazione del principio secondo cui «La condanna alle spese processuali non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto» (cfr. Cas., sez. VI-3, ord. 05.11.2013 n. 24750).
3. - Infine, saranno valutati con separato decreto i presupposti per un'eventuale revoca dell'ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 136 T.U.S.G.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1796/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta, per le ragioni di di rito e di merito esposte in parte motiva, l'opposizione spiegata da avverso l'intimazione di pagamento n. 13320249004939979/000; Parte_1
2. condanna parte opponente a rifondere all le spese Controparte_1 del presente giudizio che, liquida in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3. nulla sulle spese con riguardo al rapporto processuale tra parte opponente e le opposte rimaste contumaci.
Così deciso in Crotone, in data 24.09.2025.
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
-5-
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alfonso Scibona, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.r.g. 1796/2024, avente ad oggetto “opposizione ad intimazione di pagamento”
PROMOSSA DA
(C.F. , elett.te domiciliato a IR NA (KR), via Parte_1 C.F._1
Isernia n. 3; rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Bastone, giusta procura in atti;
OPPONENTE
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, elett.te domiciliata a PA (CS), via G. da Fiore n. 1; rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco De Cesare, giusta procura in atti;
OPPOSTA
NONCHÉ
, in persona dei rispettivi legali Controparte_2 rappresentanti pro tempore;
OPPOSTE CONTUMACI
Conclusioni
All'udienza del 18.09.2025 i procuratori delle parti hanno concluso come da verbale in atti e, previa rinuncia ai termini di cui all'art. 189 c.p.c., la causa è stata introitata per la decisione.
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
In via preliminare si precisa che la presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n.
69/09 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta
-1- delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”.
Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
In fatto
1. - Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 13320249004939979/000 del 25.10.2024, notificata il
06.12.3024, con cui l'agente della riscossione gli ha ingiunto il pagamento, tra gli altri, degli importi pari ad € 27.023,44, somma già precettata con cartella esattoriale n.
13320190007740489000 e dovuta a titolo di sanzioni amministrative in forza di un verbale di contravvenzione del 2016, e ad € 45.967,91, somma già precettata con cartella esattoriale n. 13320200011081402000 e dovuta a titolo di revoca di contributi regionali erogati nel
2019.
A sostegno dell'opposizione ha in particolare eccepito: i) il difetto di notifica degli atti presupposti;
ii) l'omessa indicazione della normativa alla stregua della quale sono stati determinati gli importi pretesi;
iii) l'impossibilità per l'Agente della Riscossione di provvedere direttamente alla notifica mediante spedizione del plico a mezzo posta.
Per le esposte ragioni ha quindi chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
«1) Disporre l'annullamento della l'intimazione di pagamento n. 13320249004259979/000 di
€ 75.611,30 notificata in data 06/12/2024, emessa da di Controparte_1 CP_2 relativamente alle cartelle di pagamento n. 13320190007740489000 e n. 13320200011081402000 per contravvenzione al codice della strada 2016 e revoca contributo concesso del 2019, essendo la stessa nulla ed inefficace;
2) condannare l'autorità convenuta al pagamento delle spese di lite con sentenza munita di clausola di provvisoria esecutorietà ex art. 282 c.p.c.».
2. - Radicatosi il contraddittorio, rimasti contumaci gli Enti impositori, si è costituita in giudizio l , la quale, eccependo l'inammissibilità e Controparte_1
l'infondatezza delle doglianze attoree, hanno chiesto il rigetto dell'opposizione.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
«1) Dichiarare la domanda inammissibile;
2) dichiararla nel merito infondata in fatto ed in diritto;
3) conseguentemente dichiarare esenti da qualsiasi vizio in quanto legittimamente emessi e notificati;
4) con vittoria di spese e competenze di giudizio».
3. - Espletata l'istruttoria mediante mera acquisizione documentale, all'udienza del
18.09.2025, preso atto della rinuncia ai termini di cui all'art. 189 c.p.c., i procuratori delle
-2- parti hanno precisato le rispettive conclusioni come da verbale in atti e la causa è stata posta in decisione.
In diritto
1. - Ai fini della decisione – dovendosi invertire, per ragioni di pregiudizialità logico- giuridica, l'esame dei motivi di opposizione – risultano dirimenti le seguenti considerazioni.
2. - Va anzitutto rilevato che nella giurisprudenza di legittimità è ormai consolidato il principio di diritto (con cui l'opponente ha, peraltro, integralmente omesso di confrontarsi) secondo cui l ha la facoltà di provvedere Controparte_3 direttamente alla notifica della cartella di pagamento, spedendola a mezzo posta (cfr.
Cass. n. 19270 del 2018: «La notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1 dell'art. 26 del DPR n. 602 del 1973, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o con
l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell'amministrazione»; Cass. Civ., sez. VI-5, ord. 12.11.2018 n.
28872: «Qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita, ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del DPR n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 in quanto tale forma 'semplificata' di notificazione si giustifica, come affermato dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 175 del
2018, in relazione alla funzione pubblicistica svolta dall'agente per la riscossione volta ad assicurare la pronta realizzazione del credito fiscale a garanzia del regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato»; Cass. n. 35822 del 2023: «Ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del DPR n. 602 del 1973, vigente "ratione temporis", anche dopo che l'art 12 del D. Lgs. n. 46 del
1999 ha soppresso l'inciso "da parte dell'esattore", la notificazione della cartella esattoriale può avvenire mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento»; da ultimo, Cass. Civ., sez. V, ord. 24.05.2024 n. 14649).
Se quindi risulta platealmente infondato il terzo motivo di opposizione, deve osservarsi come risulti documentalmente provata la notifica delle sottese cartelle di pagamento nn. 13320190007740489000 e 13320200011081402000, rispettivamente eseguita
-3- nelle date del 31.10.2019 e del 14.05.2022 (cfr. ricevute notifiche allegate alla comparsa costituiva).
3. - Sul punto è appena il caso di rammentare che la prova del perfezionamento della notifica di una cartella di pagamento e della relativa data è assolta attraverso la produzione della relata e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non risultando necessario che sia prodotta copia della stessa;
e ciò in quanto, una volta pervenuta all'indirizzo del destinatario, la cartella deve ritenersi ritualmente consegnata a quest'ultimo, in virtù della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c., la quale è superabile solo se il destinatario medesimo provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione (cfr. Cass. Civ., sez. V, ord. 16.05.2024 n. 13691; Cass. n. 23902/2017; nello stesso senso, ex ceteris, Cass. n.
8012/2017 e Cass. n. 9246/2015).
Ne consegue pertanto che, attesa la prova legale della conoscenza da parte del destinatario delle cartelle di pagamento sottese all'intimazione di pagamento opposta,
l'eventuale difetto di notifica dei rispettivi titoli esecutivi presupposti (verbale di contestazione e decreto di revoca dei contributi regionali) avrebbe dovuto essere contestate con le forme di cui all'art. 617 c.p.c. nel termine di 20 gg. dal perfezionamento delle notifiche delle predette cartelle.
Di qui l'inammissibilità del primo motivo di opposizione, stante la tardività della doglianza spiegata per la prima volta solo con l'atto introduttivo del presente giudizio.
4. - Ciò posto, va infine dichiarata l'infondatezza del secondo motivo di opposizione.
Difatti, non può che assicurarsi continuità al pacifico orientamento giurisprudenziale secondo cui l'intimazione di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto che abbia già determinato il quantum del debito (nella specie determinato nelle cartelle di pagamento), è congruamente motivata attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori. Tale richiamo, infatti, soddisfa in pieno l'obbligo di motivazione prescritto dall'articolo 7 della legge n.
212/2000 (Statuto del contribuente) e dall'articolo 3 della legge n. 241/1990 (cfr. Cass. ord.
29.12.2002 n. 38116).
Peraltro, è principio consolidato nella giurisprudenza della S.C. quello secondo cui l'onere di allegazione di un atto presupposto, i cui contenuti siano posti a fondamento di un atto impositivo, riguarda solo quegli atti in relazione ai quali non sia stato fornito al contribuente nell'atto impugnato un adeguato contributo di conoscenza del relativo contenuto;
conoscenza che sussiste ove l'atto impositivo sia invece motivato per relationem al contenuto dell'atto presupposto e ne trascriva il contenuto nelle sue parti essenziali, ciò configurando una economia di scrittura alla quale l'Amministrazione finanziaria può legittimamente ricorrere. In questo caso, l'Amministrazione non ha alcun onere di allegazione degli atti presupposti, laddove il contenuto degli stessi sia trascritto o riprodotto nelle parti essenziali, ritenendosi assolto l'onere di motivazione mediante
-4- trascrizione degli atti suddetti nell'atto impositivo (cfr. Cass, Sez. III, 09 giugno 2022;
Cass., Sez. V, 5 ottobre 2018, n. 24417; Cass., Sez. V, 23 febbraio 2018, n. 4396; Cass., Sez.
V, 22 luglio 2011, n. 16108)
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1. - Per quanto attiene al rapporto tra le parti costituite in giudizio, le spese di lite seguono la soccombenza e calcolate ai sensi del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione relativo al valore della controversia, sulla scorta dei valori minimi della relativa tariffa, sono liquidate come da dispositivo.
2. - Con riguardo al rapporto tra parte opponente e le opposte rimaste contumaci, va fatta applicazione del principio secondo cui «La condanna alle spese processuali non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto» (cfr. Cas., sez. VI-3, ord. 05.11.2013 n. 24750).
3. - Infine, saranno valutati con separato decreto i presupposti per un'eventuale revoca dell'ammissione dell'opponente al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'art. 136 T.U.S.G.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Crotone, dott. Alfonso Scibona, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1796/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così statuisce:
1. rigetta, per le ragioni di di rito e di merito esposte in parte motiva, l'opposizione spiegata da avverso l'intimazione di pagamento n. 13320249004939979/000; Parte_1
2. condanna parte opponente a rifondere all le spese Controparte_1 del presente giudizio che, liquida in € 7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario delle spese nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
3. nulla sulle spese con riguardo al rapporto processuale tra parte opponente e le opposte rimaste contumaci.
Così deciso in Crotone, in data 24.09.2025.
IL GIUDICE
dott. Alfonso Scibona DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
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