Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 06/02/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Pisa
Sezione Lavoro
N.R.G. 1017/2024
Il Giudice del lavoro, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 6.2.2025, tenutasi mediante le forme della trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F.: ) rappresenta e difesa dall'Avv. Claudia Parte_1 C.F._1
Bacci, con domicilio eletto presso l'indirizzo pec del medesimo difensore:
Email_1
RICORRENTE contro
(C.F./P.I.: Controparte_1
), in persona del Direttore Regionale pro tempore della rappresentato e difeso P.IVA_1 CP_2 dall'Avv. Mariantonietta Rizzuti, presso il cui studio sito in Pisa, via G. Di Simone n. 2 elettivamente domicilia
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “Questa difesa, vista la memoria di costituzione dell , preso atto che il CP_1
medesimo , successivamente alla notifica del ricorso, ha optato per il riconoscimento della CP_1 malattia professionale oggetto di causa attribuendo un punteggio del 6%, pure provvedendo all'unifica con una precedente malattia professionale con danno biologico pari al 4%, così accertando un punteggio complessivo pari al 9%, da liquidare in ragione dell'indennizzo di legge.
Di quanto sopra preso atto, la difesa di parte ricorrente, pro bono pacis ed ai fini di economia processuale, dichiara di accettare il danno biologico come riconosciuto dall per la malattia CP_1
professionale in discussione e, quindi, concorda e conclude per la cessazione della materia del contendere;
chiede, in ragione della soccombenza virtuale dell , la vittoria di spese di lite, CP_1 atteso che la Sig.ra a fronte del diniego opposto in sede amministrativa, si è trovata Pt_1 costretta ad adire l'intestata giustizia per avere tutelati i propri diritti.”.
Per la parte resistente: “La difesa dell' ribadisce, come da memoria di costituzione depositata CP_1
RAGI ONI DI FATT O E DI DIRITTO DELLA DECIS IONE
1. Con ricorso depositato in data 4.6.2024, il ricorrente ha chiesto: “accertare e dichiarare che la
, sin dalla data di presentazione dell'istanza in sede amministrativa, salva la Parte_1 diversa data accertabile, si trovava affetta da malattia professionale per patologia al rachide lombare, determinante una inabilità permanente e/o alla integrità psico-fisica in ragione della percentuale non inferiore al 10% di DB, salva la diversa misura, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia. Inoltre, considerata la precedente invalidità già riconosciuta dall' in CP_1 ragione del 4%, Voglia accertare e dichiarare una valutazione complessiva dei postumi in ragione del 13%, salva la diversa misura che sarà ritenuta di giustizia o sarà ritenuta all'esito della CTU.
Conseguentemente, accogliere la domanda proposta e per l'effetto condannare l' in CP_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, a corrispondere l'indennità di legge, in capitale,
a decorrere dal 14/4/2022 o, in ipotesi, dalla diversa data che risulterà dalla C.T.U. o sarà ritenuta di giustizia ex artt. 135 DPR n.1124/'65 e 149 disp. att. cpc. Con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria sul capitale o sui ratei arretrati e scaduti sino al saldo effettivo, nei limiti della
L.n.412/'91. Con vittoria di spese, compensi professionali, CNPA ed IVA, da distrarsi in favore dell'antistatario Avv. Claudia Bacci, ex art. 93 c.p.c.”.
2. Con memoria depositata in data 20.1.2025 si è costituita la parte resistente, rappresentando che “sia pure dopo la notifica del ricorso, ha accolto la domanda di riconoscimento della m.p., sebbene nella misura del 6% in assenza di disturbi trofico sensitivi - in doverosa applicazione della voce 213 di
Tabella delle menomazioni di cui al D.Lgs. n. 38/2000 (Cass.sez. lav. n.22875/2021; Cass.n. 13574 del 13/6/2014) - rispetto al 10% richiesto, ed ha valutato il danno in misura complessiva del 9% rispetto al 13% richiesto, giusta relazione di visita medica per accertamento menomazione integrità psicofisica del 15/1/2025”. Pertanto, ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, con spese parzialmente compensate, oppure, in subordine, di rigettare la domanda con spese come per legge.
3. Con note di trattazione scritta, depositate il 9.1.2025, la ricorrente ha dichiarato di accettare il danno biologico come riconosciuto dall' per la malattia professionale in discussione, chiedendo la CP_1 cessazione della materia del contendere, con vittoria delle spese di lite, in ragione della soccombenza virtuale.
4. L'avvenuto riconoscimento della malattia professionale per patologia al rachide lombare, comporta la cessazione della materia del contendere.
5. Le spese di lite possono essere compensate per metà, in considerazione dell'accoglimento della domanda di riconoscimento della malattia professionale. Per l'altra metà, sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale 13 agosto 2022, n. 147; ed in particolare dei valori minimi previsti per lo scaglione di riferimento, che in ragione dell'oggetto e della complessità della causa deve essere individuato in quello compreso tra euro 5.200,01 e 26.000,00.
P.Q.M.
dichiara la cessazione della materia del contendere;
condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese processuali, liquidate CP_1 in € 43,00 per esborsi ed € 1.348,50, per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore costituito.
Pisa, 6/2/2025 Il giudice del lavoro
Pierpaolo Vincelli