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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 09/06/2025, n. 396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 396 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 778 /2025 R.V.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. SCOLLETTA ALESSANDRO e con domicilio eletto presso il suo studio in
Mede, Corso Italia 48;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Mede, in data 09/01/2010, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla
Parte I, n. 1, dell'anno 2010;
separati con sentenza n. 278/24 del 24/07/2024;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: “ 1) le parti vivranno nel mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Mede Via Invernizzi 29/8, trasferita in proprietà alla moglie in sede di separazione dei coniugi, rimane a lei assegnata
3) Il figlio minore rimane affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori, sarà collocato prevalentemente presso la madre con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con se per un periodo di giorni 7 durante le festività natalizie secondo il principio dell' alternanza: un genitore terrà con se i figli nella settimana tra Natale e ed il 30 dicembre l' altro tra il 30 dicembre e l' Epifania.
Il padre terrà con sé per un periodo di 15 giorni durante le vacanze Persona_1
estive da concordarsi preventivamente di anno in anno.
4) Il coniugi sono autosufficienti e non avanzano reciproche pretese economiche, il padre contribuirà al mantenimento del minore versando una somma di €. 600,00 mensili oltre alla metà delle spese straordinarie, mediche scolastiche e per l' attività sportiva, come previste nel protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
6) I coniugi si prestano reciproco assenso per il rilascio di qualsivoglia documento valido per l' espatrio e si obbligano a prestare entrambi il consenso per il rilascio di analogo documento per il figlio minore
7) i coniugi dichiarano di prestare acquiescenza alla sentenza rinunciando sin da ora all' opposizione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
04/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Pag. 2 di 4 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate
(sentenza del Tribunale di Pavia del 24/07/2024 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione delle parti. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e da in Mede il giorno Parte_1 Parte_2
09/01/2010 (atto n. 1, parte I, anno 2010);
Pag. 3 di 4 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 05/06/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa civile di I Grado iscritta al N. 778 /2025 R.V.G. promossa da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
(C.F. ), entrambi con il patrocinio Parte_2 C.F._2 dell'avv. SCOLLETTA ALESSANDRO e con domicilio eletto presso il suo studio in
Mede, Corso Italia 48;
i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Mede, in data 09/01/2010, il cui atto è stato iscritto nel Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune alla
Parte I, n. 1, dell'anno 2010;
separati con sentenza n. 278/24 del 24/07/2024;
e con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni: “ 1) le parti vivranno nel mutuo rispetto;
2) la casa coniugale sita in Mede Via Invernizzi 29/8, trasferita in proprietà alla moglie in sede di separazione dei coniugi, rimane a lei assegnata
3) Il figlio minore rimane affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1
genitori, sarà collocato prevalentemente presso la madre con facoltà per il padre di vederlo e tenerlo con se per un periodo di giorni 7 durante le festività natalizie secondo il principio dell' alternanza: un genitore terrà con se i figli nella settimana tra Natale e ed il 30 dicembre l' altro tra il 30 dicembre e l' Epifania.
Il padre terrà con sé per un periodo di 15 giorni durante le vacanze Persona_1
estive da concordarsi preventivamente di anno in anno.
4) Il coniugi sono autosufficienti e non avanzano reciproche pretese economiche, il padre contribuirà al mantenimento del minore versando una somma di €. 600,00 mensili oltre alla metà delle spese straordinarie, mediche scolastiche e per l' attività sportiva, come previste nel protocollo in uso presso il Tribunale di Pavia.
6) I coniugi si prestano reciproco assenso per il rilascio di qualsivoglia documento valido per l' espatrio e si obbligano a prestare entrambi il consenso per il rilascio di analogo documento per il figlio minore
7) i coniugi dichiarano di prestare acquiescenza alla sentenza rinunciando sin da ora all' opposizione”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
04/03/2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, i coniugi hanno richiesto pronuncia divorzile alle condizioni sopraindicate.
Pag. 2 di 4 Le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata. Infatti le prove documentali depositate
(sentenza del Tribunale di Pavia del 24/07/2024 con la quale è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi, certificati anagrafici di residenza e di stato di famiglia delle parti) dimostrano che la separazione si è protratta ininterrottamente dalla data dell'udienza di comparizione delle parti. Si è pertanto verificata la fattispecie prevista dall'art. 3, n. 2, lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898 e successive modificazioni quale ragione che determina lo scioglimento del matrimonio.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole non è stato ritenuto necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
Si prende atto che le parti hanno dichiarato di voler rinunciare all'impugnazione della sentenza.
PER QUESTI MOTIVI
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da
[...]
e da in Mede il giorno Parte_1 Parte_2
09/01/2010 (atto n. 1, parte I, anno 2010);
Pag. 3 di 4 2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 05/06/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
Pag. 4 di 4