Articolo 2 della Legge 13 luglio 1990, n. 190
Articolo 1
Versione
19 luglio 1990
Art. 2. 1. Le associazioni sportive che raggruppano atleti appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, e che si ispirano al principio del dilettantismo, possono svolgere attivita' sportiva nell'ambito dei campionati di qualunque serie organizzati dalla Federazione italiana giuoco calcio, in deroga alle disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91 , ed alle norme federali, in quanto incompatibili con la qualita' di pubblici dipendenti rivestita dagli atleti tesserati da dette associazioni e con l'appartenenza al Corpo degli agenti di custodia. A tali associazioni non si applicano le disposizioni che fanno obbligo alle societa' sportive di costituirsi in determinate forme societarie e di avvalersi esclusivamente delle prestazioni di calciatori professionisti.
2. Le associazioni di cui al comma 1 sono tenute all'osservanza delle disposizioni di legge e di quelle federali non incompatibili con la qualita' di pubblico dipendente degli atleti con esse tesserati e con l'appartenenza di dette associazioni al Corpo degli agenti di custodia.
3. Per lo svolgimento delle attivita' di cui al comma 1, le associazioni si avvalgono esclusivamente di atleti appartenenti al Corpo degli agenti di custodia.
4. Il rapporto degli atleti con le associazioni suddette si risolve di diritto all'atto della cessazione, per qualsiasi causa, dal servizio nel Corpo degli agenti di custodia.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 19 maggio 1990.
Nota al titolo e all' art. 2:
- La legge n. 91/1981 reca: "Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti".
Entrata in vigore il 19 luglio 1990
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