Sentenza 18 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 18/05/2021, n. 668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 668 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 18/05/2021
N. 00668/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00257/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 257 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, in qualità di esercente la potestà su NT SA, rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Oddino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale di -OMISSIS- - Sezione Lavoro, n. -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021, tenutasi ai sensi del combinato disposto degli artt. 25, comma 1, d.l. n. 137 del 2020 e 4, d.l. n. 28 del 2020, il dott. Paolo Nasini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con sentenza n. -OMISSIS-, emessa in data 12.06.2020, il Tribunale di -OMISSIS- – Sezione Lavoro, ha così statuito, in favore dell’odierno ricorrente: <<accoglie il ricorso, condannando il Ministero convenuto a corrispondere al ricorrente la somma di € 218.584,45 per i titoli indicati in parte motiva, oltre interessi legali dalla messa in mora ex lege al saldo; Condanna il Ministero convenuto a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in € 7.650,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge, spese generali al 15% e spese esenti per € 43,00>>.
Con ricorso depositato in data 12 marzo 2021 il ricorrente ha agito in giudizio per l’ottemperanza della suddetta decisione allegando la sussistenza di tutti i requisiti previsti per l’adozione del richiesto provvedimento giudiziale e lamentando il mancato adempimento da parte del Ministero a quanto statuito dalla sentenza.
Nessuno si è costituito in giudizio per il Ministero resistente.
All’esito dell’udienza del 12 maggio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione.
La suindicata sentenza del Tribunale di -OMISSIS- è stata munita di formula esecutiva in data 24.09.2020 e successivamente notificata al Ministero resistente in data 14.10.2020.
La decisione, quindi, risulta passata in giudicato, come da certificazione rilasciata dal Tribunale di -OMISSIS- – Sezione Lavoro in data 24.09.2020.
Risulta altresì trascorso il termine di centoventi giorni ex lege previsto al fine di chiedere il pagamento alla Pubblica Amministrazione.
Nonostante il carattere definitivo della pronunzia sopra indicata, e l’avvenuta notifica della stessa in forma esecutiva, l’Amministrazione non risulta aver provveduto all’adempimento del comando promanante dal titolo giudiziario.
Il ricorso in ottemperanza deve essere, pertanto, accolto e va dichiarato l'obbligo del Ministero di conformarsi al giudicato di cui in epigrafe, provvedendo al pagamento in favore di parte ricorrente – qualora non risulti avervi già provveduto -, entro il termine di giorni sessanta decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla data di notificazione a istanza di parte, della presente pronuncia, delle somme indicate negli atti giudiziari di cui è chiesta l’esecuzione, maggiorate degli interessi legali dalla data della domanda al saldo.
Nell'eventualità d'inutile decorso del termine di cui sopra, si nomina sin d'ora quale commissario ad acta il Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, con facoltà di subdelegare gli adempimenti esecutivi ad altro Dirigente dello stesso ufficio, il quale, su istanza della parte ricorrente, entro i successivi 30 giorni dovrà provvedere alla liquidazione delle suddette somme, previa adozione di tutti i necessari atti contabili.
Le spese di giudizio, tenuto conto dell’estrema semplicità della controversia, seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in conformità al d.m. n. 55 del 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), accoglie il ricorso e per l’effetto ordina al Ministero della Salute, in persona del Ministro in carica, di eseguire il giudicato della sentenza in epigrafe, corrispondendo alla parte ricorrente le somme come ivi determinate.
Nomina sin d’ora il commissario ad acta nella persona del Responsabile della Direzione Generale Vigilanza sugli Enti e Sicurezza delle Cure presso il Ministero della Salute, o di un suo delegato, che in caso di perdurante (60 giorni dalla comunicazione della sentenza) inottemperanza dell’amministrazione, dovrà provvedere alla liquidazione della suddetta somma, previa adozione di tutti i necessari atti contabili in favore della parte ricorrente entro i successivi 30 giorni.
Condanna l’Amministrazione al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese del giudizio che si liquidano in complessivi € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 12 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Paolo Nasini, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Paolo Nasini | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.