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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/11/2025, n. 10463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10463 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
n. 9178/2025 r.g.a.c
Il Tribunale di AP, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 9178 del R.G.N.C. del 2025
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.01.1985, rappresentata e difesa dall'Avv. D'ONOFRIO MARIANNA, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(C.F.: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
21.09.1982, rappresentato e difeso dall'Avv. AVALLONE PIETRO, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso depositato in data 23.4.2025, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio con rito concordatario in AP in data 20.01.2011 con atto iscritto presso l'ufficio dello stato civile di AP al n. 1 parte 1 - anno
2011; che dall'unione coniugale erano nati 2 figli, in data 04.07.2012 Per_1
e in data 8.07.2016, entrambi minori non autosufficienti (cfr. all. 2); che Per_2 tra i coniugi era intervenuta separazione personale, in virtù di decreto di omologa dell'11.11.2021 - R.G. n. 9261/2021, emesso dal Tribunale di
AP, con il quale veniva stabilita l'assegnazione della casa coniugale alla madre in uno ai figli e un contributo al mantenimento a carico Per_1 Per_2 del padre di euro 300,00 (150,00 per minore), oltre 50% delle spese straordinarie, stante lo stato di disoccupazione dell' che perdurava CP_1 dall'anno 2013, con impegno a provvedere sua sponte ad integrare la somma indicata, in caso di miglioramento della situazione economica e stante il percepimento da parte del nucleo familiare del reddito di cittadinanza e degli assegni dall'INPS a causa di accertate difficoltà psico fisiche dei minori;
veniva altresì stabilita la suddivisione delle spese sanitarie tra i coniugi al
50%, solo nell'eventualità di necessaria integrazione della somma mensilmente già erogata dall'Inps per le cure necessarie ai minori, depositate sul libretto postale, detenuto e gestito per un semestre dal sig. e per CP_1
l'altro semestre dalla sig.ra nonché l'affido condiviso dei minori con Pt_1 diritto di visita paterno;
che ella era disoccupata, dovendo attendere a tempo pieno alle cure di entrambi i figli minori affetti da patologie invalidanti e con orari scolastici appositamente ridotti, mentre l era dipendente di CP_1 impresa privata, e quindi la sua condizione reddituale era mutata positivamente rispetto all'epoca della separazione.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto;
disporre l'aumento dell'assegno di mantenimento per i minori ad € 343,91, in considerazione dell'intervenuto aumento del costo
- 2 -
della vita, della rivalutazione dovuta e del miglioramento della condizione economica del resistente;
di confermare il diritto della ricorrente, quale coniuge collocatario della prole, alla percezione integrale dell'assegno di inclusione e di frequenza scolastica, come già previsto in sede di separazione personale, nonché l'affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre, con diritto di visita paterno;
di confermare l'assegnazione a suo favore dell'abitazione familiare, ella vivendo ivi con i minori.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 3.11.2025, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.10.2025, si costituiva in giudizio il quale deduceva che la propria situazione Controparte_1 lavorativa aveva subito un miglioramento, seppur caratterizzato da elementi di precarietà, essendo stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con modalità part-time al 50%, con scadenza contrattuale fissata al mese di settembre 2025 per un RAL annua di circa 8.400,00, costringendolo tale situazione a mantenere la propria residenza presso il nucleo familiare di origine;
che i minori, per le loro particolari condizioni di salute, percepivano mensilmente dall'INPS l'importo complessivo di euro
881,00, accreditato su un libretto postale, destinato unicamente alle specifiche esigenze dei minori;
che egli non si opponeva all'assegnazione della casa coniugale alla coniuge quale genitore collocatario dei figli minori anche tenuto conto delle particolari esigenze dei minori e dell'importanza di preservare l'habitat familiare inteso come centro degli affetti e delle consuetudini di vita;
che i minori potevano far affidamento oltre che sugli aiuti statali pari ad euro 841,00 mensili, anche sul suo contributo economico pari ad euro 300,00, per un entrata mensile di euro 1.141,00.
Tanto premesso, concludeva per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto, con conferma integrale degli accordi intervenuti tra le parti in sede di separazione.
- 3 -
All'udienza del 3.11.2025, davanti al Giudice relatore, effettuati i controlli ex art. 473 bis 21 co 1 cpc, venivano sentite le parti, le quali rappresentavano che nelle more dell'udienza erano addivenute a un accordo conciliativo della lite alle seguenti condizioni:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conferma dell'affido condiviso dei minori e diritto di visita paterno per due pomeriggi alla settimana, dalle
17 alle 20,30, tramite prelievo e riaccompagnamento dei minori da parte del padre da e presso il domicilio materno, da comunicarsi alla madre non oltre il giovedì della settimana precedente, in corrispondenza dei turni di lavoro dell' , nonché a fine settimana alterni dalle 9 del sabato alle 21 della CP_1 domenica, con l'accordo tra le parti che qualora il padre non possa, per motivi lavorativi, esercitare il diritto di visita durante il weekend di spettanza, potrà/dovrà recuperare i giorni persi durante la settimana seguente, compatibilmente con i suoi turni lavorativi, sempre previa congrua comunicazione alla madre;
importo per il mantenimento per i figli Pt_1 aumentato a 340 euro da versarsi alla entro il 5 di ogni mese e con Pt_1 rivalutazione annuale secondo indici Istat, atteso il contratto di lavoro dell' e il decorso del tempo e anche considerato che il minore è CP_1 Per_2 stato riconosciuto assegnatario di indennità di frequenza per euro 345 mensili, accreditati sul libretto postale intestato al predetto, oltre il 50% delle spese straordinarie per i minori che non risultino già coperte con gli emolumenti pensionistici già ai medesimi riconosciuti e accreditati sui libretti postali intestati ai minori con vincolo pupillare e firma disgiunta per entrambi i genitori;
assegnazione della casa familiare a;
Parte_1 conferma della gestione alternata dei libretti, con possesso materiale degli stessi da parte di ogni genitore a semestri alternato;
spese di lite compensate con rinuncia alla solidarietà professionale..”
All'esito, il Giudice, preso atto dell'accordo, riservava in decisione al
Collegio, previa trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
- 4 -
DIRITTO
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione fra gli stessi.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
L'accordo raggiunto delle parti all'udienza del 3.11.2025 può pertanto esser recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp att. c.p.c..
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- 5 -
- pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato da nata Parte_1
a LA (NA) il 18.01.1985 e , nato a [...] il Controparte_1
21.09.1982 (Atto n. 1, parte 1, Reg. Atti di Matrimonio anno 2011), alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 3.11.2025, riportato in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AP per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c..
- spese compensate tra le parti.
Così deciso in AP, 7.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Immacolata Cozzolino
- 6 -
Il Tribunale di AP, Prima sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati
Dott.ssa Immacolata Cozzolino Presidente
Dott.ssa Rosaria Gatti Giudice
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Giudice rel.
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento n. 9178 del R.G.N.C. del 2025
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
18.01.1985, rappresentata e difesa dall'Avv. D'ONOFRIO MARIANNA, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce al ricorso;
RICORRENTE
E
(C.F.: ) nato a [...] il Controparte_1 C.F._2
21.09.1982, rappresentato e difeso dall'Avv. AVALLONE PIETRO, presso il quale elettivamente domicilia, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
RESISTENTE
FATTO
Con ricorso depositato in data 23.4.2025, esponeva di aver Parte_1 contratto matrimonio con rito concordatario in AP in data 20.01.2011 con atto iscritto presso l'ufficio dello stato civile di AP al n. 1 parte 1 - anno
2011; che dall'unione coniugale erano nati 2 figli, in data 04.07.2012 Per_1
e in data 8.07.2016, entrambi minori non autosufficienti (cfr. all. 2); che Per_2 tra i coniugi era intervenuta separazione personale, in virtù di decreto di omologa dell'11.11.2021 - R.G. n. 9261/2021, emesso dal Tribunale di
AP, con il quale veniva stabilita l'assegnazione della casa coniugale alla madre in uno ai figli e un contributo al mantenimento a carico Per_1 Per_2 del padre di euro 300,00 (150,00 per minore), oltre 50% delle spese straordinarie, stante lo stato di disoccupazione dell' che perdurava CP_1 dall'anno 2013, con impegno a provvedere sua sponte ad integrare la somma indicata, in caso di miglioramento della situazione economica e stante il percepimento da parte del nucleo familiare del reddito di cittadinanza e degli assegni dall'INPS a causa di accertate difficoltà psico fisiche dei minori;
veniva altresì stabilita la suddivisione delle spese sanitarie tra i coniugi al
50%, solo nell'eventualità di necessaria integrazione della somma mensilmente già erogata dall'Inps per le cure necessarie ai minori, depositate sul libretto postale, detenuto e gestito per un semestre dal sig. e per CP_1
l'altro semestre dalla sig.ra nonché l'affido condiviso dei minori con Pt_1 diritto di visita paterno;
che ella era disoccupata, dovendo attendere a tempo pieno alle cure di entrambi i figli minori affetti da patologie invalidanti e con orari scolastici appositamente ridotti, mentre l era dipendente di CP_1 impresa privata, e quindi la sua condizione reddituale era mutata positivamente rispetto all'epoca della separazione.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto;
disporre l'aumento dell'assegno di mantenimento per i minori ad € 343,91, in considerazione dell'intervenuto aumento del costo
- 2 -
della vita, della rivalutazione dovuta e del miglioramento della condizione economica del resistente;
di confermare il diritto della ricorrente, quale coniuge collocatario della prole, alla percezione integrale dell'assegno di inclusione e di frequenza scolastica, come già previsto in sede di separazione personale, nonché l'affido condiviso dei minori con residenza privilegiata presso la madre, con diritto di visita paterno;
di confermare l'assegnazione a suo favore dell'abitazione familiare, ella vivendo ivi con i minori.
Disposta la comparizione delle parti per l'udienza del 3.11.2025, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 13.10.2025, si costituiva in giudizio il quale deduceva che la propria situazione Controparte_1 lavorativa aveva subito un miglioramento, seppur caratterizzato da elementi di precarietà, essendo stato assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato con modalità part-time al 50%, con scadenza contrattuale fissata al mese di settembre 2025 per un RAL annua di circa 8.400,00, costringendolo tale situazione a mantenere la propria residenza presso il nucleo familiare di origine;
che i minori, per le loro particolari condizioni di salute, percepivano mensilmente dall'INPS l'importo complessivo di euro
881,00, accreditato su un libretto postale, destinato unicamente alle specifiche esigenze dei minori;
che egli non si opponeva all'assegnazione della casa coniugale alla coniuge quale genitore collocatario dei figli minori anche tenuto conto delle particolari esigenze dei minori e dell'importanza di preservare l'habitat familiare inteso come centro degli affetti e delle consuetudini di vita;
che i minori potevano far affidamento oltre che sugli aiuti statali pari ad euro 841,00 mensili, anche sul suo contributo economico pari ad euro 300,00, per un entrata mensile di euro 1.141,00.
Tanto premesso, concludeva per la pronuncia di scioglimento del matrimonio contratto, con conferma integrale degli accordi intervenuti tra le parti in sede di separazione.
- 3 -
All'udienza del 3.11.2025, davanti al Giudice relatore, effettuati i controlli ex art. 473 bis 21 co 1 cpc, venivano sentite le parti, le quali rappresentavano che nelle more dell'udienza erano addivenute a un accordo conciliativo della lite alle seguenti condizioni:
“cessazione degli effetti civili del matrimonio;
conferma dell'affido condiviso dei minori e diritto di visita paterno per due pomeriggi alla settimana, dalle
17 alle 20,30, tramite prelievo e riaccompagnamento dei minori da parte del padre da e presso il domicilio materno, da comunicarsi alla madre non oltre il giovedì della settimana precedente, in corrispondenza dei turni di lavoro dell' , nonché a fine settimana alterni dalle 9 del sabato alle 21 della CP_1 domenica, con l'accordo tra le parti che qualora il padre non possa, per motivi lavorativi, esercitare il diritto di visita durante il weekend di spettanza, potrà/dovrà recuperare i giorni persi durante la settimana seguente, compatibilmente con i suoi turni lavorativi, sempre previa congrua comunicazione alla madre;
importo per il mantenimento per i figli Pt_1 aumentato a 340 euro da versarsi alla entro il 5 di ogni mese e con Pt_1 rivalutazione annuale secondo indici Istat, atteso il contratto di lavoro dell' e il decorso del tempo e anche considerato che il minore è CP_1 Per_2 stato riconosciuto assegnatario di indennità di frequenza per euro 345 mensili, accreditati sul libretto postale intestato al predetto, oltre il 50% delle spese straordinarie per i minori che non risultino già coperte con gli emolumenti pensionistici già ai medesimi riconosciuti e accreditati sui libretti postali intestati ai minori con vincolo pupillare e firma disgiunta per entrambi i genitori;
assegnazione della casa familiare a;
Parte_1 conferma della gestione alternata dei libretti, con possesso materiale degli stessi da parte di ogni genitore a semestri alternato;
spese di lite compensate con rinuncia alla solidarietà professionale..”
All'esito, il Giudice, preso atto dell'accordo, riservava in decisione al
Collegio, previa trasmissione degli atti al PM per le sue conclusioni.
- 4 -
DIRITTO
La domanda di divorzio è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione fra gli stessi.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi dei minori, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto dei minori, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai loro interessi.
L'accordo raggiunto delle parti all'udienza del 3.11.2025 può pertanto esser recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp att. c.p.c..
Spese compensate in ragione dell'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
- 5 -
- pronunzia lo scioglimento del matrimonio celebrato da nata Parte_1
a LA (NA) il 18.01.1985 e , nato a [...] il Controparte_1
21.09.1982 (Atto n. 1, parte 1, Reg. Atti di Matrimonio anno 2011), alle condizioni di cui all'accordo raggiunto all'udienza del 3.11.2025, riportato in parte motiva;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AP per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c..
- spese compensate tra le parti.
Così deciso in AP, 7.11.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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