Ordinanza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, ordinanza 08/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il giudice, dr.ssa Perfetti, all'esito dell'udienza di comparizione delle parti nel procedimento n. R.G. 465/25 promosso ai sensi degli artt. 669bis, ter - 700 c.p.c. da
(C.F./P.IVA con il patrocinio degli Parte_1 P.IVA_1 avv.ti Thomas Marco Fiamingo e Cristian Cerza, elettivamente domiciliata presso i difensori in , Via Boschetti n. 6 Pt_1
RICORRENTE contro
C.F./P.IVA ) e C.F./P.IVA Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
) entrambe con il patrocinio degli avv.ti Luciano Castelli e Alessandro P.IVA_3
Anastasia, ed entrambe elettivamente domiciliate preso i difensori in , Via Pt_1 della Moscova n. 18 RESISTENTI ha pronunciato la seguente
O R D I N A N Z A
Con ricorso ex art. 700 c.p.c. la ricorrente, società di catering, ha allegato di aver stipulato, in data 23.11.2022, un contratto di collaborazione (“Accordo Quadro”) con all'epoca titolare dell'attività di ristorazione esercitata nel locale Controparte_1
”, sito in Via Giovenale n. 7, con cui è stato concesso a CP_2 Pt_1 Parte_1
l'utilizzo di spazi e servizi per l'attività di catering messi a disposizione da
[...]
e le è stato dato in appalto il servizio sia di ristorazione e somministrazione di CP_1 bevande da svolgersi presso , sia di organizzazione e fornitura di “food & CP_2 beverage” nell'ambito di eventi da svolgersi presso il locale. Il corrispettivo dovuto a per l'utilizzo degli spazi è stato concordato in CP_1 una quota fissa di € 32.000,00 oltre iva, da versarsi in rate trimestrali anticipate, oltre al concorso egualitario delle spese condominiali e dell'utenza dell'acqua, e in una parte variabile da calcolarsi in percentuale sull'imponibile del fatturato della ricorrente, in base ad una ripartizione a scaglioni;
la durata del contratto è stata prevista in tre anni dal 1° febbraio 2022, con esclusione del diritto di recesso per entrambe le parti e la previsione di penali in caso di suo esercizio (€ 5.000,00 se esercitato da € 95.000,00 se esercitato da . Parte_1 CP_1
Per le due tipologie di appalto di servizi, il corrispettivo dovuto a è stato Parte_1 concordato in un calcolo percentuale a scaglioni crescente rispetto all'utile di
[...]
e, per l'appalto relativo alla somministrazione di cibi e bevande, sono state CP_1
pagina1 di 5
In data 4.5.2023 le parti hanno sottoscritto un addendum che ha parzialmente modificato le pattuizioni di cui si è detto, in particolare (per quanto interessa il procedimento) laddove le parti hanno previsto che le attrezzature venissero acquistate da che ne diventava proprietaria – cosa che è avvenuta.
Parte_1 ha allegato di aver adempiuto a tutte le obbligazioni contenute
Parte_1 nell'accordo quadro e nell'addendum; viceversa, si è resa inadempiente CP_1 sotto vari profili rispetto agli accordi contrattualmente assunti;
precisamente, non ha costituito la destinata a divenire cessionaria del contratto ma ha stipulato un Pt_3 contratto di affitto di ramo d'azienda con avente ad oggetto la sola Controparte_2 attività di ristorazione che già era oggetto del contratto con allo scopo di
Parte_1 occultare il canone percepito e così ridurre gli utili di quest'ultima e pertanto il corrispettivo dovuto secondo la modalità percentuale a scaglioni;
non ha documentato le spese per le utenze a carico di non ha aperto il conto
Parte_1 corrente ove avrebbe dovuto essere trasferito l'importo di € 155.000,00 oltre iva, pagato da come Entry Fee e che avrebbe dovuto essere utilizzato per le
Parte_1 opere di miglioria dei locali;
non ha consegnato a i report trimestrali che
Parte_1 avrebbero dovuto consentire alla ricorrente di verificare la sussistenza dei presupposti per la liquidazione del proprio corrispettivo;
ha ritardato od omesso pagamenti a personale e fornitori, i quali si sono poi rifiutati di adempiere alle loro prestazioni con danno per ha infine imposto delle chiusure del ristorante
Parte_1
con lo scopo di diminuire le prospettive di lavoro e quindi di guadagno CP_2 della ricorrente.
Per questi motivi
ha allegato di aver notificato, in data Parte_1
2.12.2024, alle resistenti la propria volontà di risolvere il contratto, di aver chiesto la restituzione dei propri beni e di essersi offerta di restituire le chiavi del locale;
[...] invece ha tentato, dapprima, di asportare i beni di proprietà di dal CP_1 Parte_1 locale e, poi, ha continuato ad operare nel locale utilizzando cucina e attrezzature della ricorrente. Per questo la ricorrente allegando il fumus boni iuris e il periculum in mora, la strumentalità e residualità dell'iniziativa cautelare, si è rivolta al Tribunale di Milano, per ottenere l'ordine, da impartire alla resistente inaudita altera parte o, in subordine, previa instaurazione del contraddittorio, di consegnare tutti i beni componenti la cucina e le sue attrezzature di proprietà di specificamente Parte_1 indicati nella parte narrativa del ricorso, concedendo alla ricorrente la possibilità di accedere ai locali per l'asporto e di ordinare alle resistenti l'esibizione e/o la consegna, anche per il tramite di un consulente tecnico all'uopo incaricato, della documentazione contabile dal 1.6.2023 al 1.12.2024, il tutto con previsione di un'astreinte. Le resistenti si sono costituite eccependo l'assenza della residualità e strumentalità della iniziativa cautelare, nonché l'insussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; hanno contestato la ricostruzione e il fondamento della domanda cautelare pagina2 di 5 escludendo qualsiasi proprio inadempimento e anzi allegando l'inadempimento di rispetto alle obbligazioni contrattuali a suo carico e di essere quindi Parte_1 [...]
di oltre € 110.455,51, già al netto delle compensazioni;
hanno Controparte_4 comunque messo a disposizione, depositandola, documentazione contabile, così ritenendo che venisse meno l'interesse della ricorrente alla tutela cautelare sul punto. Hanno concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e per il rigetto della domanda cautelare. In esito all'udienza di comparizione delle parti, e a scioglimento della riserva ivi assunta il Tribunale
O S S E R V A
Va premesso che, a mente dell'art 700 c.p.c., “chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile, può chiedere con ricorso al giudice i provvedimenti d'urgenza, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito”, vale a dire che il provvedimento cautelare è idoneo a rendere in via anticipata gli effetti propri del provvedimento di cui vuole sia garantita la fruttuosità. Il d.l. 35/2005, convertito in l. 80/2005, introducendo il comma 6 dell'art. 669octies c.p.c., ha solo attenuato il vincolo di strumentalità tra procedimento cautelare e giudizio di merito con riguardo ai provvedimenti di urgenza ex art. 700 c.p.c. e agli altri provvedimenti cautelari aventi natura anticipatoria. Con riferimento al caso di specie, l'iniziativa è, allora, carente sotto il profilo della strumentalità con riferimento alla domanda di consegna della documentazione contabile delle società resistenti (su cui la ricorrente ha insistito anche dopo il deposito di documenti contabili dalla resistente); trattasi, infatti, di richiesta volta semmai ad anticipare una futura istanza istruttoria di cui all'art. 210 c.p.c. nell'ambito del giudizio di merito che l'odierna ricorrente proporrà, volto ad ottenere la restituzione dei beni di sua proprietà, previo accertamento degli inadempimenti di o, in subordine, del recesso esercitato, ma non certamente a garantire gli CP_1 effetti della pretesa creditoria anticipandoli già in questa sede. Per quanto riguarda, poi, la richiesta cautelare di consegna della cucina e delle attrezzature - volta a preservare gli effetti della futura domanda di restituzione dei beni conseguente a quella di risoluzione del contratto per grave inadempimento di (così da qualificare, pur se non espressamente enunciata) o, in CP_1 subordine, di accertamento del recesso esercitato da - in punto fumus basti Parte_1 osservare che, in esito allo scrutino sommario di verosimiglianza tipico di questa sede, non può ritenersi che, con ragionevole grado di probabilità, si giungerà ad una pronuncia di risoluzione giudiziale del contratto per grave inadempimento di
[...]
CP_1
Invero, quest'ultima (oltre a puntualmente contestare gli addebiti mossi dalla ricorrente) allega l'inadempimento di rispetto alle obbligazioni a suo Parte_1 carico di riconoscere a una percentuale sul fatturato (art 6.3 contratto CP_1 di fornitura di spazi e servizi - doc 3 ricorrente) e di assicurare il cd. “minimo pagina3 di 5 garantito” di cui ai punti (iii) dell'addendum (doc 4 ricorrente) e 2B dell'Accordo quadro (doc. 2 ricorrente) e sostiene di essere, così, creditrice di € 110.455,51 (oltre alle mensilità di dicembre 2024 e gennaio 2025 di cui al contratto di utilizzo degli spazi e servizi), già sottratti gli importi maturati da sul fatturato degli Parte_1 eventi privati presso . CP_2
Non avendo le parti previsto condotte rilevanti a mente dell'art. 1456 c.c., occorrerà valutare, nel giudizio a cognizione piena, i rispettivi inadempimenti per poter accertare se e in che misura esistano, come si pongano cronologicamente e, in caso di inadempimenti reciproci, effettuarne un bilanciamento, così da stabilire l'inadempimento prevalente ai fini di cui agli artt. 1453-1455 c.c. Il diritto alla restituzione dei beni quale conseguenza del recesso esercitato da poi, non appare pianamente desumibile dalle previsioni contrattuali;
Parte_1 infatti, il contratto di fornitura di spazi e servizi esclude la facoltà di recesso e contempla il pagamento di una penale risarcitoria proprio per l'ipotesi di inadempimento a quella previsione che, lato è quantificata in € 5.000,00 Parte_1 per ogni mensilità residua. Ne discende che difetta il requisito del fumus boni iuris. Il ricorso è carente anche sotto il profilo del periculum in mora. Invero, la ricorrente non ha in concreto allegato e documentato il rischio di pregiudizio imminente e irreparabile richiesto dalla cautela attivata. si è Parte_1 limitata ad allegare che il suo diritto è minacciato da un pregiudizio imminente e irreparabile e che “il danno sta assumendo dimensioni estremamente preoccupanti assolutamente non ristorabili per equivalente” perché, non disponendo di cucina e attrezzature, le è precluso lo svolgimento della sua attività di catering. In concreto, però, la ricorrente non ha allegato e documentato elementi che consentano di ritenere che stia attualmente subendo, a causa della Parte_1 mancata disponibilità della cucina e delle attrezzature, un pregiudizio consistente nell'impossibilità di svolgere la sua attività di catering e, tantomeno, che gli eventuali mancati introiti possano mettere a rischio la stessa sopravvivenza dell'impresa, il che giustificherebbe l'impossibilità di attendere tutela mediante gli ordinari strumenti processuali. Risulta, piuttosto, dal documento sub 19 di parte resistente, che la ricorrente ha continuato a svolgere la propria attività in epoca successiva alla email del 2.12.2024, con cui ha comunicato la volontà di risolvere il contratto, circostanza che certamente esclude che il paventato pregiudizio possa rivestire le caratteristiche dell'imminenza e irreparabilità necessarie per ottenere la tutela richiesta. Le spese processuali seguono la soccombenza, a mente dell'art. 669septies c.p.c., e si liquidano in dispositivo ex D.M. n. 55/14 e 147/22, in relazione all'attività effettivamente espletata, applicando i valori medi dello scaglione di riferimento per le prime due fasi e la riduzione massima per la fase di trattazione e per quella decisoria. Letti gli artt. 669bis, ter, sexies.1, septies, 700 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Settima Civile,
pagina4 di 5 rigetta il ricorso proposto ai sensi degli artt. 669bis,ter ss. - 700 c.p.c. da
[...] nei confronti di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 condanna la ricorrente a rifondere alle resistenti le spese processuali, liquidate in complessivi € 3.619,50 per compenso, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, oltre CPA e IVA. Si comunichi. Milano, 8.3.2025
IL GIUDICE
dr.ssa Giuseppina Ester Perfetti
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