Sentenza 2 luglio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/07/2002, n. 9575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9575 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2002 |
Testo completo
Aula B' IN 095 75 /0 2 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO F Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. PP IANNIRUBERTO R.G.N. 4512/00 Consigliere Cron25756 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Consigliere Ud. 08/05/02 Dott. Federico ROSELLI Dott. ID VIDIRI Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: I.N.P.D.A.I.- ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIRIGENTI DI AZIENDE INDUSTRIALI, in persona del pro tempore, elettivamentelegale rappresentante domiciliato in ROMA VIA POSTUMIA 3, rappresentato e difeso dall'avvocato LUCIANO DI PASQUALE, giusta delega in atti;
- ricorrente contro elettivamente domiciliato in ROMA LATTUADA GIUSEPPE, PZZA SABAZIO 31, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO PIZZOLI, che lo rappresenta e difende, giusta2002 2022 delega in atti;
-1- controricorrente avversO la sentenza n. 1262/99 del Tribunale di BUSTO ARSIZIO, depositata il 22/10/99 R.G.N. 41/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/05/02 dal Consigliere Dott. ID VIDIRI;
udito l'Avvocato DI PASQUALE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso depositato in data 14 novembre 1997 PP AT conveniva in giudizio davanti al per sentire Pretore di Busto Arsizio 1'INPDAI riconoscere il suo diritto a percepire la pensione di anzianità dal 1 aprile 1996 con cumulo col reddito da lavoratore autonomo. Assumeva di avere versato contributi all'INPS per il periodo dal 1° agosto 1959 al 31 dicembre 1989, quale lavoratore dipendente e di avere versato contributi anche all'INPDAI per il periodo dal 1° gennaio 1990 al 31 marzo 1996, quale dirigente d'impresa. Aveva ai sensi dell'art. 5 della Guile Volukoli legge 15 marzo 1973 n. ottenuto il 44 ricongiungimento dei contributi in capo all'INPDAI, ricevendo il trattamento pensionistico con decorrenza dal 1° ottobre 1996. La decorrenza della pensione dal 1° ottobre 1996 e la richiesta di restituzione di somme percepite a titolo di lavoro autonomo dovevano però considerarsi illegittime perchè ai sensi della legge n. 335/1995 aveva diritto alla pensione dal 1 aprile 1996 senza alcuna rilevanza del reddito da lavoro autonomo. Tutto ciò premesso, chiedeva che l'INPDAI fosse condannato al pagamento dei ratei dal 1 aprile 1996, oltre accessori. Dopo la costituzione dell'Istituto previdenziale il 1 Pretore accoglieva la domanda attrice con sentenza del 6 luglio 1998 ed, a seguito di gravame il Tribunale di Busto Arsizio, con decisione del 22 Ottobre 1999 rigettava l'appello e condannava l'INPDAI al pagamento delle spese del giudizio. Nel pervenire a tale conclusione il Tribunale che per decidere la controversia dovevaosservava farsi riferimento all'espressione("data nella quale usata dalla si matura il requisito contributivo") tabella E allegata all'art. 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995 n. 335 (riguardante la data di decorrenza del trattamento pensionistico), ed a quella("data di Прив Violuce raggiungimento dei requisiti contributivi minimi“) adoperata dall'art. 10, comma 8, del d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, come modificato dall'art. 11, comma 10, della legge 24 dicembre 1993 n. 537 cumulabilità del trattamento (riguardante la pensionistico con la coesistenza dei radditi da lavoro autonomo). Orbene, diversamente da quanto sostenuto dall'INPDAI, sulla base del tenore letterale del dato normativo doveva distinguersi tra il momento in cui avviene la maturazione del requisito contributivo ed il momento, invece, in cui si ha l'erogazione della prestazione;
momento quest'ultimo che attiene unicamente alle 2 obbligazioni dell'ente previdenziale e non al perfezionamento della maturazione del requisito contributivo. Corollario di una siffatta distinzione era che nel caso di specie il AT, a seguito della ricongiunzione ex art. 5 legge n. 44 del 1973, aveva maturato il quinquennio di contribuzione INPDAI alla mezzanotte del 31 dicembre 1994. Tale data era di decisivo rilievo perchè per la citata tabella E coloro, che come il AT, a tale momento avevano ID Vadere meno di 57 ma avevano 35 anni di contributi (il AT aveva contributi dal 1959) avevano diritto al trattamento pensionistico dal 1 aprile 1996. Per concludere, dunque, non poteva condividersi l'assunto dell'INPDAI che, richiamando norme non rilevanti ai fini della decisione quale il disposto - dell'art. 4 del d.m. 7 luglio 1973 (che non poteva tra l'altro derogare una norma di maggior grado) e dell'art. 8 del d.p.r. 8 luglio 1976 n. 58 (che, come il citato art. 4 del d.m. 19973, stabiliva che le prestazioni INPDAI decorrevano dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda) - aveva confuso, facendoli coincidere, il giorno della maturazione del requisito contributivo con il giorno di decorrenza della prestazione. 3 Avverso tale sentenza l'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dirigenti di Aziende Industriali propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico articolato motivo. Resiste con controricorso PP AT. L'INPDAI ha depositato memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE Con due motivi di ricorso, oggetto però di 1. unitaria esposizione, l'INPDAI deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 5 legge n. 44 del 1, comma 29, 1973, dell'art. 1. 335/1995 e della ID ID tabella E ad essa allegata nonchè dell'art. 11, comma 360, primo comma, n. 3 9, legge 537/1960 (art. c.p.c.) (primo motivo) ed ancora insufficiente e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.) (secondo motivo). Il ricorrente evidenzia che il AT, con anzianità contributiva presso l'INPS dal 1° agosto 1959 al 31 dicembre 1989, si era iscritto il 1° gennaio 1990 quale dirigente d'azienda industriale all'INPDAI, maturando presso quest'ultimo ente una anzianità sino al 31 marzo 1996, allorquando aveva cessato il lavoro quale dirigente d'azienda ed aveva iniziato a svolgere 4 attività lavorativa autonoma, dopo avere chiesto il 31 gennaio 1995 la ricongiunzione dei due periodi contributivi ex art. 5 legge n. 44 del 1979 tramite il trasferimento gratuito all'INPDAI dei contributi versati all'INPS. Ciò chiarito, deduceva il ricorrente che il diritto al trasferimento della posizione contributiva era entrato a far parte del patrimonio del AT il 1° gennaio 1995 sicchè solo a tale data il AT aveva raggiunto quell'anzianità di 35 anni di contributi indispensabili per avere la pensione di anzianità e ciò determinava l'applicazione della c.d. finestra del 1° ottobre 1996 e non quella Genito Volue del 1 aprile 1996, prevista per coloro che avevano maturato il requisito minimo, e cioè i 35 anni, antro il 31 dicembre 1994. In ragione di una siffatta regolamentazione doveva ritenersi che la sentenza impugnata aveva finito per contraddire anche il disposto dell'art. 11, comma 9, della legge 537 del 1993, che aveva disposto che andavano esenti dal divieto del cumulo della pensione di anzianità con il reddito di lavoro autonomo solo coloro che avessero maturato il requisito contributivo il 31 dicembre 1994. Ed invero il AT avendo, come già detto, maturato il suddetto requisito nell'ordinamento previdenziale dell'ente erogatore solo il 1° gennaio 5 1995 ed avendo, dopo la cessazione del rapporto lavorativo, avvenuto il 31 marzo 1996, iniziato un lavoro autonomo, non poteva più godere della esenzione e la sua pensione non poteva essere cumulabile con il reddito di lavoro autonomo. Per concludere il completamento del quinquennio di contribuzione presso 1'INPDAI deve considerarsi propedeutico alla ricongiunzione che può avvenire con tutti suoi effetti solo dopo il raggiungimento del requisito dei 35 anni di contribuzione, successivo alla mezzanotte del 31 dicembre 1994. Gundeloker 2. Il ricorso è infondato e, pertanto, va rigettato. Come riconosce l'Istituto ricorrente, decisiva ai fini è la della risoluzione della presente controversia determinazione del momento in cui il AT ha maturato il requisito contributivo richiesto (correlato dall'art. 5 della legge n. 44 del 1973 all'iscrizione per un quinquennio dell'assicurato presso l'INPDAI). Risulta incontroverso ed in linea con le norme richiamate dalle parti in giudizio(art. 29 1. 8 agosto 1995 n. 335 ed art. 10, comma 8, d. lgs. 30 dicembre 1992 n. 503, come modificato dall'art. 11, comma 10, 1. 24 dicembre 1993 n. 537), che se detto requisito si è maturato il 31 dicembre 1994, come sostiene 6 l'assicurato (iscrittosi all'INPDAI il 1 gennaio 1990), lo stesso ha diritto alla pensione dal 1° aprile del 1996 e non è assoggettato alla riduzione di detta pensione per la concorrenza del suo reddito da lavoro autonomo, mentre a conclusioni diverse deve pervenirsi se la maturazione è avvenuta il 1 gennaio 1995, come invece deduce l'Istituto assicuratore.
2.1. Sulla suddetta questione un primo ilorientamento di questa Corte ha fatto coincidere suddetto momento con il giorno successivo a quello di scadenza del quinquennio sul presupposto che solo DE dopo la maturazione del requisito contributivo al 31 dicembre 1994 l'assicurato matura il quinquennio di contribuzione effettiva presso l'Istituto ricongiungente, condizione questa indispensabile per potere richiedere il trasferimento a titolo gratuito dei contributi maturati presso altro istituto previdenziale (cfr. in tali sensi : Cass. 19 aprile 2001 n. 5766 cui adde Cass. 28 novembre 2001 n. 15040). Altro orientamento è pervenuto ad opposte conclusioni propendendo, invece, per la tesi che tale momento debba corrispondere con il giorno stesso della scadenza del quinquennio (cfr. Cass. 20 dicembre 2001 n. 16089).
3. Ai fini della soluzione della dedotta questione 7 va tratteggiato, dapprima, l'assetto normativo entro il quale la questione stessa va risolta, e di poi va giustificata sulla base del delineato dato normativo l'adesione di questa Corte al secondo degli indicati indirizzi. Il già citato art. 5 della legge n. 44 del 1973 stabilisce che i criteri di calcolo dell'anzianità prestazioni da contributiva e delle relative corrispondere per effetto del trasferimento contributivo di cui si è detto devono essere determinati "con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentito il consiglio di amministrazione" dell'INPDAI. Il d.m. 7 luglio 1973, nel definire i suddetti criteri, ha nell'art. 4 previsto che "gli effetti dei riconoscimenti dell'art. 5 della legge 15 marzo 1973 n. 44 sono operanti dal primo giorno del mese nel corso del quale l'interessato abbia presentato all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali la richiesta dei riconoscimenti medesimi". La legge 7 febbraio 1979 n. 29(ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini previdenziali) ha disciplinato in via generale la ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori 8 presso l'INPS. L'art. 1, comma 29, della legge 8 agosto 1995 n. 335 ha infine, la data di maturazione deistabilito, requisiti contributivi e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità rinviando alla tabella E ad esso allegata per quanto riguarda la determinazione delle date cui fare riferimento "in fase di prima applicazione". La tabella E, a sua volta, prevede per i soggetti che hanno maturato il quinquennio contributivo entro il 31 dicembre 1994 la decorrenza della trattamento pensionistico dal 1 gennaio 1996; Garholden decorrenza spostata invece al 1 luglio 1996 per i soggetti che hanno maturato il requisito contributivo quinquennale dopo il 31 dicembre 1994 ed entro il 31 dicembre 1995. 3.1. Questa Corte ritiene sulla base delle indicate norme di dovere aderire al secondo degli orientamenti indicati per le ragioni che si vengono ad esporre. Come è stato osservato in dottrina un importante contributo alla uniformazione dei regimi, quanto meno ad una reciproca interdipendenza e, quindi ad una maggiore e più razionale compattezza dell'intero sistema oltre che ad un efficace rimedio per coloro - causa del frazionamento dei periodiche, a 9 assicurativi nei vari regimi, non potevano vantare in nessuno di essi i requisiti contributivi per il diritto a pensione - lo hanno apportato la disciplina della ricongiunzione delle posizioni assicurative (avviata per il settore privato per quello pubblico avendo già provveduto al legge n. 523 del 1952 dalla legge n. 29 del 1979, proseguita dalla legge n. 45 del 1990) e quella della c.d. totalizzazione (già prevista nell'ordinamento comunitario dall'art. 51 del Trattato CE e dall'art. 15, regolamento CE n. 574 del generalizzata nell'ordinamento 1972 e da ultimo interno dal d. lgs. n. 184 del 1997). Con la ricongiunzione> dei periodi assicurativi maturati presso enti e gestioni diverse si è consentito agli interessati di massimizzare> i vantaggi dell'operazione, che importa alla stregua della legge n. 29 del 1979 il versamento di specifici e predeterminati oneri, a differenza invece di quanto accade ai sensi dell'art. 5 legge n. 44 del 1973 per il trasferimento> dei contributi, che proprio per la sua gratuità (da alcuni ritenuta conseguenza ricollegabile a posizioni di forza della categoria dei dirigenti) e per gli effetti quantitativamente minori rispetto alla ricongiunzione (la pensione da dirigente> viene liquidata soltanto sulla base delle 10 retribuzioni percepite dall'assicurato con la qualifica dirigenziale e sulle quali viene la contribuzione INPDAI) è stato corrisposta qualificato in dottrina ed in giurisprudenza come una forma speciale di detta ricongiunzione.
3.2. Tutti i suddetti vantaggi hanno sicuramente contribuito, seppure con altri istituti, ad accrescere il deficit statale sicchè la crisi del debito pubblico in maniera accentuata nel 1993 manifestatasi anche dalla previsione del maturarsi accompagnata del diritto di molti lavoratori autonomi e subordinati DU alla pensione di anzianità - ha spinto il legislatore ad innovazioni funzionalizzate a limitare drasticamente detto deficit. E così con l'art. 1, comma 29, 1. n. 335 del 1995 ( che per i neoassunti prevede solo la pensione di vecchiaia e non più quella di anzianità) si è assicurato un allungamento del periodo minimo di anzianità contributiva (ed una della durata teorica della pensione) contrazione attraverso un contingentamento dei trattamenti pensionistici fissandosi tra l'altro, a partire dal in date 1994, la decorrenza di detti trattamenti predeterminate (c.d. finestre) differenziate a seconda dell'età degli interessati (art. 2 bis, ter e 2 quinquies legge 438 del 1992; art. 1, comma 29, 1. 11 n. 335 del 1995). Insieme al preminente interesse a perseguire una contrazione del deficit pubblico non poteva al legislatore sfuggire anche la convenienza di diluire trattamentinel tempo con scadenze successive pensionistici che andavano nel frattempo a maturarsi. Ciò spiega la fissazione di due finestre>, e cioè la introduzione di un sistema che, da un lato, svincolava gli assicurati da un congelamento di lunga durata dei loro trattamenti pensionistici e ES che, dall'altro, con il fissare il momento del del diritto a detti trattamenti a ben sorgere individuate scadenze semestrali impediva ,o quanto meno limitava drasticamente, il pericolo di ritardi nella loro liquidazione ( in ragione di una eccessiva concentrazione degli adempimenti da assolvere), capaci di causare non certo trascurabile pregiudizi economici per gli Istituti previdenziali,e, conseguentemente, anche per la finanza pubblica.
4. Una interpretazione che voglia essere, nello stesso tempo, rispettosa sia della lettera che della ratio del dato normativo, e cioè delle finalità ad esso sottese, porta a tener nel dovuto conto nella individuazione del momento del sorgere del diritto al trattamento pensionistico anche del disposto 12 dell'art. 6 della legge 23 aprile 1981 n. 155, secondo cui il diritto al trattamento pensionistico decorre neldal primo giorno del mese successivo a quello quale sono stati perfezionati i requisiti assicurativi e contributivi di legge ma l'interessato ha la facoltà di differire la decorrenza della pensione al mese successivo alla data di presentazione della domanda. Detta norma, seppure fissata per le pensioni di vecchiaia, può tuttavia considerarsi espressione di un generale principio di differenziazione tra il momento in cui il diritto al trattamento pensionistico operativo ed ilsorge e diviene momento del IDlden immediatamente antecedente della maturazione requisito contributivo.
5. Anche alla luce di quanto ora detto, va dunque ribadito che la legge n. 335 del 1995 ha nettamente distinto giusta il disposto dell'art. 1, 29 comma, - il momento della e della tabella E allegata maturazione dei contributi da quello immediatamente successivo della maturazione del diritto al trattamento pensionistico rispondendo alla logica che prescinde pertanto dalla specifica natura del singolo trattamento di valorizzazione del dato - del momento in cui vengono fattuale e di distinzione a maturarsi tutti gli elementi costitutivi della 13 pensione chiesta ed il momento in cui il diritto che su detti elementi si fonda può essere fatto valere.
5.1. Corollario di quanto sinora detto è che la individuazione dei suddetti momenti e la loro scansione temporale non può essere influenzata in domanda (giudiziale) dialcun modo dalla ricongiungimento dei periodi contributivi e dal tempo richiesto per accertare l'esistenza del quinquennio di cui all'art. 5 legge n. 44 del 1973. infatti, è ormai consolidatoEd l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui il suddetto Jundoboken ricongiungimento opera "indipendentemente dalla data di presentazione della relativa richiesta all'INPDAI" retroattivamente "ove sussistono le e, quindi, previste dalla legge" attesa condizioni l'illegittimità, per eccesso di delega, dell'art. 4 del d.m. 7 luglio 1973 che, fa, invece, riferimento alla suddetta data;
illegittimità questa derivante dal fatto che l'art. 5, comma 1, della legge n. 44 del 1973 delega al Ministro del lavoro soltanto la determinazione dei criteri di trasferimento delle posizioni contributive considerate "e non anche la determinazione della operatività temporale del (cfr. in argomento exrelativo riconoscimento" plurimis : Cass. 5 agosto 2000 n. 11701; Cass. 14 agosto 2000 n. 10065; Cass. 21 novembre 1990 n. 11219; Cass. 15 maggio 1991 n. 5433).
6. risultareLa sentenza impugnata per congruamente motivata, priva di salti logici e per avere fatto corretta applicazione delle norme regolanti la materia in oggetto, si sottrae alle censure che le sono state mosse sicchè il ricorso spiegato dall'INPDAI va rigettato.
7. Ricorrono giusti motivi per compensare presente interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del presente giudizio di cassazione. Così deciso in Roma 1'8 maggio 2002. Juido Vistun IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Прив IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria A M oggi, 2LUG 2002 E SUPR IL CANCELLIERE 15