Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 02/01/2025, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO
Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, nella persona del giudice dr.ssa Chiara Sandini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 81/2022 R.G. promossa da
, con l'avv. UMBERTO BROTTO e l'avv. RICCARDO BROTTO, Parte_1
come da mandato in atti
- ATTORE
contro e Controparte_1 Controparte_2
con l'avv. LOCATELLI LORENZO, come da mandati in atti
- CONVENUTI
Oggetto: Altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale non ricomprese nelle altre materie
CONCLUSIONI di parte attrice:
“IN VIA PRINCIPALE DI MERITO:
per i motivi esposti in narrativa, accertato e dichiarato:
- che il sinistro verificatosi in data 20.05.2018, verso le ore 15:20 circa in Quero Vas
(BL) presso la SR 348 – Via Feltrina Bassa al km 41+9 circa, meglio descritto in narrativa, è stato causato per colpa esclusiva del sig. Controparte_1
- che le lesioni riportate dall'attore e le conseguenti spese mediche sostenute, meglio descritte in narrativa, sono derivate dal sinistro di cui sopra;
1
[...]
c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con sede legale in 10122 – Torino (TO) Via Corte
D'Appello n. 11 e il signor , c.f. , Controparte_1 C.F._1
residente in 30032 – in solido tra loro, a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dal signor in Parte_1
conseguenza del sinistro per cui è causa, da quantificarsi anche a seguito della CTU
medico-legale, nella somma che risulterà di giustizia ovvero di equità;
- con condanna al pagamento del capitale maggiorato degli interessi compensativi al tasso medio dei titoli di Stato dal sinistro alla liquidazione (SS.UU. ) sul Numer_1
capitale, costituito dalla somma originaria maggiorata della sua rivalutazione anno per anno dal momento del sinistro;
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
per i motivi esposti in narrativa, accertato e dichiarato:
- che il sinistro verificatosi in data 20.05.2018, verso le ore 15:20 circa in Quero Vas
(BL) presso la SR 8 – Via Feltrina Bassa al km 41+9 circa, meglio descritto in narrativa, è stato causato per colpa prevalente e comunque concorrente del sig.
Controparte_1
- che le lesioni riportate dall'attore e le conseguenti spese mediche sostenute, meglio descritte in narrativa, sono derivate dal sinistro di cui sopra;
- che i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali meglio descritti in narrativa sono conseguenza del sinistro di cui sopra, per l'effetto condannare
[...]
c.f. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, con sede legale in 10122 – Torino (TO) Via Corte
D'Appello n. 11 e il signor , c.f. , Controparte_1 C.F._1
residente in [...], in solido tra loro, a risarcire i danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi dal signor
2 in conseguenza del sinistro per cui è causa, da quantificarsi anche a Parte_1
seguito della CTU medico-legale, nella somma che risulterà di giustizia ovvero di equità;
- con condanna al pagamento del capitale maggiorato degli interessi compensativi al tasso medio dei titoli di Stato dal sinistro alla liquidazione (SS.UU. ) sul Numer_1
capitale, costituito dalla somma originaria maggiorata della sua rivalutazione anno per anno dal momento del sinistro;
IN OGNI CASO:
- con vittoria di spese e compensi di giudizio nonché delle spese e dei compensi per l'attività di difesa stragiudiziale esattamente eseguita dallo scrivente patrocinio, da liquidarsi anche in via equitativa secondo i parametri di legge, oltre il 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
IN VIA ISTRUTTORIA:
- disporsi ex art. 196 c.p.c. la rinnovazione della CTU dinamico ricostruttiva del sinistro e la sostituzione del Consulente Tecnico d'Ufficio Ing. Persona_1
sussistendone i gravi motivi, come già indicato nelle note scritte dell'attore per l'udienza del 5.9.2023 depositate dalla scrivente difesa in data 1.9.2023;
- ammettersi la prova per interrogatorio formale del convenuto (capitoli da 1 a 2) e per testimoni (capitoli da 1 a 20) dedotta dall'attore con memoria ex art. 183, comma 6, n.
2 c.p.c. depositata in giudizio in data 12.9.2022, anche al fine di consentire all'attore di provare compiutamente il danno morale e dinamico relazionale (o esistenziale) da egli subito.”
CONCLUSIONI di parte convenuta:
“NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
rigettarsi le avverse domande poiché infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto mandarsi assolti i convenuti da ogni avversa pretesa;
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO:
3 nella denegata ipotesi di riconoscimento di un diritto al risarcimento del danno spettante all'attore, ridursi in ogni caso le pretese avanzate in citazione mantenendosi l'obbligazione della convenuta in termini di stretta proporzione con gli effettivi danni subiti da parte attrice, nonché in ogni caso con il concorso dell'attore nella causazione dell'evento dannoso, da accertarsi con ricorso a strumenti tecnici e di prova rigorosi,
ampiamente ridimensionandosi le avverse pretese;
in via istruttoria: si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli:
1) vero che il giorno 20 maggio 2018 lei intervenne in località Qero, all'altezza della kilometrica 41.9, ove era stato segnalato un incidente stradale;
2) vero che una volta giunto sul posto lei provvide a effettuare i rilievi poi allegati al verbale che le si rammostra (al teste viene esibito il doc. 2 di parte convenuta);
3) vero che al suo arrivo i mezzi convolti nell'incidente erano ancora in fase di quiete post-urto;
4) vero che lei individuò il punto d'urto tra il motociclo e l'autovettura all'interno della corsia percorsa da quest'ultima;
5) vero che lei conferma integralmente il contenuto del Rapporto che le si rammostra
(al teste viene esibito il doc. 2 di parte convenuta).
Si indicano a testimoni l'App. Sc. e l'App. , Testimone_1 Testimone_2
entrambi domiciliati presso il Comando Compagnia Carabinieri di Feltre (BL), via
Monte Grappa n. 11.
Si chiede altresì di essere ammessi alla prova per interrogatorio formale dell'attore sui seguenti capitoli:
a) vero che lei, il giorno 20 maggio 2018, alle ore 15.00 circa, si trovava a percorrere la
S.R. 348 in Località Qero, con direzione Feltre – Treviso;
b) vero che, giunto all'altezza del km. 41.9, lei perdeva il controllo del suo mezzo nell'affrontare una curva sinistrorsa invadendo la corsia di marcia opposta.
IN OGNI CASO:
con vittoria di spese di lite”
4 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato agiva in giudizio nei Parte_1
confronti di e della al fine Controparte_1 Controparte_3
di ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro stradale occorso in data 20 maggio 2018 a Quero Vas, verso le ore 15:30 circa, lungo la SR 348
Via Feltrina Bassa.
L'attore deduceva che in tale occasione, mentre si trovava alla guida del motociclo
BMW di sua proprietà, assicurato con era Controparte_3
stato improvvisamente urtato dall'autovettura Fiat, modello Ulisse, targata
DW758EK, assicurata con la medesima compagnia assicurativa, di proprietà del sig.
Controparte_1
L'attore allegava che mentre stava percorrendo l'opposta Controparte_1
corsia di marcia, aveva invaso improvvisamente la corsia occupata dal medesimo,
andando ad impattare contro il motociclo e provocandone la caduta.
L'attore contestava la ricostruzione del sinistro operata dai Carabinieri di Feltre,
evidenziando che le contravvenzioni elevate nei suoi confronti, a seguito di impugnazione, erano state annullate dal Giudice di Pace di Belluno.
Si costituivano nel corso del giudizio entrambi i convenuti.
Secondo la prospettazione dei convenuti il sinistro era avvenuto in un punto di ottima visibilità, all'interno della corsia percorsa dall'automobile, invasa dal motociclista;
la responsabilità del sinistro era pertanto ascrivibile in via esclusiva all'attore.
Dopo la concessione dei termini ex art. 183 comma VI c.p.c. veniva disposta CTU ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro, all'esito della quale veniva disposta altresì CTU medico-legale sulla persona dell'attore.
All'udienza del 12/09/2024, sostituita dalla trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni nei termini indicati in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione,
con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per conclusionali e repliche.
5 Sulla responsabilità ex art. 2054 c.c. in ordine al sinistro
La CTU disposta ai fini della ricostruzione della dinamica del sinistro ha evidenziato che:
a) il sinistro è avvenuto lungo un tratto di strada in cui la carreggiata aveva larghezza variabile da 7,70 a 7,80 m, con striscia continua di mezzeria;
b) vi era un limite di velocità di 90 km/h;
c) la pavimentazione asfaltata era asciutta, il tempo era sereno, con una buona visibilità, ed il traffico era intenso.
Nel rilevare i danni riportati dai mezzi a seguito del sinistro il CTU ha evidenziato che il veicolo ha riportato “degradazioni e rigature da urto tangenziale lungo la fiancata parte anteriore sinistra con interessamento del gruppo ottico, parabrezza parte bassa a sinistra, copri mozzo ruota anteriore, specchietto retrovisore (distaccato), modanatura paracolpi portiera anteriore sinistra”.
Il motociclo ha riportato invece “danni da primo impatto tangenziale in corrispondenza del semimanubrio sinistro, cupolino, motore, leveraggi, pedaliera. Ulteriori degradazioni per la conseguente deviazione verso destra contro l'alto muro in cemento posto a pochi cm dal margine. In tale fase il semimanubrio destro del pesante motociclo lasciò evidente traccia sul manufatto largo circa 10 cm a 1,20 m da terra. Il motociclo riportava ulteriori danni sul fianco sinistro, strisciando sull'asfalto fino alla posizione di quiete.”
Sulla base dei rilievi effettuati nell'immediatezza del sinistro il CTU ha collocato il punto d'urto nella corsia di pertinenza dell'automobilista, a circa 50 cm dalla linea di mezzeria. Secondo il CTU il motociclo ha invaso l'opposta corsia di marcia andando a collidere, con urto di tipo tangenziale, con l'autovettura Fiat Ulisse
condotta da che proveniva dall'opposto senso di marcia. Controparte_1
La velocità del motociclo è stata ritenuta dal CTU inferiore al limite di 90 km/h.
Secondo quanto emerge dalla CTU l'automobilista procedeva con velocità
moderata, senza tuttavia mantenere il veicolo il più vicino possibile al margine destro.
6 L'art. 143 del Codice della Strada impone ai veicoli di circolare in prossimità del margine destro e sanziona la circolazione contromano.
Sulla base delle risultanze della CTU la responsabilità ex art. 2054 c.c. relativa al sinistro va pertanto ricondotta nella misura del 20% in capo all'automobilista, per non aver mantenuto la rigorosa destra, e nella misura dell'80% in capo al motociclista, per aver invaso l'opposta corsia di marcia.
Sulla liquidazione del danno non patrimoniale
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale, secondo valori attuali, vanno applicate le più recenti tabelle di Milano in materia, aggiornate al 2024; trovano infatti applicazione, secondo consolidata giurisprudenza, le tabelle vigenti al momento della liquidazione del danno (cfr. Cass. ord. 33770 del 19.12.2019; Cass.
Sez. 3, sentenza n. 7272 del 11/05/2012).
Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione permanente all'integrità psico-
fisica, indicato dalla CTU medico legale in misura pari al 50%, ammonta ad €
435.781,00, sulla scorta dei valori indicati dalle tabelle di Milano 2024, considerando l'età del danneggiato di 44 anni al momento del sinistro, e la duplice componente del predetto danno non patrimoniale, ossia il danno biologico/dinamico relazionale e la sofferenza soggettiva interiore (con un valore del punto complessivamente pari ad € 11.102,70).
Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea del bene salute occorre preliminarmente considerare che il “valore standard”, corrispondente ad un giorno di inabilità temporanea assoluta, è previsto dalle più recenti Tabelle milanesi nella misura di € 115,00, aumentabile fino ad un massimo del 50%, in presenza di allegate e comprovate peculiarità.
Sulla scorta delle risultanze peritali, nel caso in esame, il predetto valore può essere aumentato ad € 150,00, tenuto conto del livello molto elevato di sofferenza ravvisato dalla CTU medico legale nel corso della malattia.
7 Il danno non patrimoniale derivante dalla lesione temporanea del bene salute va pertanto liquidato, sulla base dei valori tabellari, nella misura complessiva di €
59.625,00 secondo valori già attuali (di cui € 36.000,00 per i primi 240 giorni di invalidità al 100% ed € 23.625,00 per i successivi 210 giorni al 75%).
Non si giustifica invece nella fattispecie in esame una personalizzazione del danno relativo agli esiti permanenti, in assenza di conseguenze anomale e del tutto eccezionali (Cassazione civile sez. III, 10/01/2024, n.1037 “La liquidazione del danno non patrimoniale avviene per mezzo del valore punto, che può aumentare in base alla percentuale di invalidità e in relazione all'aggravarsi della malattia, o che può diminuire in considerazione dell'età del danneggiato. Pertanto, ad ogni punto di invalidità è attribuito un determinato valore monetario, che va diminuito o aumentato in base alla fascia d'età del soggetto. In tal guisa, la liquidazione del danno non patrimoniale risulta omogenea e non si creano sperequazioni tra una fattispecie e l'altra. Il risarcimento così quantificato può subire delle variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale,
ma solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. dinamico-relazionale)”.
***
Concludendo, il danno non patrimoniale subito dall'attore in conseguenza del sinistro, comprensivo sia del danno biologico/dinamico relazionale che del danno da sofferenza soggettiva interiore, sotto il profilo temporaneo e permanente,
ammonta complessivamente ad € 495.406,00, secondo valori già attuali (€ 435.781,00
+ € 59.625 = € 495.406,00).
Tale importo va decurtato dell'80%, ossia nella misura corrispondente alla percentuale di responsabilità relativa al sinistro ascrivibile all'attore.
Ne deriva un credito risarcitorio dell'attore, relativo al danno non patrimoniale, di valore pari ad € 99.081,20, secondo valori già attuali.
8 Al predetto importo vanno aggiunti gli interessi compensativi nella misura del tasso legale, dal sinistro al saldo, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del sinistro, via via annualmente rivalutata sino alla presente decisione.
Sulla liquidazione del danno patrimoniale
La CTU medico legale ha ritenuto congrue e correlate al sinistro le spese mediche sostenute dall'attore nell'importo di € 3818,90.
Vanno inoltre ritenute causalmente riconducibili al sinistro le seguenti voci di danno patrimoniale:
a) € 4107,00 per la contrazione dei redditi subita nel periodo di malattia;
b) € 4880,00 per spese medico legali sostenute ante causam (docc. 30 e 72 di parte attrice);
c) € 16544,17 per danni al veicolo, rottamato a seguito del sinistro, secondo la liquidazione complessiva operata dal CTU;
d) € 99,32 per spese relative al rilascio delle cartelle cliniche (doc. 70).
Le suddette voci di danno patrimoniale ammontano complessivamente ad €
29.449,39 e, decurtate dell'80%, ossia della percentuale di responsabilità
riconducibile all'attore in relazione al sinistro oggetto di causa, vanno riconosciute in favore del medesimo nella misura di € 5.889,88.
Al predetto importo vanno aggiunti altresì la rivalutazione secondo indici ISTAT,
configurando l'obbligazione risarcitoria un debito di valore, e gli interessi compensativi nella misura del tasso legale, dal sinistro al saldo, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del sinistro, via via annualmente rivalutata sino alla presente decisione.
Non può essere riconosciuto il danno da lucro cessante richiesto dall'attore, avendo la CTU escluso una ripercussione delle lesioni riportate dal medesimo in conseguenza del sinistro sulla relativa capacità lavorativa specifica;
sul punto va valorizzato altresì il ricollocamento dell'attore, in epoca successiva al sinistro, nella medesima precedente posizione lavorativa, di carattere impiegatizio.
9 In relazione a tale pretesa va ulteriormente rilevato che l'attore non ha provato un decremento dei redditi in conseguenza del sinistro (Cassazione civile sez. III,
15/09/2023, n.26641 “In tema di sinistri stradali, con riferimento alla riduzione della capacità lavorativa generica, questa non attiene alla produzione del reddito, ma si sostanzia in un danno alla persona, in quanto lesione di un'attitudine o di un modo d'essere del soggetto in una menomazione dell'integrità psico-fisica risarcibile quale danno biologico. Il
danno da riduzione della capacità lavorativa specifica è viceversa generalmente ricondotto nell'ambito non del danno biologico, bensì del danno patrimoniale, precisandosi peraltro che l'accertamento dell'esistenza di postumi permanenti incidenti sulla capacità lavorativa specifica non comporta l'automatico obbligo di risarcimento del danno patrimoniale da parte del danneggiante, dovendo comunque il soggetto leso provare, in concreto, lo svolgimento di un'attività produttiva di reddito e la diminuzione o il mancato conseguimento di questo in conseguenza del fatto dannoso. Al danneggiato vanno risarciti non solo i danni patrimoniali da incapacità lavorativa specifica, ma anche i danni eventuali patrimoniali ulteriori,
derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, allorquando il grado di invalidità, affettante il danneggiato non consenta al medesimo la possibilità di attendere (anche) ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dell'infortunato, idonei alla produzione di fonti di reddito. In tale ipotesi l'invalidità si riflette comunque in una riduzione o perdita della capacità di guadagno, da risarcirsi sotto il profilo del lucro cessante. Va, dunque, escluso che il danno da incapacità
lavorativa generica non attenga mai alla produzione del reddito e si sostanzi sempre e comunque in una menomazione dell'integrità psicofisica risarcibile quale danno biologico,
costituendo una lesione di un'attitudine o di un modo di essere del soggetto”; Cassazione
civile sez. III, 03/09/2019, n.21988 “Il danno patrimoniale futuro, derivante da lesioni personali, va valutato su base prognostica ed il danneggiato può avvalersi anche di presunzioni semplici, sicché, provata la riduzione della capacità di lavoro specifica, se essa non rientra tra i postumi permanenti di piccola entità, è possibile presumere, salvo prova contraria, che anche la capacità di guadagno risulti ridotta nella sua proiezione futura – non
10 necessariamente in modo proporzionale – qualora la vittima già svolga un'attività
lavorativa. Tale presunzione, peraltro, copre solo l”an” dell'esistenza del danno, mentre, ai fini della sua quantificazione, è onere del danneggiato dimostrare la contrazione dei suoi redditi dopo il sinistro, non potendo il giudice, in mancanza, esercitare il potere di cui all'art. 1226 c.c., perché esso riguarda solo la liquidazione del danno che non possa essere provato nel suo preciso ammontare, situazione che, di norma, non ricorre quando la vittima continui a lavorare e produrre reddito e, dunque, può dimostrare di quanto quest'ultimo sia diminuito”).
Neppure può essere riconosciuto in favore dell'attore il pagamento delle spese di assistenza stragiudiziale, in quanto la spesa per la predetta attività di assistenza,
svolta dalla medesima difesa che assiste il danneggiato nel presente giudizio, non risulta documentata (v. Cassazione civile sez. VI, 11/06/2021, n.16612 “Le spese di assistenza legale stragiudiziale, diversamente da quelle giudiziali vere e proprie, hanno natura di danno emergente e la loro liquidazione, pur dovendo avvenire nel rispetto delle tariffe forensi, è soggetta agli oneri di domanda, allegazione e prova secondo le ordinarie scansioni processuali. In particolare, in caso di sinistro automobilistico (nel giudizio instaurato per il risarcimento del danno), le spese precedentemente sostenute dal danneggiato per l'attività stragiudiziale prestata da una società di infortunistica stradale hanno natura di danno emergente e la loro utilità, in funzione della possibilità di porle a carico del danneggiante, dev'essere valutata ex ante, avuto riguardo a quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito del futuro giudizio, e sulla base delle prove dedotte dal danneggiato, cui compete l'onere di dimostrare di avere effettivamente sopportato il relativo esborso.”).
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate, nella misura indicata in dispositivo, secondo i valori medi del D.M. 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022.
Le spese di CTU, come liquidate nel presente giudizio, vanno poste in via definitiva a carico dei convenuti soccombenti, in solido tra loro, i quali dovranno rimborsare
11 in favore della parte attrice altresì le spese di CTP, pari ad € 5256,64 - doc. 77 di parte attrice (Cassazione civile sez. III, 15/10/2024, n.26729 “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione,
ritenendole eccessive o superflue.”)
P. Q. M.
Il Tribunale di Belluno, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni altra istanza, domanda ed eccezioni disattese:
1) accertata la corresponsabilità ex art. 2054 c.c. in relazione al sinistro oggetto di causa nella misura dell'80% in capo all'attore e nella misura del 20% Parte_1
in capo a condanna i convenuti, in solido tra loro, al Controparte_1
risarcimento del danno in favore dell'attore nella misura di a) € 99.081,20 a titolo di danno non patrimoniale, secondo valori già attuali, oltre interessi legali dal sinistro al saldo, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del sinistro, via via annualmente rivalutata sino alla presente decisione e di b) € 5889,88, oltre rivalutazione e interessi legali dal sinistro al saldo, da calcolarsi sulla somma devalutata alla data del sinistro, via via annualmente rivalutata sino alla presente decisione;
2) condanna i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che si liquidano nell'importo di € 14.103,00 per compensi ed € 545,00
per anticipazioni, € 5.256,64 per spese di CTP, oltre al 15% per spese generali, IVA
e CPA come per legge;
3) pone le spese di CTU, in via definitiva, a carico dei convenuti soccombenti, in solido tra loro.
Così deciso il 2/1/2025
Il giudice
Dr.ssa Chiara Sandini
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