Art. 12. Equivalenze.
Quando e' prescritto un determinato impianto, dispositivo o apparecchio, o un tipo dei medesimi, oppure e' stabilita una particolare sistemazione, puo' essere accettato, in sostituzione, qualsiasi altro impianto, dispositivo o apparecchio, o tipo dei medesimi, o qualsiasi altra sistemazione di carattere equivalente.
Il riconoscimento di equivalenza e' dato dal Ministero della marina mercantile, previ opportuni accertamenti tecnici, salva, in ogni caso, la competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per gli impianti dispositivi e apparecchi radioelettrici.
Quando e' prescritto un determinato impianto, dispositivo o apparecchio, o un tipo dei medesimi, oppure e' stabilita una particolare sistemazione, puo' essere accettato, in sostituzione, qualsiasi altro impianto, dispositivo o apparecchio, o tipo dei medesimi, o qualsiasi altra sistemazione di carattere equivalente.
Il riconoscimento di equivalenza e' dato dal Ministero della marina mercantile, previ opportuni accertamenti tecnici, salva, in ogni caso, la competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per gli impianti dispositivi e apparecchi radioelettrici.