Articolo 12 della Legge 5 giugno 1962, n. 616
Articolo 11Articolo 13
Versione
20 luglio 1962
Art. 12. Equivalenze.

Quando e' prescritto un determinato impianto, dispositivo o apparecchio, o un tipo dei medesimi, oppure e' stabilita una particolare sistemazione, puo' essere accettato, in sostituzione, qualsiasi altro impianto, dispositivo o apparecchio, o tipo dei medesimi, o qualsiasi altra sistemazione di carattere equivalente.
Il riconoscimento di equivalenza e' dato dal Ministero della marina mercantile, previ opportuni accertamenti tecnici, salva, in ogni caso, la competenza del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per gli impianti dispositivi e apparecchi radioelettrici.
Entrata in vigore il 20 luglio 1962