TRIB
Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 8528/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8528/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alice Brambilla del Parte_1
Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore;
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Parte_2
Cabrini del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 26 febbraio 2025 e il 10 marzo 2025, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in data 21 agosto 2004 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 19 novembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Alseno (PC), in data 21 agosto 2004, che dalla loro unione è nato il figlio , maggiorenne ma non autosufficiente sotto il profilo economico, che la loro Per_1 separazione era stata oggetto di sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza il 15 marzo 2024 e che, a far tempo dall'udienza di comparizione (sostituita con il deposito di note scritte) tenutasi nel procedimento di separazione, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
Manifestando comune volontà di non riconciliarsi, chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (e afferenti, in particolare, all'assegnazione della casa familiare, alla determinazione dei contributi destinati al mantenimento della prole oltre a questioni a queste accessorie).
pagina 1 di 2 Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti depositavano note scritte autorizzate (il 26 febbraio 2025 e il 10 marzo 2025) chiedendo accogliersi la domanda già formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, doversi prendere atto delle condizioni concordate dalle parti – in larga misura coincidenti con quelle della separazione omologata – in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e del tutto congrue anche alla stregua della documentazione prodotta.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo d'interesse.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Alseno (PC), il 21 agosto 2004, trascritto al Parte_2 Parte_1
Numero 19, Parte 2, Serie A, Anno 2004 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso presentato il 19 novembre 2024.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 24 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente rel. dott.ssa Angela Casalini Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 8528/2024 promossa da:
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Alice Brambilla del Parte_1
Foro di Parma, elettivamente domiciliata presso il medesimo difensore;
, nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Parte_2
Cabrini del Foro di Parma, elettivamente domiciliato presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate il 26 febbraio 2025 e il 10 marzo 2025, hanno chiesto dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato in data 21 agosto 2004 alle condizioni di cui al ricorso introduttivo.
Il Pubblico Ministero è intervenuto adesivamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso presentato il 19 novembre 2024 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Alseno (PC), in data 21 agosto 2004, che dalla loro unione è nato il figlio , maggiorenne ma non autosufficiente sotto il profilo economico, che la loro Per_1 separazione era stata oggetto di sentenza emessa dal Tribunale di Piacenza il 15 marzo 2024 e che, a far tempo dall'udienza di comparizione (sostituita con il deposito di note scritte) tenutasi nel procedimento di separazione, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
Manifestando comune volontà di non riconciliarsi, chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (e afferenti, in particolare, all'assegnazione della casa familiare, alla determinazione dei contributi destinati al mantenimento della prole oltre a questioni a queste accessorie).
pagina 1 di 2 Intervenuto adesivamente il Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti depositavano note scritte autorizzate (il 26 febbraio 2025 e il 10 marzo 2025) chiedendo accogliersi la domanda già formulata in ricorso.
La causa era quindi rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda è fondata e va accolta.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, doversi prendere atto delle condizioni concordate dalle parti – in larga misura coincidenti con quelle della separazione omologata – in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e del tutto congrue anche alla stregua della documentazione prodotta.
Nulla, infine, in materia di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo d'interesse.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da e in Alseno (PC), il 21 agosto 2004, trascritto al Parte_2 Parte_1
Numero 19, Parte 2, Serie A, Anno 2004 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso presentato il 19 novembre 2024.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 24 marzo 2025
Il Presidente est.
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2