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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 11/07/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 702/2023
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, all'esito dell'udienza del 18.06.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito telematico secondo le modalità e i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 702/2023 TRA
, C.F. , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 all'av on cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1 vastano, giusta procura generale alle liti, ed elettiva liato in VIA PRETORIA 263 POTENZA;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. , in data 08.07.2019, proponeva innanzi all'intestato Parte_1 Tribunale, preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (poi iscritto al n. R.G. 1753/2019), al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario necessario al riconoscimento della pensione di inabilità ovvero dell'assegno mensile di assistenza ai sensi degli artt. 2, 12, 13, L. n. 118/71 e artt. 1, 8, 9, D.Lvo n. 509/88, e ss.mm.ii. In particolare, deduceva di aver presentato, in data 01.10.2018, apposita domanda all rigettata dall in quanto lo CP_1 CP_2 riconosceva invalido nella sola misura del 35%. Nelle del giudizi ante note di trattazione scritta, a mezzo del suo procuratore, la parte dichiarava di rinunciare alla richiesta di assegno mensile di assistenza e chiedeva procedersi per l'accertamento del requisito utile all'ottenimento della sola pensione di inabilità. In data 17.11.2021, il medesimo ricorrente proponeva un ulteriore giudizio ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (iscritto al n. R.G. 1880/2021) deducendo che, in quanto operaio edile, ritenendosi inabile ai sensi della Legge n. 222/84 e ss.mm.ii., aveva presentato apposita domanda all volta CP_1 alla “riconferma della pensione di inabilità o in subordine di assegno ordinario di invalidità”, tutta ttata;
infruttuosamente esperito l'iter amministrativo, pertanto adiva il GdL al fine di far accertare il proprio diritto alla riconferma dell'assegno ordinario di invalidità. Nelle more del processo il Tribunale invitava il ricorrente ad integrare la documentazione, rilevando, in particolare, l'omessa produzione dei provvedimenti di riconoscimento sia della pensione che dell'assegno ordinari di invalidità di cui l'istante chiedeva la conferma. Con note di trattazione scritta del 20.04.2022, in ordine a quanto richiestogli, l'istante, a mezzo del suo procuratore, evidenziava che oggetto del giudizio era “la richiesta di riconferma dell'assegno ordinario (con rinuncia alla richiesta di riconferma della pensione di inabilità…)” producendo, altresì, copia del Decreto di omologa relativo al giudizio n. R.G. 243/2017 che riconosceva il requisito sanitario di cui alla L. 222/84 a decorrere dal LUGLIO 2016 e sino al LUGLIO 2019 (epoca della revisione). 1.1. Ritualmente instauratosi il contraddittorio in entrambi i giudizi e rilevata la pendenza contestuale dei medesimi, con provvedimento del 26.04.2022 il giudizio successivamente iscritto al n. R.G. 1880/2021 veniva riunito a quello anteriormente iscritto al n. R.G. 1753/2019. Con successivo provvedimento reso all'esito dell'udienza del 26.04.2022, il Tribunale nominava, quale Consulente tecnico d'Ufficio il dott. , il quale, mediante perizia definitiva Persona_1 telematicamente depositata in data 25. a, in capo al periziato, un complesso morboso affetto da: ESITI DI PREGRESSO INTERVENTO CHIRURGICO PER FERITA D'ARMA DA FUOCO, IPERTENSIONE ARTERIOSA, LOMBALGIA IN POLIARTROSI, SINDROME ANSIOSA, ESITI DI TRAUMA CRANICO. Argomentava, poi, che: “(…) le affezioni ai punti sopra sono quelle che concorrono maggiormente a determinare la riduzione della capacità lavorativa. Le malattie riscontrate (…) da sole non sono sufficienti per la concessione del beneficio pensionistico” pertanto, concludeva, ritenendo l'istante non invalido ai sensi dell'art. 1, L. 222/84 e ss.mm.ii. Quanto al secondo quesito, relativo al riconoscimento del requisito sanitario necessario al godimento della pensione di inabilità di cui alla L. 118/71, il Ctu concludeva affermando la sussistenza di una invalidità pari al 40%, non sufficiente, dunque, ad ottenere quanto richiesto.
1.2. L'odierno ricorrente, pertanto, proponeva tempestivamente il ricorso per cui si procede ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, eccependo, in via generale, la ipovalutazione del complesso morboso. In particolare, evidenziava l'omessa menzione, da parte del Consulente, dell'attività lavorativa svolta con conseguente mancata valutazione della capacità lavorativa specifica, nonché le carenze dell'iter logico-motivazionale, soprattutto in ordine ai calcoli effettuati per addivenire alla percentuale finale del 40%. Concludeva, pertanto, chiedendo - previa rinnovazione della CTU – di accertare e dichiarare il possesso del requisito sanitario utile al godimento della pensione di inabilità di cui alla L. 118/71 nonché dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1, L. 222/84, con condanna dell'Ente resistente al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. In via istruttoria depositava nuova documentazione sanitaria ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., di cui chiedeva l'ammissione e la valutazione. Costituitosi in giudizio, l eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per CP_1 mancato rispetto dei termini di c rt. 445 bis c.p.c.; nel merito ne evidenziava la genericità e ne chiedeva il rigetto. Esaminati gli atti, con provvedimento del 01.12.2023, valutata la tempestività del ricorso, il Tribunale invitava il Consulente incaricato nella precedente fase di ATPO a rendere chiarimenti in ordine alla nuova documentazione medica allegata e alle contestazioni mosse in sede di ricorso. Il Ctu provvedeva al deposito di quanto richiestogli in data 20.04.2024. Alla udienza del 18.6.2025 la causa era trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato. L'art. 1 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 stabilisce che, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall si considera invalido l'assicurato la cui capacità CP_1 di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue ini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Sussiste, altresì, diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti di cui al primo comma dell'art. 1, L. 222/1984, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità. Quanto ai requisiti contributivi, sono richiesti 5 anni di anzianità contributiva (260 contributi settimanali), dei quali 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda di assegno ordinario di invalidità. Per quanto concerne la pensione di inabilità, l'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 dispone che sia concessa la pensione di inabilità agli invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro. Il beneficio economico è, altresì,
Pag. 2 di 4 subordinato alla sussistenza di condizioni economiche non superiori ai limiti stabiliti dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153. 2.1. Nel caso che ci occupa, come sopra esposto, nella precedente fase di ATPO, il Consulente tecnico d'Ufficio, all'esito dell'esame obiettivo e della valutazione della documentazione in atti, ha ritenuto le patologie riscontrate (“esiti di pregresso intervento chirurgico per ferita d'arma da fuoco, ipertensione arteriosa, lombalgia in poliartrosi, sindrome ansiosa, esiti di trauma cranico”) non sufficienti a riconoscere né la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo né un grado di invalidità permanente pari al 100%. L'istante ha contestato dette determinazioni ritenendo il quadro descritto dal Consulente non rispondente alle sue reali condizioni di salute e deducendo un intervenuto aggravamento del complesso morboso, allegando ulteriore documentazione medica. In sede di chiarimenti, resi nella presente fase, il dott. , preliminarmente sottolineando l'attività lavorativa espletata dal Per_1 periziato (operaio generico) ha, dunque, aggiunto quanto segue: “dal certificato cardiologico allegato si legge: cardiopatia ipertensiva ipocinetica in III classe NYHA con una frazione di eiezione del 42%. La classe NYHA 3 un paziente che riesce a dormire steso, ma che riposa probabilmente da seduto che cammina con difficolta', a suo agio a riposo;
un'attività fisica inferiore all'ordinario provoca affaticamento, dispnea, palpitazioni o angina. Non ricordo che durante la visita medica il periziato abbia manifestato questo tipo di patologia. si ricorda che per la valutazione ai sensi dell'art.1 della legge 222/84 non valgono le tabelle previste per la invalidita' civile. Pertanto confermo che il/la periziato/a all'atto della visita medica è risultato/a affetto/a da: esiti di pregresso intervento chirurgico per ferita d'arma da fuoco, ipertensione arteriosa (cardiomiopatia in III classe NYHA), lombalgia in poliartrosi, sindrome ansiosa, esiti di trauma cranico. In rapporto all'attività lavorativa svolta dal/la periziato/a (operaio generico) le affezioni ai punti sopra sono quelle che concorrono maggiormente a determinare la riduzione della capacità lavorativa. Le malattie riscontrate (…) da sole non riducono a meno di 1/3 la capacita' lavorativa in occupazioni confacenti le sue abitudini. Per quanto riguarda la richiesta di cui alla L. 118/71 e dl.509/88, avremo le seguenti patologie:
1) cardiomiopatia classe II cod. (6442) invalidita' prevista dal dm 02/02/1992 41-50%;
2) anchilosi rachide lombare cod. (7010) invalidita' prevista 31-40%.” Applicando la formula riduzionistica (c.d. calcolo di Balthazard) il risultato cui si perviene è di un grado di inabilità permanente pari al 59%, pertanto il Ctu ha confermato che il periziato non raggiunge la percentuale di invalidità richiesta dalla Legge ai fini di quanto richiesto (100%). 2.2. A questo punto occorre ricordare che la nuova nozione di invalidità pensionabile introdotta dalla legge 12 giugno 1984 n. 222, che ha sostituito come criterio di riferimento per la concessione della prestazione previdenziale la capacità di guadagno del sistema previgente con la capacità di lavoro, è ancorata non alla generica riduzione della pura e semplice capacità di lavoro quale dato meramente biologico, ma alla riduzione di tale specifica capacità in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato. Da siffatta premessa deriva che, ai fini dell'accertamento della detta invalidità, è pur sempre necessario considerare in concreto le condizioni del soggetto protetto, tenendo conto della età, della formazione e personalità professionale in guisa tale da valutare la possibilità di continuare nelle mansioni in concreto svolte o di svolgere attività diverse da quelle espletate, sempre che non si tratti di lavori usuranti, che ed accentuino il CP_3 logoramento del loro organismo per essere sproporzionati alla loro re ienza fisiopsichica (vedi ex plurimis, Cass. 10-8-11 n.17159, Cass. 14-3-11 n.5964). La valutazione della nozione di invalidità ex lege 222/84 va, dunque, ancorata al parametro della specifica personalità professionale dell'assicurato. Di qui, l'impossibilità tecnica di far ricorso ad un sistema di tabelle che stabiliscano un automatico confronto fra infermità o difetto fisico o mentale, e la possibile riduzione della capacità di lavoro generica. I suddetti principi sono stati oggetto dei consolidati approdi ai quali è pervenuta la Corte di legittimità (vedi Cass. 24-11-2003 n.17812, Cass. 3-4-2006 n.7760, Cass. 4-10- 2013 n.22737) che ha avuto modo di rimarcare come la L. 12 giugno 1984, n. 222 abbia non solo il presupposto del rapporto assicurativo che nella L. 30 marzo 1971 n.118 è insussistente, ma anche un diverso fondamento, essendo fondata sulla riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato in luogo della generica capacità lavorativa del soggetto. Da
Pag. 3 di 4 ciò, l'inidoneità del parametro di valutazione dell'invalidità civile (tabelle previste dal D.M. 5 febbraio 1992) a definire l'invalidità pensionabile (prevista dall'indicata L. 12 giugno 1984, n. 222). Si è infatti affermato (cfr. Cass. 20-6-1994 n.5934) che in sede di valutazione della capacità di lavoro, ai fini della sussistenza del diritto all'assegno ordinario d'invalidità disciplinato dalla L. 12 giugno 1984, n.222, art. 1, si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l'una indipendentemente dalle altre, né può procedersi ad una somma aritmetica delle percentuali d'invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate, dovendosi invece compiere una valutazione complessiva delle stesse, con specifico riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente. Mediante l'elaborato integrativo il Ctu ha sanato il precedente vizio in cui era incorso in fase di ATPO, prendendo, questa volta, in considerazione l'attività lavorativa svolta dall'istante e, in ogni caso, ha confermato il giudizio già reso. 2.3. Alla luce, pertanto, della adeguata valutazione della incidenza delle patologie sulla efficienza lavorativa del ricorrente, nonché delle precisazioni in ordine alla pensione di inabilità, il Tribunale ritiene pienamente condivisibili ed esaustive le conclusioni rassegnate dal CTU nel giudizio de quo, fondate non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo. Ne consegue che va esclusa la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione sia della pensione di inabilità sia dell'assegno ordinario di invalidità. Il ricorso va, dunque, rigettato. 4. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. stante la dichiarazione in atti;
le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. rigetta il ricorso e, per l'effetto, accerta la insussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario necessario per beneficiare della pensione di inabilità e dell'assegno ordinario di inabilità;
2. compensa le spese di lite;
CP_
3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica già provvisoriamente liquidate con separato decr Lagonegro,11.07.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
Pag. 4 di 4
Tribunale Ordinario di Lagonegro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa Gerardina Guglielmo, all'esito dell'udienza del 18.06.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito telematico secondo le modalità e i termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 702/2023 TRA
, C.F. , nato in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 all'av on cui elett.te domicilia come in atti;
RICORRENTE E
persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso dall'avv. CP_1 P.IVA_1 vastano, giusta procura generale alle liti, ed elettiva liato in VIA PRETORIA 263 POTENZA;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. 1. , in data 08.07.2019, proponeva innanzi all'intestato Parte_1 Tribunale, preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (poi iscritto al n. R.G. 1753/2019), al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario necessario al riconoscimento della pensione di inabilità ovvero dell'assegno mensile di assistenza ai sensi degli artt. 2, 12, 13, L. n. 118/71 e artt. 1, 8, 9, D.Lvo n. 509/88, e ss.mm.ii. In particolare, deduceva di aver presentato, in data 01.10.2018, apposita domanda all rigettata dall in quanto lo CP_1 CP_2 riconosceva invalido nella sola misura del 35%. Nelle del giudizi ante note di trattazione scritta, a mezzo del suo procuratore, la parte dichiarava di rinunciare alla richiesta di assegno mensile di assistenza e chiedeva procedersi per l'accertamento del requisito utile all'ottenimento della sola pensione di inabilità. In data 17.11.2021, il medesimo ricorrente proponeva un ulteriore giudizio ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (iscritto al n. R.G. 1880/2021) deducendo che, in quanto operaio edile, ritenendosi inabile ai sensi della Legge n. 222/84 e ss.mm.ii., aveva presentato apposita domanda all volta CP_1 alla “riconferma della pensione di inabilità o in subordine di assegno ordinario di invalidità”, tutta ttata;
infruttuosamente esperito l'iter amministrativo, pertanto adiva il GdL al fine di far accertare il proprio diritto alla riconferma dell'assegno ordinario di invalidità. Nelle more del processo il Tribunale invitava il ricorrente ad integrare la documentazione, rilevando, in particolare, l'omessa produzione dei provvedimenti di riconoscimento sia della pensione che dell'assegno ordinari di invalidità di cui l'istante chiedeva la conferma. Con note di trattazione scritta del 20.04.2022, in ordine a quanto richiestogli, l'istante, a mezzo del suo procuratore, evidenziava che oggetto del giudizio era “la richiesta di riconferma dell'assegno ordinario (con rinuncia alla richiesta di riconferma della pensione di inabilità…)” producendo, altresì, copia del Decreto di omologa relativo al giudizio n. R.G. 243/2017 che riconosceva il requisito sanitario di cui alla L. 222/84 a decorrere dal LUGLIO 2016 e sino al LUGLIO 2019 (epoca della revisione). 1.1. Ritualmente instauratosi il contraddittorio in entrambi i giudizi e rilevata la pendenza contestuale dei medesimi, con provvedimento del 26.04.2022 il giudizio successivamente iscritto al n. R.G. 1880/2021 veniva riunito a quello anteriormente iscritto al n. R.G. 1753/2019. Con successivo provvedimento reso all'esito dell'udienza del 26.04.2022, il Tribunale nominava, quale Consulente tecnico d'Ufficio il dott. , il quale, mediante perizia definitiva Persona_1 telematicamente depositata in data 25. a, in capo al periziato, un complesso morboso affetto da: ESITI DI PREGRESSO INTERVENTO CHIRURGICO PER FERITA D'ARMA DA FUOCO, IPERTENSIONE ARTERIOSA, LOMBALGIA IN POLIARTROSI, SINDROME ANSIOSA, ESITI DI TRAUMA CRANICO. Argomentava, poi, che: “(…) le affezioni ai punti sopra sono quelle che concorrono maggiormente a determinare la riduzione della capacità lavorativa. Le malattie riscontrate (…) da sole non sono sufficienti per la concessione del beneficio pensionistico” pertanto, concludeva, ritenendo l'istante non invalido ai sensi dell'art. 1, L. 222/84 e ss.mm.ii. Quanto al secondo quesito, relativo al riconoscimento del requisito sanitario necessario al godimento della pensione di inabilità di cui alla L. 118/71, il Ctu concludeva affermando la sussistenza di una invalidità pari al 40%, non sufficiente, dunque, ad ottenere quanto richiesto.
1.2. L'odierno ricorrente, pertanto, proponeva tempestivamente il ricorso per cui si procede ai sensi dell'art. 445 bis, sesto comma, c.p.c., contestando la relazione medico legale compiuta in sede di accertamento tecnico preventivo, eccependo, in via generale, la ipovalutazione del complesso morboso. In particolare, evidenziava l'omessa menzione, da parte del Consulente, dell'attività lavorativa svolta con conseguente mancata valutazione della capacità lavorativa specifica, nonché le carenze dell'iter logico-motivazionale, soprattutto in ordine ai calcoli effettuati per addivenire alla percentuale finale del 40%. Concludeva, pertanto, chiedendo - previa rinnovazione della CTU – di accertare e dichiarare il possesso del requisito sanitario utile al godimento della pensione di inabilità di cui alla L. 118/71 nonché dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1, L. 222/84, con condanna dell'Ente resistente al pagamento di spese, diritti e onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario. In via istruttoria depositava nuova documentazione sanitaria ai sensi dell'art. 149 disp. att. c.p.c., di cui chiedeva l'ammissione e la valutazione. Costituitosi in giudizio, l eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per CP_1 mancato rispetto dei termini di c rt. 445 bis c.p.c.; nel merito ne evidenziava la genericità e ne chiedeva il rigetto. Esaminati gli atti, con provvedimento del 01.12.2023, valutata la tempestività del ricorso, il Tribunale invitava il Consulente incaricato nella precedente fase di ATPO a rendere chiarimenti in ordine alla nuova documentazione medica allegata e alle contestazioni mosse in sede di ricorso. Il Ctu provvedeva al deposito di quanto richiestogli in data 20.04.2024. Alla udienza del 18.6.2025 la causa era trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e va rigettato. L'art. 1 della Legge 12 giugno 1984 n. 222 stabilisce che, ai fini del conseguimento del diritto all'assegno nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti ed autonomi gestita dall si considera invalido l'assicurato la cui capacità CP_1 di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue ini, sia ridotta in modo permanente a causa di infermità o difetto fisico o mentale a meno di un terzo. Sussiste, altresì, diritto ad assegno anche nei casi in cui la riduzione della capacità lavorativa, oltre i limiti di cui al primo comma dell'art. 1, L. 222/1984, preesista al rapporto assicurativo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità. Quanto ai requisiti contributivi, sono richiesti 5 anni di anzianità contributiva (260 contributi settimanali), dei quali 3 anni (156 settimane) versati nel quinquennio precedente la domanda di assegno ordinario di invalidità. Per quanto concerne la pensione di inabilità, l'art. 12 della legge 30 marzo 1971 n. 118 dispone che sia concessa la pensione di inabilità agli invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei confronti dei quali sia stata accertata una totale inabilità al lavoro. Il beneficio economico è, altresì,
Pag. 2 di 4 subordinato alla sussistenza di condizioni economiche non superiori ai limiti stabiliti dall'art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153. 2.1. Nel caso che ci occupa, come sopra esposto, nella precedente fase di ATPO, il Consulente tecnico d'Ufficio, all'esito dell'esame obiettivo e della valutazione della documentazione in atti, ha ritenuto le patologie riscontrate (“esiti di pregresso intervento chirurgico per ferita d'arma da fuoco, ipertensione arteriosa, lombalgia in poliartrosi, sindrome ansiosa, esiti di trauma cranico”) non sufficienti a riconoscere né la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo né un grado di invalidità permanente pari al 100%. L'istante ha contestato dette determinazioni ritenendo il quadro descritto dal Consulente non rispondente alle sue reali condizioni di salute e deducendo un intervenuto aggravamento del complesso morboso, allegando ulteriore documentazione medica. In sede di chiarimenti, resi nella presente fase, il dott. , preliminarmente sottolineando l'attività lavorativa espletata dal Per_1 periziato (operaio generico) ha, dunque, aggiunto quanto segue: “dal certificato cardiologico allegato si legge: cardiopatia ipertensiva ipocinetica in III classe NYHA con una frazione di eiezione del 42%. La classe NYHA 3 un paziente che riesce a dormire steso, ma che riposa probabilmente da seduto che cammina con difficolta', a suo agio a riposo;
un'attività fisica inferiore all'ordinario provoca affaticamento, dispnea, palpitazioni o angina. Non ricordo che durante la visita medica il periziato abbia manifestato questo tipo di patologia. si ricorda che per la valutazione ai sensi dell'art.1 della legge 222/84 non valgono le tabelle previste per la invalidita' civile. Pertanto confermo che il/la periziato/a all'atto della visita medica è risultato/a affetto/a da: esiti di pregresso intervento chirurgico per ferita d'arma da fuoco, ipertensione arteriosa (cardiomiopatia in III classe NYHA), lombalgia in poliartrosi, sindrome ansiosa, esiti di trauma cranico. In rapporto all'attività lavorativa svolta dal/la periziato/a (operaio generico) le affezioni ai punti sopra sono quelle che concorrono maggiormente a determinare la riduzione della capacità lavorativa. Le malattie riscontrate (…) da sole non riducono a meno di 1/3 la capacita' lavorativa in occupazioni confacenti le sue abitudini. Per quanto riguarda la richiesta di cui alla L. 118/71 e dl.509/88, avremo le seguenti patologie:
1) cardiomiopatia classe II cod. (6442) invalidita' prevista dal dm 02/02/1992 41-50%;
2) anchilosi rachide lombare cod. (7010) invalidita' prevista 31-40%.” Applicando la formula riduzionistica (c.d. calcolo di Balthazard) il risultato cui si perviene è di un grado di inabilità permanente pari al 59%, pertanto il Ctu ha confermato che il periziato non raggiunge la percentuale di invalidità richiesta dalla Legge ai fini di quanto richiesto (100%). 2.2. A questo punto occorre ricordare che la nuova nozione di invalidità pensionabile introdotta dalla legge 12 giugno 1984 n. 222, che ha sostituito come criterio di riferimento per la concessione della prestazione previdenziale la capacità di guadagno del sistema previgente con la capacità di lavoro, è ancorata non alla generica riduzione della pura e semplice capacità di lavoro quale dato meramente biologico, ma alla riduzione di tale specifica capacità in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato. Da siffatta premessa deriva che, ai fini dell'accertamento della detta invalidità, è pur sempre necessario considerare in concreto le condizioni del soggetto protetto, tenendo conto della età, della formazione e personalità professionale in guisa tale da valutare la possibilità di continuare nelle mansioni in concreto svolte o di svolgere attività diverse da quelle espletate, sempre che non si tratti di lavori usuranti, che ed accentuino il CP_3 logoramento del loro organismo per essere sproporzionati alla loro re ienza fisiopsichica (vedi ex plurimis, Cass. 10-8-11 n.17159, Cass. 14-3-11 n.5964). La valutazione della nozione di invalidità ex lege 222/84 va, dunque, ancorata al parametro della specifica personalità professionale dell'assicurato. Di qui, l'impossibilità tecnica di far ricorso ad un sistema di tabelle che stabiliscano un automatico confronto fra infermità o difetto fisico o mentale, e la possibile riduzione della capacità di lavoro generica. I suddetti principi sono stati oggetto dei consolidati approdi ai quali è pervenuta la Corte di legittimità (vedi Cass. 24-11-2003 n.17812, Cass. 3-4-2006 n.7760, Cass. 4-10- 2013 n.22737) che ha avuto modo di rimarcare come la L. 12 giugno 1984, n. 222 abbia non solo il presupposto del rapporto assicurativo che nella L. 30 marzo 1971 n.118 è insussistente, ma anche un diverso fondamento, essendo fondata sulla riduzione della capacità di lavoro in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato in luogo della generica capacità lavorativa del soggetto. Da
Pag. 3 di 4 ciò, l'inidoneità del parametro di valutazione dell'invalidità civile (tabelle previste dal D.M. 5 febbraio 1992) a definire l'invalidità pensionabile (prevista dall'indicata L. 12 giugno 1984, n. 222). Si è infatti affermato (cfr. Cass. 20-6-1994 n.5934) che in sede di valutazione della capacità di lavoro, ai fini della sussistenza del diritto all'assegno ordinario d'invalidità disciplinato dalla L. 12 giugno 1984, n.222, art. 1, si deve tener conto del quadro morboso complessivo del soggetto assicurato e non delle singole manifestazioni morbose, considerate l'una indipendentemente dalle altre, né può procedersi ad una somma aritmetica delle percentuali d'invalidità relative a ciascuna delle infermità riscontrate, dovendosi invece compiere una valutazione complessiva delle stesse, con specifico riferimento alla loro incidenza sull'attività svolta in precedenza e su ogni altra che sia confacente. Mediante l'elaborato integrativo il Ctu ha sanato il precedente vizio in cui era incorso in fase di ATPO, prendendo, questa volta, in considerazione l'attività lavorativa svolta dall'istante e, in ogni caso, ha confermato il giudizio già reso. 2.3. Alla luce, pertanto, della adeguata valutazione della incidenza delle patologie sulla efficienza lavorativa del ricorrente, nonché delle precisazioni in ordine alla pensione di inabilità, il Tribunale ritiene pienamente condivisibili ed esaustive le conclusioni rassegnate dal CTU nel giudizio de quo, fondate non sull'astratta sussistenza di generiche patologie, ma sul concreto esame obiettivo. Ne consegue che va esclusa la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione sia della pensione di inabilità sia dell'assegno ordinario di invalidità. Il ricorso va, dunque, rigettato. 4. La parte ricorrente, soccombente, deve essere esonerata dal pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. stante la dichiarazione in atti;
le spese della consulenza tecnica, esperita nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, liquidate con separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' CP_1
P.Q.M
Il Tribunale di Lagonegro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
1. rigetta il ricorso e, per l'effetto, accerta la insussistenza in capo al ricorrente del requisito sanitario necessario per beneficiare della pensione di inabilità e dell'assegno ordinario di inabilità;
2. compensa le spese di lite;
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3. pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica già provvisoriamente liquidate con separato decr Lagonegro,11.07.2025
Il Giudice Dott.ssa Gerardina Guglielmo
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