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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 04/11/2025, n. 674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 674 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 218/2025
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 04 novembre 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa EL IC, sono comparsi:
- per parte attrice: l'avv. Federico Pedonese;
- per parte convenuta l'avv. Filippo Ferraioli in sostituzione Controparte_1
dell'avv. Antonio Formaro;
- per parte convenuta l'avv. Alessio Donati in sostituzione Controparte_2 dell'avv. NI AN.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come da memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata il 07/10/2025 e come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 03/11/2025.
Il procuratore di parte convenuta conclude come da memoria Controparte_1 difensiva conclusionale autorizzata depositata il 09/10/2025.
Il procuratore di parte convenuta conclude come da memoria Controparte_2 difensiva conclusionale autorizzata depositata il 08/10/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 218/2025 n. 218/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EL IC, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 218/2025 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Federico Pedonese del Foro di Lucca ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Lido di Camaiore, Via Franceschi n.
7, giusta procura in atti;
- parte attrice -
e p.iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Formaro del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via Galliera n. 8, giusta procura in atti;
- parte convenuta –
e
(p.iva ) e per essa nella sua qualità di Controparte_2 P.IVA_2
mandataria, C.F. e p.iva , Controparte_3 P.IVA_3
2 R.G. 218/2025 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
NI AN del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo pec giusta procura in atti;
Email_1
- parte convenuta –
Oggetto: contratti bancari.
* * *
Conclusioni di parte attrice:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata il 07/10/2025 e come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 03/11/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione avversaria, in relazione al contratto di Mutuo ipotecario per atto ai rogiti del
Notaio Dott. di cui al N.Rep.127469 e N.Racc.12989 dal valore di Persona_1
85.280,01 euro del 26.03.2014 e al contratto di Mutuo ipotecario per atto ai rogiti del Notaio Dott.ssa di cui al N.Rep.4986 e N.Racc.3372 dal valore di Persona_2
64.894,09 euro del 23.10.2018, entrambi stipulati con e Controparte_1
successivamente ceduti ad in data 1.06.2022 dedotti in giudizio: Controparte_2
- Accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi prevista all'art.5 del contratto stipulato in data 26.03.2014 e all'art.3 del contratto stipulato in data 23.10.2018 perché poste in violazione dell'art.1283 c.c. e, previa compensazione delle maggiori somme non dovute accertate in corso di causa corrisposte dagli attori per rate di ammortamento scadute, ricalcolare il tasso
d'interesse del contratto al tasso sostitutivo di cui all'art.117.7 T.U.B. determinando per le rate a scadere un piano di ammortamento al tasso sostitutivo individuato con quote capitali costanti;
- Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la nullità e
l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa delle convenute Banche per interessi,
3 R.G. 218/2025 spese e commissioni per il combinato disposto dell'art.1815.2 c.c. e il
D.L.29.12.2000 n.394, convertito con modifiche nella legge 24/2001, per violazione della legge 7 marzo 1996 n.108 e condannare per l'effetto le convenute CP_1
originaria titolare del mutuo, e l' cessionaria del credito,
[...] Controparte_2
ognuna per le somme incassate in costanza di società titolari del credito, alla restituzione delle somme illegittimamente riscosse a titolo di interesse, spese e commissioni e quant'altro dovuto, oltre gli interessi legali creditori in favore degli odierni istanti;
- Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la nullità parziale del contratto di mutuo per la violazione degli artt.120.2 e 117.3, 4 e 6 T.U.B. e dell'art.6 della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio del 2000 e art.1284 c.c. e comunque di ogni altra norma in ipotesi applicabile per non aver previsto per iscritto la clausola relativa alla capitalizzazione occulta composta degli interessi in luogo di quella semplice, e per l'effetto sia ricalcolato il dare-avere tra le parti eliminando ogni forma di capitalizzazione composta degli interessi per il combinato disposto degli artt.1339 – 820 e 821 del c.c., a ) in via principale applicando il piano di ammortamento in regime semplice facendo impiego dei tassi sostitutivi ex art.117
T.u.b. condannando la convenuta , originaria titolare del mutuo, e Controparte_1
l' cessionaria del credito, ognuna per le somme incassate in costanza Controparte_2 di società titolari del credito alla restituzione mediante compensazione, alla data della domanda attorea, delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a titolo di interessi, sia corrispettivi che moratori, per effetto delle dichiarande nullità, oltre gli interessi legali creditori in favore degli odierni istanti sulle somme illegittimamente percepite dalla e rielaborando l'ammortamento delle rate CP_4 successive alla domanda in regime semplice in ragione del tasso bot medio tempore vigente e b ) in via subordinata applicando il piano di ammortamento sempre in
4 R.G. 218/2025 regime semplice ma con i tassi convenzionali condannando la convenuta CP_1
originaria titolare del mutuo, e l' cessionaria del credito, ognuna per Controparte_2
le somme incassate in costanza di società titolari del credito alla restituzione mediante compensazione, alla data della domanda attorea, delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a titolo di interessi, sia corrispettivi che moratori, per effetto delle dichiarande nullità, oltre gli interessi legali creditori in favore degli odierni istanti sulle somme illegittimamente percepite dalle Banche, rielaborando l'ammortamento delle rate successive alla domanda in regime semplice in ragione del tasso convenzionale medio tempore vigente;
- Accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, perché posta in violazione degli artt.1346 c.c. - 1419 c.c. - 1339 c.c. e artt.117.3, 4 e
6 T.U.B. e comunque di ogni altra norma in ipotesi applicabile poiché non soddisfa il requisito della della trasparenza e della determinatezza o determinabilità dell'oggetto nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione dell'art.1284 c.c.
e, previa compensazione delle maggiori somme non dovute accertate in corso di causa corrisposte dall'attrice per rate di ammortamento scadute, ricalcolare il tasso
d'interesse del contratto al tasso sostitutivo di cui all'art.117.7 T.U.B. determinando per le rate a scadere un piano di ammortamento al tasso sostitutivo individuato con quote capitali costanti;
- In ogni Caso: Accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare – avere tra le parti all'interno dei contratti di Mutuo ipotecario oggetto di giudizio in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sul contratto di mutuo.
In via istruttoria: omissis.
5 R.G. 218/2025 Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio di cui il procuratore si dichiara antistatario”.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_1
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data
09/10/2025:
“In via preliminare e pregiudiziale:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per Controparte_1 tutti i fatti e gli atti successivi alla cessione del credito di cui sopra, sotto tutti i profili esposti in narrativa;
Nel merito: rigettare tutte le domande proposte con riguardo ai contratti di mutuo originariamente stipulati con , anche in via riconvenzionale e/o CP_1 risarcitoria e/o compensativa, stante la legittima condotta della sotto tutti i CP_4
profili dedotti in giudizio dagli attori, poiché infondati in fatto e in diritto per i motivi sopra specificati, con integrale rigetto di ogni addebito;
In via istruttoria: omissis.
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_2
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data
08/10/2025:
“Piaccia all'On.Le intestato Tribunale, respinta ogni contraria pretesa:
In via preliminare, accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni esposte nella parte motiva del presente atto, la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità del lato passivo del rapporto obbligatorio della società cessionaria con Controparte_2
6 R.G. 218/2025 riferimento a tutte le domande aventi natura restitutoria formulate dagli attori in citazione;
Nel merito, rigettare tutte le avverse domande, siccome infondate, in fatto ed in diritto, per tutti
i motivi indicati in narrativa;
In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari del procedimento.”
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Attivata senza esito positivo la procedura di mediazione, con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio la società e la società cessionaria Controparte_1 [...]
affinché, con riferimento ai contratti di mutuo fondiario entrambi stipulati CP_2 dagli attori con rispettivamente in data 26/03/2014 per € 85.280,01 e Controparte_1
in data 23/10/2018 per € 64.894,09-, accertata preliminarmente l'omessa indicazione della tipologia di ammortamento, del regime finanziario applicato e della modalità di costruzione della rata, venisse a) dichiarata la nullità delle clausole di determinazione degli interessi per violazione degli artt. 1346, 1419, 1339 c.c. e artt.
117 comma 4 e 6 T.u.b. per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto e/o per violazione dell'art. 1284 c.c., b) dichiarata la nullità delle clausole n. 5) e 3) di determinazione degli interessi per violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283
c.c., c) dichiarata la nullità di qualsiasi pretesa per interessi, spese e commissioni ex comb. disp. art. 1815 comma 2 c.c. e D.l. 394/2000 conv. L. 24/2001 per violazione della normativa antiusura ex L. 108/1996, d) dichiarata la nullità parziale dei contratti di mutuo per violazione degli artt. 120 comma 2 e 117 comma 4
7 R.G. 218/2025 T.u.b.(mancanza di trasparenza soprattutto con riferimento al contratto del
26/03/2014, per omessa indicazione del TAE) e dell'art. 6 Cicr 09/02/2000 e dell'art. 1284 c.c. in assenza di pattuizione scritta relativa alla capitalizzazione occulta composta degli interessi in luogo di quella semplice, e) rideterminati i mutui mediante applicazione di un piano di ammortamento sviluppato in regime semplice degli interessi, in misura pari al tasso minimo BOT ex art. 117 comma 7 T.u.b. ovvero in misura pari al tasso convenzionale, f) compensato il credito vantato dagli attori per interessi indebitamente corrisposti con il controcredito eventualmente risultante dalla richiesta rideterminazione, accertando l'esatto dare- avere tra le parti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07/04/2025 si è costituita in giudizio quale titolare originaria dei rapporti bancari in Controparte_1
contestazione e dunque eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per tutti i fatti e atti successivi alla cessione dei crediti de quibus, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato, insistendo per il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08/10/2025 si è costituita in giudizio anche la società quale cessionaria dei crediti, eccependo Controparte_2 il proprio difetto di legittimazione passiva in riferimento alle domande restitutorie formulate dagli attori, nel merito contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato, insistendo per il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.
Celebrata la prima udienza di trattazione, previo deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente. Dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
8 R.G. 218/2025 Le domande attoree sono infondate e dunque vanno integralmente rigettate per le ragioni di seguito indicate.
Orbene, oggetto del presente giudizio sono i due contratti di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria stipulati tra i sig.ri e la società Parte_1
Controparte_1
Il primo contratto è quello stipulato in data 26/03/2014 ai rogiti notaio dott. Per_1
rep. 127469 racc. 12989 di € 85.280,01 (doc. 1 di parte attrice) alle seguenti
[...] condizioni economiche:
1) rimborso del mutuo in nr. 240 rate mensili posticipate comprensive di quote di interesse, nonché di capitale, come da piano di ammortamento “alla francese” di cui all'allegato “A” del richiamato contratto di mutuo;
2) per tutte le 240 rate mensili di durata del rapporto è applicato un tasso d'interesse variabile corrispondente al Tasso Euribor a 3 mesi (base 365 gg), arrotondato dello
0,05% superiore, aumentato di uno spread del 4,10% (art. 5 del contratto di mutuo);
3) determinazione del tasso di interesse di mora nella misura di 2 punti percentuali in più rispetto al tasso convenzionale (art. 5, penultimo comma, del contratto di mutuo);
4) € 852,80 a titolo di spesa di istruttoria (la dicitura “istruttoria” contenuta all'Allegato “C” al contratto di mutuo denominato “Documento di Sintesi”);
5) Spese incasso rata: € 0,00 (l'Allegato “C” del contratto di mutuo);
6) scadenza della rata: “ad ogni fine mese” (piano d'ammortamento del contratto di mutuo);
7) ISC/TAEG convenuto pari al 4,80789%, calcolato tenendo conto degli interessi e delle spese collegati all'erogazione del credito, nei termini indicati dalla formula di
Banca d'Italia per il relativo computo (art. 5 del contratto di mutuo).
Ancora, nel contratto si legge che:
9 R.G. 218/2025 - il tasso corrispettivo di ingresso convenuto è pari al tasso variabile del 4,45% (art. 5 del mutuo impugnato), tasso che risulta per tabulas inferiore rispetto a quello soglia rilevato per le operazioni di “mutuo ipotecario a tasso variabile” concluse entro il I trimestre 2014, pari al 8,7625%, ovvero il TEGM pro tempore vigente del
3,81%, maggiorato del 25% + 4 punti percentuali.
- l'I.S.C. pattuito è pari al 4,80789% (art. 5 del mutuo impugnato); anche detto tasso risulta inferiore rispetto a quello soglia rilevato per le operazioni di “mutuo ipotecario a tasso variabile” entro il 1° trimestre 2014;
- il tasso moratorio è stabilito nella misura di 2 punti percentuali in più rispetto al tasso convenzionale (art. 5 del mutuo impugnato), pertanto, lo stesso è pari all'6,45% ed è dunque contenuto nel limite della soglia degli interessi corrispettivi, senza nemmeno considerare la maggiorazione relativa alla mora così come indicato dalla recente Cassazione Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597.
Con l'ulteriore precisazione che, non essendovi nei mutui con ammortamento alla francese alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio, l'omessa indicazione del TAE non contrasta con la previsione di cui all'art. 6 Delibera CICR 09/02/2000 e, di conseguenza, non è predicabile la nullità parziale del medesimo contratto (v. anche Trib. Torino, sent.
6351/2024).
Il secondo contratto, invece, è quello stipulato in data 23/1072018 ai rogiti notaio dott.ssa rep. 4986 racc. 3372 di € 64.894,09 (doc. 2 di parte attrice) Persona_2 alle seguenti condizioni economiche:
1) rimborso del mutuo con il sistema dell'ammortamento in nr. 240 rate mensili posticipate comprensive di quote di capitale e quote di interessi, con sistema di rimborso c.d. alla francese o a rate costanti, come da piano di ammortamento esemplificato inserito nel modello PIES allegato al contratto di mutuo;
10 R.G. 218/2025 2) per tutte le 240 rate mensili di durata del rapporto è applicato un tasso d'interesse fisso del 2,5% (art. 3 del contratto di mutuo);
3) € 1.000,00 a titolo di spesa di istruttoria (pag. 2 del Modello PIES allegato al contratto di mutuo);
4) Spese incasso rata: € 3,00-;
5) ISC/TAEG convenuto pari al 4,05275%, calcolato tenendo conto degli interessi e delle spese collegati all'erogazione del credito, nei termini indicati dalla formula di
Banca d'Italia per il relativo computo (pag. 2 del Modello PIES allegato al contratto di mutuo).
6) determinazione del tasso di interesse di mora nella misura di 1,9 punti percentuali in più rispetto al tasso convenzionale (art. 4 del contratto).
Ancora, nel contratto si legge che:
- il tasso corrispettivo convenuto è pari al tasso fisso del 2,5% (art. 3 del mutuo impugnato), tasso questo che risulta per tabulas inferiore rispetto a quello soglia rilevato per le operazioni di “mutuo ipotecario a tasso fisso” concluse entro il IV trimestre 2018, pari al 7,1875%, ovvero il TEGM pro tempore vigente del 2,55%, maggiorato del 25% + 4 punti percentuali;
- l'I.S.C. pattuito è pari al 4,05275% ed è anch'esso rispettoso della suddetta soglia rilevata per le operazioni di “mutuo ipotecario a tasso fisso” entro il IV trimestre
2018;
- il tasso moratorio è stabilito nella misura di 1,9 punti percentuali in più rispetto al tasso convenzionale (art. 4 del mutuo impugnato), pertanto, lo stesso è pari all'4,4% ed è dunque contenuto nel limite della soglia degli interessi corrispettivi, senza nemmeno considerare la maggiorazione relativa alla mora così come indicato nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597.
11 R.G. 218/2025 Tanto osservato, rileva il Tribunale che entrambi i contratti di mutuo prevedono sia il metodo di ammortamento alla francese sia lo sviluppo del relativo piano, rispettivamente, all'Allegato “A” con riferimento al mutuo del 26/03/2014 ed a pag.
3 del Modulo PIES contenente il prospetto esemplificativo del piano di rimborso del mutuo del 23/10/2018, a cui aggiungere il piano d'ammortamento per esteso pure sottoscritto dalla parte finanziata a latere dell'atto pubblico, con distinta indicazione, per ciascuna rata, della quota capitale e della quota interessi: sì che il cliente è stato messo in grado di conoscere anche quanto effettivamente avrebbe pagato per interessi, in applicazione del tasso nominale (del tempo del contratto) e della modalità di ammortamento (alla francese) pattuito.
Dunque, deve ritenersi che i mutuatari, sin dalla stipula dei contratti in commento, erano a conoscenza del piano di rimborso effettuato con metodo c.d. alla francese direttamente accettato, rispettivamente, all'art. 4 del contratto di mutuo del
26/03/2014 e all'art. 2 del contratto di mutuo del 23/10/2018.
Entrambi i contratti in esame risultano determinati in ogni loro aspetto.
A tenore dell'art. 117 comma 4 T.u.b., i contratti bancari devono indicare il tasso d'interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Il comma settimo del medesimo articolo prevede la sostituzione automatica delle clausole nulle con le condizioni economiche ivi prescritte, in adesione al disposto dell'art. 1419 secondo comma c.c.-.
Ebbene, nel caso di specie, con riferimento ad entrambi i contratti risultano indicati l'ammontare del mutuo erogato, la durata dell'ammortamento, la frequenza delle rate (mensili a cadenze individuate), il tasso degli interessi corrispettivi, il tasso degli interessi di mora e i costi aggiuntivi, oltre che i piani di ammortamento, con conseguente impossibilità di fare ricorso ai tassi sostitutivi di cui all'art. 117 settimo
12 R.G. 218/2025 comma T.u.b, anche considerato che né il regime finanziario né il piano di ammortamento, peraltro, sono indicati dalla disciplina di settore quali elementi del contratto bancario.
Con l'ulteriore precisazione che non è affatto foriera d'indeterminatezza l'adozione del piano di ammortamento “alla francese”, prevedente rate d'importo costante, ciascuna delle quali composta da una quota capitale e da una quota d'interessi, rispettivamente, crescente e decrescente, nel tempo. Costituisce fatto noto che nel cd. sistema di ammortamento rateale “alla francese” gli interessi incorporati nella rata vengono calcolati unicamente sul capitale residuo, via via decrescente, per il periodo corrispondente a quello della medesima rata;
ne consegue che ogni rata, sia pure d'importo costante, risulta composta da una quota d'interessi decrescente, poiché calcolata sull'importo del capitale residuo (a sua volta decrescente), e da una quota capitale crescente, la quale, all'ultima rata, risulta essere perfettamente corrispondente al debito residuo.
Detto sistema, oltre a non produrre alcuna indeterminatezza circa le condizioni economiche applicate al rapporto, trova, quindi, la propria caratteristica distintiva nella diversa costruzione delle rate d'importo costante, in cui la quota d'interessi e la quota di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale;
nondimeno, la misura della rata non può che derivare dagli elementi adottati per lo sviluppo della relativa formula matematica tra i quali è incluso il tasso d'interesse nel caso del contratto del 2014 variabile ma predeterminato, pattuito nei termini sopra esposti.
In altre parole, l'omessa indicazione del regime finanziario nel contratto di mutuo fondiario non è stata in concreto idonea ad impedire alla parte mutuataria di comprendere che fosse stata convenuta l'adozione del piano di ammortamento alla francese, connotato dai requisiti fondamentali della rata costante, composta da una
13 R.G. 218/2025 quota capitale crescente e da una quota di interessi decrescente, dell'ammortamento graduale, degli interessi conglobati nella rata calcolati sul debito residuo.
Peraltro, quanto alla eventuale violazione del divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c. si osserva come secondo ormai consolidata giurisprudenza (da ultimo cfr. ex multis Trib. Catania sez. IV n. 2948 in data 11.7.2018; Trib. Verona sez. III del
5.4.2018; Trib. Brescia in data 11.10.2017; Trib. Bologna sez. IV n. 1292 del
24.6.2017), il c.d. piano di ammortamento alla francese, ancorché più conveniente per le banche rispetto al c.d. piano di ammortamento all'italiana, non comporti anatocismo: gli interessi, infatti, vengono sempre calcolati sulla sola quota di rata imputata a capitale e l'imputazione dei pagamenti prima ad estinzione degli interessi previsti e poi del capitale corrisponde alla generale previsione di cui all'art. 1194 c.c.
-.
Esclusa, pertanto, la presenza di costi occulti o non dichiarati nel contratto, deve essere del pari esclusa ogni censura relativa alla determinatezza dell'oggetto nonché ogni violazione dell'art. 117 T.u.b.-.
In ultimo, il Tribunale rileva che recentemente si sono pronunciate sulla questione, ancorché con riferimento al mutui a tasso fisso – comunque conferente in relazione al mutuo del 2018 -, anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 15130/2024 elaborando il seguente principio di diritto “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. La Suprema Corte è giunta a tale
14 R.G. 218/2025 conclusione sul preliminare rilievo che l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, “cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti” (Cass. n.
15130/2024).
La Corte di Cassazione, dunque, ha escluso che possa derivare dal piano di rimborso alla francese qualsivoglia profilo d'indeterminatezza e/o invalidità delle pattuizioni contrattuali paventato dagli attori. D'altronde, l'eventuale discrepanza tra il TAN pattuito in contratto, calcolato su base annua, ed il TAE (tasso annuo effettivo) è la normale conseguenza del fatto che, nei piani d'ammortamento dei mutui, l'interesse annuale non viene generalmente pagato in un'unica soluzione a fine anno, ma ripartito in ogni rata infrannuale in scadenza;
e appunto la corresponsione anticipata delle rate rispetto alla scadenza annuale a far sì che il costo effettivo da interessi del finanziamento per il contraente potrebbe non risultare pari al tasso annuale stabilito in contratto, ma assumere valori lievemente maggiori.
Peraltro, in relazione ai mutui a tasso variabile è intervenuta anche la recentissima ordinanza della Corte di Cassazione civile, Sezione I, del 19 marzo 2025, n. 7382, che ha stabilito che “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca
15 R.G. 218/2025 indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass. n.
7382/2025).
Con l'ulteriore precisazione che, nel caso di specie, non può nemmeno lamentarsi alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, per la considerazione che “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento scelto dalle parti (i.e. c.d. “a rate costanti”) non deriva da un fenomeno di moltiplicazione degli interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo e/o esborso da esplicitare in contratto”, quanto piuttosto costituisce “il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente” (Corte di Cassazione, a
Sez. Un., n. 15130 del 2024).
Da ciò deriva che debbono essere rigettate anche tutte le domande consequenziali al detto accertamento.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque poste a carico degli attori in solido tra loro.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 142/2022 tenuto conto del valore della
16 R.G. 218/2025 causa (indeterminabile, di bassa complessità) ridotto del 30% il compenso per la fase istruttoria dato che la deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. non è seguita altra attività di tale natura e ridotto del 30% il compenso per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EL IC, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: rigetta le domande degli attori;
condanna gli attori, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1
liquidate in € 6.202,70 per compensi, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA
[...] come per legge;
condanna gli attori, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di CP_2 liquidate in € 6.202,70 per compensi, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA
[...]
come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 04 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa EL IC
17 R.G. 218/2025 18 R.G. 218/2025
TRIBUNALE DI PISTOIA
Udienza del 04 novembre 2025
Oggi davanti al Giudice Unico, dott.ssa EL IC, sono comparsi:
- per parte attrice: l'avv. Federico Pedonese;
- per parte convenuta l'avv. Filippo Ferraioli in sostituzione Controparte_1
dell'avv. Antonio Formaro;
- per parte convenuta l'avv. Alessio Donati in sostituzione Controparte_2 dell'avv. NI AN.
Il G.U., visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale in quest'udienza.
Il procuratore di parte attrice conclude come da memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata il 07/10/2025 e come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 03/11/2025.
Il procuratore di parte convenuta conclude come da memoria Controparte_1 difensiva conclusionale autorizzata depositata il 09/10/2025.
Il procuratore di parte convenuta conclude come da memoria Controparte_2 difensiva conclusionale autorizzata depositata il 08/10/2025.
Le parti si richiamano alle proprie istanze, eccezioni ed opposizioni.
A questo punto il Giudice dà lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, pronunciando la seguente sentenza.
1 R.G. 218/2025 n. 218/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EL IC, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 218/2025 del R.G.A.C., pendente tra
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
C.F. , Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Federico Pedonese del Foro di Lucca ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Lido di Camaiore, Via Franceschi n.
7, giusta procura in atti;
- parte attrice -
e p.iva , in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Formaro del Foro di Bologna ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, Via Galliera n. 8, giusta procura in atti;
- parte convenuta –
e
(p.iva ) e per essa nella sua qualità di Controparte_2 P.IVA_2
mandataria, C.F. e p.iva , Controparte_3 P.IVA_3
2 R.G. 218/2025 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv.
NI AN del Foro di Pescara ed elettivamente domiciliata presso il suo indirizzo pec giusta procura in atti;
Email_1
- parte convenuta –
Oggetto: contratti bancari.
* * *
Conclusioni di parte attrice:
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata il 07/10/2025 e come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato il 03/11/2025:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza ed eccezione avversaria, in relazione al contratto di Mutuo ipotecario per atto ai rogiti del
Notaio Dott. di cui al N.Rep.127469 e N.Racc.12989 dal valore di Persona_1
85.280,01 euro del 26.03.2014 e al contratto di Mutuo ipotecario per atto ai rogiti del Notaio Dott.ssa di cui al N.Rep.4986 e N.Racc.3372 dal valore di Persona_2
64.894,09 euro del 23.10.2018, entrambi stipulati con e Controparte_1
successivamente ceduti ad in data 1.06.2022 dedotti in giudizio: Controparte_2
- Accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi prevista all'art.5 del contratto stipulato in data 26.03.2014 e all'art.3 del contratto stipulato in data 23.10.2018 perché poste in violazione dell'art.1283 c.c. e, previa compensazione delle maggiori somme non dovute accertate in corso di causa corrisposte dagli attori per rate di ammortamento scadute, ricalcolare il tasso
d'interesse del contratto al tasso sostitutivo di cui all'art.117.7 T.U.B. determinando per le rate a scadere un piano di ammortamento al tasso sostitutivo individuato con quote capitali costanti;
- Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la nullità e
l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa delle convenute Banche per interessi,
3 R.G. 218/2025 spese e commissioni per il combinato disposto dell'art.1815.2 c.c. e il
D.L.29.12.2000 n.394, convertito con modifiche nella legge 24/2001, per violazione della legge 7 marzo 1996 n.108 e condannare per l'effetto le convenute CP_1
originaria titolare del mutuo, e l' cessionaria del credito,
[...] Controparte_2
ognuna per le somme incassate in costanza di società titolari del credito, alla restituzione delle somme illegittimamente riscosse a titolo di interesse, spese e commissioni e quant'altro dovuto, oltre gli interessi legali creditori in favore degli odierni istanti;
- Accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la nullità parziale del contratto di mutuo per la violazione degli artt.120.2 e 117.3, 4 e 6 T.U.B. e dell'art.6 della delibera C.I.C.R. del 9 febbraio del 2000 e art.1284 c.c. e comunque di ogni altra norma in ipotesi applicabile per non aver previsto per iscritto la clausola relativa alla capitalizzazione occulta composta degli interessi in luogo di quella semplice, e per l'effetto sia ricalcolato il dare-avere tra le parti eliminando ogni forma di capitalizzazione composta degli interessi per il combinato disposto degli artt.1339 – 820 e 821 del c.c., a ) in via principale applicando il piano di ammortamento in regime semplice facendo impiego dei tassi sostitutivi ex art.117
T.u.b. condannando la convenuta , originaria titolare del mutuo, e Controparte_1
l' cessionaria del credito, ognuna per le somme incassate in costanza Controparte_2 di società titolari del credito alla restituzione mediante compensazione, alla data della domanda attorea, delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a titolo di interessi, sia corrispettivi che moratori, per effetto delle dichiarande nullità, oltre gli interessi legali creditori in favore degli odierni istanti sulle somme illegittimamente percepite dalla e rielaborando l'ammortamento delle rate CP_4 successive alla domanda in regime semplice in ragione del tasso bot medio tempore vigente e b ) in via subordinata applicando il piano di ammortamento sempre in
4 R.G. 218/2025 regime semplice ma con i tassi convenzionali condannando la convenuta CP_1
originaria titolare del mutuo, e l' cessionaria del credito, ognuna per Controparte_2
le somme incassate in costanza di società titolari del credito alla restituzione mediante compensazione, alla data della domanda attorea, delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse a titolo di interessi, sia corrispettivi che moratori, per effetto delle dichiarande nullità, oltre gli interessi legali creditori in favore degli odierni istanti sulle somme illegittimamente percepite dalle Banche, rielaborando l'ammortamento delle rate successive alla domanda in regime semplice in ragione del tasso convenzionale medio tempore vigente;
- Accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, perché posta in violazione degli artt.1346 c.c. - 1419 c.c. - 1339 c.c. e artt.117.3, 4 e
6 T.U.B. e comunque di ogni altra norma in ipotesi applicabile poiché non soddisfa il requisito della della trasparenza e della determinatezza o determinabilità dell'oggetto nonché incompatibile con i principi di inderogabilità in tema di determinabilità dell'oggetto nei contratti formali e/o per violazione dell'art.1284 c.c.
e, previa compensazione delle maggiori somme non dovute accertate in corso di causa corrisposte dall'attrice per rate di ammortamento scadute, ricalcolare il tasso
d'interesse del contratto al tasso sostitutivo di cui all'art.117.7 T.U.B. determinando per le rate a scadere un piano di ammortamento al tasso sostitutivo individuato con quote capitali costanti;
- In ogni Caso: Accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare – avere tra le parti all'interno dei contratti di Mutuo ipotecario oggetto di giudizio in base ai risultati del ricalcolo che potrà essere effettuato in sede di C.T.U. contabile sul contratto di mutuo.
In via istruttoria: omissis.
5 R.G. 218/2025 Con vittoria di spese e onorari del presente giudizio di cui il procuratore si dichiara antistatario”.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_1
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data
09/10/2025:
“In via preliminare e pregiudiziale:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva di per Controparte_1 tutti i fatti e gli atti successivi alla cessione del credito di cui sopra, sotto tutti i profili esposti in narrativa;
Nel merito: rigettare tutte le domande proposte con riguardo ai contratti di mutuo originariamente stipulati con , anche in via riconvenzionale e/o CP_1 risarcitoria e/o compensativa, stante la legittima condotta della sotto tutti i CP_4
profili dedotti in giudizio dagli attori, poiché infondati in fatto e in diritto per i motivi sopra specificati, con integrale rigetto di ogni addebito;
In via istruttoria: omissis.
Con vittoria di spese, competenze e onorari”.
Conclusioni di parte convenuta Controparte_2
- come in memoria difensiva conclusionale autorizzata depositata in data
08/10/2025:
“Piaccia all'On.Le intestato Tribunale, respinta ogni contraria pretesa:
In via preliminare, accertare e dichiarare, per tutte le motivazioni esposte nella parte motiva del presente atto, la carenza di legittimazione passiva e/o di titolarità del lato passivo del rapporto obbligatorio della società cessionaria con Controparte_2
6 R.G. 218/2025 riferimento a tutte le domande aventi natura restitutoria formulate dagli attori in citazione;
Nel merito, rigettare tutte le avverse domande, siccome infondate, in fatto ed in diritto, per tutti
i motivi indicati in narrativa;
In ogni caso, con vittoria di spese diritti ed onorari del procedimento.”
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Posizione delle parti
Attivata senza esito positivo la procedura di mediazione, con atto di citazione ritualmente notificato, i sig.ri e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio la società e la società cessionaria Controparte_1 [...]
affinché, con riferimento ai contratti di mutuo fondiario entrambi stipulati CP_2 dagli attori con rispettivamente in data 26/03/2014 per € 85.280,01 e Controparte_1
in data 23/10/2018 per € 64.894,09-, accertata preliminarmente l'omessa indicazione della tipologia di ammortamento, del regime finanziario applicato e della modalità di costruzione della rata, venisse a) dichiarata la nullità delle clausole di determinazione degli interessi per violazione degli artt. 1346, 1419, 1339 c.c. e artt.
117 comma 4 e 6 T.u.b. per indeterminatezza e/o indeterminabilità dell'oggetto e/o per violazione dell'art. 1284 c.c., b) dichiarata la nullità delle clausole n. 5) e 3) di determinazione degli interessi per violazione del divieto di anatocismo ex art. 1283
c.c., c) dichiarata la nullità di qualsiasi pretesa per interessi, spese e commissioni ex comb. disp. art. 1815 comma 2 c.c. e D.l. 394/2000 conv. L. 24/2001 per violazione della normativa antiusura ex L. 108/1996, d) dichiarata la nullità parziale dei contratti di mutuo per violazione degli artt. 120 comma 2 e 117 comma 4
7 R.G. 218/2025 T.u.b.(mancanza di trasparenza soprattutto con riferimento al contratto del
26/03/2014, per omessa indicazione del TAE) e dell'art. 6 Cicr 09/02/2000 e dell'art. 1284 c.c. in assenza di pattuizione scritta relativa alla capitalizzazione occulta composta degli interessi in luogo di quella semplice, e) rideterminati i mutui mediante applicazione di un piano di ammortamento sviluppato in regime semplice degli interessi, in misura pari al tasso minimo BOT ex art. 117 comma 7 T.u.b. ovvero in misura pari al tasso convenzionale, f) compensato il credito vantato dagli attori per interessi indebitamente corrisposti con il controcredito eventualmente risultante dalla richiesta rideterminazione, accertando l'esatto dare- avere tra le parti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07/04/2025 si è costituita in giudizio quale titolare originaria dei rapporti bancari in Controparte_1
contestazione e dunque eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva per tutti i fatti e atti successivi alla cessione dei crediti de quibus, contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato, insistendo per il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 08/10/2025 si è costituita in giudizio anche la società quale cessionaria dei crediti, eccependo Controparte_2 il proprio difetto di legittimazione passiva in riferimento alle domande restitutorie formulate dagli attori, nel merito contestando tutto quanto ex adverso dedotto e argomentato, insistendo per il rigetto delle domande attoree perché infondate in fatto e in diritto.
Celebrata la prima udienza di trattazione, previo deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., la causa è stata istruita documentalmente. Dunque, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato udienza di precisazione delle conclusioni e la pronuncia di sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.-.
Nel merito
8 R.G. 218/2025 Le domande attoree sono infondate e dunque vanno integralmente rigettate per le ragioni di seguito indicate.
Orbene, oggetto del presente giudizio sono i due contratti di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria stipulati tra i sig.ri e la società Parte_1
Controparte_1
Il primo contratto è quello stipulato in data 26/03/2014 ai rogiti notaio dott. Per_1
rep. 127469 racc. 12989 di € 85.280,01 (doc. 1 di parte attrice) alle seguenti
[...] condizioni economiche:
1) rimborso del mutuo in nr. 240 rate mensili posticipate comprensive di quote di interesse, nonché di capitale, come da piano di ammortamento “alla francese” di cui all'allegato “A” del richiamato contratto di mutuo;
2) per tutte le 240 rate mensili di durata del rapporto è applicato un tasso d'interesse variabile corrispondente al Tasso Euribor a 3 mesi (base 365 gg), arrotondato dello
0,05% superiore, aumentato di uno spread del 4,10% (art. 5 del contratto di mutuo);
3) determinazione del tasso di interesse di mora nella misura di 2 punti percentuali in più rispetto al tasso convenzionale (art. 5, penultimo comma, del contratto di mutuo);
4) € 852,80 a titolo di spesa di istruttoria (la dicitura “istruttoria” contenuta all'Allegato “C” al contratto di mutuo denominato “Documento di Sintesi”);
5) Spese incasso rata: € 0,00 (l'Allegato “C” del contratto di mutuo);
6) scadenza della rata: “ad ogni fine mese” (piano d'ammortamento del contratto di mutuo);
7) ISC/TAEG convenuto pari al 4,80789%, calcolato tenendo conto degli interessi e delle spese collegati all'erogazione del credito, nei termini indicati dalla formula di
Banca d'Italia per il relativo computo (art. 5 del contratto di mutuo).
Ancora, nel contratto si legge che:
9 R.G. 218/2025 - il tasso corrispettivo di ingresso convenuto è pari al tasso variabile del 4,45% (art. 5 del mutuo impugnato), tasso che risulta per tabulas inferiore rispetto a quello soglia rilevato per le operazioni di “mutuo ipotecario a tasso variabile” concluse entro il I trimestre 2014, pari al 8,7625%, ovvero il TEGM pro tempore vigente del
3,81%, maggiorato del 25% + 4 punti percentuali.
- l'I.S.C. pattuito è pari al 4,80789% (art. 5 del mutuo impugnato); anche detto tasso risulta inferiore rispetto a quello soglia rilevato per le operazioni di “mutuo ipotecario a tasso variabile” entro il 1° trimestre 2014;
- il tasso moratorio è stabilito nella misura di 2 punti percentuali in più rispetto al tasso convenzionale (art. 5 del mutuo impugnato), pertanto, lo stesso è pari all'6,45% ed è dunque contenuto nel limite della soglia degli interessi corrispettivi, senza nemmeno considerare la maggiorazione relativa alla mora così come indicato dalla recente Cassazione Civ., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597.
Con l'ulteriore precisazione che, non essendovi nei mutui con ammortamento alla francese alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento dell'obbligo restitutorio, l'omessa indicazione del TAE non contrasta con la previsione di cui all'art. 6 Delibera CICR 09/02/2000 e, di conseguenza, non è predicabile la nullità parziale del medesimo contratto (v. anche Trib. Torino, sent.
6351/2024).
Il secondo contratto, invece, è quello stipulato in data 23/1072018 ai rogiti notaio dott.ssa rep. 4986 racc. 3372 di € 64.894,09 (doc. 2 di parte attrice) Persona_2 alle seguenti condizioni economiche:
1) rimborso del mutuo con il sistema dell'ammortamento in nr. 240 rate mensili posticipate comprensive di quote di capitale e quote di interessi, con sistema di rimborso c.d. alla francese o a rate costanti, come da piano di ammortamento esemplificato inserito nel modello PIES allegato al contratto di mutuo;
10 R.G. 218/2025 2) per tutte le 240 rate mensili di durata del rapporto è applicato un tasso d'interesse fisso del 2,5% (art. 3 del contratto di mutuo);
3) € 1.000,00 a titolo di spesa di istruttoria (pag. 2 del Modello PIES allegato al contratto di mutuo);
4) Spese incasso rata: € 3,00-;
5) ISC/TAEG convenuto pari al 4,05275%, calcolato tenendo conto degli interessi e delle spese collegati all'erogazione del credito, nei termini indicati dalla formula di
Banca d'Italia per il relativo computo (pag. 2 del Modello PIES allegato al contratto di mutuo).
6) determinazione del tasso di interesse di mora nella misura di 1,9 punti percentuali in più rispetto al tasso convenzionale (art. 4 del contratto).
Ancora, nel contratto si legge che:
- il tasso corrispettivo convenuto è pari al tasso fisso del 2,5% (art. 3 del mutuo impugnato), tasso questo che risulta per tabulas inferiore rispetto a quello soglia rilevato per le operazioni di “mutuo ipotecario a tasso fisso” concluse entro il IV trimestre 2018, pari al 7,1875%, ovvero il TEGM pro tempore vigente del 2,55%, maggiorato del 25% + 4 punti percentuali;
- l'I.S.C. pattuito è pari al 4,05275% ed è anch'esso rispettoso della suddetta soglia rilevata per le operazioni di “mutuo ipotecario a tasso fisso” entro il IV trimestre
2018;
- il tasso moratorio è stabilito nella misura di 1,9 punti percentuali in più rispetto al tasso convenzionale (art. 4 del mutuo impugnato), pertanto, lo stesso è pari all'4,4% ed è dunque contenuto nel limite della soglia degli interessi corrispettivi, senza nemmeno considerare la maggiorazione relativa alla mora così come indicato nella sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597.
11 R.G. 218/2025 Tanto osservato, rileva il Tribunale che entrambi i contratti di mutuo prevedono sia il metodo di ammortamento alla francese sia lo sviluppo del relativo piano, rispettivamente, all'Allegato “A” con riferimento al mutuo del 26/03/2014 ed a pag.
3 del Modulo PIES contenente il prospetto esemplificativo del piano di rimborso del mutuo del 23/10/2018, a cui aggiungere il piano d'ammortamento per esteso pure sottoscritto dalla parte finanziata a latere dell'atto pubblico, con distinta indicazione, per ciascuna rata, della quota capitale e della quota interessi: sì che il cliente è stato messo in grado di conoscere anche quanto effettivamente avrebbe pagato per interessi, in applicazione del tasso nominale (del tempo del contratto) e della modalità di ammortamento (alla francese) pattuito.
Dunque, deve ritenersi che i mutuatari, sin dalla stipula dei contratti in commento, erano a conoscenza del piano di rimborso effettuato con metodo c.d. alla francese direttamente accettato, rispettivamente, all'art. 4 del contratto di mutuo del
26/03/2014 e all'art. 2 del contratto di mutuo del 23/10/2018.
Entrambi i contratti in esame risultano determinati in ogni loro aspetto.
A tenore dell'art. 117 comma 4 T.u.b., i contratti bancari devono indicare il tasso d'interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora. Il comma settimo del medesimo articolo prevede la sostituzione automatica delle clausole nulle con le condizioni economiche ivi prescritte, in adesione al disposto dell'art. 1419 secondo comma c.c.-.
Ebbene, nel caso di specie, con riferimento ad entrambi i contratti risultano indicati l'ammontare del mutuo erogato, la durata dell'ammortamento, la frequenza delle rate (mensili a cadenze individuate), il tasso degli interessi corrispettivi, il tasso degli interessi di mora e i costi aggiuntivi, oltre che i piani di ammortamento, con conseguente impossibilità di fare ricorso ai tassi sostitutivi di cui all'art. 117 settimo
12 R.G. 218/2025 comma T.u.b, anche considerato che né il regime finanziario né il piano di ammortamento, peraltro, sono indicati dalla disciplina di settore quali elementi del contratto bancario.
Con l'ulteriore precisazione che non è affatto foriera d'indeterminatezza l'adozione del piano di ammortamento “alla francese”, prevedente rate d'importo costante, ciascuna delle quali composta da una quota capitale e da una quota d'interessi, rispettivamente, crescente e decrescente, nel tempo. Costituisce fatto noto che nel cd. sistema di ammortamento rateale “alla francese” gli interessi incorporati nella rata vengono calcolati unicamente sul capitale residuo, via via decrescente, per il periodo corrispondente a quello della medesima rata;
ne consegue che ogni rata, sia pure d'importo costante, risulta composta da una quota d'interessi decrescente, poiché calcolata sull'importo del capitale residuo (a sua volta decrescente), e da una quota capitale crescente, la quale, all'ultima rata, risulta essere perfettamente corrispondente al debito residuo.
Detto sistema, oltre a non produrre alcuna indeterminatezza circa le condizioni economiche applicate al rapporto, trova, quindi, la propria caratteristica distintiva nella diversa costruzione delle rate d'importo costante, in cui la quota d'interessi e la quota di capitale variano al solo fine di privilegiare nel tempo la restituzione degli interessi rispetto al capitale;
nondimeno, la misura della rata non può che derivare dagli elementi adottati per lo sviluppo della relativa formula matematica tra i quali è incluso il tasso d'interesse nel caso del contratto del 2014 variabile ma predeterminato, pattuito nei termini sopra esposti.
In altre parole, l'omessa indicazione del regime finanziario nel contratto di mutuo fondiario non è stata in concreto idonea ad impedire alla parte mutuataria di comprendere che fosse stata convenuta l'adozione del piano di ammortamento alla francese, connotato dai requisiti fondamentali della rata costante, composta da una
13 R.G. 218/2025 quota capitale crescente e da una quota di interessi decrescente, dell'ammortamento graduale, degli interessi conglobati nella rata calcolati sul debito residuo.
Peraltro, quanto alla eventuale violazione del divieto di anatocismo sancito dall'art. 1283 c.c. si osserva come secondo ormai consolidata giurisprudenza (da ultimo cfr. ex multis Trib. Catania sez. IV n. 2948 in data 11.7.2018; Trib. Verona sez. III del
5.4.2018; Trib. Brescia in data 11.10.2017; Trib. Bologna sez. IV n. 1292 del
24.6.2017), il c.d. piano di ammortamento alla francese, ancorché più conveniente per le banche rispetto al c.d. piano di ammortamento all'italiana, non comporti anatocismo: gli interessi, infatti, vengono sempre calcolati sulla sola quota di rata imputata a capitale e l'imputazione dei pagamenti prima ad estinzione degli interessi previsti e poi del capitale corrisponde alla generale previsione di cui all'art. 1194 c.c.
-.
Esclusa, pertanto, la presenza di costi occulti o non dichiarati nel contratto, deve essere del pari esclusa ogni censura relativa alla determinatezza dell'oggetto nonché ogni violazione dell'art. 117 T.u.b.-.
In ultimo, il Tribunale rileva che recentemente si sono pronunciate sulla questione, ancorché con riferimento al mutui a tasso fisso – comunque conferente in relazione al mutuo del 2018 -, anche le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con sentenza n. 15130/2024 elaborando il seguente principio di diritto “In tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento “alla francese” di tipo standardizzato tradizionale, non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”. La Suprema Corte è giunta a tale
14 R.G. 218/2025 conclusione sul preliminare rilievo che l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla costruzione strutturale dell'operazione negoziale, “cioè è volta a verificare che essa abbia confini ben definiti con riguardo all'an e al quantum degli interessi (non legali) che devono essere pattuiti sulla base di criteri oggettivi e insuscettibili di dare luogo a margini di incertezza, non sulla base di elementi indefiniti o rimessi alla discrezionalità di uno dei contraenti” (Cass. n.
15130/2024).
La Corte di Cassazione, dunque, ha escluso che possa derivare dal piano di rimborso alla francese qualsivoglia profilo d'indeterminatezza e/o invalidità delle pattuizioni contrattuali paventato dagli attori. D'altronde, l'eventuale discrepanza tra il TAN pattuito in contratto, calcolato su base annua, ed il TAE (tasso annuo effettivo) è la normale conseguenza del fatto che, nei piani d'ammortamento dei mutui, l'interesse annuale non viene generalmente pagato in un'unica soluzione a fine anno, ma ripartito in ogni rata infrannuale in scadenza;
e appunto la corresponsione anticipata delle rate rispetto alla scadenza annuale a far sì che il costo effettivo da interessi del finanziamento per il contraente potrebbe non risultare pari al tasso annuale stabilito in contratto, ma assumere valori lievemente maggiori.
Peraltro, in relazione ai mutui a tasso variabile è intervenuta anche la recentissima ordinanza della Corte di Cassazione civile, Sezione I, del 19 marzo 2025, n. 7382, che ha stabilito che “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca
15 R.G. 218/2025 indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass. n.
7382/2025).
Con l'ulteriore precisazione che, nel caso di specie, non può nemmeno lamentarsi alcuna violazione della normativa sulla trasparenza bancaria, per la considerazione che “il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento scelto dalle parti (i.e. c.d. “a rate costanti”) non deriva da un fenomeno di moltiplicazione degli interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo e/o esborso da esplicitare in contratto”, quanto piuttosto costituisce “il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente” (Corte di Cassazione, a
Sez. Un., n. 15130 del 2024).
Da ciò deriva che debbono essere rigettate anche tutte le domande consequenziali al detto accertamento.
Spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e dunque poste a carico degli attori in solido tra loro.
Esse vengono liquidate secondo i parametri medi di cui al DM 55/2014 come modificato dal DM 37/2018 e poi dal DM 142/2022 tenuto conto del valore della
16 R.G. 218/2025 causa (indeterminabile, di bassa complessità) ridotto del 30% il compenso per la fase istruttoria dato che la deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c. non è seguita altra attività di tale natura e ridotto del 30% il compenso per la fase decisionale data la pronuncia della presente sentenza nelle forme del rito semplificato ex art. 281 sexies c.p.c.-.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, in persona del Giudice Unico Dott.ssa EL IC, definitivamente pronunziando nella presente vertenza, ogni diversa istanza ed eccezione reietta, così decide: rigetta le domande degli attori;
condanna gli attori, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di CP_1
liquidate in € 6.202,70 per compensi, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA
[...] come per legge;
condanna gli attori, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di CP_2 liquidate in € 6.202,70 per compensi, oltre il 15% spese generali, CPA e IVA
[...]
come per legge.
La presente sentenza viene pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale, per l'immediato deposito in cancelleria.
Così deciso in Pistoia, il 04 novembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa EL IC
17 R.G. 218/2025 18 R.G. 218/2025