Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 13/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI LECCE SECONDA SEZIONE CIVILE
***
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei giudici:
- Gianluca Fiorella Presidente
- Agnese Di Battista Componente
- Michele Grande Relatore ed estensore pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nel procedimento iscritto al n. 4530/2024 R.G.V.G. avente ad oggetto domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, proposto da
( ), rappresentato e difeso da avv. Parte_1 C.F._1
Gaetano Rosafio;
e
), rappresentata e difesa da avv. CP_1 C.F._2
Antonio Stefano;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Lecce.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
I.1.- e hanno adito congiuntamente Parte_1 CP_1 questo Tribunale riferendo di essere coniugi separati consensualmente giusta sentenza di separazione n. 1405 pronunciata dal Tribunale di Lecce e pubblicata in data 19/04/2019, passata in giudicato. Hanno precisato che dalla loro unione sono nati figli ormai economicamente autosufficienti.
Nel ricorso introduttivo finalizzato ad ottenere dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le parti hanno indicato compiutamente le condizioni riguardanti i loro rapporti economici (ricorso depositato in data 29/10/2024). In particolare, hanno concordato che:
a) Le parti continueranno, come di fatto tuttora accade, a vivere separati come specificato nei punti successivi;
b) Il Signor continuerà a risiedere in MORCIANO DI Parte_1
UC (LE) – località TORRE VADO alla Via NAPOLI n. 39, presso un immobile nella sua disponibilità;
c) La Signora continuerà a godere dell'utilizzo CP_1 dell'abitazione coniugale sita in MORCIANO DI UC (LE) alla Via
SAN GIOVANNI BOSCO n.65, che comunque resta nella titolarità del
Signor in ossequio agli accordi già raggiunti in fase Pt_1 di separazione e dunque per la durata di anni quaranta (40) dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione (ovvero a far data dal
20.3.2019), salvo instaurazione di nuova convivenza della beneficiaria.
d) Le parti altresì dichiarano di null'altro avere a pretendere
l'una dall'altra e, avuto riguardo agli aspetti economici, confermano di aver già ossequiato l'accordo di separazione qui da intendersi per brevità richiamato e trascritto.
e) Le parti si dichiarano altresì economicamente indipendenti e rinunciano espressamente a qualsivoglia pretesa in ordine all'assegno di divorzio l'uno in favore dell'altro.
f) Con riferimento ai rapporti economici nei confronti dei figli, già maggiorenni all'esito del giudizio di separazione ed oggi economicamente autosufficienti, si stabilisce che nulla è dovuto dal padre in favore degli stessi in termini di mantenimento.
g) Il Signor per mero spirito di liberalità e Parte_1 senza che questo costituisca titolo al mantenimento, si impegna a versare in favore della figlia maggiore di età ed Persona_1 economicamente autosufficiente, la somma omnicomprensiva e non ulteriormente rivalutabile, di € 1.000,00 (diconsi Euro Mille/00) in dieci ratei mensili di pari importo (10 per € 100,00) a far data dal deposito del presente ricorso congiunto e sino al suo effettivo soddisfacimento
h) Le spese legali si intendono integralmente compensate tra le parti con espressa rinuncia dei sottoscritti procuratori alla solidarietà professionale.
I.2.- Il giudice delegato, con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione, ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero, per il relativo parere.
I.3.- All'udienza del 31/01/2025, il giudice delegato, sentite le parti, preso atto della loro volontà di non riconciliarsi e raccolta conferma delle condizioni di divorzio, ha rimesso la causa in decisione.
II.- La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio
è meritevole di essere accolta.
2 R.G.V.G. 4530/2024
Ricorrono, infatti, i presupposti di cui all'art. 3 n. 2) lett. b) della legge n. 898/1970. Inoltre, le condizioni concordate tra le parti appaiono conformi alla legge.
III.- Nulla deve essere disposto ai fini della regolamentazione delle spese, atteso che la domanda congiunta esclude la soccombenza di alcuno.
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 4530/2024 R.G.V.G. introdotto con ricorso congiunto del 29/10/2024, con l'intervento del P.M., così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato a Salve in data 08/08/1988 tra Parte_2
(LE), 03/12/1963) e (Neuchatel (CHE), 08/01/1967) e CP_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto
Comune al n. 12, parte II, serie A, anno 1988;
2) DISPONE che il divorzio tra le parti sia regolato dalle condizioni tra loro concordate e indicate nel ricorso introduttivo;
3) PRENDE atto dell'impegno assunto da nei Parte_1 confronti della figlia;
Persona_1
4) DISPONE che, a cura della cancelleria, copia autentica della presente sentenza sia trasmessa, dopo il passaggio in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di Salve per le annotazioni e gli adempimenti di competenza;
5) NULLA per le spese.
Così deciso a Lecce, camera di consiglio del 31/01/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Michele Grande Gianluca Fiorella
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