Sentenza 6 agosto 2007
Massime • 1
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, ove il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicurativa intervenga nel corso del giudizio, il processo può proseguire nei confronti dell'impresa in liquidazione. In tal caso la sentenza di condanna opera come pronuncia di mero accertamento nei confronti della procedura ed è opponibile all'impresa designata a condizione che la pendenza sia stata comunicata a tale impresa con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario. (Sulla base di questo principio la S.C. ha cassato la sentenza d'appello che aveva rimesso al primo giudice ex art. 354 cod. proc. civ. il giudizio, in quanto l'atto di riassunzione nei confronti dell'impresa designata era stato notificato senza rispettare il termine a comparire).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/08/2007, n. 17165 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17165 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo - Presidente -
Dott. DURANTE Bruno - rel. Consigliere -
Dott. FINOCCHIARO Mario - Consigliere -
Dott. FICO Nino - Consigliere -
Dott. CALABRESE Donato - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN AN, BO MA LI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA CIVITAVECCHIA 7, presso lo studio dell'avvocato ZANARDELLI FRANCESCO GIORGIO, che li difende unitamente all'avvocato LUIGI ROMANO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
BO FROST DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A., in persona del suo legale rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato MANZI ANDREA, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
contro
FIRS ITALIANA DI ASSICURAZIONI S.P.A. IN LQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA, in persona del suo Commissario liquidatore Avv. Prof. Pazzaglia Ludovico, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE POLA 31, presso lo studio dell'avvocato STEFANO STELLACCI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
e contro
RUTA MAURO, ASSITALIA S.P.A., COMP. ASSIC. GENERALI S.P.A.;
- intimati -
avverso la sentenza n. 110/03 della Corte d'Appello di BRESCIA, sezione seconda civile emessa il 23/10/2002, depositata il 14/02/03;
RG. 121/98;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio il 24/04/07 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato CARLO ALBINI (per delega Avv. Andrea Manzi);
udito l'Avvocato STEFANO STELLACCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone, confermate in Camera di Consiglio dal P.M. Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio, che ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo di ricorso perché manifestamente fondato, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NC MA e IA LU BO convennero innanzi al tribunale di Brescia Mauro UT, la Bo ST distribuzione Italia s.p.a. e la RS italiana di assicurazioni s.p.a.; ne chiesero la condanna al risarcimento dei danni che aveva loro causato il UT guidando un autocarro della Bo ST assicurato con la RS italiana. Il processo si interruppe per la messa in l.c.a. della RS e venne riassunto nei confronti del commissario liquidatore, dell'LI quale impresa designata per l'assistenza tecnica e della compagnia assicurazioni generali s.p.a. quale impresa designata per il F.G.V.S..
Il tribunale dichiarò improponibile la domanda nei confronti dell'impresa in l.c.a. e condannò il UT, la Bo ST e l'LI al risarcimento dei danni.
Proposto gravame, la corte di appello di Brescia dichiarò la nullità della sentenza impugnata e rimise la causa al primo giudice. La corte ha considerato che il processo interrotto per la messa in l.c.a. della RS è stato riassunto anche nei confronti della compagnia assicurazioni generali quale impresa designata per il F.G.V.S. senza l'osservanza del termine per comparire previsto dall'art. 163 bis c.p.c.; che l'inosservanza del termine comporta non soltanto l'invalidità della citazione della compagnia assicurazioni generali, ma si ripercuote sull'integrità del contraddittorio a norma dell'art. 354 c.p.c. con rimessione dell'intera causa al primo giudice, vertendosi in tema di litisconsorzio necessario processuale ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 23. Il MA e la BO hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;
la RS in l.c.a. e la Bo ST hanno resistito con controricorso;
il P.G., cui sono stati trasmessi gli atti a norma dell'art. 375 c.p.c., ha chiesto l'accoglimento del secondo motivo per manifesta fondatezza con assorbimento degli altri. MOTIVI DELLA DECISIONE
Nell'ordine logico precede l'esame del secondo motivo. Con tale motivo si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, art. 25 e art. 354 c.p.c., nonché vizi di motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5); si sostiene che in base all'art. 25, ove, come nella specie, l'assoggettamento dell'impresa assicuratrice alla liquidazione coatta amministrativa interviene nelle more del giudizio di primo grado, il giudizio stesso può proseguire nei confronti dell'impresa in l.c.a., previa comunicazione all'impresa designata, e che la sentenza di condanna opera nei confronti di detta impresa, valendo come accertamento del credito nei rapporti fra quest'ultima e l'impresa in l.c.a..
Il motivo è fondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dalla quale non v'è ragione di discostarsi, ove il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa dell'impresa assicuratrice intervenga durante il corso del processo iniziato contro detta impresa "in bonis", il processo stesso può proseguire nei confronti dell'impresa in liquidazione;
la sentenza di condanna opera nei confronti di tale impresa solo come pronuncia di mero accertamento del credito ed è opponibile all'impresa designata a condizione che la pendenza del giudizio le sia stata comunicata da chi vi abbia interesse con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario (Cass. 18.5.2001, n. 6820; Cass.4.6.1998, n. 5483). Alla stregua di tale giurisprudenza erroneamente la corte di merito ha dichiarato la nullità della sentenza del tribunale e rimesso la causa al tribunale stesso.
Pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio anche per le spese ad altra sezione della corte di appello di Brescia per nuovo esame.
Rimangono assorbiti i rimanenti motivi del ricorso.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo;
assorbiti gli altri;
cassa in relazione e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Brescia.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 24 aprile 2007. Depositato in Cancelleria il 6 agosto 2007