CASS
Sentenza 2 settembre 2021
Sentenza 2 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/09/2021, n. 32689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32689 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI BA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/12/2019 della Corte Appello di Messina visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LU OR che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile. MOTIVI DELLA DECISIONE BA RI impugna la sentenza della Corte di appello di Messina del 20 dicembre 20,41‘ per la parte in cui, ribaltando il giudizio di primo grado, lo condannava per il reato di peculato. Secondo il capo di imputazione, il ricorrente, medico primario del reparto di ortopedia degli ospedali di Patti e S. Agata Militello, svolgeva su autorizzazione dell'AUSL 5 di Messina la libera professione presso lo studio "C.S.C. " s.r.I., (di cui lo stesso risultava essere socio, unitamente alla moglie e alla figlia), «Centro Medico convenzionato con I 'ospedale, omettendo di rilasciare le fatture relative alle prestazioni effettuate, su carta intestata all'ospedale e/o comunque indicando in fattura importi inferiori a quel/li realmente riscossi e, conseguentemente, omettendo di versare all 'ente ospedaliero la prevista percentuale sulle prestazioni, si appropriava ripetutamente di somme di denaro destinate alle casse dell'azienda ospedaliera di appartenenza». Penale Sent. Sez. 6 Num. 32689 Anno 2021 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI Data Udienza: 17/06/2021 Il Tribunale aveva riqualificato tale condotta come truffa aggravata, ritenendo intervenuta la prescrizione. Secondo la ricostruzione del primo giudice «i testi escussi hanno riferito che RI aveva consegnato loro la ricevuta fiscale usando un bollettario fornito dall'ente che lo aveva autorizzato o che aveva ricevuto in nero le somme richieste». Per il Tribunale si trattava di una attività esterna "in nero" parallela a quella in convenzione in quanto i pazienti accedevano esclusivamente presso il suo studio privato senza alcun collegamento con l'attività dell'ente. La Corte di appello considerava che il medico autorizzato alla attività in intramenia è pubblico ufficiale nel momento in cui percepisce la quota parte degli onorari da versare nelle casse dell'ente di appartenenza;
nel caso di specie, il ricorrente secondo quanto acquisito in dibattimento, incassava in proprio tutto il provento dell'attività medica privata. Il ricorrente deduce: con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione. Si è accertato che il ricorrente svolgeva sia attività privata "in nero" che attività in intramoenia. Nessun elemento è stato indicato per poter distinguere rispetto alle vicende in contestazione quali fossero attività effettivamente rientranti nell'ambito dell'attività per conto dell'Ospedale. Manca del tutto qualsiasi collegamento per ritenere che si trattasse di visite in intramoenia. Con secondo motivo vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego delle attenuanti generiche già riconosciute dal giudice di primo grado per le altre condotte per la quale in appello stata dichiarata la prescrizione. Il procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. La parte civile ha presentato memoria. E' fondato il primo motivo di ricorso. La decisione appare estremamente sbrigativa. A pagina 20 e 21 della sentenza, dopo aver richiamato quale argomentazioni in diritto un precedente di questa Corte secondo la quale commette il reato di peculato il medico che, nell'ambito dell'attività intramoenia, autorizzato alla riscossione dell' onorario e al rilascio di fattura su apposito bollettario, si appropri delle relative somme, la Corte di appello spiega che nel caso di specie il ricorrente ha effettuato incassi non registrati «non rilasciando completamente ricevute, rilasciando ricevute non provenienti dall'apposito bollettario rilasciato dall' ASP ma su ricevute informali del tipo acquistate in cartoleria, rappresentando ai clienti che se avessero voluto la ricevuta avrebbero dovuto pagare un prezzo maggiore, ecc. » La Corte, però, non risolve un fondamentale argomento del giudice di primo grado, pur sintetizzato alla pagina 10 della sentenza di appello, ovvero che RI operava presso il proprio studio privato non solo quale professionista per conto della ASL ma svolgeva anche « una parallela attività economica sconosciuta all'ASL che per nulla aveva interferito sui titoli di possesso riconducibile agli introiti realizzati invece mediante il dovuto rilascio delle ricevute fiscali e I 'utilizzazione del bollettari». Proprio in riferimento alle modalità varie con le quali il ricorrente percepiva denaro non registrato, come rappresenta la Corte di appello, risulta la incertezza del ruolo da egli assunto, addetto all'incasso per conto della ASL o meno. Gli stessi casi citati alle pagine 21 e 22 sembrano rientrare principalmente nella attività «in nero» di cui ha riferito il Tribunale. Trattandosi di decisione di riforma di quella di primo grado, tutte le indicazioni necessarie dovevano essere contenute nella decisione di appello. Si impone quindi l'annullamento con rinvio, in accoglimento del primo motivo, dovendosi valutare la fondatezza o meno della ricostruzione del primo giudice quanto alle diverse modalità con le quali il ricorrente esercitava attività nello studio privato, ricostruzione necessaria per la qualificazione giuridica come peculato.
PQM
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria. Roma, così deciso il 17 giugno 2021 il Congi liere estensore Pierlulí d4tefano il Presidente NA LO
udita la relazione svolta dal Consigliere Pierluigi Di Stefano;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LU OR che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile. MOTIVI DELLA DECISIONE BA RI impugna la sentenza della Corte di appello di Messina del 20 dicembre 20,41‘ per la parte in cui, ribaltando il giudizio di primo grado, lo condannava per il reato di peculato. Secondo il capo di imputazione, il ricorrente, medico primario del reparto di ortopedia degli ospedali di Patti e S. Agata Militello, svolgeva su autorizzazione dell'AUSL 5 di Messina la libera professione presso lo studio "C.S.C. " s.r.I., (di cui lo stesso risultava essere socio, unitamente alla moglie e alla figlia), «Centro Medico convenzionato con I 'ospedale, omettendo di rilasciare le fatture relative alle prestazioni effettuate, su carta intestata all'ospedale e/o comunque indicando in fattura importi inferiori a quel/li realmente riscossi e, conseguentemente, omettendo di versare all 'ente ospedaliero la prevista percentuale sulle prestazioni, si appropriava ripetutamente di somme di denaro destinate alle casse dell'azienda ospedaliera di appartenenza». Penale Sent. Sez. 6 Num. 32689 Anno 2021 Presidente: CRISCUOLO ANNA Relatore: DI STEFANO PIERLUIGI Data Udienza: 17/06/2021 Il Tribunale aveva riqualificato tale condotta come truffa aggravata, ritenendo intervenuta la prescrizione. Secondo la ricostruzione del primo giudice «i testi escussi hanno riferito che RI aveva consegnato loro la ricevuta fiscale usando un bollettario fornito dall'ente che lo aveva autorizzato o che aveva ricevuto in nero le somme richieste». Per il Tribunale si trattava di una attività esterna "in nero" parallela a quella in convenzione in quanto i pazienti accedevano esclusivamente presso il suo studio privato senza alcun collegamento con l'attività dell'ente. La Corte di appello considerava che il medico autorizzato alla attività in intramenia è pubblico ufficiale nel momento in cui percepisce la quota parte degli onorari da versare nelle casse dell'ente di appartenenza;
nel caso di specie, il ricorrente secondo quanto acquisito in dibattimento, incassava in proprio tutto il provento dell'attività medica privata. Il ricorrente deduce: con il primo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione. Si è accertato che il ricorrente svolgeva sia attività privata "in nero" che attività in intramoenia. Nessun elemento è stato indicato per poter distinguere rispetto alle vicende in contestazione quali fossero attività effettivamente rientranti nell'ambito dell'attività per conto dell'Ospedale. Manca del tutto qualsiasi collegamento per ritenere che si trattasse di visite in intramoenia. Con secondo motivo vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego delle attenuanti generiche già riconosciute dal giudice di primo grado per le altre condotte per la quale in appello stata dichiarata la prescrizione. Il procuratore generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile. La parte civile ha presentato memoria. E' fondato il primo motivo di ricorso. La decisione appare estremamente sbrigativa. A pagina 20 e 21 della sentenza, dopo aver richiamato quale argomentazioni in diritto un precedente di questa Corte secondo la quale commette il reato di peculato il medico che, nell'ambito dell'attività intramoenia, autorizzato alla riscossione dell' onorario e al rilascio di fattura su apposito bollettario, si appropri delle relative somme, la Corte di appello spiega che nel caso di specie il ricorrente ha effettuato incassi non registrati «non rilasciando completamente ricevute, rilasciando ricevute non provenienti dall'apposito bollettario rilasciato dall' ASP ma su ricevute informali del tipo acquistate in cartoleria, rappresentando ai clienti che se avessero voluto la ricevuta avrebbero dovuto pagare un prezzo maggiore, ecc. » La Corte, però, non risolve un fondamentale argomento del giudice di primo grado, pur sintetizzato alla pagina 10 della sentenza di appello, ovvero che RI operava presso il proprio studio privato non solo quale professionista per conto della ASL ma svolgeva anche « una parallela attività economica sconosciuta all'ASL che per nulla aveva interferito sui titoli di possesso riconducibile agli introiti realizzati invece mediante il dovuto rilascio delle ricevute fiscali e I 'utilizzazione del bollettari». Proprio in riferimento alle modalità varie con le quali il ricorrente percepiva denaro non registrato, come rappresenta la Corte di appello, risulta la incertezza del ruolo da egli assunto, addetto all'incasso per conto della ASL o meno. Gli stessi casi citati alle pagine 21 e 22 sembrano rientrare principalmente nella attività «in nero» di cui ha riferito il Tribunale. Trattandosi di decisione di riforma di quella di primo grado, tutte le indicazioni necessarie dovevano essere contenute nella decisione di appello. Si impone quindi l'annullamento con rinvio, in accoglimento del primo motivo, dovendosi valutare la fondatezza o meno della ricostruzione del primo giudice quanto alle diverse modalità con le quali il ricorrente esercitava attività nello studio privato, ricostruzione necessaria per la qualificazione giuridica come peculato.
PQM
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Reggio Calabria. Roma, così deciso il 17 giugno 2021 il Congi liere estensore Pierlulí d4tefano il Presidente NA LO