Art. 10.
Per i casi di cessazioni dal servizio degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all' art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143 , e successive modificazioni, spettante nelle misure stabilite dall' art. 1 della legge 26 novembre 1953, n. 877 , e dall' art. 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 966 , assume la denominazione di rendita vitalizia costante. Tale rendita vitalizia, integrativa della pensione, viene corrisposta anche ai titolari che prestano opera retribuita, rimanendo per i predetti casi abrogate le norme di, cui all'ultimo comma dell'art. 2 sopra citato.
Le nuove misure delle pensioni spettanti ai sensi dei seguenti articoli 29, 30, 31 e 32 assorbono l'assegno supplementare di cui all' art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , e successive modificazioni, restando tale assegno soppresso come emolumento a se' stante nei riguardi dei titolari delle dette pensioni. (1) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 5 dicembre 1959, n.1077 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che a partire dal 1 gennaio 1958, per i casi di cessazione dal servizio degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, l'importo annuo lordo della rendita vitalizia costante prevista dall' art. 10 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , comprensivo della relativa quota per la tredicesima mensilita', e' elevato con effetto dalla data predetta:
a lire 78.000, per i titolari di pensione diretta di eta' non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensione diretta privilegiata;
a lire 59.800, per i titolari di pensione diretta non privilegiata di eta' inferiore a 60 anni;
a lire 53.300, per i titolari di pensione indiretta o di riversibilita'. --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 26 luglio 1965, n.965 ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "A decorrere dal 1 luglio 1965, la rendita vitalizia costante di cui all' articolo 10 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , e successive modificazioni e' soppressa."
Per i casi di cessazioni dal servizio degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali e alla Cassa per le pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge in poi, l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all' art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143 , e successive modificazioni, spettante nelle misure stabilite dall' art. 1 della legge 26 novembre 1953, n. 877 , e dall' art. 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 966 , assume la denominazione di rendita vitalizia costante. Tale rendita vitalizia, integrativa della pensione, viene corrisposta anche ai titolari che prestano opera retribuita, rimanendo per i predetti casi abrogate le norme di, cui all'ultimo comma dell'art. 2 sopra citato.
Le nuove misure delle pensioni spettanti ai sensi dei seguenti articoli 29, 30, 31 e 32 assorbono l'assegno supplementare di cui all' art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914 , e successive modificazioni, restando tale assegno soppresso come emolumento a se' stante nei riguardi dei titolari delle dette pensioni. (1) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 5 dicembre 1959, n.1077 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che a partire dal 1 gennaio 1958, per i casi di cessazione dal servizio degli iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali, l'importo annuo lordo della rendita vitalizia costante prevista dall' art. 10 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , comprensivo della relativa quota per la tredicesima mensilita', e' elevato con effetto dalla data predetta:
a lire 78.000, per i titolari di pensione diretta di eta' non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensione diretta privilegiata;
a lire 59.800, per i titolari di pensione diretta non privilegiata di eta' inferiore a 60 anni;
a lire 53.300, per i titolari di pensione indiretta o di riversibilita'. --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 26 luglio 1965, n.965 ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "A decorrere dal 1 luglio 1965, la rendita vitalizia costante di cui all' articolo 10 della legge 11 aprile 1955, n. 379 , e successive modificazioni e' soppressa."