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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 05/02/2025, n. 159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 159 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presi- dente relatore
Dott. Alberto Iachini Bellisarii
Consigliere
Dott. Federico Ria
Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 953/2023 R.G., posta in delibe- razione all'udienza collegiale del 22.01.2025 con trattazione scritta e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1
Francesca Ferrara giusta procura allegata all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE rappresentato e difeso dall'Avv. Diana Parte_2
Peschi giusta procura da considerarsi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante: “in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'ef- fetto, in riforma della Sentenza n. 275/2023 emessa dal Tri- bunale Ordinario di Lanciano, Sezione civile, Giudice Avv. Dott. Cesare D'Annunzio, nell'ambito del giudizio R.G. n.
241/2021, depositata in cancelleria in data 2.08.2023, notifi- cata il 25 agosto 2023, accogliere tutte le conclusioni avanza- te nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “in via principale e nel merito respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto rigettare altresì la domanda risarcitoria quantificata in euro 10.000,00 nei con- fronti di in via riconvenzionale accertare e Parte_1
dichiarare, per intervenuto usucapione ventennale,
l'acquisizione della proprietà a titolo originario del terreno si- to in Lanciano alla Via S. Maria dei Mesi catastalmente indi- viduato in N.C.E.U. p.lla 702 fg.24 sub4e5 da parte del sig.
e conseguentemente disattendere tutte le Parte_1
eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tri- bunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi come per legge oltre al rimborso forfettario per spese generali e CPA, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
L'appellato “Voglia L'Ecc. Corte di Appello adita, contrariis reiectis: in via principale e nel merito: dichiarare inammissi- bile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. Parte_3
avverso la sentenza n. 275/2023, resa dal Tribunale di
[...]
Lanciano, dott. Cesare D'Annunzio, proc. Rg. 241/2021 pub- blicata il 2.08.2023 e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di I grado impugnata;
con vittoria di spese e com- petenze dei due gradi di giudizio e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore”
2 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Lanciano n. 275/2023 pubblicata il 2.08.2023.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Lanciano ha accolto la domanda proposta da volta ad otte- Parte_2
nere, previo accertamento del proprio diritto di proprietà dell'area oggetto di causa, individuata in una porzione della p.lla 702 foglio 24, sub 4 e 5 sita in Lanciano, la dichiarazio- ne di occupazione sine titulo da parte di Parte_1
della predetta porzione, pari a circa 20 mq, della particella
(confinante con le p.lle 703 e 704 del foglio 24) e la conse- guente restituzione della stessa in proprio favore quale legit- timo proprietario, oltre al risarcimento dei danni quantificati nella misura di Euro 10.000,00 o nella misura maggiore o mi- nore che sarà determinata dal giudice, oltre interessi e rivalu- tazione e al pagamento delle spese di lite.
2. Si costituiva insistendo nel rigetto della Parte_1
domanda e spiegando domanda riconvenzionale finalizzata all'accertamento dell'acquisizione della predetta porzione as- seritamente occupata, per intervenuta usucapione ventennale, con vittoria di spese e competenze.
3. Il Tribunale, qualificando preliminarmente la domanda come azione di rivendica e ritenuto adempiuto l'onere proba- torio gravante sull'attore, decideva dichiarando sussistente l'occupazione senza titolo della porzione d'immobile di pro- prietà di quest'ultimo, con condanna del convenuto alla resti- tuzione della stessa ed al pagamento delle spese e competen- ze. Infine, non riteneva potesse riconoscersi alle dichiarazioni
3 dei testi addotti da parte convenuta l'effetto utile ad accoglie- re la domanda riconvenzionale di usucapione.
4. Nel proporre appello, ha censurato la Parte_1
decisione in quanto il Tribunale ha individuato in modo illo- gico la prova della proprietà della particella oggetto di usur- pazione e del relativo confine solo sulla base di quanto pro- spettato nella relazione del consulente di parte attrice, fondata semplicemente sulle mappe catastali, i cui dati potevano as- surgere unicamente a mero indizio, costituendo tali mappe un criterio secondario e sussidiario rispetto all'insieme degli elementi raccolti in fase istruttoria.
4.1 L'impugnante ha, inoltre, evidenziato la circostanza che i testi escussi avevano confermato sia che l'area occupata dal cordolo fosse sempre rimasta nella disponibilità del convenu- to, sia che i confini tra le proprietà di e era- Pt_2 Parte_1
no rimasti immutati e che nessuna variazione infrastrutturale era fino ad ora intervenuta, ma il Tribunale non vi avrebbe dato rilievo sulla scorta del rapporto di parentela sussistente con il convenuto, che ne avrebbe reso necessario un rigido vaglio di attendibilità.
4.2 L'appellante ha, altresì, insistito nella fondatezza della domanda di usucapione atteso il proprio possesso ultraven- tennale della porzione di immobile in contestazione, ritenuto incontestabile e comprovato dalla documentazione fotografica allegata agli atti, che avrebbe dimostrato la sussistenza dello status quo ante identico a quello attuale.
4.3 Infine, il ha contestato la mancata compensa- Parte_1
zione delle spese, ravvisando nel caso di specie una ipotesi di reciproca soccombenza, essendo state proposte dal una Pt_2
4 pluralità di domande formulate nel medesimo giudizio delle quali solo una aveva trovato accoglimento.
5. si è costituito in giudizio eccependo preli- Parte_2 minarmente l'inammissibilità dell'appello e concludendo per il rigetto della domanda con integrale conferma della sentenza appellata.
6. L' eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato è infondata.
6.1 In generale, l'atto di appello, con le precisazioni che si fa- ranno in sede di specifica delibazione del terzo motivo, con- sente di avere chiara contezza, nei termini sopra riassunti, de- gli aspetti di fatto e giuridici oggetto del gravame, oltre che delle ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale del giudice di primo grado, correlate a quelle alternative su cui si basa la richiesta riforma della decisione (nel senso che, in considerazione della sua perdurante natura di revisio prio- ris instantiae, l'appello, il quale mantiene la sua diversità ri- spetto alle impugnazioni a critica vincolata, non debba rivesti- re particolari forme sacramentali ovvero presentare un proget- to alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, ma è sufficiente che contenga la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte vo- litiva una argomentativa che confuti e contrasti le ragioni ad- dotte dal primo giudice, v., per tutte, Cass. SS.UU. sent.
27199/2017).
7.Vanno ora a delibati i motivi di impugnazione.
5 8. Deve, preliminarmente, osservarsi che nell'atto di appello nessun argomento è stato speso a sostegno dell'originaria contestazione di difetto di prova richiesta per l'esercizio dell'azione di rivendicazione, in relazione alla quale il Tribu- nale si è espresso rilevandone l'infondatezza e applicando la nota giurisprudenza di vertice che ritiene attenuato il rigore probatorio in caso di mancata contestazione, da parte del con- venuto, dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, come nella specie (Cass. n. 22598/2020, Cass. n.
694/2016); pertanto, deve dichiararsi la formazione del giudi- cato in relazione al relativo capo della sentenza non oggetto di impugnazione.
9. I primi due motivi vengono esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi e, sotto diversi profili, sostanzial- mente sovrapponibili vertendo entrambi sull'individuazione del confine tra le proprietà delle odierne parti in causa e sulla prova del lamentato sconfinamento.
10. Si duole l'appellante che il giudice di prima istanza, senza spiegare le ragioni per le quali ha disatteso l'elaborato peritale del convenuto, ha individuato l'area oggetto di occupazione, e quindi la linea di confine in contestazione, secondo quanto prospettato dall'Arch. tecnico di parte attrice, il quale Pt_2
era giunto alle proprie conclusioni solo sulla base dei dati de- rivanti dalle mappe catastali.
10.1 Aggiunge l'impugnante che, invece, dalle testimonianze raccolte e dalle rilevazioni anche fotografiche effettuate dal proprio tecnico, era evincibile che i confini tra la proprietà di e oltre ad essere delimitati dal muro peri- Pt_2 Parte_1 metrale dell'abitazione dell'originario attore, erano rimasti
6 immutati, atteso che quello stato dei luoghi era già esistente prima che il acquistasse il fabbricato, ovvero da oltre Pt_2 vent'anni e che nessuna variazione infrastrutturale era mai in- tervenuta, tranne che due interventi e modifiche puramente funzionali da lui operate, quali la realizzazione del cancello pedonale adiacente al cancello carrabile del e del mas- Pt_2 setto in cemento. Pertanto, l'unica invasione effettuata da es- so appellante sarebbe stata la posa in opera dei paletti in ferro necessari per sistemare il telo oscurante, rientranti nella cate- goria dei lavori di ordinaria manutenzione.
11. Tale doglianza non può essere accolta.12. Come corretta- mente evidenziato dal primo giudice, ciò che assume rilievo nel caso in esame ai fini della decisione è la verifica dell'esatta estensione della p.lla 702, e la localizzazione delle opere che l'attore assume lesive del proprio diritto di proprie- tà cioè il massetto il calcestruzzo e la recinzione.
12.1 Non colgono nel segno, in quanto contraddittorie e di difficile comprensione, le contestazioni dell'appellante, il quale, nel censurare la sentenza laddove ha individuato l'estensione esatta della particella 702 e quindi il confine tra le proprietà accogliendo la tesi di parte attrice, dapprima rile- va che “ i tecnici di parte non possono stabilire né determi- nare nessun confine di proprietà ma illustrare la sola rappre- sentazione della linea grafica desumibile dalle mappe cata- stali” per poi, invece, dedurre che “ dalla ricostruzione del confine eseguita del geometra si evidenzia CP_1
l'esistenza di un confine di fatto ben definito” ed ancora lad- dove nel contestare la prova fornita dall'attore ritenuta assolu- tamente insufficiente in quanto basata sulla mappa catastale
7 d'impianto (pag.3) deduce successivamente (pagg 4 e 5) il contrario ovvero che “nel caso di specie le linee catastali non sono di impianto”.
12.2 Osserva la Corte che il Tribunale ha vagliato corretta- mente l'intero compendio probatorio documentale costituito dalle perizie dei due tecnici di parte e, soprattutto, dalla do- cumentazione fotografica prodotta dall'attore unitamente alla memoria istruttoria ed allegata al deposito sismico rilasciato dalla provincia di Chieti n.4825 con prot. 4595 del 9.9.2005, acquisita in fase di presentazione dell'istanza al protocollo provinciale con il n. 746 del 21.02.2005 per i lavori di manu- tenzione del tetto, individuando da quest'ultima produzione, mai contestata da “l'unica dalla quale trarre Parte_1 elementi di valutazione finalizzati all'individuazione delle opere ritenute lesive da parte dell'attore contenendo la rap- presentazione dello stato attuale”.
12.3 Il tecnico dell'originaria parte attrice, Arch. ha Pt_2
indicato il confine tra gli immobili delle parti, così come indi- viduato tramite le mappe catastali, nella parte esterna del cor- dolo di cemento delimitante le due proprietà che ab origine, nel 2005, come documentato dalle immagini fotografiche prodotte, era demarcato da una rete gialla in plastica, che, come prospettato dal primo giudice “l'attore descrive come effettivo limite della proprietà, la cui presenza non avrebbe altresì senso” , oltre ad un dirupo nella parte corrispondente alla p.lla 704 del convenuto. La costruzione del cordolo – è bene sottolinearlo – fu necessaria per rafforzare le fondazioni dell'immobile dell'attore e trattasi di circostanza pacifica. Ta- le ricostruzione, proprio perché rispondente a dei dati oggetti-
8 vi, quali quelli catastali, e soprattutto perché comprovata dalle foto allegate all'Ente competente allorché fu necessario effet- tuare lavori di manutenzione del tetto nel 2005, raffiguranti lo stato dei luoghi, ben diverso da quello attuale, è stata corret- tamente e positivamente vagliata dal Tribunale al fine di de- terminare la corretta individuazione dei confini tra le proprie- tà. Del resto – è bene sottolinearlo nuovamente - le foto pro- dotte dall'attore con la memoria ex art. 183 cpc ed allegate al deposito sismico per i lavori di manutenzione del tetto nel
2005 danno conto di come nel tempo lo stato dei luoghi sia stato progressivamente modificato ad opera del Parte_1
che ha invaso, appropriandosene, una porzione della particel- la 702 di proprietà dell'attore. In particolare, da esse si evin- ce che non vi era il cancello pedonale posto in adiacenza al cancello carrabile esistente del (come peraltro afferma- Pt_2 to dallo stesso convenuto oggi appellante , Parte_1
e non vi era il massetto in cemento, che ha sostituito la scar- pata, né i paletti in ferro adiacenti alla recinzione, cui seguì
l'apposizione da parte del del telo oscurante. La Parte_1
ringhiera ed il cancello carrabile delimitavano semplicemente la stradina di accesso al locale garage del la quale Parte_1
risultava su di un lato confinante con la corte del fabbricato posta ad un livello di oltre un metro più basso e dall'altro lato con la predetta scarpata come si evince dalla foto n. 1 (ibi- dem), che presentava un varco a riprova che non rappresen- tava affatto un confine e consentiva all'attore e proprietario l'accesso all'area delimitata dal cordolo, che nel 2005 era po- sto all'interno della rete gialla visibile nella foto.
9 Di contro, priva di specifico carattere tecnico deve ritenersi la perizia di parte di a firma del Geom. la Parte_1 CP_1
quale si sostanzia in mere argomentazioni di diritto corrobo- rate da una ricognizione meramente visiva sui lotti di proprie- tà, dalla lettura della relazione dell'Arch. con semplice Pt_2 analisi delle fotografie ivi esistenti e nell'assunzione di testi- monianze di persone a conoscenza dei fatti, in totale difetto di alcun contraddittorio. Peraltro, lo stesso tecnico conclude l'elaborato dichiarando la propria impossibilità a determinare il confine tra le proprietà.
12.4 L'analisi del Tribunale in ordine all'esatta individuazio- ne della particella 702 e, di conseguenza, del confine tra le due proprietà, dalla quale la Corte ritiene di non doversi di- scostare in quanto logica e priva di contraddizioni è corrobo- rata anche dalle risultanze della prova testimoniale ed in par- ticolare dalle dichiarazioni dirimenti rese da _1
, testimone di parte attrice, escusso all'udienza del 27
[...]
giugno 2022, indifferente - il quale, proprio nel 2005, aveva svolto dei rilievi tecnici sull'immobile e sulla particella in questione finalizzati alla redazione del progetto di ristruttura- zione dell'immobile del - che, interrogato sui capitoli Pt_2 di cui alla memoria istruttoria di parte attrice dell'11.3.2022, dichiarava: Sub 12. “È vera la circostanza. Ho svolto dei ri- lievi celerimetrici topografico e planoaltimetrici essendo in possesso della necessaria attrezzatura e constatai la corri- spondenza dello stato di fatto e dei luoghi alla planimetria catastale.” Sub 13 – si mostra la foto sub 1 “Confermo che lo stato dei luoghi era quello rappresentato nella foto che mi mostrate. Lo zoccolo di fondazione in calcestruzzo era pro-
10 fondo circa 70-80 cm se non ricordo male e corrispondeva esattamente con la linea di confine catastale nel senso che era posizionato lungo di essa senza oltrepassarla. La recin- zione metallica visibile nella foto era ubicata all'interno della proprietà del e delimitava la rampa di accesso al lo- Pt_2 cale garage perché c'era un dislivello di 1-2 mt tra la rampa ed il terreno sottostante che era incolto” ed ancora, Sub. 19
“E' vero, si tratta di tutte opere realizzate successivamente al mio sopralluogo” (riferendosi a quelle realizzate dal
. Parte_1
12.5 Non rilevanti, ed evidentemente inattendibili, di contro,
a sostegno della tesi di parte appellante, appaiono le dichiara- zioni rese dai propri testimoni e Testimone_2 Tes_3
in quanto legati da vincolo di parentela con il
[...]
convenuto, stante il diverso stato dei luoghi documentato dal- le fotografie del 2005.
13. Pertanto, dall'analisi dell'intero compendio probatorio ri- sulta dimostrato lo sconfinamento ai danni dell'appellato con conseguente conferma sul punto della gravata sentenza.
14. In ordine alla domanda riconvenzionale di usucapione promossa dall'odierno appellante in primo grado nel terzo motivo d'appello, questi sostiene la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie ed in particolare il pos- sesso ultra ventennale ritenuto incontestabile e comprovato dalla documentazione fotografica in atti, nonché l'utilizzo uti dominus della proprietà oggetto di rivendica mediante, ad esempio la costruzione del massetto in calcestruzzo,
l'edificazione dei paletti metallici per sorreggere la rete edifi- catoria e l'edificazione del cancelletto carrabile.
11 14.1 Il motivo è inammissibile perché proposto in evidente violazione dell'art. 342 cpc, secondo cui la motivazione dell'atto deve contenere a pena di inammissibilità
l'indicazione delle modifiche che vengono richieste alla rico- struzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado non- ché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impu- gnata. Ed invero, secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte: “In tema di giudizio d'appello - che non è un “iudicium novum”, ma una “revisio prioris instantiae” - il requisito della specificità dei motivi dettato dall'art. 342 c.p.c., esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano con- trapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinarne il fonda- mento logico giuridico, ciò risolvendosi in una valutazione del fatto processuale che impone una verifica in concreto, ispirata ad un principio di simmetria e condotta alla luce del raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell'atto di gravame, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate risultino le argomentazioni del pri- mo, tanto più puntuali devono profilarsi quelle utilizzate nel secondo per confutare l'impianto motivazionale del giudice di prime cure”. (Cassazione civile, sez. II, 23/02/2017, n. 4695).
14.2 L'appellante, difatti, non svolge alcuna censura alla sen- tenza in ordine alla propria domanda di usucapione, non con- trapponendo delle proprie argomentazioni volte ad incrinarne il fondamento logico- giuridico, come se questa “tamquam non esset” ma sostanziandosi semplicemente in una ripropo- sizione delle generiche deduzioni in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi fondamentali idonei ad invocare
12 l'usucapione ed in particolare il possesso ventennale. È difatti necessario che alla parte volitiva dell'appello sempre si ac- compagni, “a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte” ,una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. 9244/2007), men- tre nella specie l'appellante più che censurare la decisione che, in ogni caso ha correttamente spiegato le ragioni per le quali la domanda non è stata accolta – non ha per nulla indi- cato gli specifici motivi secondo i quali il Giudice avrebbe er- rato.
15. Con il quarto motivo l'appellante si duole della mancata compensazione, totale o parziale delle spese nonostante il
Tribunale abbia accolto solo la domanda principale avanzata dal rigettandone la richiesta di risarcimento danni. Pt_2
16. Anche tale motivo è infondato.
17. La regolamentazione delle spese di primo grado è stata correttamente operata dal primo giudice in conformità al principio generale di soccombenza che regola la materia, do- vendosi peraltro escludere ogni ipotesi di compensazione an- che in ragione del rigetto della domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta.
18. Dunque, l'appello deve essere respinto.
19. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano come in dispositivo, in conformità dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati al D.M. n.147 del
13/8/2022, tenuto conto del valore della causa (corrisponden- te al petitum), delle attività processuali svolte, con riduzione
13 al minimo del compenso per la fase di trattazione e istruttoria stante l'assenza di quest'ultima.
20. Attesa la soccombenza dell'appellante ricorrono i presup- posti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012 che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n.14594 del 2016, Cass.n.18523/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronun- ciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano pronunciata in data 2.8.2023 n.
275/23 r.g. 241/21, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) respinge l'appello e conferma la gravata sentenza;
2) condanna parte appellante alla refusione delle spese del grado in favore del procuratore dell'appellata costituita dichiaratosi antistatario che liquida in euro 4.888,00 per compensi, oltre Cap 4% e Iva se dovuta;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in mi- sura pari a quello già dovuto per l'impugnazione
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Silvia Rita Fabrizio
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA composta dai Signori magistrati:
Dott. Silvia Rita Fabrizio Presi- dente relatore
Dott. Alberto Iachini Bellisarii
Consigliere
Dott. Federico Ria
Consigliere
riunita in Camera di Consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 953/2023 R.G., posta in delibe- razione all'udienza collegiale del 22.01.2025 con trattazione scritta e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' Avv. Parte_1
Francesca Ferrara giusta procura allegata all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE rappresentato e difeso dall'Avv. Diana Parte_2
Peschi giusta procura da considerarsi apposta in calce alla comparsa di costituzione in appello;
APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
L'appellante: “in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'ef- fetto, in riforma della Sentenza n. 275/2023 emessa dal Tri- bunale Ordinario di Lanciano, Sezione civile, Giudice Avv. Dott. Cesare D'Annunzio, nell'ambito del giudizio R.G. n.
241/2021, depositata in cancelleria in data 2.08.2023, notifi- cata il 25 agosto 2023, accogliere tutte le conclusioni avanza- te nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “in via principale e nel merito respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto e per l'effetto rigettare altresì la domanda risarcitoria quantificata in euro 10.000,00 nei con- fronti di in via riconvenzionale accertare e Parte_1
dichiarare, per intervenuto usucapione ventennale,
l'acquisizione della proprietà a titolo originario del terreno si- to in Lanciano alla Via S. Maria dei Mesi catastalmente indi- viduato in N.C.E.U. p.lla 702 fg.24 sub4e5 da parte del sig.
e conseguentemente disattendere tutte le Parte_1
eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tri- bunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi come per legge oltre al rimborso forfettario per spese generali e CPA, relativi ad entrambi i gradi di giudizio”
L'appellato “Voglia L'Ecc. Corte di Appello adita, contrariis reiectis: in via principale e nel merito: dichiarare inammissi- bile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. Parte_3
avverso la sentenza n. 275/2023, resa dal Tribunale di
[...]
Lanciano, dott. Cesare D'Annunzio, proc. Rg. 241/2021 pub- blicata il 2.08.2023 e per l'effetto confermare integralmente la sentenza di I grado impugnata;
con vittoria di spese e com- petenze dei due gradi di giudizio e con distrazione in favore del sottoscritto procuratore”
2 OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di
Lanciano n. 275/2023 pubblicata il 2.08.2023.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Lanciano ha accolto la domanda proposta da volta ad otte- Parte_2
nere, previo accertamento del proprio diritto di proprietà dell'area oggetto di causa, individuata in una porzione della p.lla 702 foglio 24, sub 4 e 5 sita in Lanciano, la dichiarazio- ne di occupazione sine titulo da parte di Parte_1
della predetta porzione, pari a circa 20 mq, della particella
(confinante con le p.lle 703 e 704 del foglio 24) e la conse- guente restituzione della stessa in proprio favore quale legit- timo proprietario, oltre al risarcimento dei danni quantificati nella misura di Euro 10.000,00 o nella misura maggiore o mi- nore che sarà determinata dal giudice, oltre interessi e rivalu- tazione e al pagamento delle spese di lite.
2. Si costituiva insistendo nel rigetto della Parte_1
domanda e spiegando domanda riconvenzionale finalizzata all'accertamento dell'acquisizione della predetta porzione as- seritamente occupata, per intervenuta usucapione ventennale, con vittoria di spese e competenze.
3. Il Tribunale, qualificando preliminarmente la domanda come azione di rivendica e ritenuto adempiuto l'onere proba- torio gravante sull'attore, decideva dichiarando sussistente l'occupazione senza titolo della porzione d'immobile di pro- prietà di quest'ultimo, con condanna del convenuto alla resti- tuzione della stessa ed al pagamento delle spese e competen- ze. Infine, non riteneva potesse riconoscersi alle dichiarazioni
3 dei testi addotti da parte convenuta l'effetto utile ad accoglie- re la domanda riconvenzionale di usucapione.
4. Nel proporre appello, ha censurato la Parte_1
decisione in quanto il Tribunale ha individuato in modo illo- gico la prova della proprietà della particella oggetto di usur- pazione e del relativo confine solo sulla base di quanto pro- spettato nella relazione del consulente di parte attrice, fondata semplicemente sulle mappe catastali, i cui dati potevano as- surgere unicamente a mero indizio, costituendo tali mappe un criterio secondario e sussidiario rispetto all'insieme degli elementi raccolti in fase istruttoria.
4.1 L'impugnante ha, inoltre, evidenziato la circostanza che i testi escussi avevano confermato sia che l'area occupata dal cordolo fosse sempre rimasta nella disponibilità del convenu- to, sia che i confini tra le proprietà di e era- Pt_2 Parte_1
no rimasti immutati e che nessuna variazione infrastrutturale era fino ad ora intervenuta, ma il Tribunale non vi avrebbe dato rilievo sulla scorta del rapporto di parentela sussistente con il convenuto, che ne avrebbe reso necessario un rigido vaglio di attendibilità.
4.2 L'appellante ha, altresì, insistito nella fondatezza della domanda di usucapione atteso il proprio possesso ultraven- tennale della porzione di immobile in contestazione, ritenuto incontestabile e comprovato dalla documentazione fotografica allegata agli atti, che avrebbe dimostrato la sussistenza dello status quo ante identico a quello attuale.
4.3 Infine, il ha contestato la mancata compensa- Parte_1
zione delle spese, ravvisando nel caso di specie una ipotesi di reciproca soccombenza, essendo state proposte dal una Pt_2
4 pluralità di domande formulate nel medesimo giudizio delle quali solo una aveva trovato accoglimento.
5. si è costituito in giudizio eccependo preli- Parte_2 minarmente l'inammissibilità dell'appello e concludendo per il rigetto della domanda con integrale conferma della sentenza appellata.
6. L' eccezione d'inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellato è infondata.
6.1 In generale, l'atto di appello, con le precisazioni che si fa- ranno in sede di specifica delibazione del terzo motivo, con- sente di avere chiara contezza, nei termini sopra riassunti, de- gli aspetti di fatto e giuridici oggetto del gravame, oltre che delle ragioni di dissenso rispetto al percorso motivazionale del giudice di primo grado, correlate a quelle alternative su cui si basa la richiesta riforma della decisione (nel senso che, in considerazione della sua perdurante natura di revisio prio- ris instantiae, l'appello, il quale mantiene la sua diversità ri- spetto alle impugnazioni a critica vincolata, non debba rivesti- re particolari forme sacramentali ovvero presentare un proget- to alternativo di decisione da contrapporre a quello di primo grado, ma è sufficiente che contenga la chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte vo- litiva una argomentativa che confuti e contrasti le ragioni ad- dotte dal primo giudice, v., per tutte, Cass. SS.UU. sent.
27199/2017).
7.Vanno ora a delibati i motivi di impugnazione.
5 8. Deve, preliminarmente, osservarsi che nell'atto di appello nessun argomento è stato speso a sostegno dell'originaria contestazione di difetto di prova richiesta per l'esercizio dell'azione di rivendicazione, in relazione alla quale il Tribu- nale si è espresso rilevandone l'infondatezza e applicando la nota giurisprudenza di vertice che ritiene attenuato il rigore probatorio in caso di mancata contestazione, da parte del con- venuto, dell'originaria appartenenza del bene ad un comune dante causa, come nella specie (Cass. n. 22598/2020, Cass. n.
694/2016); pertanto, deve dichiararsi la formazione del giudi- cato in relazione al relativo capo della sentenza non oggetto di impugnazione.
9. I primi due motivi vengono esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi e, sotto diversi profili, sostanzial- mente sovrapponibili vertendo entrambi sull'individuazione del confine tra le proprietà delle odierne parti in causa e sulla prova del lamentato sconfinamento.
10. Si duole l'appellante che il giudice di prima istanza, senza spiegare le ragioni per le quali ha disatteso l'elaborato peritale del convenuto, ha individuato l'area oggetto di occupazione, e quindi la linea di confine in contestazione, secondo quanto prospettato dall'Arch. tecnico di parte attrice, il quale Pt_2
era giunto alle proprie conclusioni solo sulla base dei dati de- rivanti dalle mappe catastali.
10.1 Aggiunge l'impugnante che, invece, dalle testimonianze raccolte e dalle rilevazioni anche fotografiche effettuate dal proprio tecnico, era evincibile che i confini tra la proprietà di e oltre ad essere delimitati dal muro peri- Pt_2 Parte_1 metrale dell'abitazione dell'originario attore, erano rimasti
6 immutati, atteso che quello stato dei luoghi era già esistente prima che il acquistasse il fabbricato, ovvero da oltre Pt_2 vent'anni e che nessuna variazione infrastrutturale era mai in- tervenuta, tranne che due interventi e modifiche puramente funzionali da lui operate, quali la realizzazione del cancello pedonale adiacente al cancello carrabile del e del mas- Pt_2 setto in cemento. Pertanto, l'unica invasione effettuata da es- so appellante sarebbe stata la posa in opera dei paletti in ferro necessari per sistemare il telo oscurante, rientranti nella cate- goria dei lavori di ordinaria manutenzione.
11. Tale doglianza non può essere accolta.12. Come corretta- mente evidenziato dal primo giudice, ciò che assume rilievo nel caso in esame ai fini della decisione è la verifica dell'esatta estensione della p.lla 702, e la localizzazione delle opere che l'attore assume lesive del proprio diritto di proprie- tà cioè il massetto il calcestruzzo e la recinzione.
12.1 Non colgono nel segno, in quanto contraddittorie e di difficile comprensione, le contestazioni dell'appellante, il quale, nel censurare la sentenza laddove ha individuato l'estensione esatta della particella 702 e quindi il confine tra le proprietà accogliendo la tesi di parte attrice, dapprima rile- va che “ i tecnici di parte non possono stabilire né determi- nare nessun confine di proprietà ma illustrare la sola rappre- sentazione della linea grafica desumibile dalle mappe cata- stali” per poi, invece, dedurre che “ dalla ricostruzione del confine eseguita del geometra si evidenzia CP_1
l'esistenza di un confine di fatto ben definito” ed ancora lad- dove nel contestare la prova fornita dall'attore ritenuta assolu- tamente insufficiente in quanto basata sulla mappa catastale
7 d'impianto (pag.3) deduce successivamente (pagg 4 e 5) il contrario ovvero che “nel caso di specie le linee catastali non sono di impianto”.
12.2 Osserva la Corte che il Tribunale ha vagliato corretta- mente l'intero compendio probatorio documentale costituito dalle perizie dei due tecnici di parte e, soprattutto, dalla do- cumentazione fotografica prodotta dall'attore unitamente alla memoria istruttoria ed allegata al deposito sismico rilasciato dalla provincia di Chieti n.4825 con prot. 4595 del 9.9.2005, acquisita in fase di presentazione dell'istanza al protocollo provinciale con il n. 746 del 21.02.2005 per i lavori di manu- tenzione del tetto, individuando da quest'ultima produzione, mai contestata da “l'unica dalla quale trarre Parte_1 elementi di valutazione finalizzati all'individuazione delle opere ritenute lesive da parte dell'attore contenendo la rap- presentazione dello stato attuale”.
12.3 Il tecnico dell'originaria parte attrice, Arch. ha Pt_2
indicato il confine tra gli immobili delle parti, così come indi- viduato tramite le mappe catastali, nella parte esterna del cor- dolo di cemento delimitante le due proprietà che ab origine, nel 2005, come documentato dalle immagini fotografiche prodotte, era demarcato da una rete gialla in plastica, che, come prospettato dal primo giudice “l'attore descrive come effettivo limite della proprietà, la cui presenza non avrebbe altresì senso” , oltre ad un dirupo nella parte corrispondente alla p.lla 704 del convenuto. La costruzione del cordolo – è bene sottolinearlo – fu necessaria per rafforzare le fondazioni dell'immobile dell'attore e trattasi di circostanza pacifica. Ta- le ricostruzione, proprio perché rispondente a dei dati oggetti-
8 vi, quali quelli catastali, e soprattutto perché comprovata dalle foto allegate all'Ente competente allorché fu necessario effet- tuare lavori di manutenzione del tetto nel 2005, raffiguranti lo stato dei luoghi, ben diverso da quello attuale, è stata corret- tamente e positivamente vagliata dal Tribunale al fine di de- terminare la corretta individuazione dei confini tra le proprie- tà. Del resto – è bene sottolinearlo nuovamente - le foto pro- dotte dall'attore con la memoria ex art. 183 cpc ed allegate al deposito sismico per i lavori di manutenzione del tetto nel
2005 danno conto di come nel tempo lo stato dei luoghi sia stato progressivamente modificato ad opera del Parte_1
che ha invaso, appropriandosene, una porzione della particel- la 702 di proprietà dell'attore. In particolare, da esse si evin- ce che non vi era il cancello pedonale posto in adiacenza al cancello carrabile esistente del (come peraltro afferma- Pt_2 to dallo stesso convenuto oggi appellante , Parte_1
e non vi era il massetto in cemento, che ha sostituito la scar- pata, né i paletti in ferro adiacenti alla recinzione, cui seguì
l'apposizione da parte del del telo oscurante. La Parte_1
ringhiera ed il cancello carrabile delimitavano semplicemente la stradina di accesso al locale garage del la quale Parte_1
risultava su di un lato confinante con la corte del fabbricato posta ad un livello di oltre un metro più basso e dall'altro lato con la predetta scarpata come si evince dalla foto n. 1 (ibi- dem), che presentava un varco a riprova che non rappresen- tava affatto un confine e consentiva all'attore e proprietario l'accesso all'area delimitata dal cordolo, che nel 2005 era po- sto all'interno della rete gialla visibile nella foto.
9 Di contro, priva di specifico carattere tecnico deve ritenersi la perizia di parte di a firma del Geom. la Parte_1 CP_1
quale si sostanzia in mere argomentazioni di diritto corrobo- rate da una ricognizione meramente visiva sui lotti di proprie- tà, dalla lettura della relazione dell'Arch. con semplice Pt_2 analisi delle fotografie ivi esistenti e nell'assunzione di testi- monianze di persone a conoscenza dei fatti, in totale difetto di alcun contraddittorio. Peraltro, lo stesso tecnico conclude l'elaborato dichiarando la propria impossibilità a determinare il confine tra le proprietà.
12.4 L'analisi del Tribunale in ordine all'esatta individuazio- ne della particella 702 e, di conseguenza, del confine tra le due proprietà, dalla quale la Corte ritiene di non doversi di- scostare in quanto logica e priva di contraddizioni è corrobo- rata anche dalle risultanze della prova testimoniale ed in par- ticolare dalle dichiarazioni dirimenti rese da _1
, testimone di parte attrice, escusso all'udienza del 27
[...]
giugno 2022, indifferente - il quale, proprio nel 2005, aveva svolto dei rilievi tecnici sull'immobile e sulla particella in questione finalizzati alla redazione del progetto di ristruttura- zione dell'immobile del - che, interrogato sui capitoli Pt_2 di cui alla memoria istruttoria di parte attrice dell'11.3.2022, dichiarava: Sub 12. “È vera la circostanza. Ho svolto dei ri- lievi celerimetrici topografico e planoaltimetrici essendo in possesso della necessaria attrezzatura e constatai la corri- spondenza dello stato di fatto e dei luoghi alla planimetria catastale.” Sub 13 – si mostra la foto sub 1 “Confermo che lo stato dei luoghi era quello rappresentato nella foto che mi mostrate. Lo zoccolo di fondazione in calcestruzzo era pro-
10 fondo circa 70-80 cm se non ricordo male e corrispondeva esattamente con la linea di confine catastale nel senso che era posizionato lungo di essa senza oltrepassarla. La recin- zione metallica visibile nella foto era ubicata all'interno della proprietà del e delimitava la rampa di accesso al lo- Pt_2 cale garage perché c'era un dislivello di 1-2 mt tra la rampa ed il terreno sottostante che era incolto” ed ancora, Sub. 19
“E' vero, si tratta di tutte opere realizzate successivamente al mio sopralluogo” (riferendosi a quelle realizzate dal
. Parte_1
12.5 Non rilevanti, ed evidentemente inattendibili, di contro,
a sostegno della tesi di parte appellante, appaiono le dichiara- zioni rese dai propri testimoni e Testimone_2 Tes_3
in quanto legati da vincolo di parentela con il
[...]
convenuto, stante il diverso stato dei luoghi documentato dal- le fotografie del 2005.
13. Pertanto, dall'analisi dell'intero compendio probatorio ri- sulta dimostrato lo sconfinamento ai danni dell'appellato con conseguente conferma sul punto della gravata sentenza.
14. In ordine alla domanda riconvenzionale di usucapione promossa dall'odierno appellante in primo grado nel terzo motivo d'appello, questi sostiene la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie ed in particolare il pos- sesso ultra ventennale ritenuto incontestabile e comprovato dalla documentazione fotografica in atti, nonché l'utilizzo uti dominus della proprietà oggetto di rivendica mediante, ad esempio la costruzione del massetto in calcestruzzo,
l'edificazione dei paletti metallici per sorreggere la rete edifi- catoria e l'edificazione del cancelletto carrabile.
11 14.1 Il motivo è inammissibile perché proposto in evidente violazione dell'art. 342 cpc, secondo cui la motivazione dell'atto deve contenere a pena di inammissibilità
l'indicazione delle modifiche che vengono richieste alla rico- struzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado non- ché l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impu- gnata. Ed invero, secondo la giurisprudenza della Suprema
Corte: “In tema di giudizio d'appello - che non è un “iudicium novum”, ma una “revisio prioris instantiae” - il requisito della specificità dei motivi dettato dall'art. 342 c.p.c., esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano con- trapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinarne il fonda- mento logico giuridico, ciò risolvendosi in una valutazione del fatto processuale che impone una verifica in concreto, ispirata ad un principio di simmetria e condotta alla luce del raffronto tra la motivazione del provvedimento appellato e la formulazione dell'atto di gravame, nel senso che quanto più approfondite e dettagliate risultino le argomentazioni del pri- mo, tanto più puntuali devono profilarsi quelle utilizzate nel secondo per confutare l'impianto motivazionale del giudice di prime cure”. (Cassazione civile, sez. II, 23/02/2017, n. 4695).
14.2 L'appellante, difatti, non svolge alcuna censura alla sen- tenza in ordine alla propria domanda di usucapione, non con- trapponendo delle proprie argomentazioni volte ad incrinarne il fondamento logico- giuridico, come se questa “tamquam non esset” ma sostanziandosi semplicemente in una ripropo- sizione delle generiche deduzioni in ordine alla sussistenza di tutti gli elementi fondamentali idonei ad invocare
12 l'usucapione ed in particolare il possesso ventennale. È difatti necessario che alla parte volitiva dell'appello sempre si ac- compagni, “a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte” ,una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice (Cass. 9244/2007), men- tre nella specie l'appellante più che censurare la decisione che, in ogni caso ha correttamente spiegato le ragioni per le quali la domanda non è stata accolta – non ha per nulla indi- cato gli specifici motivi secondo i quali il Giudice avrebbe er- rato.
15. Con il quarto motivo l'appellante si duole della mancata compensazione, totale o parziale delle spese nonostante il
Tribunale abbia accolto solo la domanda principale avanzata dal rigettandone la richiesta di risarcimento danni. Pt_2
16. Anche tale motivo è infondato.
17. La regolamentazione delle spese di primo grado è stata correttamente operata dal primo giudice in conformità al principio generale di soccombenza che regola la materia, do- vendosi peraltro escludere ogni ipotesi di compensazione an- che in ragione del rigetto della domanda riconvenzionale spiegata da parte convenuta.
18. Dunque, l'appello deve essere respinto.
19. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liqui- dano come in dispositivo, in conformità dei parametri di cui al D.M. 55/2014 come aggiornati al D.M. n.147 del
13/8/2022, tenuto conto del valore della causa (corrisponden- te al petitum), delle attività processuali svolte, con riduzione
13 al minimo del compenso per la fase di trattazione e istruttoria stante l'assenza di quest'ultima.
20. Attesa la soccombenza dell'appellante ricorrono i presup- posti per l'applicazione dell'art. 1, comma 17 L. 228/2012 che prevede l'obbligo del versamento da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n.14594 del 2016, Cass.n.18523/2014).
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronun- ciando sull'appello come sopra proposto avverso la sentenza del Tribunale di Lanciano pronunciata in data 2.8.2023 n.
275/23 r.g. 241/21, così decide nel contraddittorio delle parti:
1) respinge l'appello e conferma la gravata sentenza;
2) condanna parte appellante alla refusione delle spese del grado in favore del procuratore dell'appellata costituita dichiaratosi antistatario che liquida in euro 4.888,00 per compensi, oltre Cap 4% e Iva se dovuta;
3) dichiara che la parte appellante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in mi- sura pari a quello già dovuto per l'impugnazione
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2025.
Il Presidente estensore
Silvia Rita Fabrizio
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