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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 21/10/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 886/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
GI ON, giusta procura in atti ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Franco Pasut, in virtù di procura generale alle liti del
21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep./Racc, nn° 80974/21569; Persona_1
resistente
NONCHE'
( ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Maggi, giusta procura versata in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/04/2017 roponeva ricorso avverso Parte_1
estratto di ruolo relativo a 14 cartelle esattoriali, ovvero la 071 2004 0028883848000, 071
2005 0009910215000, 071 2005 0380305557000, 071 2006 0303171946000, 071 2007
1 0230035517000, 071 2008 0144092677000, 071 200 80176214776000, 071 2008
0256896526000, 071 2009 0038591339000, 071 2009 0069154573000, 071 2009
0126273759000, 071 20090 197088815000, 071 2010 0080947562000, 071 2010
0129732736000 tutte relativa a crediti di pertinenza dell' . CP_1
Il ricorrente lamentava che le cartelle indicate nell'estratto di ruolo non sarebbero mai state a lui notificate;
in ogni caso, deduceva che le stesse erano relative a crediti ormai prescritti;
pertanto chiedeva, in riassunzione, che il Tribunale di Vallo della Lucania (in funzione di giudice del lavoro) dichiarasse “ nulli e/o annullare e/o dichiarare in ogni caso inefficaci le cartelle” come sopra richiamate ed individuate.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l'
[...]
e l' . Controparte_3 CP_1
In particolare, entrambi i resistenti deducevano, in primo luogo, il difetto di interesse ad agire avverso un mero estratto di ruolo;
nel merito, la sussistenza di validi atti interruttivi della invocata prescrizione.
In data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
Va dichiarato il difetto di interesse ad agire in capo all'odierno ricorrente.
Invero, chi scrive condivide al riguardo la recente sentenza delle SS.UU della Corte di
Cassazione (n. 26283/2022) secondo cui, “ in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata …; in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma
4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione …; lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato”.
2 In definitiva, in assenza di prova – nonché della stessa deduzione - circa l'interesse alla impugnazione del mero estratto di ruolo, in applicazione del principio di diritto su indicato, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancanza di detta condizione dell'azione.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della natura meramente processuale dell'odierna pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Vallo della Lucania, 21/10/2025
Il Giudice
Dott. Angelo Scarpati
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. Angelo Scarpati, all'udienza del 21/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da civile iscritta al n. 886/2020 R.G. Sezione Lavoro, avente ad oggetto: “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
GI ON, giusta procura in atti ricorrente
E
( , in persona del Presidente legale rappresentante pro tempore, CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv.to Franco Pasut, in virtù di procura generale alle liti del
21/07/2015 a rogito Dr. Notaio in Roma, Rep./Racc, nn° 80974/21569; Persona_1
resistente
NONCHE'
( ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Maggi, giusta procura versata in atti;
resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 19/04/2017 roponeva ricorso avverso Parte_1
estratto di ruolo relativo a 14 cartelle esattoriali, ovvero la 071 2004 0028883848000, 071
2005 0009910215000, 071 2005 0380305557000, 071 2006 0303171946000, 071 2007
1 0230035517000, 071 2008 0144092677000, 071 200 80176214776000, 071 2008
0256896526000, 071 2009 0038591339000, 071 2009 0069154573000, 071 2009
0126273759000, 071 20090 197088815000, 071 2010 0080947562000, 071 2010
0129732736000 tutte relativa a crediti di pertinenza dell' . CP_1
Il ricorrente lamentava che le cartelle indicate nell'estratto di ruolo non sarebbero mai state a lui notificate;
in ogni caso, deduceva che le stesse erano relative a crediti ormai prescritti;
pertanto chiedeva, in riassunzione, che il Tribunale di Vallo della Lucania (in funzione di giudice del lavoro) dichiarasse “ nulli e/o annullare e/o dichiarare in ogni caso inefficaci le cartelle” come sopra richiamate ed individuate.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano e contrastavano la domanda l'
[...]
e l' . Controparte_3 CP_1
In particolare, entrambi i resistenti deducevano, in primo luogo, il difetto di interesse ad agire avverso un mero estratto di ruolo;
nel merito, la sussistenza di validi atti interruttivi della invocata prescrizione.
In data odierna la causa è stata ritenuta per la decisione.
Va dichiarato il difetto di interesse ad agire in capo all'odierno ricorrente.
Invero, chi scrive condivide al riguardo la recente sentenza delle SS.UU della Corte di
Cassazione (n. 26283/2022) secondo cui, “ in tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo, l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata …; in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma
4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale. ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica" che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione …; lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato”.
2 In definitiva, in assenza di prova – nonché della stessa deduzione - circa l'interesse alla impugnazione del mero estratto di ruolo, in applicazione del principio di diritto su indicato, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per mancanza di detta condizione dell'azione.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese di lite, tenuto conto della natura meramente processuale dell'odierna pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa interamente le spese processuali.
Così deciso in Vallo della Lucania, 21/10/2025
Il Giudice
Dott. Angelo Scarpati
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