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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/06/2025, n. 1132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1132 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8079/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8079/2023 promossa da:
(CF/P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Frusci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Merate (LC), via Terzaghi n.10 (pec: ecavvocati); Email_1 Email_2 contro
(C.F. e P.IVA in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, dall'Avv. Giuseppe de Liguori ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Milano (MI), in via Freguglia n.8 (pec: . Email_3
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini: parte opponente, “…A) IN VIA PRELIMINARE rigettare l'eventuale domanda di provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art. 648 c.p.c., laddove richiesta ex adverso, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta di cui ai documenti allegati in atti. B) NEL MERITO In via principale e riconvenzionale Accertare e dichiarare 1) che il materiale denominato “Tubo D. 25x1,5” fornito dalla alla di Controparte_1 Parte_2
è risultato gravemente viziato e totalmente inutilizzabile, risultando non dovute le somme per Parte_1 esso imputate nelle fatture azionate in via monitoria;
2) che la ha violato i canoni di buona fede Controparte_1 imposti dall'art. 1375 c.c. nella esecuzione del contrato di fornitura intercorso con la cagionando alla Parte_2 stessa ritardi nelle consegne e conseguenti danni economici da risarcire;
3) che a seguito dell'inadempimento della opposta, la committente ha subito un danno all'immagine commerciale nel settore di competenza che, pertanto, la Opposta è tenuta a risarcire;
e, per l'effetto, IN VIA PRINCIPALE dichiarare nullo e/o illegittimo
pagina 1 di 6 e/o ingiusto per i motivi di cui in narrativa e, quindi, revocare il decreto opposto n° 2649/2023 – Rg n°
4204/2023 – emesso dal Tribunale di Monza in data 25.09.2023; IN OGNI CASO NEL MERITO Dichiarare non dovuta la somma di € 11.717,92 oltre IVA 22% imputata alla nelle fatture n° 3558/2022 e n° Parte_2
3863/22 per le ragioni esposte in fatto e diritto;
In via riconvenzionale, Condannare la a Controparte_2 risarcire alla opponente la somma complessiva di € 9. 592,00 per i danni ad essa cagionati, ovvero quella che risulterà in corso di causa o ritenuta di giustizia dal giudice, oltre interessi ex art. 1284, commi 1 e 4, c.c. , compensando detto credito con quello residuo della opposta. Con vittoria di spese e competenze di causa. In via istruttoria…” (cfr. atto di citazione in opposizione) parte opposta, “… In via preliminare: Confermare il decreto ingiuntivo opposto e munirlo di formula di provvisoria esecutorietà in quanto l'opposizione non si fonda su valida prova scritta, e tantomeno risulta di pronta soluzione, In subordine, sempre in via preliminare Nel caso in cui non sia concessa la provvisoria esecutorietà, emettere ai sensi dell'art 186 ter cpc ordinanza di ingiunzione ordinando il pagamento a favore di
per i motivi esposti in narrativa, della somma di Euro 9.513,82 e delle relative spese legali Controparte_1 dell'ingiunzione, Nel merito in via principale Rigettare le pretese di parte opponente, anche quelle relative agli asseriti danni subiti, perché infondate in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente condanna della al pagamento, in favore della della somma di € Parte_1 Controparte_1
24.031,56, gli interessi come da domanda. le spese di procedura, liquidate in €830,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge ed alle successive occorrende. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio ….”(cfr. note di precisazione delle conclusioni).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2649/2023 emesso da questo Tribunale in data 22.09.2023, con il quale le è stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 24.031,56 oltre accessori di legge, a titolo di Controparte_1 corrispettivo per la compravendita della merce meglio indicata con le fatture sottese all'ingiunzione
(doc. 1: fatt. n. 2786 del 20/09/2022 di € 365,63; n. 3304 del 31/10/2022 di € 14,93; n. 3558 del
20/11/2022 di € 7.271,54; n. 3677 del 30/11/2022 di € 329,72; n. 3863 del 27/12/2022 di € 13.607,98 e n.
463 del 20/02/2023 di € 2.441,76).
In particolare, l'opponente, senza negare il rapporto di compravendita in essere con l'opposta e la consegna da parte di questa dei beni oggetto delle fatture sottese alla domanda di pagamento, ha contestato il credito ingiunto: - in riferimento all'importo di € 11.717,40 (pari al prezzo delle barre/verge “Tubo Tondo freddo 25x1,5” di cui alle fatture n. 3558 e 3863/2022), sostenendo che: “Nel pagina 2 di 6 corso della fornitura il materiale consegnato ha evidenziato difetti di tenuta all'atto della piegatura, rompendosi durante la lavorazione ... Il difetto del materiale si manifestava, inizialmente, in modo sporadico e contenuto nei parametri della normale tollerabilità. Tuttavia, nelle consegne avvenute nel mese di novembre e dicembre 2022 il vizio veniva riscontrato su una quantità preponderante del materiale”; - chiedendo poi di compensare il residuo credito vantato dall'opposta con il danno subito a causa della “scadente qualità del prodotto fornito” e declinato in “costo lavorazione del materiale”, “minori ricavi” e “danno da immagine”.
Si è costituita in giudizio che, contestate le difese dell'opponente, ha chiesto, in via Controparte_1 preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto (ovvero la concessione dell'ordinanza ex art. 186 bis in riferimento alla somma di € 9.513,82, non contestata e mai pagate da e, nel merito, il rigetto dell'opposizione (cfr. comparsa di costituzione in giudizio). Pt_1
Alla prima udienza, questo Giudice ha proposto la soluzione conciliativa riportata nel verbale di udienza (del 21.03.2024) e le parti si sono riservate di valutare l'adesione ad essa. Sono stati, quindi, concessi alcuni rinvii delle udienze per consentire la definizione transattiva della vertenza. Tuttavia, consta a questo Giudice che le parti non abbiano raggiunto un accordo conciliativo in udienza e neppure fuori udienza non avendo le stesse prodotto, in giudizio, l'atto di transazione.
Nelle more del giudizio, il difensore di parte opponente ha allegato la comunicazione di rinuncia al mandato (spedita al cliente a mezzo pec del 12.12.2024). Parte opponente ha omesso di nominare un nuovo difensore e di svolgere l'attività difensiva successiva, trascurando di coltivare le istanze istruttorie e le difese inizialmente formulate.
Con note del 23.12.2024 e all'udienza del 21.01.2025, il difensore di parte opposta ha precisato che parte opponente aveva versato in relazione alle fatture sottese alla domanda di ingiunzione, alla data del 17.12.2024, la somma complessiva pari ad € 14.000,00 e ha chiesto di rinviare l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Pertanto, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusive.
Anzitutto, a fronte della dichiarazione con la quale parte opposta ha riconosciuto il parziale pagamento della somma oggetto di ingiunzione, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto: infatti, è noto che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato” (Cass. n. 21840/2013).
pagina 3 di 6 Ciò posto, come già evidenziato, con il presente giudizio la società opposta, in qualità di venditrice, ha domandato di condannare quella opponente, in qualità di acquirente, ad adempiere alla prestazione contrattuale e, nello specifico, di condannarla al pagamento del prezzo delle merci compravendute. Di contro, l'opponente ha contestato la domanda di pagamento affermando che la somma di € 11.717,40 non era dovuta in quanto i tubi “Tondo freddo 25x1,5” (oggetto delle fatture n. 3558 e 3862/22) erano di
“scadente qualità” e ha poi chiesto di compensare la restante parte del credito ingiunto con i danni subiti a causa di detta fornitura viziata.
Brevemente riepilogati i fatti del giudizio e le domande delle parti, va ricordato l'orientamento giurisprudenziale, in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ...” (da Cass., SS.UU, n.13533/2001).
Ancora, è pacifico in giurisprudenza che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, “affinché possa riscontrarsi un vizio redibitorio, ai sensi dell'art. 1490, primo comma, c.c., il difetto deve essere ponderato in funzione della sua capacità di rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore … Con la conseguenza che, ove il difetto non renda la cosa inadatta all'uso per il quale essa
è stata acquistata ovvero non ne riduca in modo consistente il valore, l'actio quanti minoris (e così la risoluzione) ex art. 1492, primo comma, c.c. non spetta. Pertanto, la garanzia per i vizi postula che nella cosa venduta sussistano imperfezioni concernenti il processo di produzione, di fabbricazione e di formazione, che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, non ricorrendone, per converso, i presupposti allorché vi siano imperfezioni che non interessino la natura della cosa compravenduta ….E tanto perché, in tema di compravendita, l'obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della actio quanti minoris o della actio redhibitoria. Ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l'onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno (cfr., in questi termini, Cass.n.25747/2024).
Orbene, reputa questo Giudice che, nella specie, da un lato, l'opposta abbia adempiuto all'onere probatorio a suo carico, non essendo peraltro neppure contestate né la conclusione dei contratti di compravendita tra le odierne parti per la merce inclusa nelle fatture sottese alla domanda di pagamento, e neppure la consegna dei beni compravenduti;
e che, dall'altro lato, invece, parte pagina 4 di 6 opponente, onerata secondo quando sopra indicato, ai sensi dell'art. 2697 cc, non abbia fornito elementi utili a dimostrare la presenza degli asseriti vizi e difetti.
In particolare, parte opponente ha eccepito, ai sensi dell'art. 1495, terzo comma, cc la garanzia per i vizi e difetti in riferimento ai beni “Tubo D. 25x1,5x6000 mm materiale piegabile” oggetto della compravendita.
E' noto, che i vizi redibitori, di cui all'art. 1490 c.c., sono, in sostanza, imperfezioni e difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa ed integrano ipotesi di inesatto adempimento, in relazione ai quali opera la garanzia del venditore (“tenuto a garantire che la cosa sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”, art. 1490 cc); e che, diversamente, detta garanzia non opera per i difetti giuridicamente non rilevanti.
Ebbene, le contestazioni di non hanno trovato supporto nelle allegazioni versate in atti: Pt_1
- non dal tenore della corrispondenza e.mail spedita dalla società opponente a quella opposta, con la quale la prima, da un lato, si duole perchè “il tubo si rompeva… il materiale si stirava”
(senza però allegare qualsivoglia riscontro oggettivo a dimostrazione della pretesa qualità scadente del materiale, delle cause che avrebbero determinato la asserita rottura dei tubi durante la lavorazione, nonché alla gravità del difetto - cfr. mail del 07.12.2022, 22.12.2022;
28.02.2023) e, dall'altro lato, continua invece ad ordinare materiale dello stesso tipo, sollecitandone la consegna (cfr. mail del 24.01.2022, 07.02.2023 e 28.02.2022);
- non sulla base della documentazione fotografica allegata dalla stessa opponente, in quanto dette fotografie non provano che i tubi raffigurati siano stati lavorati con il materiale venduto dall'opposta;
- non dal contenuto della e.mail 10.02.2023 spedita dalla venditrice all'acquirente e nella quale la prima, in risposta ai solleciti di consegna dell'ulteriore materiale ordinato da ha Pt_1 giustificato i ritardi nell'evadere gli ordini con riferimento al fatto che “Il tubo tondo 25X1,5 lo sto aspettando perché quello consegnato non va bene. Se volete posso consegnare il resto”: in quanto detta comunicazione, diversamente da quanto opinato da quest'ultima, non può essere considerata quale riconoscimento della “difettosità” del materiale consegnato tre mesi prima.
In definitiva, quanto allegato dall'opponente non è sufficiente a soddisfare l'onere probatorio sulla stessa gravante. Peraltro, va rimarcata anche la condotta processuale dell'opponente che ha omesso di coltivare le istanze istruttorie e le difese inizialmente articolate, disinteressandosi completamente dell'esito del giudizio.
pagina 5 di 6 Ne consegue che parte opponente, in accoglimento della domanda di parte opposta, deve essere condannata al pagamento della residua somma pari ad € 10.031,56 (data dalla differenza tra l'importo oggetto di ingiunzione e la somma corrisposta in corso di causa dall'opponente) oltre interessi ex
D.Lgv.n. 231/2002 dalla data del 02.05.2023 (doc. 3 ric. mon.) al saldo.
Le ulteriori domande/eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. cpc, mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del DM
147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva €
777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori. Inoltre, in considerazione della legittima emissione del decreto ingiuntivo nei confronti della società opponente (che ha provveduto al parziale pagamento della somma ingiunta soltanto nel corso del presente giudizio), anche le spese del procedimento monitorio devono essere poste a carico della stessa opponente.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 8079/23, per le ragioni indicate in motivazione:
- per le ragioni indicate in motivazione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2649/2023 emesso da questo Tribunale di Monza, in data 22.09.2023;
- in accoglimento della domanda di pagamento, condanna a Parte_3 corrispondere, in favore di la somma pari ad € 10.031,56 oltre interessi come indicato Controparte_1 in motivazione;
- condanna, infine, parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, nella misura di € 5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%; nonché al pagamento delle spese di lite relative al procedimento monitorio pari ad € 830,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%.
Sentenza per legge esecutiva
Monza, 6 giugno 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Carla Caldaroni ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8079/2023 promossa da:
(CF/P. IVA , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Francesco Frusci ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Merate (LC), via Terzaghi n.10 (pec: ecavvocati); Email_1 Email_2 contro
(C.F. e P.IVA in persona del legale rappresentate pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, dall'Avv. Giuseppe de Liguori ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in Milano (MI), in via Freguglia n.8 (pec: . Email_3
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini: parte opponente, “…A) IN VIA PRELIMINARE rigettare l'eventuale domanda di provvisoria esecuzione del decreto opposto ex art. 648 c.p.c., laddove richiesta ex adverso, essendo la presente opposizione fondata su prova scritta di cui ai documenti allegati in atti. B) NEL MERITO In via principale e riconvenzionale Accertare e dichiarare 1) che il materiale denominato “Tubo D. 25x1,5” fornito dalla alla di Controparte_1 Parte_2
è risultato gravemente viziato e totalmente inutilizzabile, risultando non dovute le somme per Parte_1 esso imputate nelle fatture azionate in via monitoria;
2) che la ha violato i canoni di buona fede Controparte_1 imposti dall'art. 1375 c.c. nella esecuzione del contrato di fornitura intercorso con la cagionando alla Parte_2 stessa ritardi nelle consegne e conseguenti danni economici da risarcire;
3) che a seguito dell'inadempimento della opposta, la committente ha subito un danno all'immagine commerciale nel settore di competenza che, pertanto, la Opposta è tenuta a risarcire;
e, per l'effetto, IN VIA PRINCIPALE dichiarare nullo e/o illegittimo
pagina 1 di 6 e/o ingiusto per i motivi di cui in narrativa e, quindi, revocare il decreto opposto n° 2649/2023 – Rg n°
4204/2023 – emesso dal Tribunale di Monza in data 25.09.2023; IN OGNI CASO NEL MERITO Dichiarare non dovuta la somma di € 11.717,92 oltre IVA 22% imputata alla nelle fatture n° 3558/2022 e n° Parte_2
3863/22 per le ragioni esposte in fatto e diritto;
In via riconvenzionale, Condannare la a Controparte_2 risarcire alla opponente la somma complessiva di € 9. 592,00 per i danni ad essa cagionati, ovvero quella che risulterà in corso di causa o ritenuta di giustizia dal giudice, oltre interessi ex art. 1284, commi 1 e 4, c.c. , compensando detto credito con quello residuo della opposta. Con vittoria di spese e competenze di causa. In via istruttoria…” (cfr. atto di citazione in opposizione) parte opposta, “… In via preliminare: Confermare il decreto ingiuntivo opposto e munirlo di formula di provvisoria esecutorietà in quanto l'opposizione non si fonda su valida prova scritta, e tantomeno risulta di pronta soluzione, In subordine, sempre in via preliminare Nel caso in cui non sia concessa la provvisoria esecutorietà, emettere ai sensi dell'art 186 ter cpc ordinanza di ingiunzione ordinando il pagamento a favore di
per i motivi esposti in narrativa, della somma di Euro 9.513,82 e delle relative spese legali Controparte_1 dell'ingiunzione, Nel merito in via principale Rigettare le pretese di parte opponente, anche quelle relative agli asseriti danni subiti, perché infondate in fatto e in diritto e confermare il decreto ingiuntivo opposto, con conseguente condanna della al pagamento, in favore della della somma di € Parte_1 Controparte_1
24.031,56, gli interessi come da domanda. le spese di procedura, liquidate in €830,00 per compensi, in € 145,50 per esborsi, oltre il 15 % per spese generali oltre a i.v.a. e c.p.a. se dovute come per legge ed alle successive occorrende. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio ….”(cfr. note di precisazione delle conclusioni).
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, ha proposto opposizione al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 2649/2023 emesso da questo Tribunale in data 22.09.2023, con il quale le è stato ingiunto di pagare, in favore di la somma di € 24.031,56 oltre accessori di legge, a titolo di Controparte_1 corrispettivo per la compravendita della merce meglio indicata con le fatture sottese all'ingiunzione
(doc. 1: fatt. n. 2786 del 20/09/2022 di € 365,63; n. 3304 del 31/10/2022 di € 14,93; n. 3558 del
20/11/2022 di € 7.271,54; n. 3677 del 30/11/2022 di € 329,72; n. 3863 del 27/12/2022 di € 13.607,98 e n.
463 del 20/02/2023 di € 2.441,76).
In particolare, l'opponente, senza negare il rapporto di compravendita in essere con l'opposta e la consegna da parte di questa dei beni oggetto delle fatture sottese alla domanda di pagamento, ha contestato il credito ingiunto: - in riferimento all'importo di € 11.717,40 (pari al prezzo delle barre/verge “Tubo Tondo freddo 25x1,5” di cui alle fatture n. 3558 e 3863/2022), sostenendo che: “Nel pagina 2 di 6 corso della fornitura il materiale consegnato ha evidenziato difetti di tenuta all'atto della piegatura, rompendosi durante la lavorazione ... Il difetto del materiale si manifestava, inizialmente, in modo sporadico e contenuto nei parametri della normale tollerabilità. Tuttavia, nelle consegne avvenute nel mese di novembre e dicembre 2022 il vizio veniva riscontrato su una quantità preponderante del materiale”; - chiedendo poi di compensare il residuo credito vantato dall'opposta con il danno subito a causa della “scadente qualità del prodotto fornito” e declinato in “costo lavorazione del materiale”, “minori ricavi” e “danno da immagine”.
Si è costituita in giudizio che, contestate le difese dell'opponente, ha chiesto, in via Controparte_1 preliminare, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto (ovvero la concessione dell'ordinanza ex art. 186 bis in riferimento alla somma di € 9.513,82, non contestata e mai pagate da e, nel merito, il rigetto dell'opposizione (cfr. comparsa di costituzione in giudizio). Pt_1
Alla prima udienza, questo Giudice ha proposto la soluzione conciliativa riportata nel verbale di udienza (del 21.03.2024) e le parti si sono riservate di valutare l'adesione ad essa. Sono stati, quindi, concessi alcuni rinvii delle udienze per consentire la definizione transattiva della vertenza. Tuttavia, consta a questo Giudice che le parti non abbiano raggiunto un accordo conciliativo in udienza e neppure fuori udienza non avendo le stesse prodotto, in giudizio, l'atto di transazione.
Nelle more del giudizio, il difensore di parte opponente ha allegato la comunicazione di rinuncia al mandato (spedita al cliente a mezzo pec del 12.12.2024). Parte opponente ha omesso di nominare un nuovo difensore e di svolgere l'attività difensiva successiva, trascurando di coltivare le istanze istruttorie e le difese inizialmente formulate.
Con note del 23.12.2024 e all'udienza del 21.01.2025, il difensore di parte opposta ha precisato che parte opponente aveva versato in relazione alle fatture sottese alla domanda di ingiunzione, alla data del 17.12.2024, la somma complessiva pari ad € 14.000,00 e ha chiesto di rinviare l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
Pertanto, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusive.
Anzitutto, a fronte della dichiarazione con la quale parte opposta ha riconosciuto il parziale pagamento della somma oggetto di ingiunzione, deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto: infatti, è noto che “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto l'intera situazione giuridica controversa, sicché è al momento della decisione che occorre avere riguardo per la verifica della sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti di fatto e di diritto per l'accoglimento della domanda di condanna del debitore. Pertanto, la riscontrata insussistenza, anche parziale, dei suddetti presupposti, pur non escludendo il debito dell'originario ingiunto, comporta l'impossibilità di confermarne la condanna nell'importo indicato nel decreto ingiuntivo, che dunque va sempre integralmente revocato” (Cass. n. 21840/2013).
pagina 3 di 6 Ciò posto, come già evidenziato, con il presente giudizio la società opposta, in qualità di venditrice, ha domandato di condannare quella opponente, in qualità di acquirente, ad adempiere alla prestazione contrattuale e, nello specifico, di condannarla al pagamento del prezzo delle merci compravendute. Di contro, l'opponente ha contestato la domanda di pagamento affermando che la somma di € 11.717,40 non era dovuta in quanto i tubi “Tondo freddo 25x1,5” (oggetto delle fatture n. 3558 e 3862/22) erano di
“scadente qualità” e ha poi chiesto di compensare la restante parte del credito ingiunto con i danni subiti a causa di detta fornitura viziata.
Brevemente riepilogati i fatti del giudizio e le domande delle parti, va ricordato l'orientamento giurisprudenziale, in materia di responsabilità contrattuale, secondo cui “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa ...” (da Cass., SS.UU, n.13533/2001).
Ancora, è pacifico in giurisprudenza che, in materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, “affinché possa riscontrarsi un vizio redibitorio, ai sensi dell'art. 1490, primo comma, c.c., il difetto deve essere ponderato in funzione della sua capacità di rendere la cosa inidonea all'uso cui era destinata o di diminuirne in modo apprezzabile il valore … Con la conseguenza che, ove il difetto non renda la cosa inadatta all'uso per il quale essa
è stata acquistata ovvero non ne riduca in modo consistente il valore, l'actio quanti minoris (e così la risoluzione) ex art. 1492, primo comma, c.c. non spetta. Pertanto, la garanzia per i vizi postula che nella cosa venduta sussistano imperfezioni concernenti il processo di produzione, di fabbricazione e di formazione, che rendano la cosa inidonea all'uso al quale è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, non ricorrendone, per converso, i presupposti allorché vi siano imperfezioni che non interessino la natura della cosa compravenduta ….E tanto perché, in tema di compravendita, l'obbligo di garanzia per vizi della cosa venduta dà luogo ad una responsabilità speciale interamente disciplinata dalle norme sulla vendita, che pone il venditore in situazione non tanto di obbligazione, quanto di soggezione, esponendolo all'iniziativa del compratore, intesa alla modificazione del contratto od alla sua caducazione mediante l'esperimento, rispettivamente, della actio quanti minoris o della actio redhibitoria. Ne consegue che, essendo dette azioni fondate sul solo dato obiettivo dell'esistenza di vizi, indipendentemente da ogni giudizio di colpevolezza, l'onere della relativa prova grava sul compratore, non trovando applicazione i principi relativi all'inesatto adempimento nelle ordinarie azioni di risoluzione e risarcimento danno (cfr., in questi termini, Cass.n.25747/2024).
Orbene, reputa questo Giudice che, nella specie, da un lato, l'opposta abbia adempiuto all'onere probatorio a suo carico, non essendo peraltro neppure contestate né la conclusione dei contratti di compravendita tra le odierne parti per la merce inclusa nelle fatture sottese alla domanda di pagamento, e neppure la consegna dei beni compravenduti;
e che, dall'altro lato, invece, parte pagina 4 di 6 opponente, onerata secondo quando sopra indicato, ai sensi dell'art. 2697 cc, non abbia fornito elementi utili a dimostrare la presenza degli asseriti vizi e difetti.
In particolare, parte opponente ha eccepito, ai sensi dell'art. 1495, terzo comma, cc la garanzia per i vizi e difetti in riferimento ai beni “Tubo D. 25x1,5x6000 mm materiale piegabile” oggetto della compravendita.
E' noto, che i vizi redibitori, di cui all'art. 1490 c.c., sono, in sostanza, imperfezioni e difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa ed integrano ipotesi di inesatto adempimento, in relazione ai quali opera la garanzia del venditore (“tenuto a garantire che la cosa sia immune da vizi che la rendano inidonea all'uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore”, art. 1490 cc); e che, diversamente, detta garanzia non opera per i difetti giuridicamente non rilevanti.
Ebbene, le contestazioni di non hanno trovato supporto nelle allegazioni versate in atti: Pt_1
- non dal tenore della corrispondenza e.mail spedita dalla società opponente a quella opposta, con la quale la prima, da un lato, si duole perchè “il tubo si rompeva… il materiale si stirava”
(senza però allegare qualsivoglia riscontro oggettivo a dimostrazione della pretesa qualità scadente del materiale, delle cause che avrebbero determinato la asserita rottura dei tubi durante la lavorazione, nonché alla gravità del difetto - cfr. mail del 07.12.2022, 22.12.2022;
28.02.2023) e, dall'altro lato, continua invece ad ordinare materiale dello stesso tipo, sollecitandone la consegna (cfr. mail del 24.01.2022, 07.02.2023 e 28.02.2022);
- non sulla base della documentazione fotografica allegata dalla stessa opponente, in quanto dette fotografie non provano che i tubi raffigurati siano stati lavorati con il materiale venduto dall'opposta;
- non dal contenuto della e.mail 10.02.2023 spedita dalla venditrice all'acquirente e nella quale la prima, in risposta ai solleciti di consegna dell'ulteriore materiale ordinato da ha Pt_1 giustificato i ritardi nell'evadere gli ordini con riferimento al fatto che “Il tubo tondo 25X1,5 lo sto aspettando perché quello consegnato non va bene. Se volete posso consegnare il resto”: in quanto detta comunicazione, diversamente da quanto opinato da quest'ultima, non può essere considerata quale riconoscimento della “difettosità” del materiale consegnato tre mesi prima.
In definitiva, quanto allegato dall'opponente non è sufficiente a soddisfare l'onere probatorio sulla stessa gravante. Peraltro, va rimarcata anche la condotta processuale dell'opponente che ha omesso di coltivare le istanze istruttorie e le difese inizialmente articolate, disinteressandosi completamente dell'esito del giudizio.
pagina 5 di 6 Ne consegue che parte opponente, in accoglimento della domanda di parte opposta, deve essere condannata al pagamento della residua somma pari ad € 10.031,56 (data dalla differenza tra l'importo oggetto di ingiunzione e la somma corrisposta in corso di causa dall'opponente) oltre interessi ex
D.Lgv.n. 231/2002 dalla data del 02.05.2023 (doc. 3 ric. mon.) al saldo.
Le ulteriori domande/eccezioni formulate dalle parti devono ritenersi assorbite nella presente decisione motivata, ai sensi dell'art. 132 cpc e 118 delle disp.att. cpc, mediante concisa esposizione delle relative ragioni di fatto e di diritto.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di causa e si liquidano, sulla base del DM
147/22, nella somma complessiva di € 5.077,00 (per la fase di studio € 919,00, per quella introduttiva €
777,00, per la fase istruttoria € 1.680,00 e per la fase decisionale € 1.701,00), oltre spese generali ed accessori. Inoltre, in considerazione della legittima emissione del decreto ingiuntivo nei confronti della società opponente (che ha provveduto al parziale pagamento della somma ingiunta soltanto nel corso del presente giudizio), anche le spese del procedimento monitorio devono essere poste a carico della stessa opponente.
La sentenza è per legge esecutiva.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI MONZA, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ovvero assorbita, definitivamente pronunziando, nella causa iscritta al R.G. n. 8079/23, per le ragioni indicate in motivazione:
- per le ragioni indicate in motivazione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 2649/2023 emesso da questo Tribunale di Monza, in data 22.09.2023;
- in accoglimento della domanda di pagamento, condanna a Parte_3 corrispondere, in favore di la somma pari ad € 10.031,56 oltre interessi come indicato Controparte_1 in motivazione;
- condanna, infine, parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, nella misura di € 5.077,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%; nonché al pagamento delle spese di lite relative al procedimento monitorio pari ad € 830,00 oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali pari al 15%.
Sentenza per legge esecutiva
Monza, 6 giugno 2025
Il Giudice
dott. Carla Caldaroni
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