Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sardegna, sentenza 03/12/2025, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sardegna |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sent. N. 177/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA
composta dai seguenti magistrati:
Donata Cabras Presidente Valeria Mistretta Consigliere relatore Elena Brandolini Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità instaurato a istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti del sig. OC EL, nato a [...] il [...], e residente in Arbus (SU), in Vico secondo Pietro Leo n. 2, C.F. [...], in proprio e in qualità di legale rappresentante dell’omonima impresa individuale, P.IVA. 03823710920, con sede legale presso la sua residenza, rappresentato e difeso dall’Avvocato Monia OC (C.F. [...]pec m.marrocu@pec.abclex.it), presso il cui studio in Arbus, nella via Cavalotti n. 91, è elettivamente domiciliato;
Visto l’atto di citazione depositato il 17 ottobre 2024, iscritto al n. 26255 del registro di Segreteria.
Uditi, nella pubblica udienza del 17 settembre 2025, con l’assistenza del Segretario dott.ssa Francesca SERRA, il relatore Consigliere Valeria MISTRETTA, il Pubblico ministero, nella persona del Vice Procuratore Generale Elisabetta USAI, e l’Avvocato Monia OC nell’interesse del convenuto.
Esaminati gli atti e i documenti tutti della causa.
Ritenuto in
FATTO
Con atto di citazione depositato il 17 ottobre 2024, la Procura erariale ha citato in giudizio il sig. OC EL, in proprio e quale titolare dell’omonima impresa individuale di pesca, per sentirlo condannare al pagamento a favore del Ministero della Difesa della somma di euro 153.108,06 o di quella diversa che si riterrà di giustizia; oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia. e con riserva di ogni altro diritto, ragione e azione.
La Procura regionale ha avviato il procedimento a seguito di una denuncia di danno erariale della Guardia di Finanza, Sezione Operativa Navale di Oristano, nota prot. n. 186413 del 21 ottobre 2023 come integrata con nota n. 89603 del 17 maggio 2024, avente a oggetto l’illegittima percezione di indennizzi, riconosciuti alle imprese per le limitazioni all’attività di pesca di cui all’art. 332 del D. Lgs. n. 66/2010 (“Codice dell’ordinamento militare”), relativi all’area del poligono di Capo Frasca, per un importo complessivo di euro 78.898,73, percepiti dal convenuto relativamente agli anni dal 2019 al 2021. Gli indennizzi sono stati erogati dal Ministero della Difesa, per il tramite del Comando Militare Autonomo della Sardegna, su una linea di credito intestata al Comune di Arbus, nel cui territorio insistono le aree ammesse ai benefici.
Sulla base del Protocollo d’intesa del 9/08/1999 e del Protocollo d’intesa integrativo del 26/10/2016 (specificamente relativo al poligono di Capo Frasca), sottoscritti tra il Ministero della Difesa e la Regione Autonoma della Sardegna, gli indennizzi in parola possono essere concessi, tra gli altri, ai pescatori iscritti al Compartimento Marittimo di Oristano (eccettuati quelli registrati al Circondario marittimo di Bosa e quelli operanti nelle acque interne non aventi sbocco a mare). I beneficiari degli stessi devono essere in possesso dei requisiti stabiliti all’art. 3 del sopra citato Protocollo d’intesa integrativo: “- Comma 1, la regolare iscrizione al registro dei pescatori marittimi - Comma 2, la regolare iscrizione ai ruoli previdenziali e assicurativi - Comma 3, l’esercizio, per almeno 120 giorni, dell'attività di pesca, nelle zone interessate, nei due anni precedenti la richiesta di indennizzo (nel caso di prima istanza di accesso al beneficio), in accordo con la normativa sulla tracciabilità”.
L’Ufficio requirente ha ricordato che, come chiarito nel parere espresso dal Comando Militare autonomo della Sardegna del 28 ottobre 1999, il soggetto beneficiario è l’armatore dell’imbarcazione, quale operatore economico danneggiato, nella misura pari a tante “quote” quanti sono i dipendenti imbarcati. Sono infatti il legale rappresentante della società o il titolare dell’impresa individuale, esercenti l’attività di pesca, a presentare la domanda di indennizzo per gli imbarcati e per i relativi periodi nel corso dell’anno di cui si tratta. Lo scopo dei contributi in questione è quello di ristorare le imprese di pesca operanti nelle aree interessate da ordinanze di sgombero in relazione allo svolgimento di esercitazioni militari.
Si tratta, infatti, di operazioni invasive, che pregiudicano forme di sviluppo economico legate allo sfruttamento di specchi di mare idonei alla pesca, sicché gli indennizzi evitano la perdita di posti di lavoro per la manodopera locale e i danni indiretti all’indotto, che si verificherebbero qualora le imprese operanti nella pesca decidessero di abbandonare i territori sardi prescelti per finalità militari dallo Stato italiano. L’intento del legislatore statale, pertanto, consiste nel sostegno all’economia locale sotto forma di ristori alla pesca in specchi d’acqua altrimenti meno remunerativi a causa di superiori scelte di ordine militare, analogamente a quanto avviene in relazione alle contribuzioni pubbliche elargite per l’attuazione di progetti di sviluppo in aree depresse.
L’automatismo della determinazione del quantum dell’indennizzo, legato al personale impiegato, non significa che non debba essere fornita “la prova del pregiudizio e del nesso causale con l’attività lecita dell’Amministrazione: deve quindi essere data prova del sacrificio del singolo sopportato in conseguenza dell’attività lecita dell’Amministrazione” (Cass. civ. n. 32227 del 13 dicembre 2018).
Semmai, il criterio di determinazione della misura del beneficio è espressione del collegamento tra l’impossibilità, per un’impresa localizzata in un’area interessata da esercitazioni militari, dello svolgimento della propria attività nei luoghi di pesca abituale e il conseguente detrimento economico che ne deriva, che si traduce in una perdita di un fatturato parametrato alla remunerazione della forza lavoro locale normalmente impiegata, la cui salvaguardia assurge a valore da tutelare. Non può essere ammessa ai contributi di cui trattasi, pertanto, un’impresa che, pur rispettato il requisito formale della residenza e dell’appartenenza a una Capitaneria nelle aree interessate, svolga concretamente la propria attività abituale in mari diversi da quelli interdetti. Né può accedere ai benefici un soggetto che non svolga un’attività di pesca professionale marittima che, seppure non integrata necessariamente da un’attività connessa ai sensi del comma 2-bis del medesimo art. 2 del d. lgs. n. 4/2012, quale la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, deve essere comunque prima preordinata e poi indirizzata concretamente allo sbocco sul mercato. Il concetto di “professionalità” è richiamato anche dalla normativa previdenziale (vds. l’art. 1 della legge n. 250/1958, dedicata alle “Previdenze a favore dei pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne”, che delimita l’ambito di applicazione a coloro che, in forma cooperativa o in proprio, esercitano la pesca quale esclusiva o prevalente attività lavorativa, e l’art. 4 della legge n. 413/1984, dedicato al “Riordinamento pensionistico dei lavoratori marittimi”).
L’indebito incremento del reddito di un’impresa di pesca che non ha patito i sacrifici oggetto del ristoro in esame per non essere stata privata della possibilità di pescare nella propria zona abituale, o, a maggior ragione, la percezione di un generico beneficio finanziario slegato da un’attività di impresa, determina la violazione del rapporto di servizio che s’instaura tra il percettore del contributo e l’Erario, volto alla conservazione di un’attività imprenditoriale in un’area altrimenti negletta a causa della scelta di soddisfare esigenze ritenute dallo Stato superiori rispetto a quelle dello sviluppo economico e occupazionale del territorio sardo.
La Procura ha rappresentato in particolare che, dall’attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza, sarebbe emerso che il sig. OC EL, titolare dell’omonima impresa individuale di pesca e armatore dell’imbarcazione “Emanuela”, di mt. 7,27 con motore entrobordo di 54 kw e con abilitazione alla pesca costiera entro 6 miglia dalla costa, iscritta al Registro Navi minori e galleggianti di Oristano, avrebbe percepito i detti indennizzi per gli anni dal 2019 al 2021.
Nelle domande di accesso ai contributi il prevenuto ha dichiarato di aver condotto l’esercizio abituale della pesca nella zona di mare compresa tra Capo Pecora e Capo San Marco, nelle acque marine del Comune di Arbus, luogo di ormeggio, e di aver subito, pertanto, le limitazioni dovute alle esercitazioni militari presso il poligono di Capo Frasca e che l’imbarcazione è stata in armamento dal 18 gennaio 2019.
Nei Ruolini di equipaggio allegati alle domande, per il periodo considerato, sono indicati: oltre a OC EL, ON MA, OC AN e NA LU.
Secondo la prospettazione attorea, OC EL avrebbe attestato falsamente il possesso dei requisiti per l’accesso ai benefici in questione.
In primo luogo, OC EL risultava iscritto ai ruoli assicurativi e previdenziali con assicurazione obbligatoria pescatori dal 2019 al 2020 per poi essere assicurato presso la “RU e FL” soc. coop. dal 26 marzo 2021 al 31 ottobre 2022. Inoltre, OC EL, ON MA, OC AN e NA LU non erano iscritti all’INPS come lavoratori dipendenti di OC EL negli anni in cui compaiono nei Ruolini dell’equipaggio prodotti per l’accesso ai contributi, con violazione del comma 2 dell’art. 3 del citato Protocollo d’intesa integrativo del 2016. Si osservi anche che OC AN, arruolato nell’equipaggio dal 2019, ha goduto, a sua volta, dei contributi in esame per gli anni dal 2015 al 2021 in qualità di armatore, elemento che suggerisce la predisposizione di una “rete” di rapporti reciproci tra soggetti che assumevano la doppia qualità di beneficiari e fittizi prestatori di lavoro dipendente a favore di altri percettori dei medesimi contributi.
Ancora, OC EL ha intrapreso l’esercizio dell’attività di pesca solo agli inizi del 2019 (come risulta dalla prima domanda di accesso ai contributi), pertanto, non avrebbe rispettato il requisito di cui al comma 3 dell’art. 3 del Protocollo disciplinante la materia, che impone un minimo di 120 giorni di navigazione nell’area militare nel biennio antecedente alla prima domanda di accesso ai contributi.
Alla luce delle descritte risultanze istruttorie, per la Procura si deve accertare la responsabilità di OC EL per l’indebita percezione dei contributi di cui al combinato disposto degli artt. 332 e 325, comma 15, D.lgs. n. 66/2010, con correlato danno per l’Erario, di euro 153.108,06 (importo differente da quello comunicato dalla GdF e tratto dalle certificazioni del Comune di Arbus).
Secondo la Procura, la condotta dannosa in considerazione sarebbe connotata da dolo, poiché scientemente e volutamente preordinata all’artificiosa rappresentazione documentale dei requisiti, in realtà assenti, per l’ottenimento di benefici pubblici non dovuti.
Il sig. OC è stato invitato a formulare le proprie deduzioni ai sensi dell’art. 67 C.G.C..
Con atto del 22 luglio 2024, la difesa dell’invitato ha dichiarato che sussistevano i requisiti legittimanti l’ottenimento del contributo, considerata l’assenza di qualunque contestazione da parte dell’ente istruttore e la genericità e la difficile interpretazione del Protocollo d’Intesa.
Tuttavia, le argomentazioni svolte non sono state ritenute idonee, dalla Procura, a superare la necessità dell’azione erariale, di conseguenza è stato emesso l’atto di citazione.
L’ufficio requirente ha, infatti replicato che, in merito alla mancata iscrizione all’INPS degli imbarcati, il sig. OC ha dichiarato espressamente di aver arruolato i membri dell’equipaggio con contratto ai sensi dell’art. 330 del Codice della navigazione, ossia con un ordinario contratto di lavoro del settore della pesca, avente quale peculiarità la deroga alla forma scritta, consentita per l’arruolamento nelle navi minori di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate; tanto dicasi per OC AN, che il convenuto ha dichiarato di aver assunto il 18 aprile 2019, per ON MA, assunto dal 18 gennaio 2019 e per NA LU, assunto il 24 gennaio 2020; a conferma, compare la dicitura “contratto verbale” nei ruolini d’equipaggio, con chiaro riferimento al dettato di cui all’art. 330 del Codice della navigazione.
Con riguardo al requisito dei 120 giorni, neppure un principio di prova contraria sarebbe stato allegato dal sig. OC a superamento della prova costituita dal numero di fatture emesse nel periodo considerato.
Infine, alcun rilievo può assumere la mancata richiesta di documentazione integrativa o rettificativa da parte della PA, posto che soltanto grazie alle indagini della Guardia di finanza, condotte con sopralluoghi in loco, acquisizione di documentazione INPS ai fini di un controllo incrociato, audizione del soggetto interessato e confronto con altre richieste di contribuzione da parte degli imbarcati, è stato possibile accertare la carenza dei requisiti dichiarati dal convenuto.
Il sig. EL OC si è costituito in giudizio a ministero dell’Avvocato Monia OC con memoria depositata il 15 luglio 2025, nella quale ha contestato, innanzitutto, l’importo quantificato nella citazione.
Infatti, dalle certificazioni e liberatorie prodotte dalla stessa Procura attrice, le somme erogate (importi lordi) sarebbero le seguenti: euro 31.201,84 dall’1/1/2019 al 31/12/2019; euro 44.834,55 dall’1/1/2020 al 31/12/2020; euro 1.556,00 quale contributo dall’1/1/2021 al 31/12/2021 (avendo il OC richiesto il contributo come ditta individuale solo dal 1° gennaio al 19 febbraio 2021); per un importo complessivo di euro 77.592,39.
Nel marzo 2021, come allegato dalla stessa Procura attrice, EL OC cessava la ditta individuale per divenire socio di una OOerativa di pescatori e, conseguentemente richiedeva gli indennizzi solo per i pochi mesi in cui la ditta era ancora attiva (come peraltro, documentato dai documenti di tracciabilità emessi nel primo trimestre 2021).
Con riferimento alla contestata violazione dell’art 3, comma 2, del Protocollo di intesa per la mancata iscrizione ai ruoli previdenziali e assicurativi sia per il titolare dell’impresa che per il personale imbarcato, la difesa ha precisato che il convenuto risultava iscritto ai ruoli assicurativi e previdenziali con assicurazione obbligatoria pescatori del tutto regolare dal 2019 al 2020. Dal 26 marzo 2021 al 31 ottobre 2022 lo stesso è divenuto socio della RU e FL soc. OO (operante nel settore della pesca) e la sua posizione assicurativa e previdenziale è altresì del tutto regolare. Il sig. OC ha regolarmente versato i contributi assicurativi come ditta individuale sino alla cessazione dell'attività e quindi, anche per il primo trimestre 2021, mentre il fatto che sia risultato un vuoto di pochi mesi (dal 1° gennaio 2021 al 26 marzo 2021) nel versamento dei contributi è da attribuirsi a un disguido con l'INPS, una mera irregolarità, che il sig. OC ha comunque sanato con effetto retroattivo.
In ogni caso, nella memoria si fa istanza alla Corte di ordinare, ai sensi dell'art. 59 del codice di giustizia contabile, all'Ente Previdenziale (INPS) l'esibizione dell'estratto contributivo di EL OC con le registrazioni di tutti i versamenti effettuati dallo stesso per l'anno 2021.
Per quanto concerne la posizione previdenziale e assicurativa degli imbarcati, invece, la difesa ha richiamato l’art. 332 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, laddove, per quel che rileva, al comma 6 è dato leggere testualmente: “La misura dell'indennizzo per i lavoratori dipendenti è pari al salario corrente; per i lavoratori autonomi è rapportata alla retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti con qualifica o specializzazione corrispondente o affine.” Dal tenore letterale del disposto richiamato, aldilà delle condizioni contenute nel Protocollo d'Intesa che ha natura di atto di indirizzo politico-amministrativo, si evince che la legge contempla e non esclude la possibilità che gli indennizzi siano riconosciuti anche a favore di lavoratori autonomi, per i quali la misura dell’indennizzo è ragguagliata alla retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti. Il modulo della domanda predisposta dall’Ente erogante fa esclusivo riferimento alla condizione di imbarcato e non anche alla natura del rapporto di lavoro tra armatore e imbarcati. Peraltro, la regolarità contributiva e assicurativa menzionata nel Protocollo si riferisce ai soli armatori. Eventuali irregolarità riferite alla qualificazione del rapporto di lavoro con gli imbarcati, sarebbero pertanto, di competenza delle giurisdizioni ad esse preposte (Giudice del Lavoro).
La difesa ha, poi, osservato che le domande inoltrate dal signor OC per l’erogazione degli indennizzi sono state oggetto di attenta verifica istruttoria da parte del competente ufficio del Comando Militare Esercito Sardegna. Evidentemente l’ufficio preposto ha correttamente inquadrato il rapporto tra il signor OC e gli imbarcati nell’ambito del rapporto di lavoro autonomo, dovendo in difetto procedere alla richiesta di integrazione della documentazione afferente al rapporto di lavoro subordinato a pena di diniego dell’accoglimento della domanda.
Negli anni oggetto di accertamento, il signor EL OC ha svolto la sua attività di pesca con l’ausilio dei componenti l’equipaggio, ON MA, OC AN e NA LU, tutti lavoratori autonomi, ripartendo, come da intese, quanto ricavato dalla pesca e gli indennizzi di loro spettanza.
Il signor AN OC, padre del convenuto, a sua volta esercita l’attività lavorativa autonoma di pescatore ed è armatore di un’altra imbarcazione. Nei periodi (che vanno individuati nei mesi e giorni indicati nelle domande e non in anni), in cui lo stesso è stato imbarcato presso il figlio non ha richiesto né percepito per se’ i contributi, come asserito dalla Procura attrice e smentito dagli stessi prospetti delle somme erogate forniti dalla GDF, e come si evince dalle domande dallo stesso presentate, ma solo per i suoi imbarcati. Come si evince dalla domanda per l'anno 2019, il sig. OC AN ha richiesto e percepito gli indennizzi solo con riferimento alle mensilità precedenti all'imbarco presso il figlio (ovvero sino al 17/4/2019). Detta circostanza era ben nota all’Ente erogante che ha istruito le domande di entrambi i soggetti per gli stessi anni di riferimento, seppure relative a periodi (mesi) diversi. Nessuna disposizione, né di legge, né del Protocollo, vietava né vieta all’armatore di collaborare con altri armatori, senza peraltro, richiedere una doppia contribuzione per i medesimi periodi di contribuzione.
La circostanza che gli altri collaboratori si siano eventualmente resi inadempienti nel versamento delle somme dovute agli enti assicurativi e/o previdenziali non è certamente imputabile al resistente. Il signor OC ha correttamente destinato le somme percepite a titolo di indennizzo, tramite il Comune di Arbus, che ha effettuato le relative trattenute quale sostituto di imposta, al personale imbarcato.
Richiedere al convenuto il rimborso dell’intero importo compreso quello destinato agli imbarcati, neppure coinvolti nel presente giudizio, al lordo delle imposte versate, costituirebbe quanto meno un’ipotesi di arricchimento senza causa della pubblica amministrazione.
La difesa ha rappresentato, poi, che tutti i componenti dell’equipaggio partecipavano in quote uguali all’attività di pesca e al rientro dalla battuta di pesca dividevano le quantità di pescato, o procedevano all’autonoma vendita della loro quota parte di pescato o la trattenevano per il consumo personale e della famiglia.
In merito al mancato esercizio, per almeno 120 giorni, dell'attività di pesca, nelle zone interessate, nei due anni precedenti alla richiesta di indennizzo, la difesa ha osservato che il convenuto, con domanda datata 27/01/2020 (decorsi ampiamente 120 gg dalla presentazione della domanda), ha presentato la richiesta di liquidazione degli indennizzi relativa all’anno 2019 e ha correttamente compilato la domanda su modulo prestampato predisposto dal Ministero, indicando fedelmente tutti i dati relativi all’attività di pesca e specificando i dati della licenza di pesca, la data di rilascio e la costituzione dell’impresa individuale. Ne consegue che, al momento della presentazione della domanda di liquidazione degli indennizzi per l’anno 2019, che rappresenta per il OC la prima istanza di accesso al beneficio, era decorso il termine di 120 giorni per lo svolgimento dell’attività di pesca.
Nessuna falsa dichiarazione e/o attestazione è stata resa dal signor OC al fine di ottenere indebitamente il beneficio erogato tramite le distinte domande di liquidazione inviate al Comando Militare Esercito Sardegna. Del pari alcuna omissione sarebbe imputabile al convenuto che ha correttamente allegato tutta la documentazione richiesta a corredo della domanda che, peraltro, nulla prevede o impone riguardo all’esibizione delle fatture emesse.
Infine, per puro scrupolo difensivo, posto che è pacifico che il requisito si riferisce alla sola prima istanza di concessione del beneficio, con riferimento agli anni 2020 e 2021 non possono non richiamarsi le devastanti conseguenze conseguenti alla diffusione della pandemia anche in materia di esercizio della pesca.
Con riferimento all’elemento soggettivo, la difesa ha evidenziato che occorre esaminare le singole domande di liquidazione che hanno dato avvio ad autonomi procedimenti istruttori ai sensi della L. 241/1990, e che sono confluite, a seguito di apposita istruttoria e procedimento amministrativo, nell’erogazione di autonomi benefici, e bisogna distinguere i requisiti richiesti per l’erogazione dell’indennizzo in favore dell’armatore, dai requisiti richiesti per l’indennizzo in favore degli imbarcati, mentre la Procura fa una cumulativa contestazione dei requisiti.
Le contestazioni sollevate dalla Procura, sulla base delle “presunzioni” effettuate dalla Guardia di Finanza, erano già tutte evincibili, perché ampiamente documentate nelle domande di liquidazione presentate dal sig. OC sin dal 2020 per l'anno 2019.
Ai sensi della L. 241/1990 incombeva pertanto sull’Ente erogante il controllo sui documenti allegati alle relative domande. E ciò, invero, ha fatto l’Ente erogante, come si evince dalle richieste istruttorie allegate dalla GDF alle singole domande di liquidazione.
In ogni caso, la negligenza o l’omesso controllo da parte di chi ne aveva l’onere, non può configurarsi come una responsabilità in capo a chi ha semplicemente proposto una domanda, allegando documentazione veritiera atta a consentire il controllo sull’esistenza dei requisiti e l’ha vista accolta da chi aveva piena discrezionalità di accoglimento o rigetto.
Di conseguenza, sarebbe del tutto assente sia l'elemento soggettivo del dolo che della colpa grave, avendo tenuto il signor OC una condotta informata al canone di diligenza e al principio di buona fede. Il convenuto ha fatto legittimo affidamento sulle specifiche competenze giuridiche dell'organismo preposto. Emergerebbe, altresì l’assenza del nesso di causalità tra la condotta contestata posta in essere dal signor OC, che in concreto è costituita dalla compilazione di un modulo di domanda predisposto dall’amministrazione e dall’allegazione della copia dei documenti richiesti, e il danno a lui erroneamente attribuito per l’indebita percezione.
Considerato che nel vademecum di compilazione della domanda si afferma che l’assenza dei documenti da allegare comporta il rigetto della domanda, l’Ente che ha istruito la domanda ha evidentemente ritenuto sussistere il diritto all’indennizzo dell’imbarcato sulla base del dato oggettivo dell’imbarco e dell'effettività dell'attività svolta e non sulla base della qualificazione del rapporto con l’armatore. Lo stesso Protocollo d’intesa nulla prevede sul rapporto di lavoro dell’imbarcato e menziona la copertura assicurativa e previdenziale con riferimento al solo armatore-richiedente.
Le somme di spettanza dei collaboratori imbarcati, come risulta dagli atti di indagine sono state tutte regolarmente corrisposte e incassate agli stessi. Né può ascriversi a dolo dell’armatore la dichiarazione sostitutiva nella quale si attesta che l’imbarcato è stato assunto con contratto verbale ai sensi del codice della navigazione. Infatti, la suddetta dichiarazione (già predisposta dall’ente erogatore) può al limite aver indotto in errore l’armatore, il quale ha inteso dichiarare che, in deroga alla forma scritta e all’atto pubblico, con accordi verbali erano stati stipulati contratti di imbarco tra armatore e imbarcati, con individuazione ciascuno della propria mansione e ruolo “affine”.
Inoltre, ove si ritenga sussistere il rapporto di servizio tra PA e armatore, dovrebbe altresì ritenersi sussistente il rapporto di servizio di secondo livello con l’imbarcato. Ma vi è di più. Anche ove si ritenesse la responsabilità dell'armatore con riferimento all’erogazione della quota di indennizzo spettante all’imbarcato, la richiesta di restituzione dovrebbe limitarsi a detto importo e non all’intero contributo erogato e la richiesta di restituzione andrebbe avanzata in concorso con il soggetto che effettivamente l’ha percepita (l’imbarcato). Ipotesi diverse farebbero emergere una responsabilità di tipo oggettivo in capo al solo armatore.
In conclusione, nella memoria si chiede: nel merito, di rigettare integralmente la domanda della Procura; in via subordinata, mediante l’esercizio del relativo potere, di ridurre al minimo l’eventuale addebito posto a carico del convenuto, con ogni consequenziale pronuncia di legge; in via di ulteriore subordine, nell’ipotesi di ritenuto accertamento dell’assenza di requisiti richiesti per l’ottenimento dei benefici, di accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva e/o in concorso con l’ente preposto all’erogazione; in ogni caso con vittoria di spese e competenze del giudizio.
A istruzione della causa, si fa istanza alla Corte di ordinare, ai sensi dell'art. 59 del codice di giustizia contabile, all'Ente Previdenziale (INPS) l'esibizione dell'estratto contributivo di EL OC con le registrazioni di tutti i versamenti effettuati dallo stesso per l'anno 2021.
In via istruttoria, si deduce prova per testi come indicato alle pagine 15 e 16 della memoria.
Il 17 luglio 2025 la difesa, a sostegno del compimento dei 120 giorni di navigazione nel biennio antecedente alla presentazione della domanda relativa agli indennizzi, ha depositato copia delle domande attestanti l’imbarco di OC EL presso l’armatore MA OC nel periodo di interesse.
All’udienza del 17 settembre 2025 il P.M. ha ricordato che le eccezioni relative a giurisdizione, responsabilità esclusiva dell'armatore e configurazione della natura subordinata dei rapporti di lavoro ai sensi dell'art. 330 del codice della navigazione sono state oggetto di analisi da parte di questa Sezione su casi sostanzialmente identici e si è opposto alla produzione della documentazione, poiché postuma e successiva rispetto alla presentazione della domanda, ritenendola, inoltre, irrilevante ai fini del decidere, analogamente alle acquisizioni testimoniali.
In relazione al requisito dei 120 giorni, la Procura ha richiamato il ragionamento svolto da questa Sezione in merito allo slittamento del requisito rispetto alle annualità successive, quindi un ragionamento che è stato svolto al fine di riconoscere il requisito per annualità ulteriori rispetto a quella iniziale.
Di contro, il P.M. ha dato atto della corretta determinazione del quantum proposta dalla difesa, in ragione della ricomprensione nella posizione del signor EL OC dei contributi riconducibili alla cooperativa di RU FL, pertanto, l’importo che residua è quantificato in euro 78.898,73 al lordo.
Per il resto, la Procura ha richiamato le considerazioni svolte nell'atto di citazione, pur nella consapevolezza della delicatezza della materia, e ha confermato le conclusioni come in atti.
L’Avvocato Monia OC ha dichiarato che, pur non disconoscendo l'indubbio pregio giuridico dell'interpretazione del Protocollo d'intesa fornita dalla Procura e dalla Corte, tuttavia la medesima interpretazione non era stata adottata anche da chi doveva istruire le domande, come si evincerebbe dall’analisi dei documenti allegati alla domanda stessa.
La difesa ha sostenuto che nella materia di cui si discute vi sia una difficoltà interpretativa nota a tutti, soprattutto in assenza di un bando regolatore; l’unico strumento conoscitivo di cui poteva disporre il convenuto era il vademecum di compilazione della domanda dove l’interpretazione dei requisiti adottata diverge da quella propugnata dalla Procura.
Il bando, qualora si adotti un’interpretazione letterale riconosce, ad avviso della difesa, quali destinatari degli indennizzi i pescatori, pertanto, qualunque persona che svolga un'attività di pesca e che sia iscritta negli uffici circondariali marittimi.
Il patrocinatore ha sostenuto che la prassi applicativa aveva a oggetto la verifica dell’iscrizione dei pescatori nei registri circondariali marittimi allegati alle domande e nessun altro adempimento, e che il convenuto era pescatore dal 2012 e la documentazione allegata era veritiera.
Di conseguenza, o chi era preposto alla verifica ha omesso i controlli, oppure i requisiti sono stati interpretati in modo difforme rispetto all’interpretazione proposta dalla Procura.
Per la difesa, il solo fatto oggettivo di aver ottenuto contributi senza aver rilasciato false attestazioni non può essere inteso quale indice di responsabilità in assenza di dolo o colpa grave.
La difesa ha riconosciuto che la Corte dei conti ha cercato di disvelare la complessità della materia e ha richiamato sul punto le sentenze n. 132 e 133 di questa Sezione, nelle quali sono state valutate le singole domande.
Ha sostenuto, inoltre, che il convenuto, sulla base dell’interpretazione letterale del Protocollo, in quanto iscritto come pescatore marittimo dal 2012, aveva i requisiti per l’accesso agli indennizzi.
In merito alle dichiarazioni rese, il difensore ha evidenziato che il convenuto è stato sentito dalla Guardia di Finanza senza assistenza legale.
La difesa ha ricordato che il dato normativo, art. 332 Cod. Ord. Militare, riconosce gli indennizzi anche ai lavoratori autonomi a condizione che, ai fini della quantificazione della liquidazione, venga indicata la categoria affine o similare e ha richiamato la sentenza n. 109 di questa Sezione.
L’art. 332 è la ragion d’essere delle certificazioni allegate dai pescatori, dove si dà atto della presenza di contratti verbali e delle qualifiche assegnate e a tali certificazioni si dovrebbe attribuire valore giuridico in quanto necessarie per individuare la qualifica del pescatore ai fini della quantificazione della liquidazione.
Il patrocinatore ha, quindi, insistito sull’opportunità che si distinguano gli indennizzi dell’armatore da quelli degli imbarcati, poiché sarebbe emerso che in alcuni casi i requisiti esistevano per gli armatori e non per gli imbarcati o viceversa, ritenendo non condivisibile l’eventuale condanna cumulativa all'intero.
In relazione al requisito dei 120 giorni, la difesa ha osservato, altresì, che il requisito in parola non è stato oggetto di una vera e propria dichiarazione, ma è un dato desumibile.
L’Avvocato Monia OC ha precisato che, nei due anni precedenti, non avendo la disponibilità di una barca e di attrezzatura propria, il convenuto era imbarcato presso altri armatori, svolgendo pur sempre attività di pesca, e che il Protocollo non specifica la necessità della qualifica di armatore, ma in via generale individua quali destinatari degli indennizzi i pescatori o, meglio, qualunque persona che svolga attività di pesca.
La difesa ha, quindi, ribadito l’effettiva presenza dei requisiti per accedere agli indennizzi, ritenendo non imputabile ai pescatori l’eventuale errata interpretazione data al Protocollo e sottolineando la necessità di un’interlocuzione con il Ministero competente per dirimere definitivamente la questione.
In sede di replica, il P.M. ha ribadito di aver esaminato le singole domande e le singole posizioni degli imbarcati, anche attraverso l’acquisizione di ulteriore documentazione, quando non immediatamente prodotta dalla Guardia di Finanza, che ha condotto un'indagine di ampie dimensioni.
In relazione al requisito dei 120 giorni, ad avviso della Procura, l’attività richiesta non è da intendersi come semplice attività di pesca, ma deve esserci prova dell’effettivo esercizio della stessa.
L’ufficio requirente ha evidenziato, altresì, che la prova è semplificata, considerate le dimensioni del natante, e che ha ritenuto di non contestare il requisito quando c'era anche un minimo appiglio sull’esistenza del pescato.
In ordine all’esercizio del potere riduttivo, il P.M. si è rimesso alle valutazioni del Collegio.
Considerato in
DIRITTO
In via pregiudiziale, il Collegio si deve fare carico di verificare la sussistenza, nel caso all’esame, della giurisdizione di questa Corte, anche in assenza di un’eccezione sollevata dalla parte convenuta (art. 15 c.g.c.).
Premesso che in analoghe fattispecie questa Sezione ha affermato sussistere la giurisdizione della Corte dei conti (sentenza n. 238/2018 confermata dalla sentenza n. 316/2020 della Sezione Prima giurisdizionale centrale d’appello; sentenza n. 84 del 2023, ordinanze n. 26 e n. 27 del 2024, sentenza n. 109 del 2025), è d’uopo ricordare che già nel 2017, con la sentenza n. 16, aveva stabilito che “Per il conseguimento di somme a carico del bilancio pubblico, è richiesto sia l’esercizio di un’impresa economica di pesca, sia l’avere alle proprie dipendenze personale imbarcato, alle cui retribuzioni è ancorato il calcolo degli importi da corrispondere.
L’obiettivo è favorire l’imprenditoria locale (ittica), attraverso la protezione delle relative attività economiche, con il concorso delle risorse collettive.
Gli indennizzi sono diretti a sostenere l’attività imprenditoriale e il mantenimento del livello occupazionale, in un settore strategico del territorio, per evitare che il grado produttivo del comparto sia messo a rischio da impedimenti oggettivi, resi necessari dal perseguimento di esigenze di carattere nazionale (quali quelle inerenti alla sicurezza).”
In continuità con i precedenti sopra citati, la Sezione ritiene sussistere la giurisdizione della Corte dei conti.
Venendo al merito della contestazione formulata a carico del convenuto, l’esame compiuto degli atti di causa consente di acclarare la fondatezza della domanda risarcitoria avanzata dalla Procura.
In base alla documentazione agli atti, compendiata nella denuncia di danno erariale della Guardia di Finanza, Sezione Operativa Navale di Oristano, prot. n. 186413 del 21 ottobre 2023, come integrata con nota n. 89603 del 17 maggio 2024, si deduce che il sig. OC ha posto in essere un’attività consapevolmente diretta a ottenere gli indennizzi in parola, nonostante non ne ricorressero i presupposti, violando i vincoli del rapporto di servizio instaurato con l’Ente pubblico in quanto destinatario di fondi statali con specifica funzionalizzazione.
In particolare, viene in evidenza la mancanza di sufficienti documenti relativi alla tracciabilità del prodotto ittico, che sarebbe stato pescato con l’imbarcazione “Emanuela” OS1293, e che consentirebbe di verificare il rispetto del requisito dei 120 giorni di pesca nei due anni precedenti alla prima richiesta di indennizzo. Dall’istruttoria svolta è, infatti, emerso che vi sono stati solo 24 conferimenti nel 2019, 26 nel 2020, 6 nel 2021 presso la Soc. OO. Ittica Marceddì di Terralba, tra l’altro, per quantità molto modeste.
Occorre, inoltre, chiarire che il requisito dei 120 giorni di pesca deve essere posseduto con riferimento al periodo per il quale si chiede l’indennizzo (2019) e non alla data della domanda (27 gennaio 2020).
In questo caso, l’attività di impresa è iniziata il 15 gennaio 2019; la licenza di pesca per l’imbarcazione “Emanuela” OS1293 è del 9 ottobre 2019, mentre l’attestazione provvisoria è del 10 gennaio 2019.
Appare, quindi, evidente, che l’impresa individuale non abbia potuto svolgere attività di pesca professionale nei due anni precedenti per il numero di giornate richiesto.
La difesa ha rappresentato le difficoltà e le incertezze che condizionano l’attività della pesca, nonché la presenza della pandemia da COVID 19 che ha interessato parte del periodo in esame, oltre alla circostanza che gli accordi tra EL OC e il personale imbarcato prevedevano la divisione del pescato tra gli stessi.
Orbene, il numero delle giornate nelle quali risultano i conferimenti del pescato e, soprattutto l’esiguità dello stesso, che si rileva dalle fatture esibite, appaiono incompatibili con l’attività di pesca professionale, che è alla base del riconoscimento degli indennizzi, oltre al fatto che risalgono al 2019 e non agli anni precedenti.
Con riferimento alla regolare iscrizione ai ruoli previdenziali e assicurativi, la contestazione si può considerare superata per quanto attiene al titolare dell’Impresa, alla luce della documentazione in atti, ma permangono le criticità per i marittimi imbarcati, per i quali il convenuto aveva dichiarato che si trattava di dipendenti assunti con contratto verbale ai sensi dell’art. 330 del codice della navigazione.
Mentre appare corretto quanto sostenuto dalla difesa del convenuto, ossia che il Protocollo d’intesa riconosce gli indennizzi anche ai lavoratori autonomi nella misura rapportata alla retribuzione spettante ai lavoratori dipendenti con qualifica o specializzazione corrispondente o affine, tuttavia, nel caso in esame, appare difficile sostenere che il sig. OC e gli imbarcati svolgessero attività di pesca professionale marittima, prerequisito per ottenere le misure di indennizzo.
La disciplina che regola gli emolumenti in parola stabilisce che il destinatario degli stessi è l’armatore dell’imbarcazione (cfr. Sezione Sardegna sentenza n. 84/2023) e in quest’ottica deve essere intesa la richiesta della Procura attrice di recuperare dallo stesso quanto versatogli dall’Amministrazione, a prescindere dalla circostanza fattuale che tali somme siano state trasferite ai marittimi imbarcati.
Il Collegio ritiene, quindi, di non dover ammettere la prova per testi dedotta dalla difesa alla luce della presenza di prove sufficienti a supportarne la decisione.
Per quanto riguarda il quantum del danno, il sig. EL OC in proprio e quale titolare dell’omonima Impresa individuale deve essere considerato responsabile del danno erariale derivante dall’indebita percezione dei contributi pubblici in questione, come rideterminato in udienza e come risultante dagli accertamenti della Guardia di Finanza, tenendo conto che si tratta di importi al lordo alla luce di quanto affermato dalle Sezioni Riunite di questa Corte che, nella sentenza n. 13/QM del 2021 alla cui motivazione si fa integrale rimando, hanno stabilito il seguente principio di diritto “In ipotesi di danno erariale conseguente all’omesso versamento dei compensi di cui all’art. 53, comma 7 e seguenti, del D.lgs. n. 165 del 2001 da parte di pubblici dipendenti (o, comunque, di soggetti in rapporto di servizio con la p.a. tenuti ai medesimi obblighi), la quantificazione è da effettuare al lordo delle ritenute fiscali IRPEF operate a titolo d’acconto sugli importi dovuti o delle maggiori somme eventualmente pagate per la medesima causale sul reddito imponibile”.
Conclusivamente, il danno erariale va ascritto al sig. EL OC, in proprio e quale legale rappresentante dell’omonima Impresa individuale, a titolo di dolo, e va emessa pronuncia di condanna, al risarcimento in favore del Ministero della Difesa per il definitivo importo di euro 78.898,73.
Sulla somma, per la quale va pronunciata condanna, è altresì dovuta la rivalutazione monetaria, da calcolarsi secondo indici ISTAT dalle date dei singoli pagamenti degli indennizzi e fino alla pubblicazione della presente sentenza.
Dalla data di detta pubblicazione, e sino al soddisfacimento del credito sono altresì dovuti, sulla somma come sopra rivalutata, gli interessi nella misura del saggio legale fino all’effettivo pagamento.
La condanna alle spese del giudizio, liquidate in dispositivo, segue la soccombenza ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 174/2016.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, condanna EL OC in proprio e quale titolare dell’omonima Impresa individuale a pagare a titolo di risarcimento del danno, in favore del Ministero della Difesa, la somma di euro 78.898,73 (settantottomilaottocentonovantotto/73), oltre a rivalutazione monetaria e interessi legali da calcolarsi nel modo e con le decorrenze precisati in motivazione;
-condanna, altresì, il soccombente al pagamento, in favore dello Stato, delle spese processuali, che fino alla presente fase di giudizio si liquidano nell’importo di euro 74,47 (diconsi euro settantaquattro/47).
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del 17 settembre 2025.
L'Estensore Il Presidente
(f.to digitalmente V. Mistretta) (f.to digitalmente D. Cabras)
Depositata in Segreteria il 03/12/2025 Il Dirigente f.to digitalmente P. Carrus