CASS
Sentenza 8 luglio 2021
Sentenza 8 luglio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/07/2021, n. 25994 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25994 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: DE SE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/09/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere CA RO;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso L 8 LUG 2021 DEPOSITAIR IN C Lette le conclusioni del difensore avv. Michele Caiafa Il difensore chiede l'accoglimento del ricorso NA IU RIO Dott. Vincenzo Di Cie Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 25994 Anno 2021 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: RO CA Data Udienza: 29/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 24 settembre 2020 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Napoli Nord a PP RD alla pena di un anno e 4 mesi di reclusione ed e 126.000 di multa per il reato ex art. 291-bis comma 1 d.P.R.43/1973, commesso in Cesa il 28 dicembre 2017. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena. Il reato oggetto del decreto penale di condanna, emesso successivamente alla sentenza di patteggiamento, sarebbe stato abrogato e si sarebbe prodotto l'effetto estintivo ex art. 445 comma 2 cod. proc. pen. che consentirebbe, altresì, la concessione di una nuova sospensione condizionale della pena, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello. Sono state depositate le conclusioni scritte, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore Generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato. 1.1. All'imputato, con la sentenza del Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, del 7 aprile 2000, irrevocabile il 10 giugno 2000, è stata applicata pena di un anno e 6 mesi di reclusione e la multa di lire 700.00 (pari ad C 361,52), con la sospensione condizionale della pena, per i reati ex art. 648, 477-482, 640, 494, cod. pen., commessi il 10 settembre 1999. 1.2. Nel quinquennio, l'imputato è stato nuovamente condannato con decreto penale di condanna del giudice per le indagini preliminari del Tribunale Pesaro del 13 novembre 2000, esecutivo il 27 dicembre 2000, per il delitto ex art. 14 comma 2 della legge 230/1998 commesso il 23 marzo 2000. 1.3. Secondo il ricorrente tale reato sarebbe stato abrogato dal digs. 66/2010 per effetto della «venuta meno della generale obbligatorietà del servizio militare». Tale tesi è manifestamente infondata' perché contraria al principio espresso da Sez. 1, n. 21791 del 08/11/2016, dep. 2017, Ferrante, Rv. 270580, per cui a seguito dell'istituzione del servizio militare professionale, realizzata dalla L. n. 331 del 2000, non è stato abrogato il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, di cui al previgente art. 14, comma 2, L. n. 230 del 1998, essendo tale condotta sussumibile nella nuova fattispecie ex art. 2110 del d.lgs. n. 66 del 2010. 1.4. In ogni caso, quand'anche si fosse verificato l'effetto estintivo per il decorso del quinquennio, l'effetto estintivo del reato non consente una nuova applicazione della sospensione condizionale della pena, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello, tenuto conto delle pene complessivamente inflitte. 1.5. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529 - 01, hanno affermato il principio per cui «In tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio». Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076 - 01, ha ribadito tale principio affermando che, in tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che 'si tratti di delitto o di contravvenzione) deve intendersi limitata, con riguardo alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, sicchè, qualora sia stata applicata una pena detentiva, è necessario tenerne conto ai fini della valutazione richiesta, ex artt. 163 e 164, comma 4, cod. pen., in ordine alla concedibilità di un secondo beneficio. 1.6. Inoltre, l'estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod. pen. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Mkarrem, Rv. 277457 - 01). 2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/04/2021.
udita la relazione svolta dal Consigliere CA RO;
lette le conclusioni del PG, in persona del Sostituto Procuratore PAOLA MASTROBERARDINO Il PG chiede di dichiarare inammissibile il ricorso L 8 LUG 2021 DEPOSITAIR IN C Lette le conclusioni del difensore avv. Michele Caiafa Il difensore chiede l'accoglimento del ricorso NA IU RIO Dott. Vincenzo Di Cie Ricorso trattato ai sensi ex art. 23, comma 8 del D.L. n.137/20. Penale Sent. Sez. 3 Num. 25994 Anno 2021 Presidente: DI NICOLA VITO Relatore: RO CA Data Udienza: 29/04/2021 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza del 24 settembre 2020 la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna inflitta dal Tribunale di Napoli Nord a PP RD alla pena di un anno e 4 mesi di reclusione ed e 126.000 di multa per il reato ex art. 291-bis comma 1 d.P.R.43/1973, commesso in Cesa il 28 dicembre 2017. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato deducendo i vizi di violazione di legge e della motivazione sul rigetto della richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena. Il reato oggetto del decreto penale di condanna, emesso successivamente alla sentenza di patteggiamento, sarebbe stato abrogato e si sarebbe prodotto l'effetto estintivo ex art. 445 comma 2 cod. proc. pen. che consentirebbe, altresì, la concessione di una nuova sospensione condizionale della pena, contrariamente a quanto affermato dalla Corte di appello. Sono state depositate le conclusioni scritte, anche in replica alle argomentazioni del Procuratore Generale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso per cassazione è manifestamente infondato. 1.1. All'imputato, con la sentenza del Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, del 7 aprile 2000, irrevocabile il 10 giugno 2000, è stata applicata pena di un anno e 6 mesi di reclusione e la multa di lire 700.00 (pari ad C 361,52), con la sospensione condizionale della pena, per i reati ex art. 648, 477-482, 640, 494, cod. pen., commessi il 10 settembre 1999. 1.2. Nel quinquennio, l'imputato è stato nuovamente condannato con decreto penale di condanna del giudice per le indagini preliminari del Tribunale Pesaro del 13 novembre 2000, esecutivo il 27 dicembre 2000, per il delitto ex art. 14 comma 2 della legge 230/1998 commesso il 23 marzo 2000. 1.3. Secondo il ricorrente tale reato sarebbe stato abrogato dal digs. 66/2010 per effetto della «venuta meno della generale obbligatorietà del servizio militare». Tale tesi è manifestamente infondata' perché contraria al principio espresso da Sez. 1, n. 21791 del 08/11/2016, dep. 2017, Ferrante, Rv. 270580, per cui a seguito dell'istituzione del servizio militare professionale, realizzata dalla L. n. 331 del 2000, non è stato abrogato il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza, di cui al previgente art. 14, comma 2, L. n. 230 del 1998, essendo tale condotta sussumibile nella nuova fattispecie ex art. 2110 del d.lgs. n. 66 del 2010. 1.4. In ogni caso, quand'anche si fosse verificato l'effetto estintivo per il decorso del quinquennio, l'effetto estintivo del reato non consente una nuova applicazione della sospensione condizionale della pena, come correttamente ritenuto dalla Corte di appello, tenuto conto delle pene complessivamente inflitte. 1.5. Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 31 del 22/11/2000, dep. 2001, Sormani, Rv. 218529 - 01, hanno affermato il principio per cui «In tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio». Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, P., Rv. 276076 - 01, ha ribadito tale principio affermando che, in tema di sentenza di patteggiamento, l'estinzione degli effetti penali conseguente all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che 'si tratti di delitto o di contravvenzione) deve intendersi limitata, con riguardo alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, sicchè, qualora sia stata applicata una pena detentiva, è necessario tenerne conto ai fini della valutazione richiesta, ex artt. 163 e 164, comma 4, cod. pen., in ordine alla concedibilità di un secondo beneficio. 1.6. Inoltre, l'estinzione del reato a norma dell'art. 167 cod. pen. non comporta l'estinzione degli effetti penali diversi da quelli ivi espressamente previsti, sicché di tale reato deve comunque tenersi conto ai fini della sussistenza dei presupposti per la concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. 1, n. 47647 del 18/04/2019, Mkarrem, Rv. 277457 - 01). 2. Pertanto, il ricorso deve essere rigettato. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 29/04/2021.