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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 23/10/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
RGAC 3839/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, nella causa civile R.G.N. 3839/2024 trattata all'udienza del 22/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3839 /2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Pontecorvo, Via Giovanni Battista Bernadotte 7, presso lo studio dell'Avv. Miceli Vincenzo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
LI RI IE, giusta procura generale alle liti in atti;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella persona del CP_1 legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dello status di invalido civile con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74% ed il 99% e con diritto alla corresponsione del relativo assegno mensile di invalidità, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la domanda amministrativa, ovvero, in subordine, dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
Nell'ambito di tale procedimento è stata accertato dal C.T.U. nominato dal Giudice l'insussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
La parte ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio indicato con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1 dovuti.
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso dell'udienza del 22.10.2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta nei limiti di seguito indicati.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio debba depositare, entro 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo. Quest'ultimo deve contenere, a pena di inammissibilità, gli specifici motivi di contestazione della C.T.U. Come è noto, inoltre, il giudizio di merito instaurato con il deposito del ricorso è un vero e proprio giudizio ordinario che verte non sul solo dato sanitario ma anche sugli altri presupposti socio-sanitari prescritti ai fini del godimento della prestazione controversa.
Si ritiene che l'obbligo di specificare nel ricorso di merito, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione risponda all'esigenza di evitare la duplicazione indiscriminata ed immotivata dell'accertamento sanitario, ed anche di evitare che l'invalido, che abbia ottenuto un ATP favorevole, veda procrastinarsi l'erogazione della provvidenza a causa di ricorsi nel merito dell' meramente strumentali. CP_1
Nella specie parte ricorrente ha contestato le conclusioni del C.T.U. mediante dichiarazione di dissenso e nel successivo ricorso di merito si è specificato che le conclusioni del Consulente d'Ufficio sarebbero errate in quanto il CTU non ha tenuto in debito conto l'intero quadro clinico della parte ricorrente (pag.
2-3 del ricorso).
Questi argomenti dedotti alla base del dissenso espresso rispetto alle conclusioni del C.T.U., ad avviso del Giudicante sono idonei a giustificare l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
In conclusione, si osserva che, in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' – CP_1 parte ricorrente ha specificamente contestato le risultanze peritali relative al precedente giudizio di A.T.P.
Si è quindi ritenuto di disporre una nuova consulenza medico legale sulla parte ricorrente al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il beneficio richiesto.
Il C.T.U. della presente fase di opposizione, ha accertato che
“1)Allo stato attuale il sig. di 53 aa è affetto Parte_1 da: “cardiopatia ischemica cronica. disfunzione sistolica di grado moderato (fe 40% - iii nyha). esiti di intervento chirurgico di angioplastica coronarica percutanea ed impianto di duplice stent medicato per infarto miocardico acuto stemi inferiore. deficit ventilatorio. ipertensione arteriosa resistente alla terapia farmacologica. dislipidemia mista. stato ansioso da disturbo di personalità in trattamento con benzodiazepine in soggetto 53 enne”. 2) le suddette patologie erano presenti solo in parte alla visita della commissione inps di Frosinone.
3) il ricorrente subisce a causa del complesso morboso esaminato una invalidità del 75% (settantacinque per cento) a partire dal mese di settembre 2024.
4) la condizione patologica rappresentata dalle minorazioni precisate al punto 1) non è tale da rendere necessario l'aiuto permanente di un accompagnatore per compiere i comuni atti della vita.
5) le infermità di cui al punto 1 non risultano dipendenti da causa di guerra, infortunio sul lavoro o causa di servizio”.
Sulla scorta di siffatte valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, che questo Giudice ritiene condivisibili e conformi ai dati riscontrati, l'opposizione proposta da può Parte_1 essere accolta limitatamente al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, con decorrenza dal mese di settembre 2024, condizionato alla sussistenza degli altri requisiti extra sanitari.
Respinge quindi per il resto la presente opposizione (con riguardo alla decorrenza dalla domanda amministrativa).
La domanda, quindi, può essere accolta nei limiti di cui sopra.
Atteso l'esito della controversia (riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento del beneficio richiesto successivo alla domanda amministrativa, ma precedente alla data del deposito del ricorso di merito del 18/11/2024), le spese di lite vanno compensate tra le parti per 1/3; per il resto le spese sono a carico dell' secondo la norma della soccombenza. CP_1
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e liquidate tenendo CP_1 in considerazione la completezza e la complessità dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante p.t. in data 18/11/2024, nella causa iscritta al n. 3839 /2024 R.G.A.C. disatteso ogni altra eccezione e deduzione: a) Dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento del beneficio dell'assegno di invalidità, con decorrenza dal mese di settembre 2024, salva la previa verifica della sussistenza dei restanti requisiti legali;
b) Condanna l' ad erogare alla parte ricorrente i ratei di CP_1 questa prestazione maturati, con gli interessi legali;
c) Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l' al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della restante parte non compensata, che si liquida in euro 1798,00 oltre IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge, con distrazione;
d) Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. CP_1 dott.ssa liquidate in euro 580,00, oltre Iva e Persona_1 accessori.
Frosinone, 23/10/2025
Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore
TRIBUNALE DI FROSINONE Sezione controversie di lavoro REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Rossella Giusi Pastore, nella causa civile R.G.N. 3839/2024 trattata all'udienza del 22/10/2025, sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha emesso la seguente
Sentenza
nella causa civile di primo grado iscritta al Rg. n. 3839 /2024, posta in deliberazione tra:
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Pontecorvo, Via Giovanni Battista Bernadotte 7, presso lo studio dell'Avv. Miceli Vincenzo, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
-ricorrente
E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t.,
[...] elettivamente domiciliato in Frosinone, presso la sede Provinciale
in Piazza Gramsci n. 4, e rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
LI RI IE, giusta procura generale alle liti in atti;
-resistente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' , nella persona del CP_1 legale rappresentante, ed ha proposto opposizione ai sensi degli artt. 414 e 445 bis comma 6 c.p.c., avverso l'esito del precedente accertamento effettuato ai sensi dell'art.445 bis c.p.c. nel quale aveva richiesto al Giudice di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari utili ai fini del riconoscimento dello status di invalido civile con una riduzione della capacità lavorativa compresa tra il 74% ed il 99% e con diritto alla corresponsione del relativo assegno mensile di invalidità, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la domanda amministrativa, ovvero, in subordine, dalla diversa data che verrà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione.
Nell'ambito di tale procedimento è stata accertato dal C.T.U. nominato dal Giudice l'insussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento del beneficio richiesto.
Rispetto a questo accertamento la parte ricorrente ha depositato una rituale contestazione.
La parte ricorrente ha dunque presentato un ricorso ex art.414 e 445 bis comma 6 c.p.c. con il quale ha chiesto al Giudice di riconoscere e dichiarare il suo diritto al beneficio indicato con decorrenza dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa e con la condanna dell' al pagamento dei ratei CP_1 dovuti.
Si è costituito nel presente giudizio l' nella persona del legale CP_1 rappresentante, ed ha chiesto il rigetto della domanda.
Sul contraddittorio così instauratosi è stata disposta una nuova C.T.U. medico-legale e la causa è stata discussa e decisa con separata sentenza nel corso dell'udienza del 22.10.2025, svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda va accolta nei limiti di seguito indicati.
L'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. prevede che la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio debba depositare, entro 30 giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo. Quest'ultimo deve contenere, a pena di inammissibilità, gli specifici motivi di contestazione della C.T.U. Come è noto, inoltre, il giudizio di merito instaurato con il deposito del ricorso è un vero e proprio giudizio ordinario che verte non sul solo dato sanitario ma anche sugli altri presupposti socio-sanitari prescritti ai fini del godimento della prestazione controversa.
Si ritiene che l'obbligo di specificare nel ricorso di merito, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione risponda all'esigenza di evitare la duplicazione indiscriminata ed immotivata dell'accertamento sanitario, ed anche di evitare che l'invalido, che abbia ottenuto un ATP favorevole, veda procrastinarsi l'erogazione della provvidenza a causa di ricorsi nel merito dell' meramente strumentali. CP_1
Nella specie parte ricorrente ha contestato le conclusioni del C.T.U. mediante dichiarazione di dissenso e nel successivo ricorso di merito si è specificato che le conclusioni del Consulente d'Ufficio sarebbero errate in quanto il CTU non ha tenuto in debito conto l'intero quadro clinico della parte ricorrente (pag.
2-3 del ricorso).
Questi argomenti dedotti alla base del dissenso espresso rispetto alle conclusioni del C.T.U., ad avviso del Giudicante sono idonei a giustificare l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
In conclusione, si osserva che, in ordine all'eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata da parte convenuta, va osservato che – contrariamente a quanto sostenuto dall' – CP_1 parte ricorrente ha specificamente contestato le risultanze peritali relative al precedente giudizio di A.T.P.
Si è quindi ritenuto di disporre una nuova consulenza medico legale sulla parte ricorrente al fine di accertare la sussistenza dei requisiti sanitari legittimanti il beneficio richiesto.
Il C.T.U. della presente fase di opposizione, ha accertato che
“1)Allo stato attuale il sig. di 53 aa è affetto Parte_1 da: “cardiopatia ischemica cronica. disfunzione sistolica di grado moderato (fe 40% - iii nyha). esiti di intervento chirurgico di angioplastica coronarica percutanea ed impianto di duplice stent medicato per infarto miocardico acuto stemi inferiore. deficit ventilatorio. ipertensione arteriosa resistente alla terapia farmacologica. dislipidemia mista. stato ansioso da disturbo di personalità in trattamento con benzodiazepine in soggetto 53 enne”. 2) le suddette patologie erano presenti solo in parte alla visita della commissione inps di Frosinone.
3) il ricorrente subisce a causa del complesso morboso esaminato una invalidità del 75% (settantacinque per cento) a partire dal mese di settembre 2024.
4) la condizione patologica rappresentata dalle minorazioni precisate al punto 1) non è tale da rendere necessario l'aiuto permanente di un accompagnatore per compiere i comuni atti della vita.
5) le infermità di cui al punto 1 non risultano dipendenti da causa di guerra, infortunio sul lavoro o causa di servizio”.
Sulla scorta di siffatte valutazioni del consulente tecnico d'ufficio, che questo Giudice ritiene condivisibili e conformi ai dati riscontrati, l'opposizione proposta da può Parte_1 essere accolta limitatamente al riconoscimento dell'assegno di invalidità civile, con decorrenza dal mese di settembre 2024, condizionato alla sussistenza degli altri requisiti extra sanitari.
Respinge quindi per il resto la presente opposizione (con riguardo alla decorrenza dalla domanda amministrativa).
La domanda, quindi, può essere accolta nei limiti di cui sopra.
Atteso l'esito della controversia (riconoscimento dei requisiti sanitari utili al conseguimento del beneficio richiesto successivo alla domanda amministrativa, ma precedente alla data del deposito del ricorso di merito del 18/11/2024), le spese di lite vanno compensate tra le parti per 1/3; per il resto le spese sono a carico dell' secondo la norma della soccombenza. CP_1
Le spese di CTU sono poste a carico dell' e liquidate tenendo CP_1 in considerazione la completezza e la complessità dell'accertamento peritale.
P.Q.M.
così definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti dell' , in persona del Parte_1 CP_1 legale rappresentante p.t. in data 18/11/2024, nella causa iscritta al n. 3839 /2024 R.G.A.C. disatteso ogni altra eccezione e deduzione: a) Dichiara la sussistenza in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari utili per il riconoscimento del beneficio dell'assegno di invalidità, con decorrenza dal mese di settembre 2024, salva la previa verifica della sussistenza dei restanti requisiti legali;
b) Condanna l' ad erogare alla parte ricorrente i ratei di CP_1 questa prestazione maturati, con gli interessi legali;
c) Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna l' al CP_1 pagamento in favore della ricorrente della restante parte non compensata, che si liquida in euro 1798,00 oltre IVA CPA e spese generali forfettarie come per legge, con distrazione;
d) Pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U. CP_1 dott.ssa liquidate in euro 580,00, oltre Iva e Persona_1 accessori.
Frosinone, 23/10/2025
Il Giudice Dott.ssa Rossella Giusi Pastore