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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/12/2025, n. 1767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1767 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 18240 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto:
Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
(ricorso congiunto)
[...]
, nato a [...] il [...], C.F. Persona_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1 dall'avv. CONTE FIORINDA presso il quale elettivamente domicilia in Giugliano in Campania (NA) alla Via S. Nullo, n. 179;
E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in C.F._2 atti, dall'avv. CULTRERA EMANUELA presso il quale elettivamente domicilia in Quarto (NA) alla Via Don G. Morosini, n. 1A;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 23/09/2025, e Persona_1 esponevano di aver intrattenuto una Controparte_1
1 relazione sentimentale con convivenza, dalla quale era nata la figlia
(nata a [...] il [...]), riconosciuta regolarmente da Per_2 entrambi i genitori sin dalla nascita;
che il sig. svolgeva Per_1
l'attività di pizzaiolo, mentre la sig.ra era una parrucchiera;
CP_1 che nel mese di aprile 2025, a causa di incomprensioni caratteriali tra le parti, la convivenza terminava ed il sig. si trasferiva Per_1 presso la propria famiglia di origine. Tanto premesso, rappresentavano la volontà di addivenire congiuntamente alla disciplina dell'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore.
In particolare, chiedevano recepirsi le condizioni di cui al ricorso che di seguito si riportano:
“a) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore con Per_2 residenza privilegiata presso la madre in Pozzuoli NA alla Strada
Vicinale del Castagnaro n. 49. Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sulla minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con l'impegno di adottare insieme tutte le decisioni di maggiore interesse che la riguardano e relative alla sua istruzione, educazione, salute, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
b) La collocazione della figlia e la residenza della stessa rimarrà presso la madre ed in caso di trasferimento, la sig.ra si CP_1 impegna a comunicare formalmente l'indirizzo nuovo al sig. a Per_1 mezzo racc.ta a.r.;
c) il padre potrà vedere e tenere con sè la figlia minore secondo le seguenti modalità di visita:
- fino al compimento dei tre anni di vita della minore, il padre potrà vedere e tenere con sè la piccola stante il giorno di riposo dal Per_2 lavoro, il mercoledì di ciascuna settimana dalle ore 12,30 alle ore
20,00 e nella giornata del venerdì mattina dalle ore 9,30 alle ore 12,30 allorquando preleverà la bambina presso l'abitazione materna e la riaccompagnerà, inoltre, a decorrere dal compimento di un anno di
2 vita della minore, a week end alterni, il padre potrà vedere e tenere con sè la bambina la domenica dalle ore 12 alle ore 15,30;
- a decorrere dal terzo anno di vita della minore, stante il giorno libero dal lavoro settimanale del padre, quest'ultimo, a settimane alterne, potrà vedere e tenere con sè la minore dal mercoledì alle ore 12 (o dall'uscita da scuola) fino al giovedì pomeriggio alle ore 17 con pernottamento e nella giornata del venerdì dalle ore 10 (o dall'uscita da scuola) alle ore 16,30. Mentre nella settimana in cui la minore non pernotterà con il padre, quest'ultimo potrà vedere e tenere con sè la piccola il mercoledì dall'uscita da scuola fino alle 20,00 e la Per_2 domenica dalle 10 alle 16,30;
d) Le parti potranno concordare l'ampliamento del diritto di visita previo accordo telefonico tra le parti, da concordare almeno 48 ore prima telefonicamente, anche alla luce delle esigenze lavorative di entrambi;
e) i genitori si impegnano a mantenere un contegno tra di loro, rispettando il ruolo genitoriale di entrambi;
f) fino al compimento dei tre anni, circa le feste Natalizie, in alternanza, il padre potrà vedere la minore il giorno 24 dicembre dalle ore 17,00 alle ore 19,30 e/o il giorno di Natale dalle ore 12,30 alle ore
17,30; il giorno 31 dicembre dalle ore 17,00 alle ore 20,00 o il giorno del 1 gennaio dalle ore 12,30 alle ore 17,00. Circa le festività Pasquali, la minore trascorrerà con un genitore il giorno di Pasqua e con l'altro il lunedì in albis, precisando che nel giorno in cui starà con il Per_2 padre, quest'ultimo preleverà la minore dalle 12,30 alle 17,00;
g) al compimento del terzo anno di età, la minore, ad anni alterni, festeggerà con un genitore dal 24 al 26 dicembre e con l'altro il 31 dicembre, il primo gennaio ed il sei gennaio e ad anni alterni, la minore trascorrerà Pasqua e lunedì in albis con un unico genitore;
h) fino al compimento dei tre anni di vita della piccola durante Per_2 le ferie estive, il padre potrà trascorrere 7 giorni interi con la minore, dalle ore 10 alle ore 19,00, senza pernottamento, da comunicare alla sig.ra entro il 30 giugno di ciascun anno. La madre, invece, CP_1
3 trascorrerà con la minore due settimane nel mese di luglio o di agosto da comunicare al padre entro il 30 giugno di ciascun anno;
i) al compimento del terzo anno di vita della piccola durante le Per_2 vacanze estive, il padre potrà trascorrere con la figlia dieci giorni nel mese di ottobre, in concomitanza con le ferie del padre, da comunicare alla madre entro e non oltre il 31 maggio di ciascun anno. Laddove per esigenze lavorative le ferie del padre dovessero cadere in un altro periodo, il sig. si impegna a comunicare alla sig.ra il Per_1 CP_1 diverso periodo di ferie entro il 31 maggio. La madre, invece, trascorrerà con la figlia 15 giorni consecutivi nel mese di luglio o agosto, da comunicare al padre entro il 31 maggio;
j) la minore trascorrerà con la madre il giorno della sua festa e del suo compleanno e trascorrerà con il padre le analoghe ricorrenze (festa del papà e compleanno), anche se detti giorni dovessero ricadere nel periodo di convivenza con l'altro genitore. In occasione dell'onomastico dei genitori cadente lo stesso giorno, la minore trascorrerà la giornata ad anni alterni con ciascun genitore;
k) in occasione delle feste o ricorrenze delle famiglie di origine dei genitori, la minore potrà partecipare a tali eventi anche laddove detto giorno dovesse ricadere nel giorno di convivenza con l'altro genitore, previa comunicazione da effettuarsi almeno 7 giorni prima;
l) il giorno del compleanno della minore, laddove le parti non dovessero raggiungere un accordo per il festeggiamento congiunto, le parti stabiliscono che ad anni alterni, la minore festeggerà con un genitore dalla mattina fino alle ore 17 e con l'altro dalle ore 17 alle ore
23. In occasione del primo compleanno della minore, la stessa riceverà anche il Sacramento del Battesimo. In quell'occasione, la madre organizzerà una festa per la minore, a cui inviterà anche il padre. La sig.ra autorizza fin da ora il padre ad organizzare Controparte_1 una festa sia per il battesimo che per il primo compleanno nella giornata del 15 febbraio 2026, autorizzando il padre a prelevare la minore alle ore 19 fino alle ore 24;
4 m) disporre a carico del sig. , l'obbligo di Persona_1 corrispondere alla sig.ra , a titolo di contributo al Controparte_1 mantenimento della figlia minore entro il giorno 15 di ogni Per_2 mese, l'importo mensile di euro 350,00 (euro trecentocinquanta/00) somma annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondere a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle coordinate bancarie della stessa. Il padre inoltre concorrerà, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie, così come previste dal protocollo di Intesa del
Tribunale di Napoli che le parti dichiarano di conoscere e comprendere. Tali somme dovranno essere corrisposte alla madre previa presentazione di documentazione giustificativa entro 15 giorni dall'anticipo;
n) stabilire che l'assegno unico universale erogato dall'INPS per la minore venga percepito al 50% da entrambi i genitori;
o) compensare le spese di lite ed, infatti, con la sottoscrizione del presente atto, gli avvocati costituiti dichiarano di rinunciare al vincolo di solidarietà.”
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis n. 51 e ss cpc.
All'udienza cartolare del 09/12/2025 dinanzi al Giudice Relatore, le parti, con note di trattazione scritta, riportandosi al ricorso ne chiedevano l'accoglimento.
Il Tribunale, raccolte le conclusioni del PM, formulate in data
07/10/2025, si riservava la decisione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi della minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
5 Ai sensi dell'art. 473-bis.4 non si è proceduto all'ascolto della minore, non ritenuto necessario atteso l'accordo dei genitori conforme ai suoi interessi ed in ragione della tenera età della stessa.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M
Il Tribunale di Napoli, I sezione civile, così provvede:
1. omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
2. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
3. nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 12/12/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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