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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 13/03/2025, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3774/2014
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte Parte_1 integrante del verbale di udienza del 13.03.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. ha Parte_1 emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies cpa a seguito di discussione orale nell'udienza del 13.03.25 nella causa civile iscritta al numero n. 3774/2014 iscritta nel R.G. dell'anno 2014, vertente t r a e in atti generalizzati, rappresentati e difesi in virtù di procura Parte_2 Parte_3 in atti dall'avv. Fabrizio Boccia, presso lo studio del quale elett.te domiciliano;
- Attori-
e
, , e , in atti generalizzati, rappr. e difesi, in Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 virtù di mandato in atti, dall'avv.to Mario Volpe, presso lo studio del quale elett.te domiciliano;
- convenuti -
e
, nata a [...] il [...], C.F.: , , nata a [...] CP_5 CodiceFiscale_1 CP_6 il 05.01.1996, C.F.: , elettivamente dom.te in Salerno, Via F. P. Volpe n.51, CodiceFiscale_2 presso lo studio dell'avv. Mario Volpe, che le difende giusta mandato in atti;
- terze chiamate -
OGGETTO: azione di rivendica di proprietà.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, deduzioni a verbale, memorie istruttore, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi tutte integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 15 Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in giudizio Pt_2 Parte_3 davanti all'intestato Tribunale, i sig. , , e , per Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 sentir “accertare nei loro confronti che la casa ricostruita sull'area riportata nel catasto terreni del comune di San RI
EN (SA) al F. 15 part. 21 è in comunione che del 39,65% di essa e di proprietà degli attori”.
Deducevano, a sostegno della domanda, che il con contratto del 06/07/1970, concedeva in Pt_2 locazione, ad , i due fondi rustici denominati Porta di Ferro e Pennatelle con annessa casa CP_3 colonica meglio identificata al Foglio n. 15, p.lle, 16, 17, 19, 20, 21, 49, 52, 76, 23, 78, 73, 71, e 54; che parte attrice, con atto di divisione di eredità del 04/08/1972, diveniva, definitivamente, proprietario del fondo rustico denominato Porta di Ferro;
del detto fondo l'attore ebbe una porzione della casa colonica catastalmente individuata con la p.lla 21 del Foglio 15 del Catasto Terreni nonché diritto alla corte comune identificata con la p.lla 93; che successivamente, con atto del 06/03/1976, il germano di parte attrice, alienava la quota di sua proprietà in favore del sig. , già affittuario Parte_4 CP_3 dell'intero fondo di cui al contratto del 06/07/1970, il quale continuò nella conduzione dello stesso in qualità di locatario della proprietà di che in data 29/05/1997 , figlio del Parte_2 CP_4 conduttore , subentrava nel contratto di locazione del 06/07/1970 e nella conduzione del CP_3 fondo con ulteriore durata di anni 12; che a seguito degli eventi sismici del 23/11/1980 il fabbricato fu completamente distrutto, pertanto l'esponente autorizzava nel periodo 1981/1982, il sig. , CP_3 unitamente al comune tecnico, geom. , a provvedere direttamente alla ricostruzione, accedendo ai Per_1 contributi previsti dalla Legge 219/81, con facoltà di ristrutturarlo nel modo più opportuno e incassando per suo conto il contributo stanziato;
che in tal senso parte attrice concedeva il nulla osta al Sindaco del CP_ Comune di San RI EN per la rimessa diretta del contributo al IG. , che in data
14/12/2006 il comparente iniziava la procedura per il rilascio delle proprietà di cui al contratto del
06/07/70 poi definita dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 895/10 del 16/04/2010 con condanna di
, subentrato nel contratto locatizio, al rilascio del fondo;
che l'immobile è stato ricostruito in CP_4 modo diverso da come era originariamente;
che gli istanti sono comproprietari dell'immobile nella misura del 39,65%.
Si costituivano i convenuti coniuge superstite del sig. e i figli, Controparte_7 CP_3
, e eccependo: - che il loro dante causa, , con rogito CP_4 CP_2 CP_8 CP_3 per Notar del 1976, in atti, acquistò l'intera consistenza pervenuta in successione al suo dante causa, Per_2 avv. come da rogito Notarile di divisione, in atti;
detta consistenza, era costituita dagli Parte_4 immobili ricompresi nella settima quota assegnata all'avv. nel 1972, ivi inclusi i diritti di Pt_2 comproprietà sulla casa colonica ubicata nel fondo denominato Porte di Ferro I;
che la casa colonica risulta individuata nel rogito di divisione con la particella 21/a del foglio 15/a; che nello stesso anno, 1976, cioè in CP_ epoca coeva all'acquisto del fondo predetto da parte del sig. , questi pretese ed ottenne dall'avv. pagina 2 di 15 e dall'attuale attore, che fossero individuati e tracciati dei confini tra la settima e Pt_2 Parte_2
l'ottava quota, proprio al fine di evitare sconfinamenti e di ben individuare quale fosse la porzione della casa colonica che acquistava e che quindi rimaneva di sua esclusiva proprietà; che alla individuazione dei confini le parti provvidero di comune accordo e da tale data, non vi fu alcuna lamentela o rivendicazione sul punto;
che nel 1980, a seguito del sisma, la casa colonica andò interamente distrutta, sia la parte di CP_ proprietà esclusiva del , sia la parte di proprietà esclusiva dell'odierno attore, che Parte_2 mentre il primo, dante causa degli odierni comparenti provvide ad attivarsi per la ricostruzione della propria, tanto non provvide a fare il sig. che il pur avendo l'intenzione di far ristrutturare Pt_2 Pt_2 la sua parte di proprietà della casa colonica, mai ha presentato progetti di ristrutturazione a proprio nome;
CP_ né avrebbe potuto provvedervi il , non avendo alcun diritto sulla porzione di fondo e sulla parte di immobile di proprietà esclusiva di questi, anticipandone anche i costi di ristrutturazione;
che l'immobile di proprietà gravemente lesionato e a rischio di crollo, fu oggetto di ordine di demolizione da parte Pt_2
CP_ del Comune;
che, di contro, il nel 1987 aveva ultimato la ristrutturazione della propria porzione di immobile, cioè di quella ricadente nella propria porzione di fondo, sì come individuata in pieno accordo dai suoi stessi danti causa, avv. e sig. che detto immobile, poi, nell'intero Parte_4 Parte_2 ultraventennio trascorso dalla ristrutturazione, non è mai stato oggetto di rivendicazione alcuna da parte degli odierni attori.
Deducevano quindi i convenuti che la domanda attorea è inammissibile e destituita di fondamento;
che non si comprende se gli attori - che pure specificano che la casa oggi avrebbe conformazione diversa da quella originaria - abbiano intenzione di rivendicare la presunta comproprietà del cespite in quanto tale, in virtù del rogito di divisione del 1972, ovvero se gli stessi assumano a fondamento della domanda un presunto sconfinamento della costruzione realizzata dal dante causa degli esponenti nel fondo di loro esclusiva proprietà; che pertanto la domanda è generica e astratta e pertanto nulla.
Sottolineavano i convenuti che ad ogni buon conto è decorso un ultraventennio dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell'abitazione degli esponenti e quindi di realizzazione ex novo del loro immobile nella sua attuale conformazione e un ultratrentennio dalla data di acquisto dell'immobile CP_ da parte del , 1976, posseduto animo domini, indisturbatamente e continuativamente nei termini in cui gli era stato trasferito e nei limiti dei confini individuati tra le due proprietà confinanti, di comune accordo dalle parti, cioè tra i sigg. e da un lato ed , dall'altro, acquirente Parte_4 Pt_2 CP_3 della consistenza ivi inclusa la porzione di casa colonica, con rogito per Notar del 1976, motivo per Per_2 cui gli esponenti hanno acquistato la proprietà dell'intera consistenza immobiliare per usucapione. CP_ Aggiungevano altresì che l'attuale delimitazione della proprietà esclusiva dei , anche con riferimento alla casa colonica, rispetta esattamente quella effettuata di comune accordo tra il venditore, CP_ l'odierno attore e il e, quindi, la consistenza individuata nel rogito di divisione per Notar del Per_2 pagina 3 di 15 1972, anche nella sua attuale conformazione;
che invero, se la casa colonica pervenuta all'avv. Parte_4 nel rogito del 1972 era costituita da un piano primo - magazzino deposito e cantina - piano
[...] secondo - salone, cucina bagno e terrazzo - e dalla parte di sottotetto che copriva dette consistenze, la attuale abitazione di proprietà degli esponenti, a seguito della ristrutturazione e per quanto risulta dal certificato di abitabilità emesso dal Comune di San RI il 25 gennaio 1993, in atti, risulta costituita esattamente da un piano terra adibito a locali deposito e cantina, un piano primo, ad uso abitativo, costituito da tre vani e relativi accessori e un piano sottotetto rimasto tale;
inoltre risulta pure che vi è una scala interna all'abitazione che collega il piano terra al piano primo e che quindi, può essere utilizzata solo dai proprietari esclusivi della detta consistenza non da altri;
che l'esistenza di due proprietà ben distinte, sebbene confinanti, è comprovata dal contenuto delle missive promananti dall'attore agli Parte_2 atti di parte attrice, che sul punto della avvenuta individuazione dei confini hanno valore confessorio;
che la consistenza individuata nel 1976 e alienata al è rimasta immutata nella sua conformazione, CP_3
CP_ anche a seguito della ristrutturazione, che comunque risulta attuata nei limiti di quanto ad esso trasferito;
per cui, la proprietà degli esponenti non solo trova titolo negoziale nell'atto per Notar del Per_2
1976, ma anche titolo in un acquisto della stessa a titolo originario, per usucapione dell'immobile anche nella sua attuale consistenza, essendo stata posseduta animo domini, indisturbatamente e continuativamente dal prima e, successivamente, dai suoi eredi per un ultratrentennio, senza CP_3 che alcuno dei abbia mai rivendicato alcunchè; che la sentenza del Tribunale di Salerno di Pt_2 condanna di al rilascio del fondo rustico riguarda solo il fondo ed è irrilevante. CP_4
Per l'effetto concludevano chiedendo all'intestato Tribunale di “- rigettare la domanda proposta, dichiarandola inammissibile improponibile, nonché nel merito infondata e pretestuosa, in virtù dell'avvenuto acquisito a titolo originario in capo agli esponenti della odierna consistenza, nella sua attuale conformazione, giacché da essi posseduta indisturbatamente e continuativamente da oltre un ventennio, con conseguente intempestività della notifica della citazione introduttiva;
- condannare gli attori alla rifusione in favore degli esponenti di spese e competenze di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore che ne ha fatto anticipo”.
Concessi i termini ex art 183 co 6 cpc il precedente G.I. riteneva irrilevanti le prove orali e disponeva l'espletamento di una CTU che veniva depositata il 10.04.16 ed all'esito il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con note del 30.06.16 parti attrici, a cagione dell'avvenuta donazione in corso di causa, da parte del convenuto , della propria quota – pari a 2/9 indiviso dell'intero immobile – alle proprie CP_4 figlie e , chiedeva integrarsi il contraddittorio nei loro confronti. CP_1 CP_6
Il giudice autorizzava a tanto e e si costituivano con comparsa CP_5 CP_6 depositata il 19.09.2017 con lo stesso difensore degli altri convenuti e chiedevano la concessione dei termini ex art 183 co 6 cpc pagina 4 di 15 All'esito le terze chiamate chiedevano il rinnovo della CTU;
istanza rigettata dal G.I. con ordinanza del 18.04.19 con cui la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii e l'avvicendamento di diversi giudici, lo scrivente magistrato, subentrato nella gestione del ruolo dal 13.9.21 tratteneva la causa in decisione all'esito dell'udienza del 15.09.22 salvo poi rimettere la causa sul ruolo con ordinanza del 25.01.23 per un'integrazione della CTU.
In data 29.06.24 veniva depositato l'elaborato peritale integrativo e con ordinanza resa ai sensi dell'art 127 ter cpc in data 03.07.24, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c., ma rimessa successivamente sul ruolo per un'ulteriore precisazione del CTU - che veniva resa in data 26.02.25 - e per la fissazione dell'odierna udienza del 13.03.25 per la decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
Così ricostruiti i fatti processuali, passando al merito della controversia, come sovente accade in questa tipologia di cause, assume un ruolo determinante, ai fini della decisione, la CTU che ha avuto il compito di accertare, attraverso esame della documentazione acquisita, i fatti di causa.
Il CTU incaricato, nella prima perizia svolta, ha innanzitutto ricostruito la vicenda storica nei seguenti termini:
- In data 25/03/1982, il IG. presentava istanza presso il Comune finalizzata all'ottenimento CP_3 dei contributi previsti per la ricostruzione nelle zone terremotate secondo quanto previsto dalla Legge 14 maggio 1981, n. 219. Nella relazione tecnico-illustrativa redatta a corredo di tale pratica dal Geom. Per_3
, si dichiarava che per la riparazione dell'intero complesso si superava la quota dell'80% della
[...] somma occorrente per la ricostruzione ex novo. In virtù di tale stima ed in considerazione del limite di convenienza stabilito dal D.M. LL. PP. 31/10/1981, si reputava opportuno procedere alla demolizione del fabbricato esistente ed alla sua ricostruzione. Nella suddetta relazione veniva altresì dichiarato che il fabbricato risultava di proprietà del IG. , come da atto per notar registrato in CP_3 Persona_4
Salerno il 22/03/1976 al n. 2466 e che questo insisteva sulla p.lla 21 del Fg. 15 del suddetto Comune censuario. A tale relazione, redatta con annesso verbale di giuramento presso la Pretura di Salerno datato
26/10/1982, venivano allegati gli elaborati grafici consistenti in:
• Pianta piano terra e pianta piano primo come da atto di acquisto, in cui sono riportate le superfici CP_ pertinenti al ed al in relazione alla configurazione del fabbricato antecedente al sisma dell'80 Pt_2
(si suppone che erroneamente sia riportato al posto di;
Parte_4 Parte_2
• Pianta piano terra, pianta piano primo e sezione longitudinale e trasversale per lo stato di fatto al
23/11/1980. Tali grafici sono riferiti unicamente, secondo quanto riportato, alla parte di fabbricato di CP_ proprietà . Nello specifico si evidenzia che lungo il lato destro delle succitate piante è segnalata la presenza in adiacenza della proprietà Parte_2
pagina 5 di 15 • Pianta piano terra, pianta piano primo, sezioni e prospetti riferiti al progetto di ricostruzione. CP_ Anche in tal caso i grafici sono riferiti unicamente alla proprietà . Deve essere sottolineato che i prospetti rappresentano unicamente la facciata prospiciente l'attuale via Porta di Ferro e il lato opposto a quello dove dovevano insistere i vani del Pt_2
CP_ A conferma che l'intervento a farsi riguardava unicamente la porzione di fabbricato in testa al , nella descrizione dei luoghi oggetto di intervento, presente nella relazione illustrativa, vengono elencati solo quelli che, nella ripartizione stabilita nell'atto di acquisto del 1976, erano stati assegnati alla parte convenuta.
Nello specifico venivano descritti i seguenti vani al piano terra: cantina, stalla, tettoia e magazzino.
Sovrastanti la cantina erano rappresentati i vani destinati ad abitazione, a cui si aveva accesso mediante una CP_ scala comune al ed al posta esternamente al fabbricato e individuabile nei grafici riguardanti Pt_2 sia lo stato di fatto afferente all'atto di acquisto sia la situazione al 23/11/1980. CP_
- Successivamente, in data 07/03/1986, il presentava domanda per concessione edilizia in sanatoria di opere abusive inerenti al succitato fabbricato. Lo stesso dichiarava in qualità proprietario che le opere abusive, oggetto di sanatoria, avevano avuto inizio in data 10/03/1983 ed erano terminate in data
10/08/1983, ma solo nella struttura, nelle tompagnature e nelle finiture esterne. Queste erano state eseguite nel corso dei lavori di ricostruzione del fabbricato ex Legge 219/81 e sono consistite nell'ampliamento dell'abitazione sito al primo piano, nella realizzazione di balconate accessorie al detto appartamento, nel prolungamento della scala interna fino al sottotetto e nella copertura del succitato ampliamento e della scala. Anche in tal caso gli elaborati grafici relativi a tale pratica furono redatti dal Geom. . Persona_3
Nei disegni relativi allo stato dei luoghi, in riferimento agli abusi di cui si richiedeva sanatoria, venivano CP_ evidenziati gli interventi dichiarati dal IG. nell'istanza di condono.
Il CTU evidenzia sul punto che in tali elaborati non sono più presenti i riferimenti ai limitrofi vani assegnati nella precedente istanza al IG. tant'è vero che il fabbricato rappresentato è individuabile Pt_2 quale unico corpo di fabbrica esistente. Anche in tale occasione veniva redatta una perizia giurata in cui il succitato geometra dichiarava che l'opera abusiva consisteva nella realizzazione di una porzione di fabbricato su una costruzione già esistente e che la sua superficie era quantificabile in 190,58 mq, valutata secondo il D.M. 10/05/1977, a cui corrispondeva un volume pari a 702,35 mc.
- In seguito a tale ultima istanza, il Geom. depositava presso gli uffici del Comune di San RI Per_1
EN una ulteriore perizia giurata, in cui, con riferimento ad una nota del Comune del 05/03/1988, prot. n. 1056, rettificava i dati riferiti alle superfici ed ai volumi realizzati abusivamente indicandoli rispettivamente con: 119,16 mq di S.U. (superficie utile) al primo piano;
47,66 mq di S.N.R. (superficie non residenziale) al primo piano;
117,00 mq di S.N.R. di sottotetto;
586,53 mc di volume. Essendo stati rappresentati erroneamente anche dei prospetti, il tecnico procedeva a depositare nuovi elaborati grafici denominati “Progetto di variante alla concessione edilizia Legge 219/81” in cui venivano evidenziate in pagina 6 di 15 maniera diversa le porzioni di fabbricato assentite dalla concessione edilizia rilasciata ai sensi della Legge
219/81 da quelle per cui era stata fatta richiesta di condono ai sensi della Legge 47/85. Anche in tal caso non sono più presenti i riferimenti relativi al rilevati nell'istanza ex Legge 219/81 e sono Pt_2 individuabili finestre, balconi ed accessi su tutte le facciate dell'immobile, circostanza che conferma che quello riportato nei grafici è l'unico edificio esistente. Il suddetto elaborato veniva acquisito dal Comune ed allegato sia alla pratica afferente alla Legge 219/85 che alla pratica di condono.
- in data 02/10/1991, prot. n. 4227, il Comune di San RI EN, determinava l'ammontare CP_ dell'oblazione dovuta dal IG. in £ 7.918.149.
- In data 26/01/1993 veniva rilasciata l'abitabilità per la parte di fabbricato realizzata ex Legge 219/81.
- Nel luglio del 1996, prot. n. 3967, il procedendo al ricalcolo degli oneri dovuti per la pratica di CP_9 condono, stabiliva questi nella cifra complessiva di £ 6.033.150, con la condizione che il rilascio della concessione in sanatoria sarebbe avvenuto all'effettuazione dei versamenti. CP_
- Con nota del del 08/02/1999, prot. n. 671 si sollecitava il al pagamento degli oneri, non CP_9
CP_ essendo pervenuto alcun versamento alla tesoreria comunale. In tale missiva si rendeva edotto il che in applicazione della mora maturata, pari al 100% di quanto dovuto, la somma era stata aumentata a £
12.066.300.
- In data 12/02/2001, prot. n. 1129, il responsabile dell'area tecnica del , Parte_5
CP_ ingiungeva al il pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla data di notifica. Essendo CP_ sopraggiunto nel frattempo il cambio Lira-Euro questo veniva stabilito in € 6.231,72 ed il proponeva opposizione;
ne nasceva un contenzioso non ancora definito completamente per cui il CTU ha sul punto evidenziato che la pratica di ricostruzione del fabbricato ex Legge 219/81 risulta essere definita con il rilascio del certificato di abilità in data 26/01/1993, mentre la pratica di condono edilizio ex Legge 47/85 risulta ancora in fase di definizione.
Ricostruita così la vicenda dalla documentazione acquisita, il CTU ha accertato quanto segue:
Il fabbricato oggetto di causa è sito nel Comune di San RI EN (SA) alla via Porta di
Ferro. L'immobile si compone, allo stato attuale, di un piano terra, di un primo piano e di un sottotetto ricoprente la totalità delle superfici sottostanti.
Il lato Nord è sito in adiacenza alla strada attualmente denominata via Porta di Ferro, i rimanenti lati sono prospicienti il fondo rustico su cui insiste il fabbricato stesso. L'accesso principale è individuabile lungo il prospetto Est del corpo di fabbrica. Tramite due porte ivi presenti, ci si immette nei vani siti al piano terra. Per mezzo della scala si raggiunge il primo piano, dove insistono due porte che immettono alle unità immobiliari relative a tale impalcato. Proseguendo con la rampa di scale si raggiunge il sottotetto che, come già asserito in precedenza, ricopre la totalità del fabbricato. La struttura portante è del tipo a “telaio” con travi e pilastri in cemento armato. I solai sono costituiti da travetti in cemento armato intervallati da pagina 7 di 15 laterizi. I muri di tompagno sono stati realizzati con blocchi di laterizio mentre la copertura presenta struttura portante il legno ed è del tipo “a falda”. Su tutti i prospetti, ad esclusione di quello prospiciente la strada, sono presenti aperture che permettono l'acceso diretto ai vani siti al piano terra.
Dalla documentazione versata in atti e dagli stralci di mappa catastale presenti sulle testate degli elaborati grafici acquisiti presso il S.U.E. del Comune di San RI EN, si evince che il fabbricato originario era censito al Fg. 15, p.lla 21, del suddetto Comune.
Allo stato attuale, dall'esame dell'estratto di mappa catastale, il fabbricato risulta individuato dall'insieme delle p.lle 265 e 201 del suddetto foglio di mappa. Dalle misurazioni condotte su tale elaborato e in raffronto ai rilievi condotti dal CTU nel corso dei sopralluoghi, si è evinta la sostanziale conformità della sagoma riportata nello stralcio di mappa con quanto attualmente presente sui luoghi. Ha accertato che la nuova p.lla individuata al n. 265 si è venuta a creare a seguito del passaggio dal Catasto Terreni al Catasto
Fabbricati, avvenuto a mezzo atto di aggiornamento “tipo mappale” n. 121520 del 30/04/2014. Dall'esame della succitata pratica si evince che le particelle interessate dall'inserimento in mappa di tale porzione di fabbricato sono state quelle identificate dal n. 21 e dal n. 93, provocandone in tal modo la soppressione e l'istituzione della nuova particella. Pertanto, conclude sul punto il CTU, la porzione di fabbricato interessata dall'aggiornamento ricadeva per la maggior parte sulla p.lla 21 ed in maniera residua sulla p,lla
93, la quale risulta intestata ai IG.ri , e CP_3 Parte_6 Parte_2
In relazione alla p.lla 201, secondo quanto rilevato sui luoghi e dal raffronto col suddetto estratto di mappa, si evince che questa rappresenta la rimanente porzione di fabbricato non ricadente sulla p.lla 265.
Il CTU ha precisato che, dall'esame svolto, la p.lla 201 insiste sulla p.lla identificata in precedenza al n. 20 nello stralcio di mappa catastale di impianto, per cui, allo stato attuale, da ricerche effettuate presso l'Agenzia del Territorio, si rileva che la suddetta p.lla è intestata ai IG.ri Controparte_1 CP_6
, e CP_2 CP_8 CP_5
Avendo il CTU acquisito le planimetrie a questa associate, dal loro esame ha rilevato che tutte le unità immobiliari presenti all'interno dell'intero fabbricato sono collegate alla p.lla 201, ma tale rappresentazione non è corretta, poiché la maggior parte del fabbricato ricade sull'attuale p.lla 265, e di conseguenza anche le rispettive unità immobiliari insistono su tale particella, mentre solo una porzione delle suddette unità immobiliari risulta associata alla p.lla 201.
Per ciò che concerne la superficie del fabbricato antecedente al sisma avvenuto nel 1980, dalla planimetria in atti, si evince che:
• il piano terra del fabbricato presentava superficie coperta lorda pari a 335,79 mq;
• la tettoia presente al piano terra risultava avere area pari 40,32 mq;
• il deposito, sempre insistente al piano terra, presentava superficie lorda pari a 39,90 mq;
• la superficie coperta lorda sita al primo piano era pari a 281,40 mq;
pagina 8 di 15 • la superficie scoperta al primo piano (balconi/terrazze) era pari 54,39 mq;
• la superficie in pianta della scala esterna al fabbricato era pari a 15,60 mq.
Nella succitata planimetria non è rappresentato nessun sottotetto.
Dall'esame degli elaborati presenti nel “Progetto di variante alla concessione edilizia Legge 219/81” che, come già asserito al paragrafo 4.0, risulta l'ultima pratica presentata in ordine temporale presso il
Comune di San RI EN e facente riferimento sia all'istanza per la ricostruzione del fabbricato che alla successiva pratica di condono, il CTU ha calcolato le superfici del fabbricato, considerando escluse da tale computo le aree interessate dal condono:
• 276,22 mq di superficie lorda coperta al piano terra (assentita ex Legge 219/81);
• 109,90 mq di superficie lorda coperta al primo piano (assentita ex Legge 219/81);
• 166,32 mq di superficie scoperta (su cui è stato effettuato l'ampliamento riportato nella pratica di condono);
• 109,90 mq di sottotetto (avendo preso solo in considerazione la porzione inerente alla pratica di ricostruzione del fabbricato ex Legge 219/81);
• 11,11 mq di balconi (sempre in riferimento alla porzione di fabbricato assentita ex Legge 219/81).
Pertanto, da quanto riportato nei grafici e da quanto evinto dal CTU nel corso dei sopralluoghi, il volume associato alle suddette superfici risulta pari a 1692,40 mc, non considerando però l'apporto dovuto all'ampliamento oggetto della pratica ex Legge 47/85.
Per quando concerne le superfici interessate dal condono e presenti nella variante, le suddette zone presentano:
• al primo piano, 166,32 mq di superficie lorda coperta;
• al sottotetto sovrastante tale area, superficie pari 166.32 mq;
• balconi, di superficie complessiva pari a 26,18 mq.
Quindi il volume lordo relativo a tale porzione di fabbricato risulta pari a 1014,56 mc.
Sommando i due volumi, il CTU è pervenuto alla quantificazione complessiva del volume lordo del fabbricato in 2706,96 mc.
Il CTU ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“• Il fabbricato originariamente insisteva sulla p.lla 21 del Fg. 15 del Catasto Terreni del Comune di San RI
EN. Allo stato attuale questo è individuato dalle p.lle 265 e 201 del suddetto foglio di mappa.
• Sussiste una sostanziale differenza tra le superfici e i volumi rappresentati nell'atto di divisione sottoscritto dai germani e lo stato attuale dell'immobile in quanto le modifiche Pt_2 apportate, sia in fase di progetto che a seguito degli abusi commessi, hanno portato ad una struttura notevolmente diversa dall'originaria.
pagina 9 di 15 • Con riferimento all'attualità, non si può dichiarare la conformità urbanistica del fabbricato in quanto è stato riscontrato un cambio di destinazione d'uso di due locali siti al piano terra senza che siano stati richiesti i necessari titoli abilitativi”.
Lo scrivente giudicante, ritenendo non del tutto esaustivo l'elaborato peritale ai fini della decisione sulla rivendica di comproprietà degli attori, conferiva al medesimo perito gli ulteriori seguenti quesiti:
“
1. accerti se l'immobile ricostruito da ricada totalmente o parzialmente in una particella di CP_3
CP_ comproprietà degli attori ovvero se sia stato edificato su suolo di proprietà esclusiva del
2. Ove il Ctu dovesse accertare che l'immobile ricostruito da ricada parzialmente in una particella di CP_3 proprietà degli attori, calcoli le rispettive quote di comproprietà;
3. calcoli altresì il valore del suolo di comproprietà degli attori interessato dalla ricostruzione dell'immobile operata da
CP_3
4. tenti la conciliazione della causa individuando il conguaglio che i convenuti dovrebbero liquidare agli attori per acquistare la loro quota di comproprietà del suolo su cui è stato edificato l'immobile”.
Al fine di rispondere ai suddetti quesiti, il CTU è stato autorizzato anche all'espletamento di un rilievo topografico, plano-altimetrico, ed ha accertato, dalla sovrapposizione del rilievo plano-altimetrico con lo stralcio di mappa catastale, una lieve difformità dello stato dei luoghi rispetto a quanto rappresentato in mappa, precisamente un lieve scostamento della sagoma del fabbricato lungo il lato NORD-OVEST, in danno della particella 265, mentre lo scostamento si manifesta in modo più marcato lungo il lato SUD-
OVEST in danno delle particella 200; ha accertato quindi che parte del fabbricato ricade per 200,00 mq sulla part. 265, per 68,63 mq sulla part. 201 e per 17,80 mq sulla part. 200.
Ha rimarcato che la part. 265, su cui insiste la gran parte del fabbricato, è stata generata, a seguito di aggiornamento catastale, dalla fusione tra le particelle n. 21 e n. 93; quest'ultima, secondo le visure prodotte in atti, risulta intestata ai IG.ri per una quota di 1/2 di proprietà, per una CP_3 Parte_6 quota di 1/2 di nuda proprietà e per una quota di 1/2 di usufrutto. La particella 201 (ex Parte_2
p.lla 20) risulta intestata ai IG.ri , e Controparte_1 CP_6 CP_2 CP_8 [...]
(eredi ) mentre quella 200 (ex p.lla 20) risulta intestata a . CP_5 CP_3 CP_3
Pertanto, il CTU ha concluso che l'immobile ricade per 200,00 mq nella p.lla 265 intestata ai IG.ri
, e per 68,63 mq nella p.lla 201 di proprietà esclusiva CP_3 Parte_6 Parte_2 dei convenuti e per 17,80 mq nella p.lla 200, intestata al dante causa dei convenuti;
e quindi che la quota di proprietà del fabbricato ricadente all'interno della p.lla 265 è per 1/2 di proprietà del sig. , per CP_3
1/2 di nuda proprietà del sig. su cui possiede il diritto di usufrutto il sig. Parte_6 [...]
. Ha stimato che il valore di mercato dell'area di comproprietà su cui è stato ricostruito il Parte_6 fabbricato è pari ad € 11.000,00.
pagina 10 di 15 Si premette che dal tenore delle conclusioni rassegnate in citazione, pare chiaro che gli attori hanno promosso una domanda di rivendica di comproprietà della casa ricostruita da;
ed hanno CP_3 dimostrato la loro legittimazione attiva allegando il titolo costituito dall'atto di divisione di eredità del
04/08/1972.
E' notorio ed oramai consolidato l'orientamento giurisprudenziale a mente del quale la c.d. probatio diabolica del diritto di proprietà nei giudizi di rivendica risulta attenuata in caso di mancata contestazione, da parte del convenuto, della proprietà del rivendicante o dei suoi aventi causa, con contestuale formulazione dell'eccezione riconvenzionale di usucapione dell'immobile (in tal senso Cassazione Sentenza n. 28865 del
19/10/2021 “Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore”. In giurisprudenza di merito si cita, ex multis, Corte d'Appello di Napoli, sentenza 12 febbraio 2024, n. 593 “Nel giudizio di rivendicazione il rigore della probatio diabolica è attenuato quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa;
in tal caso, l'attore deve provare solo
l'esistenza di un suo valido titolo di acquisto, l'appartenenza del bene al suo dante causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere e che tale appartenenza non è stata interrotta da un possesso del convenuto idoneo ad usucapire”).
Ebbene, gli attori hanno provato il titolo su cui si fonda la loro domanda rivendica, allegando l'atto di divisione ereditaria dal padre datato 04.08.72 ed i convenuti non hanno contestato tale titolo;
anzi hanno dedotto che il loro dante causa, , ha acquistato nel 1976 da una porzione CP_3 Parte_4 di proprietà immobiliare compresa nella divisione (identificata nel foglio 15 part 21 avente ad oggetto il fabbricato rurale nel fondo rustico denominato “Porta di ferro n 1”) ed hanno eccepito l'acquisto dell'immobile ricostruito per usucapione. Pertanto, può dirsi soddisfatto da parte degli attori l'onere probatorio del diritto di comproprietà sul fabbricato de quo pagina 11 di 15 Nel merito, dalla documentazione in atti non si evincono i presupposti per l'accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di usucapione avanzata da parti convenute.
Difatti il loro dante causa, , divenuto proprietario con atto notarile del 09.03.1976 del CP_3 fondo rustico con annesso fabbricato rurale identificato nel catasto edilizio comunale al foglio 15 part 21, manifestava con racc.ta del 18/12/1981 a la sua intenzione di ricostruire, a seguito del Parte_2 crollo del vecchio fabbricato a causa del sisma del 1980, anche la parte della casa di sua proprietà: “In osservanza a quanto stabilito dall'art. 11 della L. n. 219/191, il sottoscritto nella qualità di affittuario CP_3 coltivatore diretto del fondo di Vs proprietà, denominato “Porta di ferro”, sito in agro del Comune di S. RI EN, con retrostante fabbricato rurale, danneggiato dai recenti eventi sismici, comunica di voler eseguire direttamente le opere necessarie per la riparazione o ricostruzione dell'immobile in questione, usufruendo dei contributi previsti dalla citata legge”.
Detta comunicazione veniva riscontrata dal che nulla obiettava e rendeva una Parte_2 propria dichiarazione al Sindaco del Comune di San RI EN rendendo edotto di aver assentito all'affittuario del fondo, di effettuare la ricostruzione dei fabbricati anche per la sua parte. CP_3
Il inviava un'altra nota di analogo tenore anche al , tecnico incaricato di istruire la Pt_2 Per_1
CP_ pratica, avvisandolo di aver consentito al di presentare la pratica per la ricostruzione ex L 219/81 anche per conto suo. CP_ Il otteneva l'assegnazione dei contributi per la ricostruzione per l'importo di £ 76.288.027 così come deliberato dall'Ente comunale in data 24/02/1983, comprensiva anche della parte quota spettante al Pt_2
Ne consegue che sebbene avesse istruito la pratica a suo nome, aveva agito anche su CP_3 mandato di per la ristrutturazione dell'immobile per la parte della proprietà di lui. Parte_4
Pertanto, la presentazione della pratica in nome proprio non può configurare un atto, in opposizione al proprietario, di possesso dell'immobile ad immagine del diritto di proprietà, ma una sorta di detenzione assentita dal proprietario dell'immobile; e gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso (art 1144 c.c.).
Sarebbe stata necessaria una successiva interversione nel possesso ai sensi dell'art 1141 c.c. conseguente ad una causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione contro il proprietario/possessore. E' stato chiarito in giurisprudenza che “ai fini dell'art. 1141 comma 2 c.c., l'interversione da detenzione in possesso non consiste in un atto volitivo interiore del detentore, ma si estrinseca in uno o più atti esteriori, che manifestano inequivocabilmente al possessore la determinazione del detentore di iniziare a possedere la cosa in nome e per conto proprio e di convertire così in possesso la detenzione da lui esercitata fino a quel momento” (Cassazione n. 17298 del 24 giugno 2024) e che “Ai fini del mutamento della detenzione in possesso, l'opposizione del detentore nei confronti del possessore, richiesta dal secondo comma dell' art.1141 c.c., non è necessaria qualora il mutamento del titolo scaturisca da un atto dello stesso possessore a beneficio del detentore” (Cassazione con sentenza dell'8 gennaio 2024, n. 483). pagina 12 di 15 Nel caso di specie, non è emerso dall'istruttoria alcun atto dei proprietari in cui Pt_2
CP_ riconoscono il possesso degli eredi;
anzi, la proposizione dell'odierna azione giudiziaria va in direzione diametralmente opposta.
TR ed i suoi aventi causa non hanno, dal canto loro, dimostrato di aver compiuto un atto CP_3 in opposizione ai dopo l'ultimazione del fabbricato, realizzato però con il consenso del Pt_2 proprietario, per cui non hanno dimostrato l'interversio possessionis
Ma vi è di più! In comparsa di costituzione e risposta sostanzialmente i convenuti negano che abbia sconfinato poiché avrebbe costruito l'immobile nei confini della proprietà da lui CP_3 acquistata nel 1976. In tal senso si ribadisce in comparsa conclusionale che “il crollo del fabbricato conseguito al sisma del 1980, in ragione del quale il aveva provveduto a ricostruire solo ed esclusivamente CP_3
l'immobile di sua esclusiva pertinenza. Quello rimasto assegnato all'attore era stato demolito per Ordine del
e il non aveva mai provveduto a ricostruirlo, ovvero manifestato interesse a tanto”; che “I , CP_9 Parte_2 CP_3 nella ricostruzione del proprio immobile, ha quindi provveduto alla traslazione del proprio fabbricato allo scopo di renderlo del tutto autonomo da quello – distrutto e mai ricostruito degli attori – realizzandovi una scala di accesso autonoma, ma mantenendo un'area circostante libera, di rispetto, al fine appunto di consentire anche al di ricostruire il proprio immobile”. Inoltre, i convenuti contestano la conclusione, Pt_2 rassegnate dal CTU, che la particella degli attori sia individuabile esattamente con la particella 265 occupata dall'immobile degli esponenti, sostenendo che anche dopo che i lavori di ricostruzione erano stati ultimati l'immobile ricostruito dal dante causa ricade nella loro porzione di loro proprietà esclusiva, come da divisione del 1976 “…donde non si comprende come faccia la particella 265 – in cui sembra che ricada la proprietà degli esponenti – a coincidere con la 93 di proprietà del che peraltro non vi è alcuna certezza, potendo invece la particella Pt_2
265 essere di maggiore estensione e quindi comprensiva anche della particella 93, ma non affatto sovrapponibile ad essa, se è CP_ vero, come accertato dal CTU, che la proprietà era distinta da quella degli attori. Diversamente le particelle 21 e 93 non sarebbero state citate nel corpo del contratto tra i seminativi arborati di proprietà del e non sarebbero state Pt_2 destinate come nell'attualità e dalle foto in atti, a sede di capannoni” (comparsa conclusionale di parte convenuta).
Queste deduzioni acquistano una notevole pregnanza giuridica, poiché dimostrano la mancanza dell'animus rem sibi habendi che è uno dei presupposti per l'acquisto originario per usucapione.
Infatti, a tal fine, il possessore deve consapevolmente possedere un bene non suo, comportandosi come se ne fosse il proprietario;
se tale elemento soggettivo perdura unitamente al possesso materiale del bene immobile per oltre un ventennio si determina l'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158
c.c. CP_ Diversamente, dalle deduzioni difensive sopra riportate, si evince che il ed i loro aventi causa abbiano posseduto il bene immobile ignorando di avere occupato anche parte della proprietà per Pt_2 cui difetta, come detto, l'elemento soggettivo dell'usucapione. pagina 13 di 15 Rigettata l'eccezione riconvenzionale, la domanda attorea va accolta perché è risultata fondata sulla base delle conclusioni rassegnate dal CTU che il Tribunale condivide in quanto sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite.
Si dà atto che i consulenti tecnici di entrambe le parti hanno presentato osservazioni critiche alla bozza di elaborato peritale – da intendersi integralmente richiamate – che sono state disattese dal CTU con motivazione esauriente. Nelle note critiche dei CTP si offre una diversa prospettazione di alcuni accertamenti effettuati dal perito, ma dal loro esame non emergono profili di illogicità ed incoerenza dell'accertamento svolto dal CTU, che pertanto si condivide e si fa proprio, in considerazione della terzietà
e dell'assolvimento dell'incarico nell'interesse del Tribunale e della piena conformità ed aderenza ai quesiti che gli sono stati assegnati e previo esame approfondito degli atti.
Il CTU ha svolto l'incarico integrativo mediante rilievo topografico e planoaltimetrico, dal quale ha ricavato che il fabbricato risulta individuato dall'insieme delle p.lle 265 (ex p.lla 21 acquistata da
[...]
da nel 1976) e 201 (ex p.lla 20) del suddetto foglio di mappa;
che la sagoma CP_3 Parte_4 della fabbricazione è conforme alla documentazione grafica acquisita tramite l'accesso agli atti presso il
S.U.E. del Comune di San RI EN, ma dalla sovrapposizione del rilievo plano-altimetrico con lo stralcio di mappa catastale, si evince una lieve difformità dello stato dei luoghi rispetto a quanto rappresentato in mappa, precisamente si rileva un lieve scostamento della sagoma del fabbricato lungo il lato NORD-OVEST, in danno della particella 265, mentre lo scostamento si manifesta in modo più marcato lungo il lato SUD-OVEST in danno delle particella 200. Ha accertato che parte del fabbricato ricade per 200,00 mq sulla part. 265, per 68,63 mq sulla part. 201 e per 17,80 mq sulla part. 200; che nella particella 265 sono confluite le precedenti part 21 e 93, quest'ultima intestata a per una quota CP_3 di 1/2 di proprietà, per una quota di 1/2 di nuda proprietà ma su cui Parte_6 Parte_2 ha il diritto di usufrutto, mentre la particella 201 (ex p.lla 20) risulta intestata ai IG.ri Controparte_1
, e (eredi ) e la p.lla 200 (ex p.lla 20) CP_6 CP_2 CP_8 CP_5 CP_3 risulta intestata al sig. . Ha concluso che l'immobile ricade per 200,00 mq nella p.lla 265 CP_3 intestata ai IG.ri , e per 68,63 mq nella p.lla 201 dei CP_3 Parte_6 Parte_2
IG.ri , e e per 17,80 mq nella Controparte_1 CP_6 CP_2 CP_8 CP_5
p.lla 200 intestata al sig. . CP_3
Tale precisazione integra quanto il CTU aveva già accertato nella primigenia perizia ossia che
“Sussiste una sostanziale differenza tra le superfici e i volumi rappresentati nell'atto di divisione sottoscritto dai german e lo stato attuale dell'immobile in quanto le modifiche apportate, Pt_2 sia in fase di progetto che a seguito degli abusi commessi, hanno portato ad una struttura notevolmente diversa dall'originaria”. pagina 14 di 15 E' destituita di fondamento, pertanto, la difesa dei convenuti: il fabbricato ricostruito ha una superficie più ampia dell'immobile andato distrutto. aveva acquistato da CP_3 Parte_4 solo la particella 21, mentre l'immobile ricostruito occupa per la gran parte la part 265 che è il risultato della fusione tra la ex part 21 e la ex part 93 quest'ultima in comproprietà con i Pt_2
La violazione della proprietà degli attori ha riguardato parte della particella 93 confluita nella 265, per cui va riconosciuta la loro comproprietà del fabbricato, in misura pari al 34,91%, come indicato dal
CTU nell'ultima integrazione depositata il 26.02.25.
Spese di lite e di CTU a carico dei convenuti secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dr sulla domanda proposta da Parte_1 Parte_2
e nei confronti degli eredi di , ogni diversa domanda ed
[...] Parte_3 CP_3 eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara che il fabbricato censito nel catasto terreni del Comune di San RI EN (SA) al F. 15 attualmente particelle p.lle 265 (ex p.lla
21) e 201 (ex p.lla 20) è in comproprietà degli attori e Parte_2 Parte_3
(di cui il primo ha l'usufrutto ed il secondo la nuda proprietà) per una quota pari al 34,91% ricadente nella parte del fabbricato all'interno della p.lla 265 identificata in passato come part 93;
2) rigetta l'eccezione riconvenzionale di usucapione formulata dai convenuti;
3) Condanna parti convenute in solido alla rifusione delle spese di lite a favore di parti attrici che si liquidano in € 4.000,00 oltre spese vive, rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% nonché IVA e CPA come per legge;
4) pone definitivamente a carico di parte convenuta il compenso al CTU già liquidato in separato provvedimento;
Così deciso in Salerno
13.03.2025
IL GIUDICE
Dr. Parte_1
pagina 15 di 15
All'esito della camera di consiglio tenuta nell'udienza odierna all'esito della discussione orale lo scrivente dr pubblica la seguente sentenza ex art 281 sexies c.p.c. da ritenersi allegata e facente parte Parte_1 integrante del verbale di udienza del 13.03.2025
R E P U B BL I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
- Sezione Seconda Civile -
Il Tribunale di Salerno, in composizione monocratica, in persona del giudice dr. ha Parte_1 emesso la seguente
SENTENZA
Ex art 281 sexies cpa a seguito di discussione orale nell'udienza del 13.03.25 nella causa civile iscritta al numero n. 3774/2014 iscritta nel R.G. dell'anno 2014, vertente t r a e in atti generalizzati, rappresentati e difesi in virtù di procura Parte_2 Parte_3 in atti dall'avv. Fabrizio Boccia, presso lo studio del quale elett.te domiciliano;
- Attori-
e
, , e , in atti generalizzati, rappr. e difesi, in Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 virtù di mandato in atti, dall'avv.to Mario Volpe, presso lo studio del quale elett.te domiciliano;
- convenuti -
e
, nata a [...] il [...], C.F.: , , nata a [...] CP_5 CodiceFiscale_1 CP_6 il 05.01.1996, C.F.: , elettivamente dom.te in Salerno, Via F. P. Volpe n.51, CodiceFiscale_2 presso lo studio dell'avv. Mario Volpe, che le difende giusta mandato in atti;
- terze chiamate -
OGGETTO: azione di rivendica di proprietà.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi, deduzioni a verbale, memorie istruttore, comparse conclusionali e memorie di replica, da intendersi tutte integralmente richiamate.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 15 Con atto di citazione ritualmente notificato e convenivano in giudizio Pt_2 Parte_3 davanti all'intestato Tribunale, i sig. , , e , per Controparte_1 CP_2 CP_3 CP_4 sentir “accertare nei loro confronti che la casa ricostruita sull'area riportata nel catasto terreni del comune di San RI
EN (SA) al F. 15 part. 21 è in comunione che del 39,65% di essa e di proprietà degli attori”.
Deducevano, a sostegno della domanda, che il con contratto del 06/07/1970, concedeva in Pt_2 locazione, ad , i due fondi rustici denominati Porta di Ferro e Pennatelle con annessa casa CP_3 colonica meglio identificata al Foglio n. 15, p.lle, 16, 17, 19, 20, 21, 49, 52, 76, 23, 78, 73, 71, e 54; che parte attrice, con atto di divisione di eredità del 04/08/1972, diveniva, definitivamente, proprietario del fondo rustico denominato Porta di Ferro;
del detto fondo l'attore ebbe una porzione della casa colonica catastalmente individuata con la p.lla 21 del Foglio 15 del Catasto Terreni nonché diritto alla corte comune identificata con la p.lla 93; che successivamente, con atto del 06/03/1976, il germano di parte attrice, alienava la quota di sua proprietà in favore del sig. , già affittuario Parte_4 CP_3 dell'intero fondo di cui al contratto del 06/07/1970, il quale continuò nella conduzione dello stesso in qualità di locatario della proprietà di che in data 29/05/1997 , figlio del Parte_2 CP_4 conduttore , subentrava nel contratto di locazione del 06/07/1970 e nella conduzione del CP_3 fondo con ulteriore durata di anni 12; che a seguito degli eventi sismici del 23/11/1980 il fabbricato fu completamente distrutto, pertanto l'esponente autorizzava nel periodo 1981/1982, il sig. , CP_3 unitamente al comune tecnico, geom. , a provvedere direttamente alla ricostruzione, accedendo ai Per_1 contributi previsti dalla Legge 219/81, con facoltà di ristrutturarlo nel modo più opportuno e incassando per suo conto il contributo stanziato;
che in tal senso parte attrice concedeva il nulla osta al Sindaco del CP_ Comune di San RI EN per la rimessa diretta del contributo al IG. , che in data
14/12/2006 il comparente iniziava la procedura per il rilascio delle proprietà di cui al contratto del
06/07/70 poi definita dal Tribunale di Salerno con sentenza n. 895/10 del 16/04/2010 con condanna di
, subentrato nel contratto locatizio, al rilascio del fondo;
che l'immobile è stato ricostruito in CP_4 modo diverso da come era originariamente;
che gli istanti sono comproprietari dell'immobile nella misura del 39,65%.
Si costituivano i convenuti coniuge superstite del sig. e i figli, Controparte_7 CP_3
, e eccependo: - che il loro dante causa, , con rogito CP_4 CP_2 CP_8 CP_3 per Notar del 1976, in atti, acquistò l'intera consistenza pervenuta in successione al suo dante causa, Per_2 avv. come da rogito Notarile di divisione, in atti;
detta consistenza, era costituita dagli Parte_4 immobili ricompresi nella settima quota assegnata all'avv. nel 1972, ivi inclusi i diritti di Pt_2 comproprietà sulla casa colonica ubicata nel fondo denominato Porte di Ferro I;
che la casa colonica risulta individuata nel rogito di divisione con la particella 21/a del foglio 15/a; che nello stesso anno, 1976, cioè in CP_ epoca coeva all'acquisto del fondo predetto da parte del sig. , questi pretese ed ottenne dall'avv. pagina 2 di 15 e dall'attuale attore, che fossero individuati e tracciati dei confini tra la settima e Pt_2 Parte_2
l'ottava quota, proprio al fine di evitare sconfinamenti e di ben individuare quale fosse la porzione della casa colonica che acquistava e che quindi rimaneva di sua esclusiva proprietà; che alla individuazione dei confini le parti provvidero di comune accordo e da tale data, non vi fu alcuna lamentela o rivendicazione sul punto;
che nel 1980, a seguito del sisma, la casa colonica andò interamente distrutta, sia la parte di CP_ proprietà esclusiva del , sia la parte di proprietà esclusiva dell'odierno attore, che Parte_2 mentre il primo, dante causa degli odierni comparenti provvide ad attivarsi per la ricostruzione della propria, tanto non provvide a fare il sig. che il pur avendo l'intenzione di far ristrutturare Pt_2 Pt_2 la sua parte di proprietà della casa colonica, mai ha presentato progetti di ristrutturazione a proprio nome;
CP_ né avrebbe potuto provvedervi il , non avendo alcun diritto sulla porzione di fondo e sulla parte di immobile di proprietà esclusiva di questi, anticipandone anche i costi di ristrutturazione;
che l'immobile di proprietà gravemente lesionato e a rischio di crollo, fu oggetto di ordine di demolizione da parte Pt_2
CP_ del Comune;
che, di contro, il nel 1987 aveva ultimato la ristrutturazione della propria porzione di immobile, cioè di quella ricadente nella propria porzione di fondo, sì come individuata in pieno accordo dai suoi stessi danti causa, avv. e sig. che detto immobile, poi, nell'intero Parte_4 Parte_2 ultraventennio trascorso dalla ristrutturazione, non è mai stato oggetto di rivendicazione alcuna da parte degli odierni attori.
Deducevano quindi i convenuti che la domanda attorea è inammissibile e destituita di fondamento;
che non si comprende se gli attori - che pure specificano che la casa oggi avrebbe conformazione diversa da quella originaria - abbiano intenzione di rivendicare la presunta comproprietà del cespite in quanto tale, in virtù del rogito di divisione del 1972, ovvero se gli stessi assumano a fondamento della domanda un presunto sconfinamento della costruzione realizzata dal dante causa degli esponenti nel fondo di loro esclusiva proprietà; che pertanto la domanda è generica e astratta e pertanto nulla.
Sottolineavano i convenuti che ad ogni buon conto è decorso un ultraventennio dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione dell'abitazione degli esponenti e quindi di realizzazione ex novo del loro immobile nella sua attuale conformazione e un ultratrentennio dalla data di acquisto dell'immobile CP_ da parte del , 1976, posseduto animo domini, indisturbatamente e continuativamente nei termini in cui gli era stato trasferito e nei limiti dei confini individuati tra le due proprietà confinanti, di comune accordo dalle parti, cioè tra i sigg. e da un lato ed , dall'altro, acquirente Parte_4 Pt_2 CP_3 della consistenza ivi inclusa la porzione di casa colonica, con rogito per Notar del 1976, motivo per Per_2 cui gli esponenti hanno acquistato la proprietà dell'intera consistenza immobiliare per usucapione. CP_ Aggiungevano altresì che l'attuale delimitazione della proprietà esclusiva dei , anche con riferimento alla casa colonica, rispetta esattamente quella effettuata di comune accordo tra il venditore, CP_ l'odierno attore e il e, quindi, la consistenza individuata nel rogito di divisione per Notar del Per_2 pagina 3 di 15 1972, anche nella sua attuale conformazione;
che invero, se la casa colonica pervenuta all'avv. Parte_4 nel rogito del 1972 era costituita da un piano primo - magazzino deposito e cantina - piano
[...] secondo - salone, cucina bagno e terrazzo - e dalla parte di sottotetto che copriva dette consistenze, la attuale abitazione di proprietà degli esponenti, a seguito della ristrutturazione e per quanto risulta dal certificato di abitabilità emesso dal Comune di San RI il 25 gennaio 1993, in atti, risulta costituita esattamente da un piano terra adibito a locali deposito e cantina, un piano primo, ad uso abitativo, costituito da tre vani e relativi accessori e un piano sottotetto rimasto tale;
inoltre risulta pure che vi è una scala interna all'abitazione che collega il piano terra al piano primo e che quindi, può essere utilizzata solo dai proprietari esclusivi della detta consistenza non da altri;
che l'esistenza di due proprietà ben distinte, sebbene confinanti, è comprovata dal contenuto delle missive promananti dall'attore agli Parte_2 atti di parte attrice, che sul punto della avvenuta individuazione dei confini hanno valore confessorio;
che la consistenza individuata nel 1976 e alienata al è rimasta immutata nella sua conformazione, CP_3
CP_ anche a seguito della ristrutturazione, che comunque risulta attuata nei limiti di quanto ad esso trasferito;
per cui, la proprietà degli esponenti non solo trova titolo negoziale nell'atto per Notar del Per_2
1976, ma anche titolo in un acquisto della stessa a titolo originario, per usucapione dell'immobile anche nella sua attuale consistenza, essendo stata posseduta animo domini, indisturbatamente e continuativamente dal prima e, successivamente, dai suoi eredi per un ultratrentennio, senza CP_3 che alcuno dei abbia mai rivendicato alcunchè; che la sentenza del Tribunale di Salerno di Pt_2 condanna di al rilascio del fondo rustico riguarda solo il fondo ed è irrilevante. CP_4
Per l'effetto concludevano chiedendo all'intestato Tribunale di “- rigettare la domanda proposta, dichiarandola inammissibile improponibile, nonché nel merito infondata e pretestuosa, in virtù dell'avvenuto acquisito a titolo originario in capo agli esponenti della odierna consistenza, nella sua attuale conformazione, giacché da essi posseduta indisturbatamente e continuativamente da oltre un ventennio, con conseguente intempestività della notifica della citazione introduttiva;
- condannare gli attori alla rifusione in favore degli esponenti di spese e competenze di causa, da attribuirsi al sottoscritto difensore che ne ha fatto anticipo”.
Concessi i termini ex art 183 co 6 cpc il precedente G.I. riteneva irrilevanti le prove orali e disponeva l'espletamento di una CTU che veniva depositata il 10.04.16 ed all'esito il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni.
Con note del 30.06.16 parti attrici, a cagione dell'avvenuta donazione in corso di causa, da parte del convenuto , della propria quota – pari a 2/9 indiviso dell'intero immobile – alle proprie CP_4 figlie e , chiedeva integrarsi il contraddittorio nei loro confronti. CP_1 CP_6
Il giudice autorizzava a tanto e e si costituivano con comparsa CP_5 CP_6 depositata il 19.09.2017 con lo stesso difensore degli altri convenuti e chiedevano la concessione dei termini ex art 183 co 6 cpc pagina 4 di 15 All'esito le terze chiamate chiedevano il rinnovo della CTU;
istanza rigettata dal G.I. con ordinanza del 18.04.19 con cui la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii e l'avvicendamento di diversi giudici, lo scrivente magistrato, subentrato nella gestione del ruolo dal 13.9.21 tratteneva la causa in decisione all'esito dell'udienza del 15.09.22 salvo poi rimettere la causa sul ruolo con ordinanza del 25.01.23 per un'integrazione della CTU.
In data 29.06.24 veniva depositato l'elaborato peritale integrativo e con ordinanza resa ai sensi dell'art 127 ter cpc in data 03.07.24, la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art 190 c.p.c., ma rimessa successivamente sul ruolo per un'ulteriore precisazione del CTU - che veniva resa in data 26.02.25 - e per la fissazione dell'odierna udienza del 13.03.25 per la decisione ai sensi dell'art 281 sexies cpc.
Così ricostruiti i fatti processuali, passando al merito della controversia, come sovente accade in questa tipologia di cause, assume un ruolo determinante, ai fini della decisione, la CTU che ha avuto il compito di accertare, attraverso esame della documentazione acquisita, i fatti di causa.
Il CTU incaricato, nella prima perizia svolta, ha innanzitutto ricostruito la vicenda storica nei seguenti termini:
- In data 25/03/1982, il IG. presentava istanza presso il Comune finalizzata all'ottenimento CP_3 dei contributi previsti per la ricostruzione nelle zone terremotate secondo quanto previsto dalla Legge 14 maggio 1981, n. 219. Nella relazione tecnico-illustrativa redatta a corredo di tale pratica dal Geom. Per_3
, si dichiarava che per la riparazione dell'intero complesso si superava la quota dell'80% della
[...] somma occorrente per la ricostruzione ex novo. In virtù di tale stima ed in considerazione del limite di convenienza stabilito dal D.M. LL. PP. 31/10/1981, si reputava opportuno procedere alla demolizione del fabbricato esistente ed alla sua ricostruzione. Nella suddetta relazione veniva altresì dichiarato che il fabbricato risultava di proprietà del IG. , come da atto per notar registrato in CP_3 Persona_4
Salerno il 22/03/1976 al n. 2466 e che questo insisteva sulla p.lla 21 del Fg. 15 del suddetto Comune censuario. A tale relazione, redatta con annesso verbale di giuramento presso la Pretura di Salerno datato
26/10/1982, venivano allegati gli elaborati grafici consistenti in:
• Pianta piano terra e pianta piano primo come da atto di acquisto, in cui sono riportate le superfici CP_ pertinenti al ed al in relazione alla configurazione del fabbricato antecedente al sisma dell'80 Pt_2
(si suppone che erroneamente sia riportato al posto di;
Parte_4 Parte_2
• Pianta piano terra, pianta piano primo e sezione longitudinale e trasversale per lo stato di fatto al
23/11/1980. Tali grafici sono riferiti unicamente, secondo quanto riportato, alla parte di fabbricato di CP_ proprietà . Nello specifico si evidenzia che lungo il lato destro delle succitate piante è segnalata la presenza in adiacenza della proprietà Parte_2
pagina 5 di 15 • Pianta piano terra, pianta piano primo, sezioni e prospetti riferiti al progetto di ricostruzione. CP_ Anche in tal caso i grafici sono riferiti unicamente alla proprietà . Deve essere sottolineato che i prospetti rappresentano unicamente la facciata prospiciente l'attuale via Porta di Ferro e il lato opposto a quello dove dovevano insistere i vani del Pt_2
CP_ A conferma che l'intervento a farsi riguardava unicamente la porzione di fabbricato in testa al , nella descrizione dei luoghi oggetto di intervento, presente nella relazione illustrativa, vengono elencati solo quelli che, nella ripartizione stabilita nell'atto di acquisto del 1976, erano stati assegnati alla parte convenuta.
Nello specifico venivano descritti i seguenti vani al piano terra: cantina, stalla, tettoia e magazzino.
Sovrastanti la cantina erano rappresentati i vani destinati ad abitazione, a cui si aveva accesso mediante una CP_ scala comune al ed al posta esternamente al fabbricato e individuabile nei grafici riguardanti Pt_2 sia lo stato di fatto afferente all'atto di acquisto sia la situazione al 23/11/1980. CP_
- Successivamente, in data 07/03/1986, il presentava domanda per concessione edilizia in sanatoria di opere abusive inerenti al succitato fabbricato. Lo stesso dichiarava in qualità proprietario che le opere abusive, oggetto di sanatoria, avevano avuto inizio in data 10/03/1983 ed erano terminate in data
10/08/1983, ma solo nella struttura, nelle tompagnature e nelle finiture esterne. Queste erano state eseguite nel corso dei lavori di ricostruzione del fabbricato ex Legge 219/81 e sono consistite nell'ampliamento dell'abitazione sito al primo piano, nella realizzazione di balconate accessorie al detto appartamento, nel prolungamento della scala interna fino al sottotetto e nella copertura del succitato ampliamento e della scala. Anche in tal caso gli elaborati grafici relativi a tale pratica furono redatti dal Geom. . Persona_3
Nei disegni relativi allo stato dei luoghi, in riferimento agli abusi di cui si richiedeva sanatoria, venivano CP_ evidenziati gli interventi dichiarati dal IG. nell'istanza di condono.
Il CTU evidenzia sul punto che in tali elaborati non sono più presenti i riferimenti ai limitrofi vani assegnati nella precedente istanza al IG. tant'è vero che il fabbricato rappresentato è individuabile Pt_2 quale unico corpo di fabbrica esistente. Anche in tale occasione veniva redatta una perizia giurata in cui il succitato geometra dichiarava che l'opera abusiva consisteva nella realizzazione di una porzione di fabbricato su una costruzione già esistente e che la sua superficie era quantificabile in 190,58 mq, valutata secondo il D.M. 10/05/1977, a cui corrispondeva un volume pari a 702,35 mc.
- In seguito a tale ultima istanza, il Geom. depositava presso gli uffici del Comune di San RI Per_1
EN una ulteriore perizia giurata, in cui, con riferimento ad una nota del Comune del 05/03/1988, prot. n. 1056, rettificava i dati riferiti alle superfici ed ai volumi realizzati abusivamente indicandoli rispettivamente con: 119,16 mq di S.U. (superficie utile) al primo piano;
47,66 mq di S.N.R. (superficie non residenziale) al primo piano;
117,00 mq di S.N.R. di sottotetto;
586,53 mc di volume. Essendo stati rappresentati erroneamente anche dei prospetti, il tecnico procedeva a depositare nuovi elaborati grafici denominati “Progetto di variante alla concessione edilizia Legge 219/81” in cui venivano evidenziate in pagina 6 di 15 maniera diversa le porzioni di fabbricato assentite dalla concessione edilizia rilasciata ai sensi della Legge
219/81 da quelle per cui era stata fatta richiesta di condono ai sensi della Legge 47/85. Anche in tal caso non sono più presenti i riferimenti relativi al rilevati nell'istanza ex Legge 219/81 e sono Pt_2 individuabili finestre, balconi ed accessi su tutte le facciate dell'immobile, circostanza che conferma che quello riportato nei grafici è l'unico edificio esistente. Il suddetto elaborato veniva acquisito dal Comune ed allegato sia alla pratica afferente alla Legge 219/85 che alla pratica di condono.
- in data 02/10/1991, prot. n. 4227, il Comune di San RI EN, determinava l'ammontare CP_ dell'oblazione dovuta dal IG. in £ 7.918.149.
- In data 26/01/1993 veniva rilasciata l'abitabilità per la parte di fabbricato realizzata ex Legge 219/81.
- Nel luglio del 1996, prot. n. 3967, il procedendo al ricalcolo degli oneri dovuti per la pratica di CP_9 condono, stabiliva questi nella cifra complessiva di £ 6.033.150, con la condizione che il rilascio della concessione in sanatoria sarebbe avvenuto all'effettuazione dei versamenti. CP_
- Con nota del del 08/02/1999, prot. n. 671 si sollecitava il al pagamento degli oneri, non CP_9
CP_ essendo pervenuto alcun versamento alla tesoreria comunale. In tale missiva si rendeva edotto il che in applicazione della mora maturata, pari al 100% di quanto dovuto, la somma era stata aumentata a £
12.066.300.
- In data 12/02/2001, prot. n. 1129, il responsabile dell'area tecnica del , Parte_5
CP_ ingiungeva al il pagamento di quanto dovuto entro 30 giorni dalla data di notifica. Essendo CP_ sopraggiunto nel frattempo il cambio Lira-Euro questo veniva stabilito in € 6.231,72 ed il proponeva opposizione;
ne nasceva un contenzioso non ancora definito completamente per cui il CTU ha sul punto evidenziato che la pratica di ricostruzione del fabbricato ex Legge 219/81 risulta essere definita con il rilascio del certificato di abilità in data 26/01/1993, mentre la pratica di condono edilizio ex Legge 47/85 risulta ancora in fase di definizione.
Ricostruita così la vicenda dalla documentazione acquisita, il CTU ha accertato quanto segue:
Il fabbricato oggetto di causa è sito nel Comune di San RI EN (SA) alla via Porta di
Ferro. L'immobile si compone, allo stato attuale, di un piano terra, di un primo piano e di un sottotetto ricoprente la totalità delle superfici sottostanti.
Il lato Nord è sito in adiacenza alla strada attualmente denominata via Porta di Ferro, i rimanenti lati sono prospicienti il fondo rustico su cui insiste il fabbricato stesso. L'accesso principale è individuabile lungo il prospetto Est del corpo di fabbrica. Tramite due porte ivi presenti, ci si immette nei vani siti al piano terra. Per mezzo della scala si raggiunge il primo piano, dove insistono due porte che immettono alle unità immobiliari relative a tale impalcato. Proseguendo con la rampa di scale si raggiunge il sottotetto che, come già asserito in precedenza, ricopre la totalità del fabbricato. La struttura portante è del tipo a “telaio” con travi e pilastri in cemento armato. I solai sono costituiti da travetti in cemento armato intervallati da pagina 7 di 15 laterizi. I muri di tompagno sono stati realizzati con blocchi di laterizio mentre la copertura presenta struttura portante il legno ed è del tipo “a falda”. Su tutti i prospetti, ad esclusione di quello prospiciente la strada, sono presenti aperture che permettono l'acceso diretto ai vani siti al piano terra.
Dalla documentazione versata in atti e dagli stralci di mappa catastale presenti sulle testate degli elaborati grafici acquisiti presso il S.U.E. del Comune di San RI EN, si evince che il fabbricato originario era censito al Fg. 15, p.lla 21, del suddetto Comune.
Allo stato attuale, dall'esame dell'estratto di mappa catastale, il fabbricato risulta individuato dall'insieme delle p.lle 265 e 201 del suddetto foglio di mappa. Dalle misurazioni condotte su tale elaborato e in raffronto ai rilievi condotti dal CTU nel corso dei sopralluoghi, si è evinta la sostanziale conformità della sagoma riportata nello stralcio di mappa con quanto attualmente presente sui luoghi. Ha accertato che la nuova p.lla individuata al n. 265 si è venuta a creare a seguito del passaggio dal Catasto Terreni al Catasto
Fabbricati, avvenuto a mezzo atto di aggiornamento “tipo mappale” n. 121520 del 30/04/2014. Dall'esame della succitata pratica si evince che le particelle interessate dall'inserimento in mappa di tale porzione di fabbricato sono state quelle identificate dal n. 21 e dal n. 93, provocandone in tal modo la soppressione e l'istituzione della nuova particella. Pertanto, conclude sul punto il CTU, la porzione di fabbricato interessata dall'aggiornamento ricadeva per la maggior parte sulla p.lla 21 ed in maniera residua sulla p,lla
93, la quale risulta intestata ai IG.ri , e CP_3 Parte_6 Parte_2
In relazione alla p.lla 201, secondo quanto rilevato sui luoghi e dal raffronto col suddetto estratto di mappa, si evince che questa rappresenta la rimanente porzione di fabbricato non ricadente sulla p.lla 265.
Il CTU ha precisato che, dall'esame svolto, la p.lla 201 insiste sulla p.lla identificata in precedenza al n. 20 nello stralcio di mappa catastale di impianto, per cui, allo stato attuale, da ricerche effettuate presso l'Agenzia del Territorio, si rileva che la suddetta p.lla è intestata ai IG.ri Controparte_1 CP_6
, e CP_2 CP_8 CP_5
Avendo il CTU acquisito le planimetrie a questa associate, dal loro esame ha rilevato che tutte le unità immobiliari presenti all'interno dell'intero fabbricato sono collegate alla p.lla 201, ma tale rappresentazione non è corretta, poiché la maggior parte del fabbricato ricade sull'attuale p.lla 265, e di conseguenza anche le rispettive unità immobiliari insistono su tale particella, mentre solo una porzione delle suddette unità immobiliari risulta associata alla p.lla 201.
Per ciò che concerne la superficie del fabbricato antecedente al sisma avvenuto nel 1980, dalla planimetria in atti, si evince che:
• il piano terra del fabbricato presentava superficie coperta lorda pari a 335,79 mq;
• la tettoia presente al piano terra risultava avere area pari 40,32 mq;
• il deposito, sempre insistente al piano terra, presentava superficie lorda pari a 39,90 mq;
• la superficie coperta lorda sita al primo piano era pari a 281,40 mq;
pagina 8 di 15 • la superficie scoperta al primo piano (balconi/terrazze) era pari 54,39 mq;
• la superficie in pianta della scala esterna al fabbricato era pari a 15,60 mq.
Nella succitata planimetria non è rappresentato nessun sottotetto.
Dall'esame degli elaborati presenti nel “Progetto di variante alla concessione edilizia Legge 219/81” che, come già asserito al paragrafo 4.0, risulta l'ultima pratica presentata in ordine temporale presso il
Comune di San RI EN e facente riferimento sia all'istanza per la ricostruzione del fabbricato che alla successiva pratica di condono, il CTU ha calcolato le superfici del fabbricato, considerando escluse da tale computo le aree interessate dal condono:
• 276,22 mq di superficie lorda coperta al piano terra (assentita ex Legge 219/81);
• 109,90 mq di superficie lorda coperta al primo piano (assentita ex Legge 219/81);
• 166,32 mq di superficie scoperta (su cui è stato effettuato l'ampliamento riportato nella pratica di condono);
• 109,90 mq di sottotetto (avendo preso solo in considerazione la porzione inerente alla pratica di ricostruzione del fabbricato ex Legge 219/81);
• 11,11 mq di balconi (sempre in riferimento alla porzione di fabbricato assentita ex Legge 219/81).
Pertanto, da quanto riportato nei grafici e da quanto evinto dal CTU nel corso dei sopralluoghi, il volume associato alle suddette superfici risulta pari a 1692,40 mc, non considerando però l'apporto dovuto all'ampliamento oggetto della pratica ex Legge 47/85.
Per quando concerne le superfici interessate dal condono e presenti nella variante, le suddette zone presentano:
• al primo piano, 166,32 mq di superficie lorda coperta;
• al sottotetto sovrastante tale area, superficie pari 166.32 mq;
• balconi, di superficie complessiva pari a 26,18 mq.
Quindi il volume lordo relativo a tale porzione di fabbricato risulta pari a 1014,56 mc.
Sommando i due volumi, il CTU è pervenuto alla quantificazione complessiva del volume lordo del fabbricato in 2706,96 mc.
Il CTU ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni:
“• Il fabbricato originariamente insisteva sulla p.lla 21 del Fg. 15 del Catasto Terreni del Comune di San RI
EN. Allo stato attuale questo è individuato dalle p.lle 265 e 201 del suddetto foglio di mappa.
• Sussiste una sostanziale differenza tra le superfici e i volumi rappresentati nell'atto di divisione sottoscritto dai germani e lo stato attuale dell'immobile in quanto le modifiche Pt_2 apportate, sia in fase di progetto che a seguito degli abusi commessi, hanno portato ad una struttura notevolmente diversa dall'originaria.
pagina 9 di 15 • Con riferimento all'attualità, non si può dichiarare la conformità urbanistica del fabbricato in quanto è stato riscontrato un cambio di destinazione d'uso di due locali siti al piano terra senza che siano stati richiesti i necessari titoli abilitativi”.
Lo scrivente giudicante, ritenendo non del tutto esaustivo l'elaborato peritale ai fini della decisione sulla rivendica di comproprietà degli attori, conferiva al medesimo perito gli ulteriori seguenti quesiti:
“
1. accerti se l'immobile ricostruito da ricada totalmente o parzialmente in una particella di CP_3
CP_ comproprietà degli attori ovvero se sia stato edificato su suolo di proprietà esclusiva del
2. Ove il Ctu dovesse accertare che l'immobile ricostruito da ricada parzialmente in una particella di CP_3 proprietà degli attori, calcoli le rispettive quote di comproprietà;
3. calcoli altresì il valore del suolo di comproprietà degli attori interessato dalla ricostruzione dell'immobile operata da
CP_3
4. tenti la conciliazione della causa individuando il conguaglio che i convenuti dovrebbero liquidare agli attori per acquistare la loro quota di comproprietà del suolo su cui è stato edificato l'immobile”.
Al fine di rispondere ai suddetti quesiti, il CTU è stato autorizzato anche all'espletamento di un rilievo topografico, plano-altimetrico, ed ha accertato, dalla sovrapposizione del rilievo plano-altimetrico con lo stralcio di mappa catastale, una lieve difformità dello stato dei luoghi rispetto a quanto rappresentato in mappa, precisamente un lieve scostamento della sagoma del fabbricato lungo il lato NORD-OVEST, in danno della particella 265, mentre lo scostamento si manifesta in modo più marcato lungo il lato SUD-
OVEST in danno delle particella 200; ha accertato quindi che parte del fabbricato ricade per 200,00 mq sulla part. 265, per 68,63 mq sulla part. 201 e per 17,80 mq sulla part. 200.
Ha rimarcato che la part. 265, su cui insiste la gran parte del fabbricato, è stata generata, a seguito di aggiornamento catastale, dalla fusione tra le particelle n. 21 e n. 93; quest'ultima, secondo le visure prodotte in atti, risulta intestata ai IG.ri per una quota di 1/2 di proprietà, per una CP_3 Parte_6 quota di 1/2 di nuda proprietà e per una quota di 1/2 di usufrutto. La particella 201 (ex Parte_2
p.lla 20) risulta intestata ai IG.ri , e Controparte_1 CP_6 CP_2 CP_8 [...]
(eredi ) mentre quella 200 (ex p.lla 20) risulta intestata a . CP_5 CP_3 CP_3
Pertanto, il CTU ha concluso che l'immobile ricade per 200,00 mq nella p.lla 265 intestata ai IG.ri
, e per 68,63 mq nella p.lla 201 di proprietà esclusiva CP_3 Parte_6 Parte_2 dei convenuti e per 17,80 mq nella p.lla 200, intestata al dante causa dei convenuti;
e quindi che la quota di proprietà del fabbricato ricadente all'interno della p.lla 265 è per 1/2 di proprietà del sig. , per CP_3
1/2 di nuda proprietà del sig. su cui possiede il diritto di usufrutto il sig. Parte_6 [...]
. Ha stimato che il valore di mercato dell'area di comproprietà su cui è stato ricostruito il Parte_6 fabbricato è pari ad € 11.000,00.
pagina 10 di 15 Si premette che dal tenore delle conclusioni rassegnate in citazione, pare chiaro che gli attori hanno promosso una domanda di rivendica di comproprietà della casa ricostruita da;
ed hanno CP_3 dimostrato la loro legittimazione attiva allegando il titolo costituito dall'atto di divisione di eredità del
04/08/1972.
E' notorio ed oramai consolidato l'orientamento giurisprudenziale a mente del quale la c.d. probatio diabolica del diritto di proprietà nei giudizi di rivendica risulta attenuata in caso di mancata contestazione, da parte del convenuto, della proprietà del rivendicante o dei suoi aventi causa, con contestuale formulazione dell'eccezione riconvenzionale di usucapione dell'immobile (in tal senso Cassazione Sentenza n. 28865 del
19/10/2021 “Essendo l'usucapione un titolo d'acquisto a carattere originario, la sua invocazione, in termini di domanda o di eccezione, da parte del convenuto con l'azione di rivendicazione, non suppone, di per sé, alcun riconoscimento idoneo ad attenuare il rigore dell'onere probatorio a carico del rivendicante, il quale, anche in caso di mancato raggiungimento della prova dell'usucapione, non è esonerato dal dover provare il proprio diritto, risalendo, se del caso, attraverso i propri danti causa fino ad un acquisto a titolo originario o dimostrando che egli stesso o alcuno dei suoi danti causa abbia posseduto il bene per il tempo necessario ad usucapirlo. Il rigore probatorio rimane, tuttavia, attenuato quando il convenuto, nell'opporre l'usucapione, abbia riconosciuto, seppure implicitamente, o comunque non abbia specificamente contestato, l'appartenenza del bene al rivendicante o ad uno dei suoi danti causa all'epoca in cui assume di avere iniziato a possedere. Per contro, la mera deduzione, da parte del convenuto, di un acquisto per usucapione il cui "dies a quo" sia successivo al titolo del rivendicante o di uno dei suoi danti causa, disgiunta dal riconoscimento o dalla mancata contestazione della precedente appartenenza, non comporta alcuna attenuazione del rigore probatorio a carico dell'attore, che a maggior ragione rimane invariato qualora il convenuto si dichiari proprietario per usucapione in forza di un possesso remoto rispetto ai titoli vantati dall'attore”. In giurisprudenza di merito si cita, ex multis, Corte d'Appello di Napoli, sentenza 12 febbraio 2024, n. 593 “Nel giudizio di rivendicazione il rigore della probatio diabolica è attenuato quando il convenuto non contesti l'originaria appartenenza del bene conteso ad un comune dante causa;
in tal caso, l'attore deve provare solo
l'esistenza di un suo valido titolo di acquisto, l'appartenenza del bene al suo dante causa in epoca anteriore a quella in cui il convenuto assume di avere iniziato a possedere e che tale appartenenza non è stata interrotta da un possesso del convenuto idoneo ad usucapire”).
Ebbene, gli attori hanno provato il titolo su cui si fonda la loro domanda rivendica, allegando l'atto di divisione ereditaria dal padre datato 04.08.72 ed i convenuti non hanno contestato tale titolo;
anzi hanno dedotto che il loro dante causa, , ha acquistato nel 1976 da una porzione CP_3 Parte_4 di proprietà immobiliare compresa nella divisione (identificata nel foglio 15 part 21 avente ad oggetto il fabbricato rurale nel fondo rustico denominato “Porta di ferro n 1”) ed hanno eccepito l'acquisto dell'immobile ricostruito per usucapione. Pertanto, può dirsi soddisfatto da parte degli attori l'onere probatorio del diritto di comproprietà sul fabbricato de quo pagina 11 di 15 Nel merito, dalla documentazione in atti non si evincono i presupposti per l'accoglimento dell'eccezione riconvenzionale di usucapione avanzata da parti convenute.
Difatti il loro dante causa, , divenuto proprietario con atto notarile del 09.03.1976 del CP_3 fondo rustico con annesso fabbricato rurale identificato nel catasto edilizio comunale al foglio 15 part 21, manifestava con racc.ta del 18/12/1981 a la sua intenzione di ricostruire, a seguito del Parte_2 crollo del vecchio fabbricato a causa del sisma del 1980, anche la parte della casa di sua proprietà: “In osservanza a quanto stabilito dall'art. 11 della L. n. 219/191, il sottoscritto nella qualità di affittuario CP_3 coltivatore diretto del fondo di Vs proprietà, denominato “Porta di ferro”, sito in agro del Comune di S. RI EN, con retrostante fabbricato rurale, danneggiato dai recenti eventi sismici, comunica di voler eseguire direttamente le opere necessarie per la riparazione o ricostruzione dell'immobile in questione, usufruendo dei contributi previsti dalla citata legge”.
Detta comunicazione veniva riscontrata dal che nulla obiettava e rendeva una Parte_2 propria dichiarazione al Sindaco del Comune di San RI EN rendendo edotto di aver assentito all'affittuario del fondo, di effettuare la ricostruzione dei fabbricati anche per la sua parte. CP_3
Il inviava un'altra nota di analogo tenore anche al , tecnico incaricato di istruire la Pt_2 Per_1
CP_ pratica, avvisandolo di aver consentito al di presentare la pratica per la ricostruzione ex L 219/81 anche per conto suo. CP_ Il otteneva l'assegnazione dei contributi per la ricostruzione per l'importo di £ 76.288.027 così come deliberato dall'Ente comunale in data 24/02/1983, comprensiva anche della parte quota spettante al Pt_2
Ne consegue che sebbene avesse istruito la pratica a suo nome, aveva agito anche su CP_3 mandato di per la ristrutturazione dell'immobile per la parte della proprietà di lui. Parte_4
Pertanto, la presentazione della pratica in nome proprio non può configurare un atto, in opposizione al proprietario, di possesso dell'immobile ad immagine del diritto di proprietà, ma una sorta di detenzione assentita dal proprietario dell'immobile; e gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso (art 1144 c.c.).
Sarebbe stata necessaria una successiva interversione nel possesso ai sensi dell'art 1141 c.c. conseguente ad una causa proveniente da un terzo o in forza di opposizione contro il proprietario/possessore. E' stato chiarito in giurisprudenza che “ai fini dell'art. 1141 comma 2 c.c., l'interversione da detenzione in possesso non consiste in un atto volitivo interiore del detentore, ma si estrinseca in uno o più atti esteriori, che manifestano inequivocabilmente al possessore la determinazione del detentore di iniziare a possedere la cosa in nome e per conto proprio e di convertire così in possesso la detenzione da lui esercitata fino a quel momento” (Cassazione n. 17298 del 24 giugno 2024) e che “Ai fini del mutamento della detenzione in possesso, l'opposizione del detentore nei confronti del possessore, richiesta dal secondo comma dell' art.1141 c.c., non è necessaria qualora il mutamento del titolo scaturisca da un atto dello stesso possessore a beneficio del detentore” (Cassazione con sentenza dell'8 gennaio 2024, n. 483). pagina 12 di 15 Nel caso di specie, non è emerso dall'istruttoria alcun atto dei proprietari in cui Pt_2
CP_ riconoscono il possesso degli eredi;
anzi, la proposizione dell'odierna azione giudiziaria va in direzione diametralmente opposta.
TR ed i suoi aventi causa non hanno, dal canto loro, dimostrato di aver compiuto un atto CP_3 in opposizione ai dopo l'ultimazione del fabbricato, realizzato però con il consenso del Pt_2 proprietario, per cui non hanno dimostrato l'interversio possessionis
Ma vi è di più! In comparsa di costituzione e risposta sostanzialmente i convenuti negano che abbia sconfinato poiché avrebbe costruito l'immobile nei confini della proprietà da lui CP_3 acquistata nel 1976. In tal senso si ribadisce in comparsa conclusionale che “il crollo del fabbricato conseguito al sisma del 1980, in ragione del quale il aveva provveduto a ricostruire solo ed esclusivamente CP_3
l'immobile di sua esclusiva pertinenza. Quello rimasto assegnato all'attore era stato demolito per Ordine del
e il non aveva mai provveduto a ricostruirlo, ovvero manifestato interesse a tanto”; che “I , CP_9 Parte_2 CP_3 nella ricostruzione del proprio immobile, ha quindi provveduto alla traslazione del proprio fabbricato allo scopo di renderlo del tutto autonomo da quello – distrutto e mai ricostruito degli attori – realizzandovi una scala di accesso autonoma, ma mantenendo un'area circostante libera, di rispetto, al fine appunto di consentire anche al di ricostruire il proprio immobile”. Inoltre, i convenuti contestano la conclusione, Pt_2 rassegnate dal CTU, che la particella degli attori sia individuabile esattamente con la particella 265 occupata dall'immobile degli esponenti, sostenendo che anche dopo che i lavori di ricostruzione erano stati ultimati l'immobile ricostruito dal dante causa ricade nella loro porzione di loro proprietà esclusiva, come da divisione del 1976 “…donde non si comprende come faccia la particella 265 – in cui sembra che ricada la proprietà degli esponenti – a coincidere con la 93 di proprietà del che peraltro non vi è alcuna certezza, potendo invece la particella Pt_2
265 essere di maggiore estensione e quindi comprensiva anche della particella 93, ma non affatto sovrapponibile ad essa, se è CP_ vero, come accertato dal CTU, che la proprietà era distinta da quella degli attori. Diversamente le particelle 21 e 93 non sarebbero state citate nel corpo del contratto tra i seminativi arborati di proprietà del e non sarebbero state Pt_2 destinate come nell'attualità e dalle foto in atti, a sede di capannoni” (comparsa conclusionale di parte convenuta).
Queste deduzioni acquistano una notevole pregnanza giuridica, poiché dimostrano la mancanza dell'animus rem sibi habendi che è uno dei presupposti per l'acquisto originario per usucapione.
Infatti, a tal fine, il possessore deve consapevolmente possedere un bene non suo, comportandosi come se ne fosse il proprietario;
se tale elemento soggettivo perdura unitamente al possesso materiale del bene immobile per oltre un ventennio si determina l'acquisto a titolo originario per usucapione ex art. 1158
c.c. CP_ Diversamente, dalle deduzioni difensive sopra riportate, si evince che il ed i loro aventi causa abbiano posseduto il bene immobile ignorando di avere occupato anche parte della proprietà per Pt_2 cui difetta, come detto, l'elemento soggettivo dell'usucapione. pagina 13 di 15 Rigettata l'eccezione riconvenzionale, la domanda attorea va accolta perché è risultata fondata sulla base delle conclusioni rassegnate dal CTU che il Tribunale condivide in quanto sostenute da motivazione esauriente ed apparentemente immune da vizi di carattere tecnico e logico-giuridico, sulla base di attento esame della documentazione prodotta e di indagini accurate ed approfondite.
Si dà atto che i consulenti tecnici di entrambe le parti hanno presentato osservazioni critiche alla bozza di elaborato peritale – da intendersi integralmente richiamate – che sono state disattese dal CTU con motivazione esauriente. Nelle note critiche dei CTP si offre una diversa prospettazione di alcuni accertamenti effettuati dal perito, ma dal loro esame non emergono profili di illogicità ed incoerenza dell'accertamento svolto dal CTU, che pertanto si condivide e si fa proprio, in considerazione della terzietà
e dell'assolvimento dell'incarico nell'interesse del Tribunale e della piena conformità ed aderenza ai quesiti che gli sono stati assegnati e previo esame approfondito degli atti.
Il CTU ha svolto l'incarico integrativo mediante rilievo topografico e planoaltimetrico, dal quale ha ricavato che il fabbricato risulta individuato dall'insieme delle p.lle 265 (ex p.lla 21 acquistata da
[...]
da nel 1976) e 201 (ex p.lla 20) del suddetto foglio di mappa;
che la sagoma CP_3 Parte_4 della fabbricazione è conforme alla documentazione grafica acquisita tramite l'accesso agli atti presso il
S.U.E. del Comune di San RI EN, ma dalla sovrapposizione del rilievo plano-altimetrico con lo stralcio di mappa catastale, si evince una lieve difformità dello stato dei luoghi rispetto a quanto rappresentato in mappa, precisamente si rileva un lieve scostamento della sagoma del fabbricato lungo il lato NORD-OVEST, in danno della particella 265, mentre lo scostamento si manifesta in modo più marcato lungo il lato SUD-OVEST in danno delle particella 200. Ha accertato che parte del fabbricato ricade per 200,00 mq sulla part. 265, per 68,63 mq sulla part. 201 e per 17,80 mq sulla part. 200; che nella particella 265 sono confluite le precedenti part 21 e 93, quest'ultima intestata a per una quota CP_3 di 1/2 di proprietà, per una quota di 1/2 di nuda proprietà ma su cui Parte_6 Parte_2 ha il diritto di usufrutto, mentre la particella 201 (ex p.lla 20) risulta intestata ai IG.ri Controparte_1
, e (eredi ) e la p.lla 200 (ex p.lla 20) CP_6 CP_2 CP_8 CP_5 CP_3 risulta intestata al sig. . Ha concluso che l'immobile ricade per 200,00 mq nella p.lla 265 CP_3 intestata ai IG.ri , e per 68,63 mq nella p.lla 201 dei CP_3 Parte_6 Parte_2
IG.ri , e e per 17,80 mq nella Controparte_1 CP_6 CP_2 CP_8 CP_5
p.lla 200 intestata al sig. . CP_3
Tale precisazione integra quanto il CTU aveva già accertato nella primigenia perizia ossia che
“Sussiste una sostanziale differenza tra le superfici e i volumi rappresentati nell'atto di divisione sottoscritto dai german e lo stato attuale dell'immobile in quanto le modifiche apportate, Pt_2 sia in fase di progetto che a seguito degli abusi commessi, hanno portato ad una struttura notevolmente diversa dall'originaria”. pagina 14 di 15 E' destituita di fondamento, pertanto, la difesa dei convenuti: il fabbricato ricostruito ha una superficie più ampia dell'immobile andato distrutto. aveva acquistato da CP_3 Parte_4 solo la particella 21, mentre l'immobile ricostruito occupa per la gran parte la part 265 che è il risultato della fusione tra la ex part 21 e la ex part 93 quest'ultima in comproprietà con i Pt_2
La violazione della proprietà degli attori ha riguardato parte della particella 93 confluita nella 265, per cui va riconosciuta la loro comproprietà del fabbricato, in misura pari al 34,91%, come indicato dal
CTU nell'ultima integrazione depositata il 26.02.25.
Spese di lite e di CTU a carico dei convenuti secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, in persona del giudice dr sulla domanda proposta da Parte_1 Parte_2
e nei confronti degli eredi di , ogni diversa domanda ed
[...] Parte_3 CP_3 eccezione da ritenersi assorbita, respinta o disattesa, così definitivamente pronuncia:
1) in accoglimento della domanda attorea, accerta e dichiara che il fabbricato censito nel catasto terreni del Comune di San RI EN (SA) al F. 15 attualmente particelle p.lle 265 (ex p.lla
21) e 201 (ex p.lla 20) è in comproprietà degli attori e Parte_2 Parte_3
(di cui il primo ha l'usufrutto ed il secondo la nuda proprietà) per una quota pari al 34,91% ricadente nella parte del fabbricato all'interno della p.lla 265 identificata in passato come part 93;
2) rigetta l'eccezione riconvenzionale di usucapione formulata dai convenuti;
3) Condanna parti convenute in solido alla rifusione delle spese di lite a favore di parti attrici che si liquidano in € 4.000,00 oltre spese vive, rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15% nonché IVA e CPA come per legge;
4) pone definitivamente a carico di parte convenuta il compenso al CTU già liquidato in separato provvedimento;
Così deciso in Salerno
13.03.2025
IL GIUDICE
Dr. Parte_1
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