TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 07/10/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1054/2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 7 ottobre 2025 innanzi alla dott.ssa AR GA, sono comparsi: per l'avv. GUIDO MARONE, oggi sostituito dall'avv. ANDREOLI Parte_1
FILIPPO per il dott. CUDEMO VALENTINO Controparte_1
L'avv. Andreoli si riporta al ricorso e alle note depositate.
Il dott. Cudemo si riporta alla memoria.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
AR GA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. AR GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1054/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDO MARONE ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Napoli, via L. Giordano 15, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
ministro p.t. rappresentato e difeso dal dott. SCORZA SERGIO ed elettivamente domiciliato a
Prato, v.le Borgovalsugana n. 63/B presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
docente di ruolo presso il , ha proposto Parte_1 Controparte_1
ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Prato, Sezione Lavoro, lamentando l'illegittima esclusione dell'anno scolastico 2013 dalla ricostruzione della propria carriera.
Invero, a seguito dell'immissione in ruolo e del superamento dell'anno di prova, la ricorrente ha ottenuto la ricostruzione della carriera, ma l'Amministrazione ha omesso di computare l'anno 2013 dai periodi oggetto di valutazione per l'individuazione dello scaglione corrispondente all'anzianità effettiva della ricorrente, in applicazione del cd. blocco degli scatti di anzianità di cui al D.L. 78/2010 e al D.P.R. 122/2013. Ritenendo l'operato dell'amministrazione illegittimo, chiede l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici e previdenziali, la rivalutazione della carriera con inquadramento nella fascia stipendiale 28/34 a decorrere dall'a.s. 2022/2023, la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate e la disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera adottato dall'Amministrazione.
Si è costituito Il , eccependo preliminarmente la Controparte_1
prescrizione quinquennale delle pretese retributive e contributive anteriori al quinquennio precedente la notifica del ricorso. Nel merito, contesta la fondatezza della domanda,
sostenendo la piena legittimità dei decreti di ricostruzione impugnati e la corretta applicazione della normativa vigente, in particolare del D.L. 78/2010 e del D.P.R. 122/2013, che hanno disposto il blocco delle progressioni stipendiali per l'anno 2013.
Con le note conclusive del 30 settembre 2025 parte ricorrente, a seguito delle recenti pronunce rese dalla Corte di cassazione (nn. 13618 e 13619 del 2025) ha rinunciato agli atti in relazione ai capi della domanda relativi al riconoscimento dell'annualità in parola ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per l'effetto, alla condanna al pagamento delle differenze maturate,
manifestando la permanenza dell'interesse processuale a ottenere sentenza di accertamento del diritto al riconoscimento dell'anno 2013 a fini giuridici, di carriera e previdenziali, con conseguente statuizione di condanna del resistente a operare una nuova CP_1
ricostruzione dei servizi complessivamente resi previa disapplicazione delle determinazioni sinora adottate.
La causa, di natura documentale, è stata da ultimo calendarizzata per la discussione all'udienza odierna, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio,
pronunciando, all'esito sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
A fronte della rinuncia agli atti formalizzata con le note depositate il 30 settembre 2025, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
A tale conclusione si perviene in ragione del fatto che la rinuncia, formulata in modo chiaro e inequivoco, non risulta accettata dalla controparte ex art. 306 c.p.c.
Sebbene la domanda sia articolata in più capi (che per facilità di consultazione si trascrivono:
Pag. 3 di 6 “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia stipendiale 28/34 a decorrere dall'a.s.
2022/2023;
c) per l'effetto, condannare il ad effettuare alla rivalutazione Controparte_1
integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità
maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante;
d) conseguentemente, condannare il al pagamento di tutte le Controparte_1
differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per
legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
e) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs.
30.03.2001 n. 165 smi qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente,
siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, ivi compreso il decreto di ricostruzione di carriera adottato, siccome omette la valutazione dell'anno 2013”), essa è tuttavia strutturata in modo unitario e finalizzata alla progressione economica, come si evince anche dalle ragioni illustrate nel ricorso a sostegno della pretesa, che insistono sulla ricostruzione della carriera e sull'inquadramento stipendiale.
Con le successive note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la parte ricorrente ha dichiarato espressamente di rinunciare agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306
c.p.c., nei termini che seguono: “rispetto esclusivamente ai capi della domanda che sono appunto
relativi al riconoscimento dell'annualità in parola ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per
l'effetto, alla condanna al pagamento delle differenze maturate”, manifestando contestualmente il suo interesse alla pronuncia di accertamento del diritto al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici, previdenziali e di carriera.
Pag. 4 di 6 Sennonché, a ben guardare, così facendo la ricorrente ha introdotto una nuova domanda, non articolata con il ricorso introduttivo. Invero, la pretesa di riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici generali (“mobilità, compilazione graduatorie perdenti posto, ecc.”) costituisce un profilo distinto e ulteriore rispetto alla progressione economica sulla quale il ricorso è incentrato.
Pertanto, la stessa deve essere dichiarata inammissibile.
Peraltro, deve osservarsi come la domanda sia in ogni caso generica, non risultando che il decreto di ricostruzione della carriera della docente spieghi effetti ulteriori rispetto a quelli economici, tanto più che la ricorrente ha prodotto un decreto di ricostruzione risalente all'anno 2007 (cfr. doc. 1), circostanza che non consente di apprezzare su quali profili ulteriori, in concreto, il provvedimento abbia inciso e che consente comunque di escludere la sussistenza dell'interesse ad agire anche in relazione a tale domanda.
Pertanto, a fronte della rinuncia agli atti in relazione alla domanda di fatto proposta con il ricorso e della mancata accettazione da parte del (che impedisce di dichiarare CP_1
l'estinzione del giudizio), deve rilevarsi come la parte, pur consapevole dell'assenza di accettazione da parte del , all'odierna udienza ha insistito nella rinuncia per le CP_1
ragioni di cui alle note conclusive, così manifestando il proprio disinteresse alla pronuncia nel merito: invero, la rinuncia è argomentata unicamente in ragione dell'intervento della Corte di cassazione sulla materia oggetto del giudizio, intenzione confermata dal fatto che la parte neppure in sede di udienza ha ritenuto di argomentare sulla fondatezza del ricorso e sulle ragioni di non condivisibilità di quell'orientamento.
Ogni altra questione, ivi compresa l'eccezione di prescrizione sollevata dal , resta CP_1
assorbita.
Le spese di lite devono essere compensate nella misura della metà, tenuto conto del dubbio interpretativo esistente al momento della introduzione del giudizio, per un verso, e del contegno processuale della ricorrente (che ha ritenuto comunque di rassegnare le conclusioni, addirittura proponendo una domanda nuova rispetto all'originaria), per altro verso;
per la restante metà devono essere poste a carico di questi ultimi.
Esse vengono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M.
55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della causa (scaglione di riferimento: da 26.001
a 52.000, materia lavoro) della mancanza di attività istruttoria (che giustifica l'esclusione della
Pag. 5 di 6 fase istruttoria), nonché della riduzione prevista dall'art. 152 bis disp. att c.p.c., essendo stata l'Amministrazione resistente assistita da un suo dipendente.
P.Q.M.
1) dichiara il ricorso improcedibile;
2) compensa le spese di lite (liquidate per l'intero in 5.901,60 euro) nella misura della metà e pone la restante metà, pari a 2.950,80 euro, oltre spese generali, nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.A.P., a carico di parte ricorrente.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 7 ottobre 2025
Il Giudice
AR GA
Pag. 6 di 6
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 7 ottobre 2025 innanzi alla dott.ssa AR GA, sono comparsi: per l'avv. GUIDO MARONE, oggi sostituito dall'avv. ANDREOLI Parte_1
FILIPPO per il dott. CUDEMO VALENTINO Controparte_1
L'avv. Andreoli si riporta al ricorso e alle note depositate.
Il dott. Cudemo si riporta alla memoria.
Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
AR GA REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. AR GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1054/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GUIDO MARONE ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata a Napoli, via L. Giordano 15, presso lo studio del difensore
Parte ricorrente contro
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
ministro p.t. rappresentato e difeso dal dott. SCORZA SERGIO ed elettivamente domiciliato a
Prato, v.le Borgovalsugana n. 63/B presso il difensore
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
docente di ruolo presso il , ha proposto Parte_1 Controparte_1
ricorso ex art. 414 c.p.c. dinanzi al Tribunale di Prato, Sezione Lavoro, lamentando l'illegittima esclusione dell'anno scolastico 2013 dalla ricostruzione della propria carriera.
Invero, a seguito dell'immissione in ruolo e del superamento dell'anno di prova, la ricorrente ha ottenuto la ricostruzione della carriera, ma l'Amministrazione ha omesso di computare l'anno 2013 dai periodi oggetto di valutazione per l'individuazione dello scaglione corrispondente all'anzianità effettiva della ricorrente, in applicazione del cd. blocco degli scatti di anzianità di cui al D.L. 78/2010 e al D.P.R. 122/2013. Ritenendo l'operato dell'amministrazione illegittimo, chiede l'accertamento del diritto al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici e previdenziali, la rivalutazione della carriera con inquadramento nella fascia stipendiale 28/34 a decorrere dall'a.s. 2022/2023, la condanna al pagamento delle differenze retributive maturate e la disapplicazione del decreto di ricostruzione di carriera adottato dall'Amministrazione.
Si è costituito Il , eccependo preliminarmente la Controparte_1
prescrizione quinquennale delle pretese retributive e contributive anteriori al quinquennio precedente la notifica del ricorso. Nel merito, contesta la fondatezza della domanda,
sostenendo la piena legittimità dei decreti di ricostruzione impugnati e la corretta applicazione della normativa vigente, in particolare del D.L. 78/2010 e del D.P.R. 122/2013, che hanno disposto il blocco delle progressioni stipendiali per l'anno 2013.
Con le note conclusive del 30 settembre 2025 parte ricorrente, a seguito delle recenti pronunce rese dalla Corte di cassazione (nn. 13618 e 13619 del 2025) ha rinunciato agli atti in relazione ai capi della domanda relativi al riconoscimento dell'annualità in parola ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per l'effetto, alla condanna al pagamento delle differenze maturate,
manifestando la permanenza dell'interesse processuale a ottenere sentenza di accertamento del diritto al riconoscimento dell'anno 2013 a fini giuridici, di carriera e previdenziali, con conseguente statuizione di condanna del resistente a operare una nuova CP_1
ricostruzione dei servizi complessivamente resi previa disapplicazione delle determinazioni sinora adottate.
La causa, di natura documentale, è stata da ultimo calendarizzata per la discussione all'udienza odierna, al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio,
pronunciando, all'esito sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
A fronte della rinuncia agli atti formalizzata con le note depositate il 30 settembre 2025, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
A tale conclusione si perviene in ragione del fatto che la rinuncia, formulata in modo chiaro e inequivoco, non risulta accettata dalla controparte ex art. 306 c.p.c.
Sebbene la domanda sia articolata in più capi (che per facilità di consultazione si trascrivono:
Pag. 3 di 6 “a) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto e valutato a fini giuridici e previdenziali l'anno 2013 nella ricostruzione della propria carriera, con conseguente ridefinizione delle progressioni economiche effettivamente maturate secondo gli scaglioni e le posizioni stipendiali previste dalla vigente disciplina pattizia per la determinazione del giusto trattamento retributivo;
b) nonché, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere la rivalutazione della carriera sinora svolta e, quindi, al riconoscimento a fini giuridici, previdenziali e retributivi di tutta l'anzianità di servizio complessivamente maturata, ivi incluso l'anno 2013, con corrispondente inquadramento nella relativa fascia stipendiale spettante e precisamente nella fascia stipendiale 28/34 a decorrere dall'a.s.
2022/2023;
c) per l'effetto, condannare il ad effettuare alla rivalutazione Controparte_1
integrale della carriera del ricorrente che includa anche l'anno 2013, con riconoscimento dell'anzianità
maturata e conseguente inquadramento nella fascia stipendiale effettivamente spettante;
d) conseguentemente, condannare il al pagamento di tutte le Controparte_1
differenze retributive dovute in ragione dell'inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013, oltre interessi e rivalutazione come per
legge, ovvero nella diversa somma che codesto on.le Tribunale riterrà di giustizia;
e) in ogni caso, dichiarare la nullità e/o annullamento o comunque disapplicare ex art. 63 del D.Lgs.
30.03.2001 n. 165 smi qualsiasi atto e/o provvedimento lesivo degli interessi e dei diritti del ricorrente,
siccome irrimediabilmente illegittimo e/o invalido, ivi compreso il decreto di ricostruzione di carriera adottato, siccome omette la valutazione dell'anno 2013”), essa è tuttavia strutturata in modo unitario e finalizzata alla progressione economica, come si evince anche dalle ragioni illustrate nel ricorso a sostegno della pretesa, che insistono sulla ricostruzione della carriera e sull'inquadramento stipendiale.
Con le successive note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la parte ricorrente ha dichiarato espressamente di rinunciare agli atti del giudizio, ai sensi dell'art. 306
c.p.c., nei termini che seguono: “rispetto esclusivamente ai capi della domanda che sono appunto
relativi al riconoscimento dell'annualità in parola ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali e, per
l'effetto, alla condanna al pagamento delle differenze maturate”, manifestando contestualmente il suo interesse alla pronuncia di accertamento del diritto al riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici, previdenziali e di carriera.
Pag. 4 di 6 Sennonché, a ben guardare, così facendo la ricorrente ha introdotto una nuova domanda, non articolata con il ricorso introduttivo. Invero, la pretesa di riconoscimento dell'anno 2013 ai fini giuridici generali (“mobilità, compilazione graduatorie perdenti posto, ecc.”) costituisce un profilo distinto e ulteriore rispetto alla progressione economica sulla quale il ricorso è incentrato.
Pertanto, la stessa deve essere dichiarata inammissibile.
Peraltro, deve osservarsi come la domanda sia in ogni caso generica, non risultando che il decreto di ricostruzione della carriera della docente spieghi effetti ulteriori rispetto a quelli economici, tanto più che la ricorrente ha prodotto un decreto di ricostruzione risalente all'anno 2007 (cfr. doc. 1), circostanza che non consente di apprezzare su quali profili ulteriori, in concreto, il provvedimento abbia inciso e che consente comunque di escludere la sussistenza dell'interesse ad agire anche in relazione a tale domanda.
Pertanto, a fronte della rinuncia agli atti in relazione alla domanda di fatto proposta con il ricorso e della mancata accettazione da parte del (che impedisce di dichiarare CP_1
l'estinzione del giudizio), deve rilevarsi come la parte, pur consapevole dell'assenza di accettazione da parte del , all'odierna udienza ha insistito nella rinuncia per le CP_1
ragioni di cui alle note conclusive, così manifestando il proprio disinteresse alla pronuncia nel merito: invero, la rinuncia è argomentata unicamente in ragione dell'intervento della Corte di cassazione sulla materia oggetto del giudizio, intenzione confermata dal fatto che la parte neppure in sede di udienza ha ritenuto di argomentare sulla fondatezza del ricorso e sulle ragioni di non condivisibilità di quell'orientamento.
Ogni altra questione, ivi compresa l'eccezione di prescrizione sollevata dal , resta CP_1
assorbita.
Le spese di lite devono essere compensate nella misura della metà, tenuto conto del dubbio interpretativo esistente al momento della introduzione del giudizio, per un verso, e del contegno processuale della ricorrente (che ha ritenuto comunque di rassegnare le conclusioni, addirittura proponendo una domanda nuova rispetto all'originaria), per altro verso;
per la restante metà devono essere poste a carico di questi ultimi.
Esse vengono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M.
55/2014, tenuto conto del valore indeterminato della causa (scaglione di riferimento: da 26.001
a 52.000, materia lavoro) della mancanza di attività istruttoria (che giustifica l'esclusione della
Pag. 5 di 6 fase istruttoria), nonché della riduzione prevista dall'art. 152 bis disp. att c.p.c., essendo stata l'Amministrazione resistente assistita da un suo dipendente.
P.Q.M.
1) dichiara il ricorso improcedibile;
2) compensa le spese di lite (liquidate per l'intero in 5.901,60 euro) nella misura della metà e pone la restante metà, pari a 2.950,80 euro, oltre spese generali, nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.A.P., a carico di parte ricorrente.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 7 ottobre 2025
Il Giudice
AR GA
Pag. 6 di 6