Articolo 2 della Legge 18 ottobre 1958, n. 943
Articolo 1Articolo 3
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22 ottobre 1958
Art. 2.
La Commissione e' composta di 15 deputati e di 15 senatori scelti rispettivamente dal Presidente della Camera e dal Presidente del Senato in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi parlamentari.
Il Presidente della Commissione e' scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei predetti componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'una o dell'altra Camera.
In caso di rifiuto della nomina si procede alla sostituzione a norma dei commi precedenti.
Entrata in vigore il 22 ottobre 1958