Articolo 4 della Legge 29 marzo 1965, n. 203
Articolo 3Articolo 5
Versione
4 aprile 1965
Art. 4.
Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 , e' sostituito dal seguente:
"Esso decide sulle domande di iscrizione fino all'importo di lire 500 milioni ed istruisce ed esprime parere per quelle di importo superiore, la cui competenza spetta al Comitato centrale".
Al quarto comma dello stesso articolo 8, le lettere b) ed h) sono sostituite dalle seguenti:
"b) dal vice provveditore regionale alle opere pubbliche e dagli ispettori generali del Genio civile addetti al Provveditorato, in numero massimo di tre, di cui uno con funzioni di vice presidente;
h) da 8 rappresentanti complessivamente delle categorie dei costruttori, dei quali 2 in rappresentanza delle imprese artigiane;".
Entrata in vigore il 4 aprile 1965