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1 gennaio 2006
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14 maggio 2006
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27 febbraio 2011
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Art. 56. Dati identificativi delle questioni pendenti
dinanzi autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado 1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale ((...)) delle autorita' emananti.
2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale ((...)) , osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell' articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003 .
dinanzi autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado 1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale ((...)) delle autorita' emananti.
2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale ((...)) , osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell' articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003 .
Commentari • 13
- 1. V. Tartara | Il d.lgs. 19/23 introduce un nuovo “reatohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 1
0. Dopo i più recenti interventi legislativi concernenti le modifiche ai reati di ricettazione/riciclaggio[1] e l'introduzione dei nuovi reati a tutela delle frodi e delle falsificazioni degli strumenti di pagamento diversi dai contanti[2], nonché – nel 2022 - l'introduzione dei reati a tutela del patrimonio culturale[3] (in aggiunta alle modifiche apportate alle disposizioni normative inserite in attuazione della cd. “Direttiva PIF” con riferimento agli illeciti tributari[4]), una nuova riforma viene a “ritoccare” il novero dei reati-presupposto rilevanti ai sensi del d.lgs 231/01, ampliandone l'elenco con l'introduzione di un nuovo reato societario. Si tratta del decreto legislativo 2 …
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Giurisprudenza • 48
- 1. TAR Roma, sez. I, sentenza 18/11/2024, n. 20403Provvedimento: […] 3. Ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 2-ter, 51 e 52 del d.lgs. n. 196/2003. Ulteriore violazione e falsa applicazione degli artt. 24, 97, 101 e 111 della Costituzione. Violazione e falsa applicazione dell'art. 56 del Codice dell'amministrazione digitale, istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Violazione delle Linee guida del Garante del 2 dicembre 2010. Sviamento. Eccesso di potere per falso presupposto in fatto e in diritto. Illogicità e irrazionalità manifeste.Leggi di più...
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