Articolo 56 del Codice dell'amministrazione digitale
Articolo 48Articolo 52
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1 gennaio 2006
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14 maggio 2006
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27 febbraio 2011
Art. 56. Dati identificativi delle questioni pendenti
dinanzi autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado 1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale ((...)) delle autorita' emananti.
2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale ((...)) , osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell'autorita' giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell' articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003 .
Entrata in vigore il 27 febbraio 2011
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