TRIB
Sentenza 28 settembre 2025
Sentenza 28 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/09/2025, n. 2538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2538 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
dott.ssa Federica Girfatti Giudice
dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 4039 /2024
Avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Vertente tra
, nata ad [...] il [...] , rapp.tata e Parte_1 CodiceFiscale_1 difesa dall'avv. Camposano Benedetto ricorrente
E
c.f , nato ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 resistente non comparso
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege
CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza con scadenza al 22.09.2025, la ricorrente concludeva per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio. RAGIONI in FATTO ed in DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.07.2024, la ricorrente di cui in epigrafe chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Acerra il giorno 29.02.1992 con il sig. dalla cui unione nascevano i figli ed rispettivamente in data Controparte_1 Per_1 Per_2
23.07.1993 e 03.05.1995, maggiorenni ed economicamente autosufficienti. La ricorrente precisava in ricorso che con Sentenza nr 1525/2024 del 15.05.2024 il Tribunale di Nola aveva pronunciato la separazione giudiziale tra le parti e che lo stato separativo dura ininterrotto da quell'epoca.
All'udienza di prima comparizione del 19.02.2025 innanzi al Presidente relatore compariva solo parte ricorrente che si riportava al ricorso precisando di essere interessata alla sola pronuncia di stato;
il
Giudice, dato atto della non ritualità della notifica del ricorso, autorizzava la rinotifica dello stesso e del verbale al resistente entro il 22.06.2025 e attesa la natura del petitum, fissava il termine ex art 127 ter cpc con scadenza al 22.09.2025 anche per precisazione delle conclusioni.
A detta udienza il Presidente relatore , rilevato che il resistente a cui veniva ritualmente notificato il ricorso non era comparso né si era costituito, ragion per cui non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione, ritenuta la procedura matura per la decisione ex art 473 bis 22, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
Sulle conclusioni di cui in epigrafe il Tribunale si riservava di decidere. .
La domanda è fondata e merita accoglimento. Invero è provato il titolo della richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, e cioè Sentenza nr 1525/2024 del 15.05.2024 emessa dal Tribunale di Nola, avverso la quale non risulta essere stata proposta impugnazione.
Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi nei termini di legge attese le risultanze anagrafiche in atti.
Alla stregua delle riferite circostanze, attesa la contumacia del resistente e la ritualità delle notifiche a quest'ultimo e avendo altresì la ricorrente espressamente ribadito la volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile la comunione spirituale e materiale che del matrimonio costituisce l'essenza. Vanno quindi disposte le formalità previste dall'art. 10 della citata legge.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 lett.b) l.
1.12.1970 n.898 così come modificata dall'art.5 della citata l.n.74/87 ; d'altra parte attese le risultanze degli atti di causa si deve ritenere che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più perciò ricostituirsi.
Quanto alle determinazioni patrimoniali il Tribunale prende atto che parte ricorrente si dichiara autonoma economicamente, che alcuna determinazione economica a favore di uno dei coniugi era stata disposta in sede di separazione e che i figli sono ormai maggiorenni ed automi economicamente. Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Sussistono equi motivi per compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Nola II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Pronunzia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Acerra il giorno
29.02.1992 dai signori , nata ad [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 il 03/02/1967 e c.f , nato ad [...] il Controparte_1 C.F._2
15/01/1964 ( atto n. 7 P. II , s. A, anno 1992);
2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022;
3) Compensa le spese .
Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in Nola addì 23/09/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca