Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/03/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4737/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 4737/2024 promosso da:
, nata il [...] a [...]; Parte_1 C.F._1
e
( ) nato il [...] ad [...] C.F._2
Ancona; entrambi rappresentati, difesi e domiciliati da/presso avv. Annalisa Barigelletti giusta procura in atti;
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
OGGETTO: SEPARAZIONE CONSENSUALE;
CONCLUSIONI:
“1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e potranno fissare la propria residenza ovunque riterranno più opportuno, dandosene comunicazione e dandosi, sin d'ora, il reciproco assenso all'espatrio ed al rilascio o rinnovo del passaporto e di ogni altro documento valido per l'espatrio;
2) I figli e tutti minorenni, sono affidati congiuntamente ad entrambi i Per_2 Per_3 Per_4 genitori, in regime di affido condiviso, con domicilio prevalente degli stessi presso la madre unitamente al figlio maggiorenne Per_5
3) La casa coniugale sita a FA M.ma (AN), Via Caserme n.2, di proprietà della IG.ra nonna materna della ricorrente , viene assegnata alla stessa in Parte_2 Parte_1 ragione della convivenza con i figli minori;
- 1 -
e restano con la madre, il padre potrà vederli e tenere con sé il lunedì dalle 14,00 Per_3 Per_4 alle 21,00.
Le festività nazionali (1° novembre, 8 dicembre, 25 aprile, 1° maggio e 15 agosto) verranno trascorse dai minori e alternativamente con i genitori. Per_2 Per_3 Per_4
Le vacanze di Natale saranno suddivise in due periodi, dal 23 dicembre al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio ed i minori e trascorreranno alternativamente, a Per_2 Per_3 Per_4 cadenza annuale, il primo ed il secondo periodo con ogni genitore.
Il padre potrà prendere i minori e alle ore 14,00 del 23 dicembre e Per_2 Per_3 Per_4 ricondurli presso l'abitazione famil 0 icembre, quando è di sua spettanza il primo periodo, e dalle ore 14,00 del 31 dicembre alle ore 21,00 del 1°gennaio, quando è di sua spettanza il secondo periodo.
I genitori concordano che, in ogni caso, potranno trascorrere entrambi con i figli minori, la Vigilia ed il giorno di Natale.
Le vacanze di Pasqua saranno, ugualmente, suddivise in due periodi, dal venerdì alla domenica e dal lunedì alla ripresa della scuola ed i figli minori e trascorreranno Per_2 Per_3 Per_4 alternativamente, a cadenza annuale, il primo ed il secondo periodo con ogni genitore.
Il padre potrà prendere i minori e alle ore 14,00 del venerdì di Pasqua e Per_2 Per_3 Per_4 ricondurli a casa alle ore 21,00 d a, quando è di sua spettanza il primo periodo e dalle ore 12,00 del Lunedì di Pasqua alle ore 21,00 del giorno antecedente la ripresa delle lezioni scolastiche, quando è di sua spettanza il secondo periodo.
I genitori, inoltre, concordano che, indipendentemente dal giorno/fine settimana di pertinenza, entrambi potranno partecipare e contribuire all'organizzazione di eventi significativi per i figli, quali feste di compleanno, feste scolastiche, saggi, manifestazioni sportive, diploma, ecc.
Per quanto riguarda le vacanze estive i minori e potranno trascorrere con Per_2 Per_3 Per_4 il padre un periodo di giorni 20 anche non consecutivi.
Il figlio maggiorenne concorderà autonomamente con il padre, i periodi di Per_5 frequentazione;
5) Il IG. corrisponderà alla IG.ra a titolo di contributo al mantenimento dei Per_1 Pt_1 figli min uando gli stessi non sar nomicamente indipendenti, la complessiva somma di € 450,00= mensili (€ 150,00= per ogni figlio), rivalutabile ex ISTAT, entro il giorno 5 di ogni mese, oltre il 50% delle spese di carattere straordinario occorrenti per i figli, intendendosi per queste ultime, quelle mediche non rientranti nel S.S.N., quelle per attività sportive, scolastiche e di studio extrascolastiche e ricreative, rimettendosi al Protocollo elaborato dal Tribunale di Ancona;
6) L'assegno unico e l'indennità di frequenza relativa alla figlia verranno percepiti per Per_2 intero dalla IG.ra , mentre le detrazioni per i figl o saranno attribuite al Parte_1
50%;
7) Quanto alla situazione economica, la IG.ra presta regolare attività lavorativa con Pt_1 contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della LIDL con qualifica di addetta alle vendite presso il punto vendita sito a Chiaravalle (AN) ed il IG. è assunto Persona_1 regolarmente e con contratto a tempo indeterminato dalla Ditta Adrialog soc.coop. di FA
- 2 - M.ma (AN) con qualifica di magazziniere. La IG.ra è titolare di un contatto da Pt_1 turnista, a 20 ore settimanali, mentre il IG. è titolare di un contratto a 40 ore Per_1 settimanali e svolge la propria attività dal lunedì al venerdì dalle ore 5,00 alle ore 13,00.
I coniugi, allo stato, rinunciano ad ogni forma di reciproco mantenimento.
8) I coniugi danno atto di avere concordato e sottoscritto il Piano genitoriale che si allega, da considerarsi parte integrante del presente ricorso;
9) I coniugi, concordemente, chiedono di sostituire l'udienza di comparizione con il deposito di Note scritte, dichiarando sin d'ora, di non volersi riconciliare ed allegano, a tal fine, apposita dichiarazione sottoscritta da entrambi;
10) Per quanto non sopra previsto, i coniugi dichiarano di avere bonariamente regolato tra loro ogni altra questione.”;
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e che Parte_1 Persona_1 si sono sposati a FA RI il 30/07/2006, premesso che dal loro matrimonio sono nati quattro figli, (Ancona 15/09/2001), (Ancona, 16/12/2006), Per_5 Per_2 Per_3
(Ancona, 01/01/2012) e (Senigallia 27/02/2017), e che per sopravvenuta Per_4 incompatibilità di carattere la convivenza è divenuta intollerabile, hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita ex art. 127-ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che in data 09/01/2025 ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda tesa ad ottenere la pronuncia di separazione è fondata e, pertanto, deve essere accolta. Non vi è incertezza sulla impossibilità di ricostituire il consorzio familiare, come evidenzia la domanda congiunta delle parti.
La concorde volontà di queste di ottenere la separazione giudiziale e il venir meno di un vero progetto di vita coniugale inducono a escludere la possibilità di una riconciliazione tra i coniugi e a riconoscere l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, in conseguenza, essere pronunciata la separazione personale dei coniugi.
5. Le condizioni di separazione prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti, che hanno dichiarato di rinunciare reciprocamente al mantenimento, e corrispondenti agli interessi dei tre figli minorenni, in favore dei quali è stato previsto un contributo al mantenimento a carico del padre, quale genitore non convivente (pari a complessivi €450,00 mensili), adeguato alle esigenze degli stessi e commisurato alle condizioni economiche dell'onerato.
Le parti hanno precisato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Nulla deve disporsi con riferimento al figlio primogenito della coppia, maggiorenne ed economicamente autosufficiente.
- 3 - Non si ravvisa la necessità, ex art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., di procedere d'ufficio all'ascolto dei minori, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al loro interesse morale e materiale, sono rispettose della loro esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore;
inoltre, il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione dei minori.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara la separazione dei coniugi e Parte_1 Persona_1
i quali hanno contratto matrimonio a FA RI (AN) il
[...]
30/07/2006, trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di FA RI al n. 18, parte 2, serie A, Ufficio 1, dell'anno 2006; omologa gli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di FA RI (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 19/III/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
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