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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 03/07/2025, n. 612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 612 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 3 luglio 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1083/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in , alla via S. Visco, n. Parte_1 Pt_1
20, località Migliaro, p. iva , in persona del presidente del consiglio di P.IVA_1 amministrazione, dott. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in Parte_2 calce all'atto di appello, dall'avv. Antonella Capaldo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Bellizzi, alla via Trento, n. 21; appellante-opponente
E
1. “ , con sede legale in Battipaglia, alla via Spineta, n. 47, p. Controparte_1 iva , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, dott.ri e P.IVA_2 CP_2
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di Controparte_3 costituzione e risposta, dall'avv. Paola Varuzza, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Bellizzi, alla via di Roma, n. 7;
2. “ , con sede legale in , Controparte_4 Pt_1 alla via S. Visco, n. 20, p. iva , in persona del liquidatore, avv. Vincenzo P.IVA_3
Morriello, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione
1 e risposta, dall'avv. Rocco Spinelli, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Sala Consilina, alla via Costantinopoli;
appellate-opposte
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1440/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “accogliere il proposto appello e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 1440/2024 pubblicata il 15.03.2024 dal Tribunale di
Salerno all'esito del procedimento n. 5724/2022 RG così provvedere: accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e precisate nella comparsa conclusionale ex art. 190 cpc che qui si riportano: - 'in via principale, accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve né alla cessionaria del titolo azionato, né a Controparte_1
, in quanto il credito è estinto Controparte_5 per avvenuto pagamento ed intervenuta compensazione legale e conseguentemente dichiarare l'inefficacia e/o la nullità del precetto notificato in data 11.05.2022, con vittoria di competenze e spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A.; - in via subordinata, nella malaugurata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento della somma di € 95.431,29 oltre IVA corrisposti dall'opponente alla creditrice cedente per l'impianto abbattimento odori (€
72.317,8), e per tutte quelle opere oggetto dei c.d. lavori complementari effettuati nel capannone A e realizzati dalla (ribaltamento spese per lavori di protezione CP_6 antincendi strutture portanti del capannone A per € 10.996,28; porta posteriore del capannone A per € 2.780,49; ribaltamento spese per lavori di messa in sicurezza del muro perimetrale del capannone per € 7.476,66; porta esterna in alluminio e vetro e parete divisoria con pannelli coibentati per € 624,43; porta in alluminio con scritta € CP_4
235,63) e, per l'effetto, rideterminare la somma precettata, scorporando l'importo comunque già pagato'. Con vittoria di spese … del doppio grado di giudizio”; per l'appellata “ (come da comparsa di costituzione e risposta) – “in Controparte_1 via preliminare: 1) disporre la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., onde dichiarare l'inammissibilità dell'appello poiché proposto tardivamente e per l'effetto confermare la sentenza n. 1440/2024 emessa dal Tribunale di Salerno … e per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore;
in via subordinata e nel merito: 1) accertare e
2 dichiarare che il proposto appello è infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 1440/2024 emessa dal Tribunale di Salerno …; 2) per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore;
3) nella denegata e non credibile ipotesi di accoglimento della proposta impugnazione, lasciare indenne l'esponente da qualsivoglia condanna alle spese, avendo la stessa agito in virtù delle garanzie del credito rilasciate dalla cedente Ges. , con l'atto di cessione Controparte_7 del credito, posta a base del precetto e nulla avendo eccepito l'odierna appellante, all'atto della ricezione della notifica della cessione de qua”; per l'appellata “ (come da memoria di Controparte_4 costituzione) – “1) in via preliminare dichiarare l'appello inammissibile ed improcedibile poiché tardivo;
2) nel merito rigettare il proposto appello;
3) condannare in ogni caso l'appellante al pagamento delle spese e competenze professionali di lite, oltre il 15,00% a titolo di rimborso forfettario ex art.2 D.M. n.55/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni ed oltre ancora IVA e CAP come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario per dichiarato anticipo fattone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1440/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla nei confronti dell' Parte_1 CP_1
e della , ex art. 615, comma 1, c.p.c., con
[...] Controparte_4 Controparte_4 atto di citazione notificato il 23 giugno 2022, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione proposta dalla avverso l'atto di precetto notificatole l'11 Parte_1 maggio 2022 dall' , quale cessionaria del credito vantato dalla Controparte_1
in forza dell'ordinanza emanata dal Tribunale Controparte_4 Controparte_4 di Salerno il 29 gennaio 2017 ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.; 2) compensava integralmente tra le parti le spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto Parte_1 di citazione notificato il 12 ottobre 2024, assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado sulla base di un'erronea disamina delle risultanze documentali, aveva dimostrato di aver estinto, nell'ambito di un più ampio accordo transattivo intercorso con “ per la definizione dei reciproci rapporti di dare- Controparte_4 avere, l'obbligazione cristallizzata nel titolo esecutivo in parte mediante la compensazione del credito spettante alla predetta società con il controcredito documentato dalla fattura n.
21V500001 del 14 gennaio 2021 e, in parte, attraverso il pagamento, effettuato con
3 bonifici bancari, della residua somma dovuta, con la conseguenza che l' CP_1
non aveva diritto di procedere ad espropriazione forzata in virtù dell'atto di precetto
[...] notificato l'11 maggio 2022.
Costituitesi in giudizio con comparse di risposta depositate il 24 gennaio 2025, l'
[...]
e la “ in liquidazione eccepivano, in via Controparte_1 Controparte_4 pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per violazione del termine perentorio stabilito dall'art. 327, comma 1, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
La causa, di natura strettamente documentale, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è manifestamente inammissibile per tardiva proposizione.
Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che, ai sensi dell'art. 327, comma 1, c.p.c., indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono essere proposti un volta decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza che si intende impugnare.
A norma dell'art. 1, comma 1, legge n. 742/1969, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio nel periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 742/1969, in materia civile, la sospensione del decorso dei termini processuali non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'art. 92, comma 1, dell'ordinamento giudiziario (vale a dire del r.d. n. 12/1941), nonché alle controversie previste dall'art. 409 c.p.c..
Le controversie civili contemplate dall'art. 92, comma 1, r.d. n. 92/1941 sono quelle relative agli alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti e, in genere, quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
Pertanto, la sospensione dei termini processuali sancita dall'art. 1 legge n. 742/1969 non riguarda le cause di opposizione all'esecuzione regolate dall'art. 615 c.p.c., dovendosi intendere, con tale espressione, anche quelle di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, di cui agli artt. 617 e 619 (cfr., ex plurimis, Cass. 26 aprile 1979, n. 2410; Cass. 1 febbraio 1995, n. 1135; Cass. 26 settembre 1996, n. 8490).
4 Tale esclusione non è posta nell'interesse del debitore esecutato, ma risponde alla finalità di garantire la celere conclusione delle cause di opposizione e, dunque, la rapida realizzazione dei crediti, restando irrilevante, di conseguenza, ai fini dell'inapplicabilità della sospensione, che l'esecuzione sia stata o meno portata a compimento, giacché la protrazione di tali controversie costituisce fattore di ritardo nella definizione del procedimento esecutivo (cfr., ex plurimis, Cass. 30 luglio 2004, n. 14601; Cass. 20 marzo
2006, n. 6103; Cass. 3 marzo 2009, n. 5059).
Anche l'opposizione a precetto, con la quale si contesta il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra le controversie cui non si applica, ai sensi degli artt. 3 legge n. 742/1969 e 92, comma 1, r.d. n. 12/1941, neanche con riguardo alle fasi di impugnazione, la sospensione dei termini durante il periodo feriale (cfr., ex plurimis, Cass. 21 dicembre 1998, n. 12768; Cass. ord. 6 dicembre 2002, n. 17440; Cass. ord. 22 ottobre 2014, n. 22484; Cass. ord. 3 luglio 2018, n. 17328).
Nella fattispecie de qua agitur, la sentenza n. 1440/2024 del Tribunale di Salerno, con la quale è stato definito un giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione, tale dovendosi giuridicamente qualificare, alla luce della causa petendi e del petitum, la domanda proposta dalla avverso l'atto di precetto notificatole l'11 Parte_1 maggio 2022, per avere la società attrice contestato l'esistenza del diritto della
[...]
di procedere ad espropriazione forzata sul presupposto dell'intervenuto Controparte_1 soddisfacimento del credito sorto in capo alla prima della Controparte_4 relativa cessione, è stata pubblicata il 15 marzo 2024, con la conseguenza che, proprio in ragione dell'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 legge n. 742/1969, il dies ad quem per la sua tempestiva impugnazione spirava non il 15 ottobre
2024, ma lunedì 16 settembre 2014 (giorno era da prorogare la scadenza di domenica 15 settembre 2024, ex art. 155, comma 4, c.p.c.), data entro la quale la soccombente avrebbe dovuto provvedere a notificare l'atto di citazione in appello.
In realtà, la , sull'erroneo presupposto dell'operatività della Parte_1 sospensione dei termini di cui all'art. 1 legge n. 742/1969, ha notificato l'atto di appello, ex art. 3 bis legge n. 53/1994, soltanto il 12 ottobre 2024, in tal modo determinando la sua inammissibilità e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Né la , al fine di dimostrare la tempestività e, quindi, Parte_1
l'ammissibilità dell'appello, può ragionevolmente sostenere che, avendo provveduto al soddisfacimento dell' “ dopo la proposizione dell'opposizione a Controparte_1
5 precetto, il “presente procedimento riguarda non già la contestazione del diritto del creditore ad agire in via esecutiva, ma l'accertamento dell'adempimento del debito nei confronti del creditore cedente …” e che, dunque, “nel presente giudizio, sono venute a cumularsi due domande: l'opposizione a precetto formato dal creditore cessionario e
l'accertamento di un doppio arricchimento del creditore cedente”, sicché, in presenza di
“una controversia esecutiva” e di “una controversia non esecutiva”, “tutto il processo resta soggetto alla sospensione feriale dei termini”.
Come innanzi osservato, la , con l'atto introduttivo del Parte_1 giudizio, ha negato la sussistenza e, quindi, chiesto l'accertamento negativo del diritto della di agire in executivis sull'assunto di aver estinto il debito Controparte_1 contratto con la prima che quest'ultima cedesse il credito Controparte_4 precettato dalla cessionaria, in tal modo proponendo, in maniera oltremodo evidente, un'opposizione all'esecuzione e non anche, in via cumulativa, una domanda diretta ad ottenere la declaratoria dell'indebito arricchimento di cui avrebbe beneficiato la cedente, con la conseguenza che nessun margine di dubbio è configurabile in ordine all'inapplicabilità alla controversia in esame, ai sensi degli artt. 3 legge n. 742/1969 e 92, comma 1, r.d. n. 12/1941, della sospensione feriale dei termini processuali.
La circostanza che la “ , nel corso del giudizio instaurato con Parte_1 atto di citazione notificato il 23 giugno 2022, abbia corrisposto quanto preteso dalla
[...]
con il precetto in contestazione non ha comportato – né, del resto, avrebbe Controparte_1 giammai potuto – alcun mutamento o ampliamento della domanda introduttiva, con la quale veniva chiesta al giudice di prime cure una pronuncia di accertamento dell'insussistenza del credito azionato e, di riflesso, del diritto della cessionaria di agire in executivis e non dell'indebito pagamento che avrebbe ottenuto la cedente “
[...]
, di talché la controversia, avendo avuto ad oggetto soltanto Controparte_4
l'opposizione di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c., non poteva soggiacere alla sospensione dei termini prevista dall'art. 1, comma 1, legge n. 741/1969.
L'inammissibilità dell'appello ne comporta la reiezione per ragioni di carattere processuale e ne preclude, rendendola del tutto ultronea, la disamina del merito.
Ed invero, qualora il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un suo capo o un motivo di impugnazione, in tal modo privandosi della potestas iudicandi, li abbia comunque esaminati nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi del tutto ininfluenti ai fini della decisione e, come tali, prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere, né l'interesse ad impugnarle, essendo, invece,
6 tenuta a censurare soltanto la dichiarazione di inammissibilità, per costituire quest'ultima la vera ragione della pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un. 30 ottobre 2013, n.
24469; Cass. ord. 19 dicembre 2017, n. 30393; Cass. ord. 16 giugno 2020, n. 11675).
L'inammissibilità dell'impugnazione, concretandosi in un'ipotesi di soccombenza connessa a motivi di carattere processuale (cfr. Cass. 9 agosto 1996, n. 7389; Cass. 8 settembre 1999, n. 9512; Cass. 7 agosto 2001, n. 10911), induce a porre a carico della
, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., le spese del secondo Parte_1 grado del giudizio, che si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00, in ragione dell'entità del credito precettato, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva rispettivamente espletata dalle appellate, in complessivi euro
9.800,00 per compensi, di cui euro 4.500,00 (euro 2.000,00 per la fase di studio, euro
1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 1.500,00 per la fase decisionale) in favore dell'
ed euro 5.300,00 (euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 Controparte_1 per la fase introduttiva ed euro 1.800,00 per la fase decisionale) in favore della
[...]
, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e Controparte_4 segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con refusione a beneficio degli avv.ti Paola Varuzza e Rocco Spinelli, quali rispettivi procuratori distrattari, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Deve darsi atto, infine, che la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 1440/2024 del Tribunale di Parte_1
Salerno con atto di citazione notificato il 12 ottobre 2024, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna la alla refusione delle spese del secondo Parte_1 grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 9.800,00 per compensi difensivi, di cui euro 4.500,00 (euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 1.500,00 per la fase decisionale) in favore dell'
[...]
ed euro 5.300,00 (euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 Controparte_1
7 per la fase introduttiva ed euro 1.800,00 per la fase decisionale) in favore della
, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma Controparte_4 degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con attribuzione a beneficio degli avv.ti Paola Varuzza e Rocco Spinelli, quali rispettivi procuratori distrattari, ex art. 93, comma 1, c.p.c.;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti della . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 3 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
8
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est.
ha pronunciato all'udienza del 3 luglio 2025, ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c., la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1083/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in , alla via S. Visco, n. Parte_1 Pt_1
20, località Migliaro, p. iva , in persona del presidente del consiglio di P.IVA_1 amministrazione, dott. , rappresentata e difesa, in virtù di mandato in Parte_2 calce all'atto di appello, dall'avv. Antonella Capaldo, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Bellizzi, alla via Trento, n. 21; appellante-opponente
E
1. “ , con sede legale in Battipaglia, alla via Spineta, n. 47, p. Controparte_1 iva , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, dott.ri e P.IVA_2 CP_2
, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla comparsa di Controparte_3 costituzione e risposta, dall'avv. Paola Varuzza, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Bellizzi, alla via di Roma, n. 7;
2. “ , con sede legale in , Controparte_4 Pt_1 alla via S. Visco, n. 20, p. iva , in persona del liquidatore, avv. Vincenzo P.IVA_3
Morriello, rappresentata e difesa, in virtù di mandato in calce alla memoria di costituzione
1 e risposta, dall'avv. Rocco Spinelli, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in
Sala Consilina, alla via Costantinopoli;
appellate-opposte
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LA SENTENZA N. 1440/2024 DEL
TRIBUNALE DI SALERNO – OPPOSIZIONE A PRECETTO;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI: per l'appellante (come da atto di appello) – “accogliere il proposto appello e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza n. 1440/2024 pubblicata il 15.03.2024 dal Tribunale di
Salerno all'esito del procedimento n. 5724/2022 RG così provvedere: accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e precisate nella comparsa conclusionale ex art. 190 cpc che qui si riportano: - 'in via principale, accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve né alla cessionaria del titolo azionato, né a Controparte_1
, in quanto il credito è estinto Controparte_5 per avvenuto pagamento ed intervenuta compensazione legale e conseguentemente dichiarare l'inefficacia e/o la nullità del precetto notificato in data 11.05.2022, con vittoria di competenze e spese di lite, oltre rimborso forfettario 15%, I.V.A. e C.P.A.; - in via subordinata, nella malaugurata ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, accertare e dichiarare l'avvenuto pagamento della somma di € 95.431,29 oltre IVA corrisposti dall'opponente alla creditrice cedente per l'impianto abbattimento odori (€
72.317,8), e per tutte quelle opere oggetto dei c.d. lavori complementari effettuati nel capannone A e realizzati dalla (ribaltamento spese per lavori di protezione CP_6 antincendi strutture portanti del capannone A per € 10.996,28; porta posteriore del capannone A per € 2.780,49; ribaltamento spese per lavori di messa in sicurezza del muro perimetrale del capannone per € 7.476,66; porta esterna in alluminio e vetro e parete divisoria con pannelli coibentati per € 624,43; porta in alluminio con scritta € CP_4
235,63) e, per l'effetto, rideterminare la somma precettata, scorporando l'importo comunque già pagato'. Con vittoria di spese … del doppio grado di giudizio”; per l'appellata “ (come da comparsa di costituzione e risposta) – “in Controparte_1 via preliminare: 1) disporre la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 350 bis c.p.c., onde dichiarare l'inammissibilità dell'appello poiché proposto tardivamente e per l'effetto confermare la sentenza n. 1440/2024 emessa dal Tribunale di Salerno … e per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore;
in via subordinata e nel merito: 1) accertare e
2 dichiarare che il proposto appello è infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza n. 1440/2024 emessa dal Tribunale di Salerno …; 2) per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore;
3) nella denegata e non credibile ipotesi di accoglimento della proposta impugnazione, lasciare indenne l'esponente da qualsivoglia condanna alle spese, avendo la stessa agito in virtù delle garanzie del credito rilasciate dalla cedente Ges. , con l'atto di cessione Controparte_7 del credito, posta a base del precetto e nulla avendo eccepito l'odierna appellante, all'atto della ricezione della notifica della cessione de qua”; per l'appellata “ (come da memoria di Controparte_4 costituzione) – “1) in via preliminare dichiarare l'appello inammissibile ed improcedibile poiché tardivo;
2) nel merito rigettare il proposto appello;
3) condannare in ogni caso l'appellante al pagamento delle spese e competenze professionali di lite, oltre il 15,00% a titolo di rimborso forfettario ex art.2 D.M. n.55/2014 e sue successive modifiche ed integrazioni ed oltre ancora IVA e CAP come per legge, con attribuzione al sottoscritto difensore antistatario per dichiarato anticipo fattone”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 1440/2024, il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dalla nei confronti dell' Parte_1 CP_1
e della , ex art. 615, comma 1, c.p.c., con
[...] Controparte_4 Controparte_4 atto di citazione notificato il 23 giugno 2022, così provvedeva: 1) rigettava l'opposizione proposta dalla avverso l'atto di precetto notificatole l'11 Parte_1 maggio 2022 dall' , quale cessionaria del credito vantato dalla Controparte_1
in forza dell'ordinanza emanata dal Tribunale Controparte_4 Controparte_4 di Salerno il 29 gennaio 2017 ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c.; 2) compensava integralmente tra le parti le spese processuali.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello la con atto Parte_1 di citazione notificato il 12 ottobre 2024, assumendo che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di primo grado sulla base di un'erronea disamina delle risultanze documentali, aveva dimostrato di aver estinto, nell'ambito di un più ampio accordo transattivo intercorso con “ per la definizione dei reciproci rapporti di dare- Controparte_4 avere, l'obbligazione cristallizzata nel titolo esecutivo in parte mediante la compensazione del credito spettante alla predetta società con il controcredito documentato dalla fattura n.
21V500001 del 14 gennaio 2021 e, in parte, attraverso il pagamento, effettuato con
3 bonifici bancari, della residua somma dovuta, con la conseguenza che l' CP_1
non aveva diritto di procedere ad espropriazione forzata in virtù dell'atto di precetto
[...] notificato l'11 maggio 2022.
Costituitesi in giudizio con comparse di risposta depositate il 24 gennaio 2025, l'
[...]
e la “ in liquidazione eccepivano, in via Controparte_1 Controparte_4 pregiudiziale, l'inammissibilità dell'appello per violazione del termine perentorio stabilito dall'art. 327, comma 1, c.p.c. e, in ogni caso, nel merito, la sua infondatezza.
La causa, di natura strettamente documentale, è stata decisa all'odierna udienza ai sensi degli artt. 281 sexies e 350 bis c.p.c..
L'appello è manifestamente inammissibile per tardiva proposizione.
Al riguardo, occorre preliminarmente rilevare che, ai sensi dell'art. 327, comma 1, c.p.c., indipendentemente dalla notificazione, l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione per i motivi indicati nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 non possono essere proposti un volta decorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza che si intende impugnare.
A norma dell'art. 1, comma 1, legge n. 742/1969, il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie e a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1° al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio nel periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo.
Ai sensi dell'art. 3 della citata legge n. 742/1969, in materia civile, la sospensione del decorso dei termini processuali non si applica alle cause ed ai procedimenti indicati nell'art. 92, comma 1, dell'ordinamento giudiziario (vale a dire del r.d. n. 12/1941), nonché alle controversie previste dall'art. 409 c.p.c..
Le controversie civili contemplate dall'art. 92, comma 1, r.d. n. 92/1941 sono quelle relative agli alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sfratto e di opposizione all'esecuzione nonché quelle relative alla dichiarazione ed alla revoca dei fallimenti e, in genere, quelle rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti.
Pertanto, la sospensione dei termini processuali sancita dall'art. 1 legge n. 742/1969 non riguarda le cause di opposizione all'esecuzione regolate dall'art. 615 c.p.c., dovendosi intendere, con tale espressione, anche quelle di opposizione agli atti esecutivi e di opposizione di terzo all'esecuzione, di cui agli artt. 617 e 619 (cfr., ex plurimis, Cass. 26 aprile 1979, n. 2410; Cass. 1 febbraio 1995, n. 1135; Cass. 26 settembre 1996, n. 8490).
4 Tale esclusione non è posta nell'interesse del debitore esecutato, ma risponde alla finalità di garantire la celere conclusione delle cause di opposizione e, dunque, la rapida realizzazione dei crediti, restando irrilevante, di conseguenza, ai fini dell'inapplicabilità della sospensione, che l'esecuzione sia stata o meno portata a compimento, giacché la protrazione di tali controversie costituisce fattore di ritardo nella definizione del procedimento esecutivo (cfr., ex plurimis, Cass. 30 luglio 2004, n. 14601; Cass. 20 marzo
2006, n. 6103; Cass. 3 marzo 2009, n. 5059).
Anche l'opposizione a precetto, con la quale si contesta il diritto della parte istante di procedere ad esecuzione forzata quando questa non è ancora iniziata, rientra, come tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, tra le controversie cui non si applica, ai sensi degli artt. 3 legge n. 742/1969 e 92, comma 1, r.d. n. 12/1941, neanche con riguardo alle fasi di impugnazione, la sospensione dei termini durante il periodo feriale (cfr., ex plurimis, Cass. 21 dicembre 1998, n. 12768; Cass. ord. 6 dicembre 2002, n. 17440; Cass. ord. 22 ottobre 2014, n. 22484; Cass. ord. 3 luglio 2018, n. 17328).
Nella fattispecie de qua agitur, la sentenza n. 1440/2024 del Tribunale di Salerno, con la quale è stato definito un giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione, tale dovendosi giuridicamente qualificare, alla luce della causa petendi e del petitum, la domanda proposta dalla avverso l'atto di precetto notificatole l'11 Parte_1 maggio 2022, per avere la società attrice contestato l'esistenza del diritto della
[...]
di procedere ad espropriazione forzata sul presupposto dell'intervenuto Controparte_1 soddisfacimento del credito sorto in capo alla prima della Controparte_4 relativa cessione, è stata pubblicata il 15 marzo 2024, con la conseguenza che, proprio in ragione dell'inapplicabilità della sospensione feriale dei termini prevista dall'art. 1 legge n. 742/1969, il dies ad quem per la sua tempestiva impugnazione spirava non il 15 ottobre
2024, ma lunedì 16 settembre 2014 (giorno era da prorogare la scadenza di domenica 15 settembre 2024, ex art. 155, comma 4, c.p.c.), data entro la quale la soccombente avrebbe dovuto provvedere a notificare l'atto di citazione in appello.
In realtà, la , sull'erroneo presupposto dell'operatività della Parte_1 sospensione dei termini di cui all'art. 1 legge n. 742/1969, ha notificato l'atto di appello, ex art. 3 bis legge n. 53/1994, soltanto il 12 ottobre 2024, in tal modo determinando la sua inammissibilità e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
Né la , al fine di dimostrare la tempestività e, quindi, Parte_1
l'ammissibilità dell'appello, può ragionevolmente sostenere che, avendo provveduto al soddisfacimento dell' “ dopo la proposizione dell'opposizione a Controparte_1
5 precetto, il “presente procedimento riguarda non già la contestazione del diritto del creditore ad agire in via esecutiva, ma l'accertamento dell'adempimento del debito nei confronti del creditore cedente …” e che, dunque, “nel presente giudizio, sono venute a cumularsi due domande: l'opposizione a precetto formato dal creditore cessionario e
l'accertamento di un doppio arricchimento del creditore cedente”, sicché, in presenza di
“una controversia esecutiva” e di “una controversia non esecutiva”, “tutto il processo resta soggetto alla sospensione feriale dei termini”.
Come innanzi osservato, la , con l'atto introduttivo del Parte_1 giudizio, ha negato la sussistenza e, quindi, chiesto l'accertamento negativo del diritto della di agire in executivis sull'assunto di aver estinto il debito Controparte_1 contratto con la prima che quest'ultima cedesse il credito Controparte_4 precettato dalla cessionaria, in tal modo proponendo, in maniera oltremodo evidente, un'opposizione all'esecuzione e non anche, in via cumulativa, una domanda diretta ad ottenere la declaratoria dell'indebito arricchimento di cui avrebbe beneficiato la cedente, con la conseguenza che nessun margine di dubbio è configurabile in ordine all'inapplicabilità alla controversia in esame, ai sensi degli artt. 3 legge n. 742/1969 e 92, comma 1, r.d. n. 12/1941, della sospensione feriale dei termini processuali.
La circostanza che la “ , nel corso del giudizio instaurato con Parte_1 atto di citazione notificato il 23 giugno 2022, abbia corrisposto quanto preteso dalla
[...]
con il precetto in contestazione non ha comportato – né, del resto, avrebbe Controparte_1 giammai potuto – alcun mutamento o ampliamento della domanda introduttiva, con la quale veniva chiesta al giudice di prime cure una pronuncia di accertamento dell'insussistenza del credito azionato e, di riflesso, del diritto della cessionaria di agire in executivis e non dell'indebito pagamento che avrebbe ottenuto la cedente “
[...]
, di talché la controversia, avendo avuto ad oggetto soltanto Controparte_4
l'opposizione di cui all'art. 615, comma 1, c.p.c., non poteva soggiacere alla sospensione dei termini prevista dall'art. 1, comma 1, legge n. 741/1969.
L'inammissibilità dell'appello ne comporta la reiezione per ragioni di carattere processuale e ne preclude, rendendola del tutto ultronea, la disamina del merito.
Ed invero, qualora il giudice, dopo avere dichiarato inammissibile una domanda, un suo capo o un motivo di impugnazione, in tal modo privandosi della potestas iudicandi, li abbia comunque esaminati nel merito, le relative argomentazioni devono ritenersi del tutto ininfluenti ai fini della decisione e, come tali, prive di effetti giuridici, con la conseguenza che la parte soccombente non ha l'onere, né l'interesse ad impugnarle, essendo, invece,
6 tenuta a censurare soltanto la dichiarazione di inammissibilità, per costituire quest'ultima la vera ragione della pronuncia (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. Un. 30 ottobre 2013, n.
24469; Cass. ord. 19 dicembre 2017, n. 30393; Cass. ord. 16 giugno 2020, n. 11675).
L'inammissibilità dell'impugnazione, concretandosi in un'ipotesi di soccombenza connessa a motivi di carattere processuale (cfr. Cass. 9 agosto 1996, n. 7389; Cass. 8 settembre 1999, n. 9512; Cass. 7 agosto 2001, n. 10911), induce a porre a carico della
, ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c., le spese del secondo Parte_1 grado del giudizio, che si liquidano, come da dispositivo, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro
260.000,00, in ragione dell'entità del credito precettato, ai sensi dell'art. 17 c.p.c., ed in rapporto all'attività difensiva rispettivamente espletata dalle appellate, in complessivi euro
9.800,00 per compensi, di cui euro 4.500,00 (euro 2.000,00 per la fase di studio, euro
1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 1.500,00 per la fase decisionale) in favore dell'
ed euro 5.300,00 (euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 Controparte_1 per la fase introduttiva ed euro 1.800,00 per la fase decisionale) in favore della
[...]
, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e Controparte_4 segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con refusione a beneficio degli avv.ti Paola Varuzza e Rocco Spinelli, quali rispettivi procuratori distrattari, ex art. 93, comma 1, c.p.c..
Deve darsi atto, infine, che la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione integra, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, il presupposto processuale occorrente per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, corrispondente a quello previsto per l'iscrizione a ruolo del giudizio, se dovuto (cfr. Cass., Sez. Un., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso la sentenza n. 1440/2024 del Tribunale di Parte_1
Salerno con atto di citazione notificato il 12 ottobre 2024, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna la alla refusione delle spese del secondo Parte_1 grado del giudizio, che si liquidano in complessivi euro 9.800,00 per compensi difensivi, di cui euro 4.500,00 (euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.000,00 per la fase introduttiva ed euro 1.500,00 per la fase decisionale) in favore dell'
[...]
ed euro 5.300,00 (euro 2.000,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 Controparte_1
7 per la fase introduttiva ed euro 1.800,00 per la fase decisionale) in favore della
, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma Controparte_4 degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 nonché del punto 12 dell'allegata tabella, con attribuzione a beneficio degli avv.ti Paola Varuzza e Rocco Spinelli, quali rispettivi procuratori distrattari, ex art. 93, comma 1, c.p.c.;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione del disposto dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002 nei confronti della . Parte_1
Così deciso in Salerno, nella Camera di Consiglio del 3 luglio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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