Art. 3.
L'ammissione al soggiorno puo' essere concessa, quale che sia la loro cittadinanza, a familiari conviventi e a carico nel Paese di provenienza, diversi da quelli indicati negli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 , e successive modificazioni.
Gli interessati debbono esibire il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della Repubblica e fornire la prova della loro condizione di ammissibilita'.
L'ammissione al soggiorno puo' essere concessa, quale che sia la loro cittadinanza, a familiari conviventi e a carico nel Paese di provenienza, diversi da quelli indicati negli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1656 , e successive modificazioni.
Gli interessati debbono esibire il documento in forza del quale sono entrati nel territorio della Repubblica e fornire la prova della loro condizione di ammissibilita'.