Sentenza 13 maggio 2008
Massime • 1
Il giudice non può delibare sulla richiesta di patteggiamento, rinnovata entro la dichiarazione di apertura del dibattimento per il dissenso espresso dal pubblico ministero, se non all'esito del giudizio, disponendo allora degli elementi per valutare se il dissenso sia giustificato o meno. (V. Corte cost., n. 426 del 2001 e n. 100 del 2003).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/05/2008, n. 22695 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22695 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 13/05/2008
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 590
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 044004/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RE LUIGI N. IL 22/01/1964;
avverso SENTENZA del 14/03/2005 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMBROSIO ANNAMARIA;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Gialanella che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. De Santis Dario Romano che ha concluso per l'accoglimento dei motivi di ricorso.
OSSERVA
1.1. Con sentenza in data 14-3-2005 la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 15-5-2003 con cui il Tribunale di Cassino aveva condannato RE IG, previa concessione delle generiche alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione ed Euro 800,00 di multa, perché ritenuto colpevole dei reati di ricettazione di cui al capi 1), 3) e 5) della rubrica (per avere acquistato o, comunque, ricevuto tre assegni, trafugati nel corso della loro spedizione e rispettivamente posti all'incasso nelle date e presso le banche indicate in rubrica, contraffatti nell'importo e nell'indicazione del beneficiario) ed aveva, invece, dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo imputato relativamente ai reati di falso di cui agli artt. 491 e 485 c.p. di cui ai capi 1) e 3) in quanto estinti per intervenuta prescrizione. In motivazione la Corte di appello rigettava l'eccezione sollevata dall'appellante imputato di nullità per omesso immediato esame della richiesta di patteggiamento, osservando che, seppure la richiesta era stata proposta tempestivamente, il P.M. si era opposto, il che escludeva un obbligo di pronunciarsi sulla stessa;
precisava, inoltre, che la richiesta non era accoglibile, giacché non ricorreva l'ipotesi attenuata di cui al cpv. dell'art. 648 c.p.p.; nel merito osservava che le risultanze fattuali acclarate dal primo Giudice resistevano alle critiche dell'appellante, risultando accertato che tutti e tre gli assegni in questione di accertata provenienza delittuosa, dopo essere stati alterati in quasi ogni loro parte, era stati dall'imputato negoziati e/o incassati e/o versati sui propri conti correnti e/o sui conti correnti dell'imputato erano finiti;
riteneva, altresì, utilizzabile la denuncia-querela del LL RG (quanto all'assegno di cui al capo 1)) condividendo la motivazione del primo Giudice in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui all'art. 512 c.p.p. e, comunque, rilevando l'emergenza aliunde della prova.
1.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione RE IG, personalmente, formulando i seguenti motivi. - Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 444 c.p.p. e art.446 c.p.p., u.c. e art. 448 c.p.p. anche in relazione all'art. 178 c.p.p.. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Con il primo motivo si lamenta che la Corte di appello abbia rigettato l'eccezione di nullità per mancato esame della richiesta di patteggiamento, pur riconoscendo la tempestività dell'istanza. Secondo il ricorrente, in base all'art. 448 c.p.p., il Giudice di primo grado avrebbe dovuto decidere immediatamente sulla richiesta del patteggiamento prima dell'apertura del dibattimento, nonostante il dissenso del P.M..
- Mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Con il secondo motivo si contesta che sia stata acquisita la certezza della responsabilità in ordine ai reati di ricettazione e si lamenta che le censure svolte al riguardo nell'atto di appello siano state risolte dalla Corte territoriale con affermazioni generiche ed evanescenti, senza alcun riferimento al materiale probatorio e agli argomenti svolti dall'appellante.
- Inosservanza degli artt. 511, 512, 514 e 502 c.p.p. anche in relazione agli artt. 189, 190, 191 e 181 c.p.p.. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata.
Con il terzo motivo si contesta che l'eccezione di inutilizzabilità della denuncia-querela del LL sia stata rigettata con il mero richiamo alla decisione di prime cure, senza neppure chiarire quali erano gli altri elementi da cui si ricavava la prova del fatto contestato sub 1) in rubrica;
si rileva l'insussistenza dei presupposti dell'oggettiva impossibilità di escutere il teste, in quanto le condizioni del LL non erano tali da rendere impossibile la sua presenza;
si deduce altresì che l'impedimento del teste è regolato dalla disposizione dell'art. 502 c.p.p. e non da luogo all'impossibilità oggettiva di assumere la prova ex art. 512 c.p.p.; a tal riguardo il rilievo del Tribunale, secondo cui nessuna delle parti aveva chiesto di sentire il teste a domicilio, non potrebbe comportare il ricorso alla lettura della denuncia, posto che il P.M. - e non l'imputato - aveva interesse a una richiesta di tal fatta;
in ogni caso la rinuncia al teste avvenuta all'udienza del 17- 4-2003 da parte del P.M. precludeva il ricorso alla lettura. - Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 648 cpv. c.p., in relazione agli artt. 444 e 446 c.p. e art. 448 c.p.p., comma 1. Mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata - Con il quarto motivo si deduce che la Corte di appello ha errato ad escludere l'ipotesi attenuata di cui all'art. 648 cpv. c.p., facendo riferimento al fatto successivo all'acquisizione degli assegni, rappresentato dalla loro falsificazione e dal riempimento per importi notevoli. - Mancanza e manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata.
Con il quinto motivo si lamenta che la Corte di appello abbia rigettato la richiesta di sospensione sul rilievo che "l'imputato, oltre ad avere riportato numerose condanne, di cui due proprio per ricettazione, risulta avere fruito del beneficio di cui all'art. 163 c.p.". Tale motivazione sarebbe insufficiente, perché non chiarirebbe se vi sono condizioni ostative ovvero se viene formulato un giudizio prognostico negativo;
neppure si indica se si ritengono sussistenti i limiti di cui all'art. 164 c.p.. 2.1. Il ricorrente si duole che il Tribunale di Cassino non abbia deciso "immediatamente" sulla richiesta di applicazione della pena - come recita l'art. 448 c.p.p., comma 1, secondo periodo come novellato dalla L. 16 dicembre 1999, n. 479, art. 34, comma 1 - e, quindi, senza procedere all'istruttoria dibattimentale, e ciò nonostante il dissenso del P.M. anche perché (a parere del ricorrente) tale dissenso non era adeguatamente motivato. In contrario rileva il Collegio che il giudice del dibattimento non solo non ha l'obbligo di vagliare immediatamente la fondatezza o meno del dissenso espresso del P.M. e di accogliere la richiesta dell'imputato, ma, anzi, deve procedere al dibattimento (rappresentando questo l'unico strumento idoneo a fornire gli elementi sulla base dei quali esaminare la posizione del P.M.), all'esito del quale potrà, ove ritenuto ingiustificato il dissenso manifestato dalla parte pubblica, valutare la congruità della pena richiesta e applicarla.
Al riguardo si condivide la soluzione ermeneutica indicata dalla Corte Costituzionale, secondo cui "l'art. 448 c.p.p., comma 1, ove interpretato nel senso che al giudice del dibattimento è riconosciuto il potere di accogliere la richiesta di patteggiamento in limine litis anche in assenza del consenso del pubblico ministero, si porrebbe in contrasto con la struttura negoziale che caratterizza l'istituto dell'applicazione della pena, in quanto verrebbe ad espropriare il pubblico ministero del suo potere di concorrere, in condizioni di parità con l'imputato, alla scelta del rito, e sacrificherebbe l'esercizio del suo diritto alla prova in dibattimento" (cfr. ordinanza n. 100 del 28 marzo 2003, dichiarativa della manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 448 c.p.p., comma 1 cit., in riferimento all'art. 3 Cost., art. 111 Cost., commi 2 e 4, e art. 112 Cost., nella quale viene richiamata la precedente ordinanza n. 426 del 21 dicembre 2001, che assumeva la disciplina all'esame quale tertium comparationis). In tale prospettiva è da ritenere che il novellato comma 1, cit. art. 448 consenta al Giudice del dibattimento di emettere immediatamente la sentenza, solo quando le parti abbiano rinnovato il loro accordo, in precedenza rigettato dal G.I.P., o abbiano per la prima volta raggiunto tale accordo, avendo il P.M. modificato il proprio parere e che, invece, nel caso - come in quello che ci occupa - in cui il P.M. abbia manifestato (o reiterato) il proprio dissenso rispetto alla richiesta di applicazione della pena, non possa essere negato all'organo dell'accusa l'accesso all'istruttoria dibattimentale, potendo solo all'esito il giudice valutare se tale diniego sia ingiustificato.
Val la pena di rammentare che - sotto il vigore del testo previgente dell'art. 448 c.p.p. - la Corte Costituzionale dichiarò manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del comma 1 della norma, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui stabiliva, che solo all'esito del dibattimento il giudice potesse applicare la pena richiesta dall'imputato nell'ipotesi di dissenso del P.M., escludendo che il giudice potesse surrogare ex officio la carenza di uno dei presupposti del rito, quale per l'appunto il consenso del pubblico ministero (ordinanza, 29/03/1993, n. 127). Nella stessa prospettiva, in epoca più lontana, la Corte Costituzionale ritenne infondate le questioni di legittimità costituzionale della L. 24 novembre 1981, n. 689, artt. 77 e 78 in relazione all'art. 3 Cost., comma 1, art.24 Cost., commi 1 e 2, art. 102 Cost., comma 1 e art. 111 Cost., comma 2, nella parte in cui prevedevano il carattere vincolante per il giudice del parere negativo espresso dal P.M. circa l'applicazione della sanzione sostitutiva, rilevando che il dissenso dell'organo pubblico era vincolante per il rito, ma non per il merito, con il risultato di impedire l'epilogo anticipato del procedimento, ma non l'accoglimento della richiesta dell'imputato all'esito dell'istruttoria dibattimentale (sentenza 30 aprile 1984, n. 120). Orbene ritiene il Collegio che il legislatore del 1999 non si sia discostato dalle linee tracciate nelle richiamate decisioni, le quali individuavano una corretta soluzione di equilibrio fra i contrapposti diritti delle parti e le attribuzioni del giudice, limitando l'efficacia ostativa del dissenso dell'organo pubblico alla scelta del rito. Valga considerare che la diversa soluzione suggerita dal ricorrente, che imporrebbe al Giudice di decidere "immediatamente", prescindendo dal consenso del P.M. - seppure valorizza le esigenze deflative del rito - finisce per snaturare la natura dell'istituto e ne pone in dubbio la stessa "tenuta" costituzionale, privando l'organo pubblico del potere di scelta del rito accordato all'altra parte e, quindi, precludendo a detto organo la possibilità di accedere al contraddittorio dibattimentale al fine di dimostrare la fondatezza delle ragioni del proprio dissenso.
Sotto il profilo squisitamente letterale, va poi evidenziato che la novella del 1999, realizzata con l'interpolazione del testo originario del comma 1, richiamato art. 448 e l'introduzione, nel secondo periodo, della previsione della decisione "immediata" ("Nel caso di dissenso da parte del pubblico ministero o di rigetto della richiesta da parte del giudice per le indagini preliminari, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, può rinnovare la richiesta e il giudice, se la ritiene fondata, pronuncia immediatamente sentenza") ha lasciato "indenne" l'ultima parte dello stesso comma 1 il quale prevede: "Nello stesso modo il giudice provvede dopo la chiusura del dibattimento di primo grado ... quando ritiene ingiustificato il dissenso del pubblico ministero e congrua la pena richiesta dell'imputato". Merita puntualizzare che il controllo che il giudice del dibattimento è chiamato a svolgere dal secondo periodo del comma 1 della norma all'esame attiene alla "fondatezza" della richiesta di patteggiamento, id est alla correttezza della qualificazione giuridica del fatto e alla conformità alla legge del trattamento richiesto;
mentre quello previsto dall'ultima parte dello stesso comma 1, dopo la chiusura del dibattimento, riguarda (anche) le ragioni del dissenso del P.M. che deve risultare "ingiustificato". Orbene, come si vedrà di seguito, correttamente i Giudici del merito hanno ritenuto che nel caso di specie il dissenso del P.M. fosse giustificato per l'erronea qualificazione del fatto, da parte del richiedente, nell'ambito dell'art. 648 cpv. c.p.; il che supera ogni questione in ordine ad una presunta inadeguatezza della motivazione opposta dall'organo dell'accusa a sostegno del proprio dissenso.
2.2. Le censure oggetto del terzo motivo di ricorso vanno anteposte all'esame del secondo, dal momento che attengono all'utilizzabilità di un mezzo di prova: la lettura della denuncia-querela di LL RG (relativamente alla ricettazione dell'assegno di cui al capo 1) della rubrica), addotto come teste dal P.M., ma non comparso per ragioni di salute.
Al riguardo il Collegio ritiene assorbente la considerazione svolta dal ricorrente, secondo cui il P.M. aveva finito per rinunciare al testimone. Effettivamente dal verbale di udienza, il cui esame è consentito in ragione della natura processuale dell'eccezione, risulta che il P.M., a fronte del documentato stato di salute del testimone che non risultava in grado di effettuare viaggi, dichiarava di rinunciare all'audizione, per cui il Giudice revocava l'ordinanza ammissiva, dichiarando chiusa la discussione. Ne consegue che l'allegazione al fascicolo della suddetta denuncia-querela non ne consentiva l'utilizzabilità ai fini probatori ne' in relazione all'art. 511 c.p.p., posto che, a mente del comma 4 della norma, la lettura delle dichiarazioni orali di querela è consentita ai soli fini dell'accertamento della condizione di procedibilità, ne' in relazione all'art. 512 c.p.p., posto che - a prescindere dalla sussistenza o meno dal requisito dell'assoluta impossibilità - si è chiaramente fuori del caso dell'irrepetibilità della prova, per avere il P.M. rinunciato alla stessa.
Resta, comunque, valido l'argomento suppletivo svolto da entrambi i Giudici del merito, rappresentato dal ricorso alla prova di resistenza. A quest'ultimo riguardo il ricorrente non ha ragione di dolersi della genericità della motivazione contenuta nella sentenza impugnata, giacché questa risulta integrata, in forza dello specifico rinvio, dalla sentenza di primo grado, nel punto in cui (a pag. 10) indica i documenti (la fattura a saldo del quale il titolo fu emesso, nonché l'assegno acquisito in originale a seguito di sequestro presso la banca negoziatrice) da cui, a prescindere dall'apporto della denuncia, era possibile desumere la certezza dei fatti ascritti.
2.3. Le questioni sollevate da parte ricorrente con il secondo motivo di ricorso attengono a profili di fatto che non possono essere valutati da questa Corte di legittimità, il cui esame sul punto deve arrestarsi alla verifica - nel caso di specie largamente positiva - del buon governo da parte dei Giudici del merito della norma incriminatrice. Le stesse questioni trovano, del resto, compiuta risposta nel percorso argomentativo seguito dal giudice di appello, in maniera esplicita o implicita, attesa la loro inconciliabilità logica con la ricostruzione della vicenda prescelta dalla Corte territoriale, risultando inidonee a sovvertire l'ordine logico prescelto e a giustificare una diversa soluzione, più favorevole al ricorrente. Invero il ricorrente, pur avendo formalmente denunciato violazione di legge e vizio della motivazione, ha, nella sostanza, svolto ragioni che costituiscono una critica del logico apprezzamento delle prove fatto dai giudici del merito con la finalità di ottenere una nuova valutazione delle prove stesse;
e ciò non è consentito in questa sede.
È il caso di precisare che la sentenza impugnata va necessariamente integrata con quella, conforme nella ricostruzione dei fatti, di primo grado, derivandone che i Giudici di merito hanno spiegato in maniera adeguata e logica, le risultanze confluenti nella certezza della responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli. Invero le decisioni di merito, quando utilizzano criteri omogenei e seguono un apparato logico-argomentativo uniforme, si integrano vicendevolmente confluendo in un unico prodotto, essendo anche possibile che la motivazione di seconda istanza attinga per relationem a quella di primo grado, trascurando di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati
Il ricorrente appunta le proprie censure su alcune colorite espressioni del Giudice di appello ("i fatti sono argomenti testardi"); lamenta la genericità di altri argomenti (laddove nella sentenza impugnata, si legge che gli assegni in questione, dopo essere stati praticamente alterati in quasi ogni parte, sono stati "dall'imputato negoziati e/o incassati e/o versati su propri conti correnti e/o su conti correnti del medesimo finiti"); rileva altresì che alcuni testi non sono stati in grado di indicare i numeri degli assegni.
In contrario senso osserva il Collegio che "i fatti" sono quelli dettagliatamente descritti nella sentenza di primo grado sulla base delle deposizioni testimoniali e, soprattutto, della prova documentale, "apparendo solo incidentale l'apporto probatorio di tipo mnemonico" (pag. 10 della sentenza di primo grado) e che anche le modalità di negoziazione dei titoli risultano ricostruite dal Tribunale in termini che non risultano oggetto di specifiche censure, con la precisazione che l'assegno emesso da LL RG (capo 1)) venne posto all'incasso, con l'indicazione del beneficiario e dell'importo alterato, presso l'Agenzia di Roccasecca della Banca Popolare del Cassinate da RE IG;
che l'assegno emesso dalla OR s.p.a. (capo 5)) venne incassato, con alterazioni dello stesso tipo, dal medesimo RE IG presso l'Agenzia di Cassino della stessa banca;
che l'assegno emesso dalla RE OL (capo 3)) venne posto all'incasso, sempre alterato nell'indicazione della cifra e del destinatario, dal fratello dell'imputato, RE AN, quale socio accomandatario della Depositi R.L.A. s.a.s. (di cui l'imputato era socio accomandante); che anche detto assegno, con una discutibile operazione contabile, finì per confluire sul conto corrente personale del RE IG.
I Giudici di merito si sono attenuti ad un coerente, ordinato e conseguente modo di disporre i fatti, le idee e le nozioni necessari a giustificare la loro decisione, evidenziando come l'alterazione dei titoli risultasse documentalmente, oltre che dalle deposizioni degli emittenti degli assegni e segnalando altresì la pluralità dei titoli e delle operazioni consumate in un breve lasso temporale, con modalità omogenee (pag. 11 sentenza del Tribunale), derivandone in via induttiva non solo l'acquisto o, comunque, la ricezione degli assegni da parte dell'imputato, ma anche la consapevolezza della provenienza furtiva degli stessi (dovendo individuarsi il reato presupposto nel furto, anziché nell'appropriazione indebita di cosa smarrita, in presenza di segni esteriori suscettibili di ricondurre al legittimo possessore).
In definitiva le censure del ricorrente, per lo più in fatto, non dimostrano affatto la pretesa illogicità della motivazione e si risolvono, al di là dei vizi denunciati, nella prospettazione di elementi di dubbio, frutto di una lettura assolutamente parziale e non coordinata delle risultanze processuali.
2.4. È infondato anche il quarto motivo di ricorso. Va ribadito che, ai fini dell'applicazione dell'ipotesi prevista dal capoverso dell'art. 648 c.p., è necessario che sia configurabile "il fatto di particolare tenuità", il quale va valutato innanzi tutto con riferimento al valore della cosa ricettata;
e solo se è accertata la lieve consistenza economica del compendio ricettato, va apprezzato in una visione di contenuto più ampio, comprensivo di tutti quegli elementi, sia di natura soggettiva che oggettiva, i quali possono caratterizzare il caso concreto e possono assumere un significato determinante ai fini del riconoscimento, o dell'esclusione, dell'attenuante in parola (cfr. Cass. pen., Sez. 2^, 17/05/2005, n. 21323). Orbene, nel caso di specie (a prescindere che non vi è motivo di ritenere la "lieve" consistenza economica del bene) il diniego dell'attenuante ad effetto speciale risulta correttamente motivato, facendo riferimento agli elementi di cui all'art. 133 c.p. e in considerazione dell'accentuata capacità a delinquere del prevenuto, nonché dai numerosi e specifici precedenti penali.
2.5. Da ultimo si osserva che la Corte di appello ha motivato in maniera concisa, ma chiara, individuando quale ragione ostativa alla sospensione condizionale della pena il fatto che il RE IG abbia già fruito una volta del beneficio.
In definitiva il ricorso, per la prevalenza delle ragioni di infondatezza, su quelle di inammissibilità, va rigettato con i consequenziali provvedimenti in ordine alle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 5 giugno 2008