Sentenza 23 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/07/2002, n. 10777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10777 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigo ri Magist Dott. Bruno D'ANGELO1 0 7 7 7 / 6 residente .N. 15290/99 Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere“- Cron. 28383 Dott. Donato FIGURELLI Consigliere Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud.16/05/02 Dott. Grazia CATALDI Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: ER LF, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARSALA 9, presso lo studio dell'avvocato PAPADIA (c/o Ufficio Legale Associazione Invalidi FF.SS.), rappresentato e difeso dagli avvocati EDOARDO DI BERARDINO, GIUSEPPE IAZAEOLLA, STEFANO ANTUOFERMO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CASE DI CURA RIUNITE a r.l. in Amministrazione Straordinaria, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE 2002 - 2177 DELLE MILIZIE 1, rappresentato e difeso dagli avvocati -1- EDOARDO GHERA, DOMENICO GAROFALO, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 1217/99 del Tribunale di BARI, depositata il 28/05/99 R.G. N. 251/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito l'Avvocato GHERA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Bari confermava la sentenza del Pretore della stessa sede in data 21 febbraio 1997 - che aveva rigettato la domanda proposta da RE LE contro il proprio datore di lavoro, Case di cura riunite S.r.l. in amministrazione straordinaria, per ottenere pronunce consequenziali all'accertamento dell'illegittimità del proprio licenziamento per difetto di preventiva contestazione specifica e, comunque, di giusta causa o giustificato motivo - in base ai rilievi seguenti: la specificità della contestazione degli addebiti " si evince con solare evidenza dal tenore della medesima (....): "Le contestiamo formalmente il fatto che LA, pur percependo con regolarità il suo stipendio, negli ultimi quattro anni ad oggi ha omesso di presentarsi, durante l'orario di lavoro, sul luogo della prestazione, provvedendo alla marcatura del badget/cartellino a mezzo di altri soggetti"; ne risultano, infatti, "una precisa determinazione dell'arco temporale in cui sono accaduti i fatti contestati", peraltro descritti nei loro "elementi essenziali": non solo la "mancata presentazione sul luogo della prestazione durante l'orario di lavoro", ma anche il "far marcare (da altri) il cartellino personale", integrando così una "reiterazione dello stesso (comportamento) con mezzi fraudolenti in un lungo arco di tempo"; quanto alla "immediatezza" della contestazione, il problema non si pone con riferimento ai fatti più recenti - "integranti quello che in campo penale si chiamerebbe un illecito continuato" - mentre, per quelli più remoti, dev'essere considerato, da un lato, che la tolleranza di precedenti mancanze del lavoratore, da parte del datore di lavoro, non ne implica l'acquiescenza preclusiva di provvedimenti disciplinari successivi e, dall'altro, che sono state necessarie complesse indagini, affidate ad un istituto investigativo privato, prima di procedere alla contestazione degli addebiti;
1 - quanto all'accertamento dei fatti addebitati, esso si fonda su deposizioni attendibili di testi - solo in parte "de relato", ma non "ex parte actoris" - mentre sono inattendi bili e generiche le deposizioni dei testi addotti dal lavoratore. Avverso la sentenza d'appello, il soccombente propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo. L'intimata resiste con controricorso, illustrato da memoria. Motivi della decisione 1. Preliminarmente va disattesa l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per asserito difetto di "specialità" della procura alle liti (ai sensi dell'art. 365, in relazione all'art.83, 2°-4° comma, c.p.c.). Pur essendo conferita con formula generica ("delego a rappresentarmi e difendermi in ogni fase e grado di giudizio di cognizione e di esecuzione) - mediante l'impiego di timbro predisposto per essere utilizzato in ogni circostanza - la procura alle liti risulta nella specie apposta, tuttavia, a margine del ricorso per cassazione. Proprio per questo, può essere considerata speciale (ai sensi e per gli effetti dell'art. 365, in relazione all'art.83, 2°-4° comma, c.p.c., cit.), sebbene non espliciti in modo chiaro la volontà di proporre ricorso per cassazione. Invero ogni dubbio sulla prospettata volontà del ricorrente sarebbe fugato se una procura siffatta risultasse apposta a margine di ricorso già redatto secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze delle sezioni unite n. 108 del 2000 e n. 11178 del 1995) – mentre, in difetto di tale prova, l'incertezza che ne consegue - in ordine alla effettiva volontà della stessa parte non può tradursi, tuttavia, in - una pronuncia d'inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale, appunto, ma va superata attribuendo alla parte la volontà - che consental all'atto di procura di produrre i suoi effetti secondo il principio di - 2 conservazione dell'atto (art. 1367 c.c.), del quale é espressione - a proposito degli atti del processo (quale la procura alle liti) - la disposizione del codice di -rito (art.159 c.p.c.) che – in coerenza con il principio della strumentalità delle forme, introdotto dal codice ora vigente (arg. ex art. 156 e seguenti c.p.c.) — - delimita l'estensione della nullità degli stessi atti.
2.1 Con l'unico motivo di ricorso denunciando violazione e falsa - applicazione di norme di diritto (art.7, 18 1.300/70, 3 e 5 1.604/66, 2119 c.C.) nonché vizio di motivazione (ai sensi dell'art. 360, n. 3e 5, c.p.c.) – RE - LE censura la sentenza impugnata per avere ritenuto specifica e tempestiva la contestazione degli addebiti e provata la sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo di licenziamento. Il ricorso non é fondato.
2.2.Nei licenziamenti per motivi disciplinari, il principio dell'immediatezza della contestazione degli addebiti dev'essere applicato con elasticità - tenendo conto, fra l'altro, della concreta fattispecie, della specifica realtà nella quale si é verificato l'illecito disciplinare, della complessità delle indagini necessarie e del tempo occorrente per apprezzarne i risultati con la - conseguenza che la valutazione, in ordine al rispetto dello stesso principio, si risolve in un accertamento di fatto riservato al giudice di merito - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 10997, 9253, 5947, 5226, 150/2001, 14415, 6348/2000) - e, come tale, non é sindacabile, in sede di legittimità, se sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici. Parimenti riservato al giudice di merito e sindacabile in sede di legittimità entro gli stessi limiti - secondo la giurisprudenza di questa Corte (oltre le sentenze citate, vedi Cass. 624/98, 3845/87) – é l'accertamento relativo alla - specificità della contestazione degli addebiti in funzione dell'esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore incolpato. 3 Analogamente l'accertamento dei fatti addebitati al lavoratore ed il giudizio di gravità e di proporzionalità dei fatti medesimi, rispetto al licenziamento (come ad ogni altra sanzione) disciplinare, sono riservati al giudice di merito - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 10775, 9410, 7188/2001, 14768, 14552, 8313, 4122/2000, 5042, 3645/99) — e, come tali, parimenti non sono sindacabili, in sede di legittimità, se sorretti da motivazione congrua ed immune da vizi logici. Alla luce dei principi di diritto enunciati, la sentenza impugnata - che ha, motivatamente, accertato sia l'immediatezza e la specificità della contestazione dell'addebito, sia la gravità e la proporzionalità dei fatti che ne sono addotti a giustificazione - non merita le censure che le vengono mosse dal ricorrente, neanche sotto il profilo del vizio di motivazione (art.360, n.5, c.p.c.).
2.3.Invero la denuncia di un vizio di motivazione, nella sentenza impugnata con ricorso per cassazione (ai sensi dell'art. 360, n.5, c.p.c.), non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito della. intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico - formale, le argomentazioni – svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l'accertamento dei fatti, all'esito della insindacabile selezione e valutazione della fonti del proprio convincimento - con la conseguenza che il vizio di motivazione deve emergere - secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.13045/97 delle sezioni unite e n. 3161/2002, 4667/2001, 14858, 9716, 4916/2000, 8383/99 delle sezioni semplici) dall'esame del ragionamento svolto dal - giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione, mentre non rileva la mera divergenza tra valore e significato, attribuiti dallo stesso giudice di merito agli elementi da lui vagliati, ed il valore e significato diversi che, agli stessi elementi, siano attribuiti dal ricorrente ed, in genere, dalle parti. In altri termini, il controllo di logicità del giudizio di fatto - consentito al giudice di legittimità (dall'art. 360 n. 5 c.p.c.) — non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata: invero una revisione siffatta si risolverebbe, sostanzialmente, in una nuova formulazione del giudizio di fatto, riservato al giudice del merito, e risulterebbe affatto estranea alla funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità. I vizi, denunciati dal ricorrente, non sussistono, tuttavia, nella motivazione - che sorregge, adeguatamente, accertamenti e decisioni - della sentenza impugnata e, talora, propongono inammissibilmente - - accertamenti e valutazioni dei fatti o "ragionamenti decisori" diversi rispetto a quelli della sentenza impugnata.
3.Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese del presente giudizio di cassazione seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.)
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali, che liquida in euro 14 10 oltre euro 2000 ' (duemila) per onorario. Così deciso in Roma, il 16 aprile 2002. Il Consigliere estensore NI Presidente Sutube De Luca 5