Sentenza 24 maggio 1999
Massime • 1
In tema di licenziamento per giusta causa spetta unicamente al giudice del merito - e non può essere sindacato in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o giuridici - l'accertamento che il fatto addebitato sia di gravità tale da integrare la fattispecie di cui all'art. 2119 cod. civ. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto giustificato il licenziamento in tronco di dipendente di società autostradale, addetto alla riscossione dei pedaggi, che si era ripetutamente appropriato, tramite modalità fraudolente, delle somme riscosse).
Commentario • 1
- 1. Cassazione sentenza n.11445/2001Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 16 ottobre 2001
Corte di Cassazione – Sezione Lavoro Sentenza n. 11445 del 6 settembre 2001 *** SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La s.p.a. Autostrade ha licenziato in tronco T. G. esattore al casello di (omissis), previa rituale contestazione dell'addebito disciplinare di avere utilizzato, per la riscossione dei pedaggi, biglietti “premagnetizzati” della stazione autostradale di (omissis), mai emessi da tale stazione, e non rinvenuti nei suoi documenti di incasso. L'impugnazione del licenziamento è stata respinta dal Pretore della sezione distaccata di Giulianova, con decisione confermata dal Tribunale di Teramo, con sentenza 22 aprile/1 giugno 1999. Il Tribunale riteneva provato il fatto contestato, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/05/1999, n. 5042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5042 |
| Data del deposito : | 24 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI Presidente
Dott. Ugo BERNI CANANI Consigliere
Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE Consigliere
Dott. Camillo FILADORO Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
RO EL, elettivamente domiciliato in Roma, via Chiala n. 125/d, presso gli avvocati Fedelmassimo e Bruno Ricciardelli, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AUTOSTRADE CONCESSIONI E COSTRUZIONI spa, in persona del legale rappresentante dottor Bruno Corazza, amministratore delegato della società e vicepresidente, elettivamente domiciliato in Roma, via delle Tre Madonne n. 8, presso l'avv. Maurizio Marazza, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Salerno, n.1788 del 18 giugno-12 ottobre 1996, non notificata. R.G. 697/93 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 febbraio 1999 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Uditi gli avv. Fedelmassimo Ricciardelli e Maurizio Marazza;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo Fedeli, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 18 giugno-12 ottobre 1996, il Tribunale di Salerno rigettava l'appello proposto da LA EL avverso la sentenza del Pretore di Mercato San Severino in data 27 settembre 1993, che aveva respinto le domande proposte dallo stesso, ritenendo che i comportamenti posti in essere dal lavoratore, in qualità di esattore alle dipendenze della spa Autostrade, fossero di tale gravità da giustificare il licenziamento per giusta causa intimato con lettera del 13 marzo 1991.
Il Tribunale, dopo aver respinto l'istanza di sospensione del procedimento civile per la pendenza di un procedimento penale a carico del LA, riteneva la sussistenza degli addebiti mossi allo stesso, consistenti in "ripetute approvazioni di somme ricevute dagli utenti del servizio autostradale che il dipendente poneva in essere tramite modalità fraudolente (duplice convalida dello stesso biglietto), e tali, specie in considerazione del precipuo compito esattivo affidatagli, da compromettere irrimediabilmente il necessario elemento fiduciario, connaturato alla funzione svolta, da espletarsi con fedeltà e lealtà, e conseguentemente la stessa prosecuzione del rapporto".
Passando in esame le censure sollevate dal ricorrente, il Tribunale osservava che osservava come circostanza del tutto irrilevante che in una serie limitata di casi una delle operazioni di esazione (la prima consistente nel sovrapporre un foglio di carta al biglietto al momento della convalida) fosse stata posta in essere eventualmente da altro collega di lavoro del LA, poiché in ogni caso la residua serie di episodi -indubitabilmente ascrivibile al LA- era talmente ampia e grave da giustificare il provvedimento espulsivo adottato nei suoi riguardi.
Il Tribunale ribadiva la attribuibilità delle operazioni contestate al LA, sottolineando la strumentalità della denuncia di presunte carenze del sistema di controllo (inviate da LA unitamente ad altri colleghi solo dopo la lettera di contestazione del 22 febbraio 1991). Escludeva, infine, che tali operazioni fossero state poste in essere da altri dipendenti, in occasione di sostituzione del ricorrente durante le cosiddette "pause brevi" della prestazione lavorativa.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione il LA con due distinti motivi.
Resiste la società Autostrade Concessioni e Costruzioni Autostrade spa, con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art.295 codice di procedura civile, nonché omessa ed insufficiente motivazione (art. 360 nn.3 e 5 codice di procedura civile) sottolineando l'errore nel quale sarebbero incorsi i giudici di primo e secondo grado respingendo l'istanza di sospensione per la pendenza di procedimento penale a carico del LA, per gli stessi fatti posti a base del licenziamento.
Nel caso di sua assoluzione in sede penale dal reato contestatogli (peculato essendo la società concessionaria di un pubblico servizio), il fatto di avere utilizzato, in più di una occasione, un biglietto già consolidato, avrebbe potuto essergli addebitato -al più- solo sotto il profilo colposo dell'errore commesso al momento del pedaggio autostradale.
Il motivo è inammissibile ancor prima che infondato. Costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che il provvedimento del giudice che disattende l'istanza di sospensione del processo, in quanto regola lo svolgimento del processo senza pronunciare sulle pretese in giudizio, ha carattere ordinatorio, e non decisorio e non è suscettibile di impugnazione, neppure mediante ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione, ancorché adottato erroneamente sotto forma di sentenza
(Cass. 1782 dell'1 marzo 1985). Per i provvedimenti che dichiarano invece la sospensione del processo, ai sensi dell'art. 295 codice di procedura civile, è ora prevista l'impugnazione con l'istanza di regolamento di competenza, dall'art. 42 del codice di procedura civile, quale risultante a seguito dell'art. 6 della legge 26 novembre 1990 n. 353 (Cass. 8 novembre 1997 n. 11006). In ogni caso, è da dire che correttamente, nel caso di specie, il Tribunale ha escluso l'esistenza di una pregiudiziale penale che potesse imporre o perlomeno indurre alla sospensione del procedimento civile.
Nel nuovo codice di procedura penale non è stata, infatti, riprodotta la disposizione di cui all'art.3, comma 2 del codice abrogato, e non sono state reiterate neppure le altre disposizioni ad esso collegate (come quelle di cui agli articoli 24 e seguenti dello stesso codice).
Con la legge 353 del 26 novembre 1990, infine, è stato eliminato qualsiasi riferimento alla pregiudiziale penale dal testo dell'art.295 codice di procedura civile, che -nella attuale sua formulazione stabilisce che "Il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia, dalla cui definizione dipende la decisione della causa".
Come questa Corte Suprema ha già avuto occasione di precisare, a parte alcune ipotesi di sospensione del processo civile espressamente previste dall'art. 75, comma 3^, del nuovo codice di procedura penale (riguardante l'azione promossa in sede civile dopo la costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado), il processo civile non è influenzato nel suo corso dal processo penale.
"Si deve ritenere che il nostro ordinamento non sia più ispirato al principio, in precedenza imperante, della unità della giurisdizione e della prevalenza del giudizio penale su quello civile e che, invece, sia stato instaurato dal legislatore il diverso sistema della (pressocché) completa autonomia e separazione dei giudizi" (Cass. 7495 del 12 agosto 1994, 11006 del 1997, 27 febbraio 1996 n. 1501, 8 novembre 1997 n. 11006, 9680 del 28 settembre 1998, 10709 del 27 ottobre 1998, 12855 del 28 dicembre 1998. Cfr. anche Cass. SS.UU. 5631 del 1996, 11 febbraio 1998 n. 1445, Cass. 13 maggio 1997 n. 4179, 21 settembre 1998, n. 9440). Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata sia per quanto riguarda l'accertamento della materialità dei fatti contestati che per quanto riguarda la addebitabilità degli stessi al LA.
In particolare, il ricorrente contesta l'affidabilità dei controlli compiuti dalle macchine computerizzate, rilevando alcune contraddizioni tra le deposizioni testimoniali e i risultati desumibili dai tabulati.
Il ricorrente rileva che nel caso di specie la prova a suo carico sarebbe stata raggiunta prima ancora del processo civile, senza alcuna possibilità di un controllo da parte sua del corretto funzionamento della macchina e dell'esatto prelievo dei dati. Rileva poi che, pur ammettendo la sussistenza degli illeciti (consistenti come si è detto nella riscossione di pedaggi e nella approvazione degli incassi, mediante ripetuto utilizzo dello stesso biglietto), non vi è alcuna prova che gli stessi siano a lui attribuibili, richiamando quanto già esposto in grado di appello in ordine alle sostituzioni da parte di altri dipendenti nelle cosidette "pause fisiologiche".
Il ricorrente richiama poi la diversa sorte subita dagli altri dipendenti (pure licenziati insieme con il LA) ma reintegrati in servizio a seguito di alcune pronunce dei giudici del lavoro ed invoca il principio di parità di trattamento, osservando che la datrice di lavoro gli aveva riservato il trattamento da capro espiatorio.
Le censure sono infondate. Il Tribunale ha valutato tutte le circostanze indicate dal ricorrente, raggiungendo il convincimento (insindacabile in questa sede di legittimità) della piena funzionabilità delle apparecchiature di controllo. Inammissibile è in ogni caso la censura di illegittimità del sistema di controllo adombrata, per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ai divieti posti dall'art.4 della legge 300 del 20 maggio 1970 ed ai principi costituzionali di inviolabilità del diritto di difesa di cui all'art.24 della Costituzione. Una volta accertati i fatti posti a fondamento del licenziamento, il Tribunale ha spiegato per quali ragioni gli stessi dovevano ritenersi posti in essere proprio dal LA, escludendo la responsabilità dello stesso solo per un limitato numero di episodi, nei quali comunque il ricorrente aveva compiuto la seconda operazione di convalida del biglietto.
Ha spiegato che la frode veniva perpetrata dal LA facendo in modo che la prima convalida non fosse evidenziata sul biglietto, per poter effettuare una seconda convalida dello stesso. Ha escluso che vi fosse una prassi aziendale in base alla quale le "pause brevi" non erano annotate, spiegando che vigeva un preciso sistema di controllo secondo il quale le predette pause dovevano essere registrate in un apposito rapporto di servizio. Ha rilevato che, in ogni caso, tra la prima e la seconda operazione di convalida, in svariati casi -indicati analiticamente- era trascorso troppo tempo per poter ipotizzare una pausa breve o fisiologica e non sufficiente, sotto altro profilo, per far ritenere la ricorrenza di una pluralità di pause.
Infine, i giudici di appello hanno compiuto una valutazione di gravità dei fatti contestati al LA, che sono stati ritenuti così rilevanti e ripetuti da legittimare la massima sanzione, quella espulsiva.
Secondo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, in tema di licenziamento per giusta causa, spetta unicamente al giudice del merito (e non può essere sindacato in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici e giuridici) l'accertamento che il fatto addebitato sia di gravità tale da integrare gli estremi della fattispecie di cui all'art.2119 codice civile (Cass. 154 del 10 gennaio 1997).
Le conclusioni cui sono pervenuti i giudici di appello, sulla base delle risultanze probatorie ed al termine di una approfondita indagine, che ha valorizzato tutte le prove offerte dalle parti, sono del tutto logiche e ben motivate e pertanto incensurabili in questa sede di legittimità.
Inammissibile è anche la censura di violazione del principio di parità di trattamento, in quanto censura in parte nuova e basata su alcuni documenti inammissibilmente prodotti per la prima volta in cassazione, unitamente al ricorso.
Il Tribunale ha, comunque, già risposto anche a tali censure, negando l'esistenza di un generale principio di parità di trattamento, almeno nel diritto positivo, e ribadendo che le posizioni dei dipendenti licenziati per altri fatti di appropriazione degli incassi (indicate dal ricorrente) non potevano sicuramente essere ritenute tra loro analoghe, anche in relazione al numero di episodi di illecita appropriazione contestati, e che in almeno un caso (proprio quello indicato dal ricorrente, riguardante il Giugliano, accusato di due indebiti) era risultato che gli episodi si erano verificati proprio in un momento in cui il dipendente in questione era stato sostituito dal LA.
Si tratta, anche in questo caso, di accertamenti e valutazioni in fatto, di stretta competenza dei giudici di merito che non possono essere censurati, in quanto del tutto logici e ampiamente motivati. Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in lire 52.000= oltre a lire 3.000.000 (tremilioni) per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 8 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 1999