Articolo 3 della Legge 22 gennaio 1966, n. 1
Articolo 2Articolo 4
Versione
9 febbraio 1966
Art. 3.
Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , e' soppresso.
Entrata in vigore il 9 febbraio 1966
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