Sentenza 26 maggio 2001
Massime • 2
Nel caso di controversia concernente la legittimità del licenziamento di un lavoratore sindacalmente attivo, per affermare il carattere ritorsivo e quindi la nullità del provvedimento espulsivo, in quanto fondato su un motivo illecito, occorre specificamente dimostrare, con onere a carico del lavoratore, che l'intento discriminatorio e di rappresaglia per l'attività svolta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso.
La valutazione della proporzionalità tra il comportamento illecito del lavoratore e la sanzione irrogata sul piano disciplinare costituisce un apprezzamento di fatto che deve essere condotto non in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, inquadrando l'addebito nelle specifiche modalità del rapporto e tenendo conto non solo della natura del fatto contestato e del suo contenuto obiettivo ed intenzionale, ma anche di tutti gli altri elementi idonei a consentire l'adeguamento della disposizione normativa dell'art. 2119 cod. civ. alla fattispecie concreta; tale valutazione è riservata al giudice di merito e, se sorretta da adeguata e logica motivazione, non è censurabile in sede di legittimità. (Fattispecie relativa a lavoratore che era stato licenziato a seguito di ingiurie e minacce rivolte all'amministratore della società datrice di lavoro; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva rigettato l'impugnativa del licenziamento, tenuto conto dell'episodio, in sè di grave insubordinazione, e delle modalità con cui il fatto era stato posto in essere, significative di un'irrimediabile lesione dell'elemento essenziale della fiducia).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2001, n. 7188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7188 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. ALBERTO SPANÒ - Consigliere -
Dott. MARIO PUTATURO DONATI VISCIDO - Consigliere -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da: RA AO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POMA 2, presso lo studio dell'avvocato ORLANDO PIETRO ROMANO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARCO CARDUCCI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SGM SEGAGIONE MARMI MONTIGNOSO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA L.GO DELLA GANCIA 5, presso lo studio dell'avvocato RANIERO BERNARDINI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati RICCARDO DAMIANI, GABRIELLA BORGHETTI, MARIO BARATTA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 40/99 del Tribunale di MASSA, depositata il 09/02/00 R.G.N. 269/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/04/01 dal Consigliere Dott. Gabriella COLETTI;
udito l'Avvocato DAMIANI RICCARDO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
OL FI, con ricorso al TO di Massa Carrara impugnava, chiedendone l'annullamento, il licenziamento intimatogli per giusta causa dalla società S.G.M. s.r.l. che aveva fondato il provvedimento espulsivo sulla commissione di un episodio di grave insubordinazione, consistente nell'aver rivolto ingiurie e minacce all'amministratore della società.
Sosteneva il FI la infondatezza dei fatti addebitati nonché. in ogni caso, la eccessività della sanzione e opponeva inoltre la natura discriminatoria del recesso che, a suo dire, sarebbe stato determinato dalla volontà della società di allontanare un sindacalista impegnato per la sicurezza sul luogo di lavoro. Con sentenza del 30 dicembre 1998 il TO rigettava la domanda. L'appello del lavoratore è stato respinto dal Tribunale di Massa Carrara con sentenza in data 9 febbraio 2000, nella quale il giudice di appello ha osservato che i fatti contestati e convalidati dalle risultanze processuali integravano un comportamento che, sia in sè considerato, sia per le modalità in cui era stato posto in essere (alla presenza di altri operai) costituiva un atto di insubordinazione gravemente lesivo dei poteri del datore di lavoro, denotando, oltre a un'assoluta mancanza di rispetto nei suoi confronti, una precisa volontà di denigrarne la persona, così da far apparire proporzionata la sanzione espulsiva, per l'irrimediabile lesione dell'elemento essenziale della fiducia dallo stesso provocata.
Il FI ricorre per la cassazione di questa sentenza con un unico motivo al quale resiste la società S.G.M. con controricorso. Le parti hanno depositato memoria ex art. 375 c.p.c. Motivi della decisione
Con unico motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 2119 cod.civ. degli artt. 1 e 3 della legge n. 604/66, degli artt. 72 e 74 del CCNL materiali lapidei settore industria e vizio di omessa o In
sufficiente motivazione e sostiene che il Tribunale, nel valutare la gravità dell'episodio di insubordinazione, ha trascurato completamente di tener conto della condizione psicologica in cui egli versava da tempo a causa dell'illegittimo demansionamento subito da parte del datore di lavoro, che ebbe ad attuarlo per indurlo a licenziarsi ovvero per provocarne - come di fatto avvenne - il crollo che dette luogo all'episodio di insubordinazione;
e ciò nonostante la circostanza dell'avvenuta dequalificazione fosse stata richiamata in primo grado e si fosse contestato in appello la mancanza di valutazione, da parte del TO, di un siffatto comportamento del datore di lavoro.
Il motivo non è fondato.
Va, in primo luogo, riaffermato il principio, costantemente espresso dalla giurisprudenza della Corte, secondo cui la valutazione della proporzionalità tra il comportamento illecito del lavoratore e la sanzione irrogata sul piano disciplinare costituisce un apprezzamento di fatto che deve essere condotto non in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, inquadrando l'addebito nelle specifiche modalità del rapporto e tenendo conto non solo della natura del fatto contestato e del suo contenuto obiettivo ed intenzionale, ma anche di tutti gli altri elementi idonei a consentire l'adeguamento della disposizione normativa dell'art. 2119 cod. civ. alla fattispecie concreta (vedi, da ultimo, Cass. 26 settembre 1000 n. 12708): nonché l'ulteriore principio, anch'esso consolidato, secondo cui il giudizio di proporzionalità è riservato al giudice del merito ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da adeguata e logica motivazione (cfr.. tra tante, Cass. 15 novembre 2000 n. 14768). Nel caso concreto il ricorrente non contesta la ricostruzione dei fatti operata dal Tribunale. ne' la valutazione data dal giudice del merito circa la oggettiva gravità dei comportamenti addebitati e la loro idoneità a ledere irrimediabilmente il vincolo di fiducia che deve sussistere tra le parti del rapporto di lavoro. Lamenta, tuttavia, che la sentenza impugnata non abbia dato sufficiente rilievo all'elemento soggettivo e considerato la condotta posta. in essere alla luce del comportamento persecutorio del datore di lavoro, che aveva attuato un suo illegittimo demansionamento (fatto oggetto di controversia giudiziaria) ponendolo in una condizione psicologica di estrema precarietà.
Al riguardo, non può non rilevarsi che gli avvenimenti cui fa riferimento il ricorrente non hanno formato oggetto della materia del contendere nel giudizio di merito, nessun cenno contenendo la sentenza impugnata alla questione dell'avvenuta dequalificazione del lavoratore, che, peraltro, neppure risulta essere stata portata all'esame del giudice del gravame attraverso il ricorso in appello. Si deve, quindi, considerare la questione come nuova e insuscettibile di esame in questa sede, posto che nel giudizio di cassazione non è consentita la proposizione di doglianze con le quali, modificandosi la precedente impostazione difensiva, si introducano nel processo temi di contestazione fondati su elementi di fatto nuovi e diversi da quelli dedotti in precedenza e sui quali si è svolto il contraddittorio (Cass. 15 maggio 1998 n. 4910, 29 settembre 1998 n. 9711, 15 maggio 1998 n. 4900, 12 febbraio 1998 n. 1496). È da aggiungere che la motivazione della impugnata sentenza esprime valutazioni che considerano espressamente (anche) il profilo soggettivo della vicenda (ovviamente nei limiti dedotti dal lavoratore appellante), sottolineando come l'asserita intenzione del FI di tutelare la incolumità di altri lavoratori non valesse a sminuire la gravità dell'episodio, posto che il rispetto delle norme di sicurezza avrebbe potuto essere richiesto al datore di lavoro con modi urbani senza trasmodare in atti ingiuriosi e minacciosi, mentre le giustificazioni addotte dallo stesso FI (secondo cui gli operai lavoravano sotto una pioggia torrenziale e movimentando blocchi di peso superiore ai limiti di legge) non erano suffragate da alcuna prova, essendo anzi risultato il contrario.
Priva di fondamento è la censura anche nella parte in cui sembra accennare al fatto che l'episodio contestato come giusta causa fu solo una motivazione "di facciata", mentre il motivo determinante del licenziamento fu la ritorsione antisindacale e l'allontanamento dal posto di lavoro.
Considerazione decisiva al riguardo è quella che il Tribunale con motivazione immune (come già detto) dai lamentati vizi ha accertato che la condotta contestata al FI appariva lesiva della Fiducia su cui si fondava il rapporto di lavoro e tale per questo da rendere congrua la sanzione espulsiva. Alla stregua di tale accertamento, del tutto conforme ai principi è l'affermazione della sentenza di merito secondo cui, essendo adeguatamente fondata su una "giusta causa" - vale a dire su una ragione obiettivamente lecita ed autonoma rispetto ad altri eventuali concorrenti motivi - la determinazione della società datrice di lavoro era pienamente idonea a spiegare la sua efficacia risolutiva. Più volte questa Corte ha osservato, infatti, che, nel caso di controversia concernente la legittimità del licenziamento di un lavoratore sindacalmente attivo, per affermare il carattere ritorsivo e quindi la nullità del provvedimento espulsivo (in quanto fondato su un motivo illecito) occorre specificamente dimostrare (con onere a carico del lavoratore, che nella specie nessuna prova risulta aver dedotto in proposito) che l'intento discriminatorio e di rappresaglia per l'attività svolta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro. anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso (vedi Cass. 14 febbraio 1983 n. 1114, 21 gennaio 1987 n. 551, 2 aprile 1990 n. 2642, 4 settembre 1999 n. 9354). In conclusione il ricorso va rigettato.
Ravvisa la Corte l'esistenza di giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
PQM
La Corte rigetta il ricorso;
compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 5 aprile 2001.
Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2001