Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2001, n. 7188
CASS
Sentenza 26 maggio 2001

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Nel caso di controversia concernente la legittimità del licenziamento di un lavoratore sindacalmente attivo, per affermare il carattere ritorsivo e quindi la nullità del provvedimento espulsivo, in quanto fondato su un motivo illecito, occorre specificamente dimostrare, con onere a carico del lavoratore, che l'intento discriminatorio e di rappresaglia per l'attività svolta abbia avuto efficacia determinativa esclusiva della volontà del datore di lavoro, anche rispetto ad altri fatti rilevanti ai fini della configurazione di una giusta causa o di un giustificato motivo di recesso.

La valutazione della proporzionalità tra il comportamento illecito del lavoratore e la sanzione irrogata sul piano disciplinare costituisce un apprezzamento di fatto che deve essere condotto non in astratto ma con specifico riferimento a tutte le circostanze del caso concreto, inquadrando l'addebito nelle specifiche modalità del rapporto e tenendo conto non solo della natura del fatto contestato e del suo contenuto obiettivo ed intenzionale, ma anche di tutti gli altri elementi idonei a consentire l'adeguamento della disposizione normativa dell'art. 2119 cod. civ. alla fattispecie concreta; tale valutazione è riservata al giudice di merito e, se sorretta da adeguata e logica motivazione, non è censurabile in sede di legittimità. (Fattispecie relativa a lavoratore che era stato licenziato a seguito di ingiurie e minacce rivolte all'amministratore della società datrice di lavoro; la S.C., nell'enunciare il principio di cui in massima, ha confermato la sentenza del giudice di merito che aveva rigettato l'impugnativa del licenziamento, tenuto conto dell'episodio, in sè di grave insubordinazione, e delle modalità con cui il fatto era stato posto in essere, significative di un'irrimediabile lesione dell'elemento essenziale della fiducia).

Commentari3

  • 1Il principio del “nemo tenetur se edere o detegere” si applica nel procedimento disciplinare?
    Simona Freguglia · https://www.publika.it/ · 22 ottobre 2021

    Nell'ambito della responsabilità disciplinare, esiste copiosa giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. sez. lav. 21 giugno 2018, n. 16434, sez. lav. 4 maggio 2005, n. 9262, sez. lav. 28 agosto 2003, n. 12634, sez. lav. 26 maggio 2001, n. 7188) che afferma che esiste il diritto del dipendente a “negare” la propria colpa, corollario del diritto di difesa art. 24 Cost. Tale principio espresso con la locuzione latina nemo tenetur se edere o detegere esprime il diritto riconosciuto nell'ambito del processo penale, in forza del quale nessuno può essere obbligato ad affermare la . . .

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  • 2Dipendente si appropria di una bottiglia da 2 euro, licenziamento annullato
    Redazione · https://responsabilecivile.it/ · 26 febbraio 2020

    Non integra una giusta causa o un giustificato motivo soggettivo di licenziamento la condotta del dipendente che si appropria di una bottiglia di spremuta d'arancio rossa del valore di 1,95 euro dal frigorifero del reparto in cui lavora La vicenda Mentre effettuava l'attività di rifornimento degli scaffali, il dipendente di una nota catena di supermercati, veniva sorpreso dall'incaricata per le indagini commerciali presente all'interno del negozio, nel prendere dal frigorifero del reparto, una bottiglia di spremuta d'arancio rossa del valore di € 1,95 destinata alla vendita. Dopo essersi più volte guardato intorno, il dipendente posizionava la bottiglia sopra al transpallet elettrico in …

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  • 3Licenziamento del medico per violazione dell'obbligo di reperibilitàAccesso limitato
    Paolo Del Giudice · https://www.altalex.com/ · 24 ottobre 2005

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/05/2001, n. 7188
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7188
Data del deposito : 26 maggio 2001

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