Articolo 5 della Legge 22 gennaio 1966, n. 1
Articolo 4Articolo 6
Versione
9 febbraio 1966
Art. 5.
Al terzo comma dell'articolo 5 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058 , la parola "annuale" e' sostituita dalla parola "semestrale".
Dopo il terzo comma e' inserito il seguente:
"Ogni atto o provvedimento dell'ufficio anagrafico dello stato civile che possa interessare l'ufficio elettorale, deve essere a questo comunicato entro quarantotto ore dalla sua adozione".
Il quinto comma e' abrogato e sostituito dal seguente:
"La Giunta municipale verifica, quando lo ritiene opportuno, e, in ogni caso, nei mesi di gennaio e luglio, la regolare tenuta dello schedario elettorale".
Entrata in vigore il 9 febbraio 1966
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