Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/1999, n. 5226
CASS
Sentenza 29 maggio 1999

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Il trasferimento delle quote di una società cooperativa è soggetto alla norma imperativa di cui all'art. 2523 cod. civ., che ne prevede l'inefficacia verso la società medesima ove manchi l'autorizzazione degli amministratori; pertanto la rinuncia alla quota sociale di una cooperativa edilizia effettuata dal socio a favore di un terzo non può essere configurata come donazione se la cessione non è autorizzata dalla società; in tal caso infatti la quota rientra nel patrimonio della società che può autonomamente disporne attribuendone la titolarità ad altro soggetto; tale autonomia non viene meno se il nuovo titolare è il medesimo a cui favore era stata effettuata la rinuncia ne' se l'ammissione del nuovo socio avviene contemporaneamente anziché successivamente alla rinuncia, in quanto l'ingresso del nuovo socio e l'attribuzione a lui della quota dipendono dalla volontà della cooperativa e non del rinunciante.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/1999, n. 5226
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5226
    Data del deposito : 29 maggio 1999

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