Sentenza 29 maggio 1999
Massime • 1
Il trasferimento delle quote di una società cooperativa è soggetto alla norma imperativa di cui all'art. 2523 cod. civ., che ne prevede l'inefficacia verso la società medesima ove manchi l'autorizzazione degli amministratori; pertanto la rinuncia alla quota sociale di una cooperativa edilizia effettuata dal socio a favore di un terzo non può essere configurata come donazione se la cessione non è autorizzata dalla società; in tal caso infatti la quota rientra nel patrimonio della società che può autonomamente disporne attribuendone la titolarità ad altro soggetto; tale autonomia non viene meno se il nuovo titolare è il medesimo a cui favore era stata effettuata la rinuncia ne' se l'ammissione del nuovo socio avviene contemporaneamente anziché successivamente alla rinuncia, in quanto l'ingresso del nuovo socio e l'attribuzione a lui della quota dipendono dalla volontà della cooperativa e non del rinunciante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/1999, n. 5226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5226 |
| Data del deposito : | 29 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente -
Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere -
Dott. Enrico SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. Giovanna SCHERILLO - Rel. Consigliere -
Dott. Francesca TROMBETTA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
NF UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CORVISIERI 46, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CAVALIERE, che lo difende unitamente all'avvocato CESARE BIGLIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
NF IN, elettivamente domiciliata in ROMA P.LE CLODIO 14, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO GRAZIANI, che la difende unitamente all'avvocato PIETRO PROVERBIO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3535/95 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 22/12/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/02/99 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito l'Avvocato CAVALIERE, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso e si riporta alla memoria depositata;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro CARNEVALI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
UI TR convenne in giudizio davanti al tribunale di Milano la propria sorella MA TR e, deducendo che la loro madre, TA AD , deceduta in data 3/2/85, aveva, con dichiarazione sottoscritta in data 4/6/81, rinunziato a favore della predetta alla sua quota di partecipazione alla Cooperativa Centenaro Edificatrice che le dava diritto, quale socia, al godimento perpetuo di un appartamento della cooperativa, chiese che, riconosciuta nella rinunzia una donazione non di modico valore, questa fosse dichiarata nulla per mancanza di forma e, in subordine, che fosse assoggettata a collazione.
La convenuta, costituitasi, negò che fosse intervenuta donazione e sostenne che la sua ammissione nella cooperativa era stata indipendente dalla rinunzia della madre.
Con sentenza 1/2/93. il tribunale rigettò la domanda attorea. La decisione fu confermata dalla corte d'appello di Milano, che, con sentenza 15/11-20/12/95. rigettò l'appello del soccombente. Ricorre avverso la sentenza il TR con due motivi di censura illustrati da una memoria.
Resiste l'intimata con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I - Col primo motivo si denuncia violazione di legge (artt.1322, 13722 1362 e ss. cod.civ.) e vizi di motivazione in quanto la sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto che la rinunzia della TA alla sua quota di partecipazione nella cooperativa in favore della figlia costituiva il presupposto necessario all'ammissione di quest'ultima nella cooperativa stessa. Poiché, in base alle norme statutarie, potevano essere soci solo coloro che godevano di un appartamento sociale, la rinunzia, consentendo alla convenuta di subentrare nel godimento dell'appartamento in qualità di socia, ne aveva procurato un indubbio arricchimento e costituiva, perciò, donazione. La contemporaneità della rinunzia e del recesso della madre e dell'ammissione della figlia (tutti gli atti risultavano in data 4/6/91), unitamente al mancato rimborso della quota sociale alla recedente e al mancato pagamento della quota sociale da parte della figlia (in palese violazione degli artt.2525 e 2529 cod.civ) comprovavano la stretta connessione tra i detti atti rivelatrice. a parere del ricorrente, dell'avvenuta donazione.
La censura è infondata.
La rinunzia alle azioni o alla quota sociale di una cooperativa edilizia effettuata da uno dei soci in favore di un terzo non può essere configurata come donazione, se la cessione non è autorizzata dalla società, a nulla rilevando che il terzo indicato dal rinunziante venga ammesso dalla cooperativa come socio, subentrando, così, nella quota dismessa dal rinunziante.
La rinunzia. di per sè, non determina l'attribuzione al terzo della quota o delle azioni rinunziate, occorrendo, perché il trasferimento si verifichi, il consenso della società (art.2523 cod.civ). In mancanza di tale consenso, la quota o le azioni, per effetto della rinunzia, rientrano nel patrimonio della società, che può autonomamente disporne attribuendone la titolarità ad altro soggetto. Tale autonomia non viene meno se il nuovo titolare è il medesimo a favore del quale il socio recedente aveva rinunziato, in quanto la rinunzia ha effetto soltanto abdicativo e non anche attributivo al terzo del diritto sulla quota o sulle azioni sociali. Tale autonomia permane anche se l'ammissione del nuovo socio avviene contemporaneamente, anziché successivamente, alla rinunzia, in quanto l'ingresso del nuovo socio (e quindi l'attribuzione a lui delle azioni o della quota dismesse dal rinunziante) dipende, anche in tal caso, dalla volontà della cooperativa e non da quella del rinunziante.
Correttamente, dunque, la corte di merito, rilevato che non era risultato in alcun modo provato che la cooperativa avesse consentito alla cessione della quota, ha ritenuto - sulla base delle norme del codice civile, peraltro richiamate da quelle statutarie -che la rinunzia. così come il recesso, della TA dalla cooperativa e l'ammissione della figlia costituivano fatti indipendenti tra loro, ed altrettanto correttamente ha considerato irrilevanti ai fini della decisione la contemporaneità degli atti e i rilievi sugli aspetti economici dei medesimi.
II - Il secondo motivo di ricorso, col quale si denuncia violazione di legge (artt.782, 737 cod.civ) per la mancata applicazione all'atto di rinuncia delle norme sulla donazione non ha autonoma rilevanza e resta, pertanto, assorbito dal rigetto del primo motivo.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso. Compensa le spese.
Così deciso in Roma, il 17 febbraio 1999.
Depositato in Cancelleria il 29 maggio 1999