Sentenza 11 luglio 2001
Massime • 1
In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, spetta al giudice del merito procedere alla valutazione della gravità dell'inadempimento del lavoratore con riferimento alla concreta fattispecie e alle obbligazioni che ne discendono; tale valutazione si risolve in un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione adeguata e logica. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, che aveva escluso che l'irregolarità formale commessa dal condirettore della banca - consistente nel consentire il prelievo di poco più di lire 700.000 a soggetto non legittimato, pure avente diritto alla somma - fosse di tale gravità, in relazione alle circostanze concrete, da giustificare il licenziamento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2001, n. 9410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9410 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSEPPE IANNIRUBERTO - Presidente -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. GIOVANNI MAZZARELLA - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO STILE - Consigliere -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
LI GI, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Manzoni, n. 26, presso l'avv. Francesco D'Astice, che, unitamente all'avv. Eduardo De Sanna, lo rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO S.A., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Zanardelli, n. 20, presso l'avv. Fabio Lais, che, unitamente agli avv. Raffaele De Falco e Bruno Cavallone, lo rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente -
sul ricorso proposto da
BANCO SANTANDER CENTRAL, HISPANO S.A., in persona del legale rappresentante, come sopra rappresentato, domiciliato e difeso;
- ricorrente incidentale -
contro
LI GI, come sopra domiciliato, rappresentato e difeso;
- intimato -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Milano n. 809 in data 29 gennaio 2000 (R.G. 312/99);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8.5.2001 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
uditi gli avv. Eduardo De Sanna, Raffaele De Falco e Bruno Cavallone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
Con ricorso per tre motivi, GI SO chiede la cassazione della sentenza del Tribunale di Milano, con la quale, decidendo sugli appelli dello stesso SO e del Banco Central PA CA s.a. (poi Banco Santander Central PA s.a., a seguito di fusione per incorporazione), rispettivamente, principale e incidentale, contro la decisione del Pretore della stessa sede, ha accolto solo in parte l'appello principale e rigettato quello incidentale. Resiste con controricorso il Banco e propone a sua volta ricorso incidentale per due motivi.
Entrambi le parti hanno precisato i rispettivi ricorsi con memorie depositate ai sensi dell'art. 378 c.p.c.. Il SO aveva agito in giudizio per l'accertamento che il licenziamento intimatogli dal Banco in data 11 maggio 1995 era privo di giustificazione e l'affermazione del diritto a continuare a prestare servizio, con la condanna del datore di lavoro al pagamento delle retribuzioni non percepite ed al risarcimento dei danni sofferti.
Il Pretore, ritenuto che il recesso ingiustificato del Banco concretava inadempimento alle prescrizioni del c.c.n.l. del personale direttivo delle aziende di credito e finanziarie, ha riconosciuto al SO il diritto al preavviso ed al risarcimento del danno, liquidato in somma pari al doppio dell'indennità di preavviso. Il Tribunale ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente al quantum del risarcimento, liquidando a tale titolo ulteriori sei mensilità di retribuzione.
In primo luogo, giudicando infondate le argomentazioni dell'appellante incidentale, il Tribunale ha ritenuto che dovesse trovare applicazione l'art. 88 del c.c.n.l. nella parte in cui prevede che il datore di lavoro possa recedere dal rapporto di lavoro con il dirigente solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo, non ricorrendo la deroga prevista dalla stessa clausola con riguardo ai dirigenti "apicali". Ha osservato in merito il Tribunale che, sebbene il SO rivestisse la qualifica di "condirettore generale" dell'unica filiale del Banco in Italia, la ridotta dimensione dell'unità produttiva (meno di venti dipendenti) ed i compiti e poteri limitati quasi esclusivamente all'istruttoria degli affari, inducevano ad escludere che si fosse in presenza di una posizione lavorativa equiparata a quelli degli incaricati della direzione dell'intera azienda, cui andava riservata la qualificazione di "apicali".
Ha, quindi, escluso che l'irregolarità consistita nel consentire il prelievo di poco più di 700.000 lire a soggetto non legittimato (pur avendo diritto alla somma) integrasse un giustificato motivo soggettivo, trattandosi di una semplice leggerezza, ancorché sicuramente censurabile in relazione agli obblighi propri di un dirigente.
In ordine all'appello principale, sulla questione delle conseguenze del recesso intimato senza giustificato motivo, il Tribunale ha premesso che mancava nel contratto collettivo la previsione di una specifica indennità da corrispondere al dirigente ingiustamente licenziamento (generalmente prevista dalla contrattazione collettiva dei dirigenti), ma che, ciò nonostante, le disposizioni collettive dovevano essere interpretate nel senso che l'atto conservava piena efficacia, obbligando il recedente soltanto al risarcimento del danno;
a tale conclusione è pervenuto sulla base dell'art. 89 dello stesso contratto, che assicurava esplicitamente il diritto al preavviso in caso di licenziamento ingiustificato, nonché dell'allegato 5 allo stesso contratto, nella parte in cui richiamava l'art. 1218 c.c. in ordine agli effetti del recesso ingiustificato. Sul tema, infine, del risarcimento del danno, la riforma sul punto della decisione di primo grado è stata determinata dalla considerazione che lo stato di disoccupazione era durato dieci mesi e che il nuovo posto di lavoro era collocato in sede geograficamente diversa, sicché occorreva tenere conto degli esborsi necessari per lo spostamento;
non erano provati altri danni, a giudizio del Tribunale, poiché il preteso danno alla carriera era stato prospettato come ipotetico e fuori dal concetto di prevedibilità, nè erano state precisate le caratteristiche del nuovo posto di lavoro.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente, la Corte riunisce i ricorsi proposti contro la stessa sentenza (art. 335 c.p.c.).
2. Pregiudizialità logica riveste l'esame dei due motivi del ricorso incidentale, per la loro potenzialità assorbente delle questioni poste dai motivi del ricorso principale.
3. Con il primo motivo del ricorso incidentale, infatti, si denuncia violazione o falsa applicazione degli art. 1362, 1363 e 2118 c.c., con riferimento alle disposizioni del c.c.n.l. 22 novembre 1990 in tema di dirigenti "apicali", nonché insufficienza della motivazione sul punto. Sostiene il Banco che la struttura imprenditoriale di modeste dimensioni non impedisce di ravvisare la figura del dirigente di pari grado dei dirigenti che compongono la direzione dell'intera azienda (es. preposti alla direzione unica, componenti la direzione generale c/o centrale), nei cui confronti opera, ai sensi dell'art. 88 del contratto collettivo, il principio del recesso ad nutum;
ne' il Tribunale aveva sufficientemente motivato circa una particolare limitazione dei poteri e dei compiti, atteso che oggetto di indagine avrebbero dovuto essere i poteri del SO, quale condirettore rispetto a quelli del direttore della filiale, essendo irrilevante la comparazione tra le attribuzioni della filiale e quelli della direzione generale di Madrid.
3.1. Il motivo non può trovare accoglimento. Se è vero che non può assumere rilievo decisivo, di per sè, la dimensione dell'unità produttiva nella quale il dirigente è inserito, la distinzione, all'interno della categoria, fra dirigenti di vertice ed altri, non può che fondarsi sull'ampiezza dei poteri. In questa corretta prospettiva si è mosso il Tribunale e, con accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità perché adeguatamente motivato, ha concluso nel senso che la filiale aveva poteri molto limitati, essendo quelli con contenuto realmente decisionale affidati tutti al centro. Di conseguenza, il SO non poteva essere considerato un dirigente "apicale", nei cui confronti non operava il limite della giustificazione del recesso.
Di fonte a tale accertamento, l'affermazione del ricorrente incidentale, secondo cui il responsabile della filiale era sicuramente un dirigente di vertice, sicché il Tribunale avrebbe dovuto approfondire quale fosse la differenza di posizione professionale tra questi ed il SO, si risolve in mera, inammissibile, contestazione del giudizio di merito, la cui erroneità si pretenderebbe di desumere proprio dalla negazione del fatto che ne rappresenta il fondamento.
4. Il secondo motivo del ricorso incidentale - con il quale si denuncia violazione o falsa applicazione degli art. 1362, 1363, 2119 c.c., 3 e 10 L. n. 604 del 1966, con riferimento all'interpretazione del contratto collettivo in tema di giusta causa o giustificato motivo di licenziamento dei dirigenti bancari, nonché motivazione contraddittoria sul punto - critica la sentenza impugnata per aver escluso che l'inadempimento imputato al SO fosse di gravità tale da giustificare il recesso, senza considerare adeguatamente il carattere fiduciario del rapporto con il dirigente, la cui irrimediabile lesione prescinde dall'eventuale pregiudizio patrimoniale sofferto dal datore di lavoro, ed affermando, con evidente contraddizione logica, che si era trattato di una semplice leggerezza, che tuttavia costituiva un cattivo esempio per gli altri dipendenti.
4.1. Anche il suesposto motivo non può trovare accoglimento. Secondo l'accertamento compiuto dal giudice di merito, il contratto collettivo, al fine di ritenere giustificato il recesso dal rapporto con il personale dirigenziale non di vertice, operava un rinvio alle nozioni legali di giusta causa (art. 2119 c.c.) ovvero di notevole inadempimento degli obblighi contrattuali (art. 3 l. 604/1966). Si tratta di nozioni che rappresentano una specificazione, con riguardo al potere di recedere dal rapporto attribuito al datore di lavoro, della regola generale secondo cui l'inadempimento degli obblighi derivanti da un contratto a prestazioni corrispettive si pone in contrasto con la funzione del contratto medesimo solo se supera la soglia della non "scarsa importanza avuto riguardo all'interesse dell'altra" (art. 1455 c.c.). Si è, quindi, in presenza di un tipico giudizio di fatto da formulare con esclusivo riferimento alla concreta fattispecie contrattuale ed alle obbligazioni che ne discendono. Da ciò il costante orientamento della giurisprudenza della Corte, secondo cui il giudizio sulla gravità dell'inadempimento è riservato al giudice del merito ed è suscettibile di essere nuovamente formulato solo per effetto della cassazione della sentenza per violazione delle norme sull'interpretazione dei contratti o per vizi di motivazione (cfr., ex plurimis, Cass. 30 marzo 1990, n. 2616; 22 maggio 1998, n. 5114).
4.2. In tema di proporzionalità, il Tribunale ha accertato compiutamente il fatto addebitato al SO e, con motivazione logicamente plausibile, prendendo atto che l'irregolarità formale concretava sicuramente violazione degli obblighi di servizio, alla cui osservanza era puntualmente tenuto soprattutto un dirigente, ha escluso che, in relazione alle circostanze concrete, fosse di gravità tale da giustificare la massima sanzione disciplinare. Si tratta perciò di giudizio non sindacabile in sede di legittimità, dovendosi escludere, come si è detto, insufficienze di accertamento e contraddizioni logiche.
5. Il rigetto del ricorso incidentale consente di passare all'esame del ricorso principale, il primo motivo del quale denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 1372 c.c., degli art. 112 e 115 c.p.c. e dell'art. 88, secondo comma, del contratto collettivo dirigenti di aziende di credito, nonché dei principi in materia di sentenza dichiarativa e di mero accertamento;
ed ancora motivazione inesistente e comunque apodittica. Ad avviso del ricorrente principale, il Tribunale colloca alla base del suo ragionamento un vero e proprio pregiudizio: che il contratto collettivo applicabile al rapporto non potesse sostanzialmente discostarsi da quanto generalmente stabilito dai contratti collettivi dei dirigenti di altri settori, i quali collegano il semplice pagamento di un'indennità al licenziamento ingiustificato;
invece, il contratto era chiaro nell'attribuire il potere di recesso al datore di lavoro solo nella sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, sicché, dichiarata giudizialmente l'illegittimità del licenziamento, nessun effetto poteva essergli collegato e del tutto carente di motivazione si palesava l'affermata efficacia estintiva. In ordine all'art. 89 del contratto collettivo, poi, la previsione relativa al preavviso non poteva in alcun modo limitare la portata del divieto di licenziare senza una valido motivo, non potendosi ammettere che le parti avesse inteso contraddire con l'art. 89 quanto stabilito con l'art. 88.
5.1. Strettamente connesso con il primo motivo del ricorso principale è il contenuto del secondo motivo dello stesso ricorso - l'esame congiunto, quindi, si impone - con il quale si denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1362, 1369, 1371 e, per altro profilo. 1372 c.c., nonché motivazione insufficiente e contraddittoria. Infatti, si ripetono nella sostanza le stesse argomentazioni svolte nel primo motivo, con il dire che il raffronto fra l'art. 88 e l'art. 89 doveva essere fatto sulla premessa che le parti avevano inteso con l'art. 88 - il cui significato letterale impediva il ricorso a criteri interpretativi sussidiari - riprendere il contenuto dell'art. 1 L. 604/1966, riservando il recesso ad nutum esclusivamente ai dirigenti apicali, mentre l'art. 89 si occupava soltanto dell'indennità di preavviso limitatamente all'ipotesi di inesistenza di giusta causa;
si aggiunge che l'allegato n. 5 al contratto collettivo confortava piuttosto la tesi opposta a quella fatta propria dal Tribunale in violazione, in particolare dell'art. 1371 c.c., poiché richiamare la nozione di inadempimento significava rafforzare il divieto di licenziamento ingiustificato, negozialmente stabilito proprio perché si dava atto espressamente dell'inapplicabilità della L. n. 604/1966. 5.2. I motivi, esposti in sintesi nei termini riferiti, non possono trovare accoglimento.
L'interpretazione di un contratto collettivo di diritto comune costituisce l'esito di un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, controllabile in sede di legittimità solo sotto il profilo della violazione delle regole di cui agli art. 1362 ss c.c., ovvero per vizio della motivazione che giustifica il risultato interpretativo.
Nessuno di questi vizi è riscontrabile nella specie.
5.3. Non è esatto che il Tribunale abbia indebitamente utilizzato le previsioni di altri contratti collettivi al fine di ricostruire il significato delle clausole oggetto dell'operazione ermeneutica. Si è, invece, limitato, del tutto correttamente, a rilevare che se fosse stata prevista una specifica indennità per il caso di licenziamento illegittimo (come stabilito da contratti collettivi di altri settori), il problema interpretativo non sarebbe neppure potuto sorgere.
5.4. Dopo aver premesso che l'art. 88 recava una previsione generica, senza alcun rinvio alla disciplina legale della stabilità, obbligatoria o reale, dei rapporti di lavoro, in applicazione dell'art. 1363 c.c., ha esaminato il complesso delle clausole concernenti la materia ed ha tratto elementi decisivi dal testo dell'art. 89, che necessariamente presuppone, riconoscendo il diritto al preavviso che il licenziamento ingiustificato sia nondimeno efficace sul piano degli effetti estintivi.
Ha tratto, infine, definitiva conferma di questa lettura, dall'allegato n. 5 allo stesso contratto, il quale, con il richiamare l'art. 1218 c.c. e la disciplina comune dell'inadempimento contrattuale, dimostrava come l'assenza di giustificazione, sebbene concretasse violazione di un obbligo contrattualmente assunto, non eliminava il diritto potestativo di estinguere il rapporto (cd. efficacia obbligatoria e non reale, secondo una distinzione che è presente nell'ordinamento dei rapporti interprivati: per un'ipotesi, si veda l'art. 1725 c.c.). In definitiva, i due motivi di ricorso in esame si risolvono nel contrapporre l'interpretazione che il ricorrente ritiene esatta a quella operata, senza errori giuridici o vizi della motivazione, dal giudice del merito.
6. Il terzo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 112 e 115 c.p.c., 1223, 1224, 1225 e 2697, nonché insufficiente motivazione in relazione al risarcimento del danno conseguente al licenziamento ingiustificato. Nella valutazione e liquidazione del danno il Tribunale non avrebbe considerato le spese necessarie per rendere la prestazione lavorativa in Lecce - con i conseguenti oneri economici richiesti dalla necessità di soggiornarvi e di rientrare a Milano;
il fatto che la retribuzione fosse inferiore di circa il 60% rispetto a quanto percepito presso il Banco Santander;
il sicuro danno alla carriera, non solo perché era stato inquadrato come funzionario da dirigente che era, ma anche perché il licenziamento costituiva un sorta di "marchio" che non avrebbe mancato di pregiudicarlo per il futuro, nè, in presenza di colpa grave del datore di lavoro, ai sarebbe potuto fare questione di prevedibilità del danno.
6.1. Anche questo motivo va rigettato.
In ordine al mutamento del luogo geografico della prestazione, la liquidazione equitativa operata dal Tribunale non merita censura sotto il profilo del criterio logico, atteso che il parametro astrattamente utilizzabile non poteva essere certamente rappresentato dalle indennità dovute per le trasferte. ma quello delle ben diverse indennità di trasferimento e di prima sistemazione. Altri profili di censura trascurano di considerare che il Tribunale. in applicazione del principio di diritto secondo cui l'onere di provare il danno spetta al danneggiato. ha basato la sua decisione sulla circostanza che non era stata offerta alcuna prova circa le caratteristiche del nuovo posto di lavoro (retribuzione, inquadramento), e, inammissibilmente, operano il tentativo di precisare in questa sede proprio gli elementi di fatto che il giudice del merito ha dichiarato di ignorare, senza denunziare il vizio di omesso esame di deduzioni ritualmente introdotte nel giudizio. Quanto al pregiudizio della carriera, valgono da una parte, le stesse considerazioni, di per sè decisive, sul difetto di notizie in ordine al nuovo sbocco lavorativo;
dall'altra, è conforme a diritto l'affermazione circa la natura non prevedibile (art. 1225 c.c.) del pregiudizio che potrebbe produrre in futuro l'inadempimento all'obbligo di licenziare solo in presenza di una causa giustificatrice, accertata giudizialmente come insussistente.
7. Pertanto, i due ricorsi vanno rigettati. Anche in considerazione della soccombenza reciproca, sono compensate interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;
compensa interamente fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 8 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2001