Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2001, n. 9410
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Sentenza 11 luglio 2001

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In tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, spetta al giudice del merito procedere alla valutazione della gravità dell'inadempimento del lavoratore con riferimento alla concreta fattispecie e alle obbligazioni che ne discendono; tale valutazione si risolve in un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimità ove sorretto da motivazione adeguata e logica. (Nella specie la S.C. ha ritenuto immune da censure la sentenza impugnata, che aveva escluso che l'irregolarità formale commessa dal condirettore della banca - consistente nel consentire il prelievo di poco più di lire 700.000 a soggetto non legittimato, pure avente diritto alla somma - fosse di tale gravità, in relazione alle circostanze concrete, da giustificare il licenziamento).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/07/2001, n. 9410
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9410
    Data del deposito : 11 luglio 2001

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