Sentenza 13 aprile 1999
Massime • 1
I giudizi di valore compiuti ai fini della qualificazione di un comportamento ai sensi di norme "elastiche" che indichino solo parametri generali presuppongono da parte del giudice un'attività di integrazione giuridica della norma, a cui viene data concretezza ai fini del suo adeguamento ad un determinato contesto storico - sociale. Ne consegue la censurabilità in cassazione di tali giudizi quando gli stessi si pongano in contrasto con i principi dell'ordinamento (espressi dalla giurisdizione di legittimità) e quegli "standard" valutativi esistenti nella realtà sociale - riassumibili nella nozione di civiltà del lavoro, riguardo alla disciplina del lavoro subordinato - che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente. In tale quadro, deve ritenersi che ricorra il vizio di falsa applicazione di legge, denunciabile in cassazione, nel caso in cui il giudice di merito, nel valutare la gravità del comportamento del lavoratore licenziato, a causa di episodi limitati di uso di sostanze stupefacenti, disattenda il principio che impone la valutazione della concreta incidenza dell'inadempimento sulla funzionalità del rapporto e il diffuso standard valutativo (sorretto dal principio costituzionale sul diritto al lavoro e dalla legislazione sulle tossicodipendenze), secondo cui l'opportunità di un reinserimento nel mondo del lavoro del soggetto che abbia saputo rompere con una pregressa esperienza negativa in materia di uso di stupefacenti va adeguatamente considerata e privilegiata rispetto a generiche considerazioni negative sulla personalità di un lavoratore che abbia fatto uso di stupefacenti e sulla pubblicità sfavorevole derivante da episodi del genere per il datore di lavoro. (Fattispecie relativa ad impiegato di banca con qualifica di vice capoufficio).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/1999, n. 3645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3645 |
| Data del deposito : | 13 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale PONTRANDOLFI - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Consigliere -
Dott. Giovanni PRESTIPINO - Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Rel. Consigliere -
Dott. Raffaele FOGLIA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
SS ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GAVORRANO 12 sc.B int.4, presso lo studio dell'avvocato MARIO GIANNARINI, rappresentato e difeso dagli avvocati CARMELO IARIA, LUCIO RICCA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCO DI SICILIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO FURITANO, rappresentata e difesa dagli avvocati SILVANO BIGAZZI, GIOVANNI CARATOZZOLO, GIOVANNI GRIMALDI, giusta procura speciale per atto notar UGO SERIO di PALERMO DELL'8/8/97 rep.n.49007;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 158/97 del Tribunale di MESSINA, depositata il 29/04/97 R.G.N.816/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/11/98 dal Consigliere Dott. Corrado GUGLIELMUCCI;
udito l'Avvocato RICCA,
udito l'avvocato GRIMALDI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo
Il sign.TO SO,dipendente del Banco di Sicilia con qualifica di vice capo ufficio, fu tratto in arresto per spaccio ed uso di sostanze stupefacenti.
Il giudizio penale si concluse a seguito di patteggiamento, con sentenza del g.i.p.che lo condannò ad una pena detentiva e pecuniaria.
Licenziato,quindi, dal Banco per giusta causa egli ha adito il Pretore con esito negativo,e successivamente , il Tribunale di Messina che con sentenza del 29.4.97 ha confermato la sentenza di primo grado.
Il Tribunale in relazione alla questione della utilizzabilità a fini disciplinari dei fatti aventi rilevanza penale, ha rilevato che per ammissione dello stesso sign.SO risultava che egli aveva fatto uso di sostanze stupefacenti.
Unicamente in relazione a tale fatto andava accertata la legittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli.
In proposito esso ha ritenuto corretto l'operato del Banco giacché il fatto addebitato al lavoratore licenziato comportava una assoluta incompatibilità con il suo ruolo di bancario considerato il bisogno continuo che un soggetto dedito alla uso di sostanze stupefacenti ha di danaro liquido.
Non aveva alcuna rilevanza che tale vicenda riguardasse una fase conclusa della sua vita atteso il discredito derivato all'azienda per il clamore negativo derivato dalla vicenda giudiziaria. Il sign.SO chiede la cassazione della sentenza con ricorso sostenuto da due motivi;
il Banco di Sicilia resiste con controricorso;
il ricorrente ha presentato memoria. Motivi della decisione
Dei due motivi che sorreggono il ricorso,deve,in ordine logico giuridico esaminarsi prioritariamente il secondo. Con esso il ricorrente denuncia violazione del principio di immediatezza nella irrogazione delle sanzioni disciplinari. Si duole che il Tribunale con la sua decisione, non abbia ravvisato la violazione di detto principio in relazione al periodo di tre mesi intercoso fra la lettera di giustificazione da lui inviata al Banco e la sanzione dallo stesso adottata,nonostante che tutti gli aspetti della vicenda fossero ormai chiariti in sede penale. La censura è infondata.
Come è noto il principio di immediatezza-solitamente invocato con riguardo al tempo che intercorre fra fatto addebitato e la irrogazione della sanzione non va inteso in maniera assoluta ed astratta ed è diretto a garantire l'effettivo esercizio del diritto di difesa da parte del lavoratore sottoposto a procedimento disciplinare.
Di conseguenza, l'eccessività dello "spatium deliberandi" per per adottare il provvedimento sanzionatorio, assume rilievo allorché tale diritto possa esser compromesso per perdita delle fonti di prova o per incidenza del datore di lavoro sulle stesse avvalendosi del suo potere.
Nessuno di tali pregiudizi risulta prospettato nel caso di specie. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.445 cpp in relazione all'art.7 l.n.300/70 e 2119 cc,motivazione insufficiente su punto decisivo.
Egli imputa al Tribunale di avere,dopo aver individuato nell'uso di sostanze stupefacenti l'unico fatto in relazione al quale poteva irrogarsi la sanzione disciplinare,fatto uso non corretto del criterio di proporzionalità fra lo stesso e la sanzione irrogata. Non era stata tenuta in alcun conto la mancanza assoluta di incidenza della condotta sanzionata sulle specifiche mansioni da lui espletate;
il fatto che essa si fosse esaurita in una fase ben delimitata della sua esistenza;
la costante correttezza della sua condotta lavorativa.
Di conseguenza la motivazione della sentenza appare pertanto inadeguata per difetto di congrua valutazione del comportamento del dipendente attraverso un giudizio globale che tenesse conto della effettiva incidenza del fatto addebitato sul comportamento lavorativo La censura è fondata.
La decisione del Tribunale, come si è detto, si incentra essenzialmente su due punti:-
- la propensione-quasi una predestinazione biologica -del soggetto che abbia fatto uso di sostanze stupefacenti a reiterare tale uso con la tentazione-assai più forte per un bancario, di doversi procurare- comunque-mezzi per acquistare sostanze stupefacenti;
- la irrilevanza della cessazione di tale dipendenza attesa la compromissione del prestigio dell'istituto di credito derivata dal clamore conseguito all'arresto.
Ora,a ben vedere, il ricorrente più che il mancato ricorso alle regole metodologiche che devono presiedere alla valutazione dei comportamenti dei lavoratori che compromettano la continuazione del rapporto di lavoro (proporzionalità,valutazione globale incidenza della condotta sugli interessi del datore di lavoro) denuncia il loro uso scorretto nel senso che esse hanno portato il Tribunale ad esprimere un giudizio di valore sulla condotta del lavoratore del tutto incongruo in relazione alla entità del fatto addebitato, considerato il tipo di rapporto di lavoro.
È tale giudizio di valore,in definitiva che viene dal ricorrente censurato.
Questa Corte,con due sue recenti decisioni ( 434/99, 10514/98), ha ritenuto,rivedendo un indirizzo contrario largamente consolidato, che i giudici di valore espressi dal giudice di merito ai fini della qualificazione di un comportamento,ai sensi di "norme elastiche",che in relazione ad esso indichino solo un parametro generale (causa che non consenta la prosecuzione anche provvisoria del rapporto,art.2119 cc) presuppongono da parte del giudice stesso un'attività di integrazione giuridica della norma cui viene data concretezza ai fini del suo adeguamento ad un determinato contesto storico sociale. Di conseguenza tali giudizi sono censurabili in cassazione allorché essi si pongano in contrasto con i principi propri dell'ordinamento lavoristico come individuati in attuazione delle funzione-che le è propria- nomofilattica della Corte di Cassazione e con quegli "standard" valutativi propri di un certo contesto sociale ma che devono tenersi nell'ambito dei predetti "principi- - cornice";realizzando,globalmante il diritto vivente e,nel campo del lavoro, la c.d.civiltà del lavoro.( 10514/98). La valutazione del comportamento effettuata dal Tribunale di Messina -che ipotizza una sorta di "indegnità definitiva ed irreversibile" per il lavoratore che per un periodo limitato,abbia fatto uso di sostanze stupefacenti cui seguirono vicende giudiziare ritenute dal Tribunale clamorose -si pone in contrasto sia con i predetti principi che impongono la valutazione della concreta incidenza dell'inadempimento sulla funzionalità del rapporto di lavoro, sia con un diffuso standard valutativo della condotta del lavoratore- supportato -da un principio cardine dell'ordinamento di rango costituzionale -quale è l'art.4 Cost., è che sancisce il diritto al lavoro-il quale subordina il c.d. "clamore negativo"(che sembra attenere alle certezze di una ben individuata cerchia di interessi) al reinserimento nel mondo del lavoro di un soggetto il quale abbia saputo rompere con una devastante esperienza;
non ponendosi, inoltre, il problema dell'esistenza di una legislazione sulle tossico- dipendenze e del valore e delle finalità complessive della stessa. Ma la sentenza, oltre ad esser censurabile per tale ragione, lo è anche perché essa è sostanzialmente apodittica:essendo piuttosto ispirata all'affermazione di un ben preciso "valore" nel rapporto di lavoro-la espulsione di chi appaia aver compromesso-con il clamore negativo -la credibilità del datore di lavoro e la sua inaffidabilità definitiva-sicché non risultano estrinsecati in maniera articolata i processi logico-motivazionali. La sentenza va quindi cassata e la causa rimessa ad altro giudice che si atterrà ai predetti principi di diritto nella valutazione della fattispecie,con congrua motivazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo e rigetta il secondo;
cassa e rinvia anche per le spese al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Così deciso in Roma, il 20 novembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 1999