Sentenza 11 marzo 2003
Massime • 1
Le disposizioni della Legge Regione Lombardia 23 novembre 2001 n. 18, che nel definire l'ambito di applicazione dell'art. 4 della Legge Regionale Lombardia 19 novembre 1999 n. 22, prevedono il regime semplificato della D.I.A. per gli 'interventi di ristrutturazione edilizia, ampliamento e di nuova costruzione' devono essere interpretate alla luce dei principi fondamentali stabiliti dalla normativa statale. Ne consegue che, in conformità con l'art. 1, comma 6 della legge 21 dicembre 2001 n. 443, possono usufruire di tale regime semplificato solo gli interventi di ristrutturazione, demolizione e ricostruzione che non comportino aumento della volumetria.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/03/2003, n. 20737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20737 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 11/03/2003
1. Dott. OVORATO Pierluigi - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 500
3. Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 45350/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SE CO, nato a [...] garganico (FG) il 4.8.1937, avverso la sentenza resa il giorno 11.10.2002 dalla corte d'appello di Milano. Vista la sentenza denunciata e il ricorso,
Udita la relazione svolta in udienza dal consigliere Dott. Pierluigi Onorato,
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Carmine Di Zenzo,
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso,
Udito il difensore della parte civile,
Udito il difensore dell'imputato, avv. Fabrizio Monaco, in sostituzione dell'avv. Riccardo Villata, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata,
Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza dell'11.10.2002 la corte d'appello di Milano ha integralmente confermato quella resa il 2.4.2001 dal locale tribunale monocratico, che aveva condannato CO SE alla pena di un mese e quindici giorni di arresto e lire 10.000.000 di ammenda, quale colpevole del reato di cui all'art 20 lett. b) legge 47/1985 per aver eseguito lavori edili senza la prescritta concessione edilizia (in Segrate il 2.10.1998).
2 - Il difensore del SE ha proposto un articolato ricorso per Cassazione, deducendo inosservanza o erronea applicazione di leggi penali e di norme di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale (art. 20 legge 47/1985, legge 21.12.2001 n. 443 e succ. mod., legge 4.12.1993 n. 493 e succ. mod., legge regionale Lombardia 19.11.1999 n. 22), nonché mancanza o manifesta illogicità della motivazione.
In estrema sintesi il difensore sostiene che il fabbricato de quo, per il quale il SE era stato già stato condannato ai sensi dell'art. 20 lett. b) legge 47/1985 con sentenza del gennaio 1994, era stato sanato a norma dell'art. 39 legge 724/1994, o con sanatoria espressa o con sanatoria tacita;
che lo stesso fabbricato era stato poi, non già demolito e ricostruito - come ritenuto dai giudici di merito - ma semplicemente restaurato o risanato, sicché non era necessaria una previa concessione edilizia;
che anche a ritenere sussistente una ristrutturazione, questa era soggetta a semplice denuncia di inizio attività a norma della legge 443/2001, nonché della legge regionale della Lombardia n. 22 del 18.11.1999, sicché la mancanza della denuncia configurava un semplice illecito amministrativo;
che difettava l'elemento psicologico del reato. Con memorie successive depositate l'11.10.2002 e il 7.3.2003, il difensore ribadiva e sviluppava ulteriormente alcuni degli argomenti già dedotti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il ricorso è infondato e va respinto.
In linea di fatto, i giudici di merito hanno accertato, con motivazione scevra da vizi logici e giuridici, come tale non censurabile in questa sede ne' confutabile con la diversa ricostruzione probatoria asserita dal ricorrente, che:
- il SE aveva costruito abusivamente una casa di abitazione e un laboratorio-deposito per uso di falegnameria, per i quali aveva poi presentato il 28.2.1995 istanza di condono edilizio;
- la sanatoria si era perfezionata in relazione alla casa di abitazione, ma non in ordine a laboratorio, sia perché l'interessato non aveva presentato nei termini la documentazione integrativa richiesta dall'amministrazione comunale, sia perché durante un sopralluogo del 2.10.1998 la polizia municipale e tecnici del comune avevano accertato che il manufatto ad uso di falegnameria era stato demolito e ricostruito con diversa volumetria e superficie e con diverso materiale (sostituendo la parte maggiore in lamiera con un manufatto in muratura), realizzando altresì ex novo almeno tre diverse stanze, collegate da un corridoio con apertura ad arco arricchito da un contorno di mattoncini decorativi, l'apertura di porte-finestre, di diverse finestre e di sette finestrelle per il seminterrato, nonché soletta in ferro e mattoni, muri perimetrali in mattoni e cemento.
Non v'è dubbio quindi che l'intervento realizzato non poteva qualificarsi come restauro o risanamento conservativo, giacché consisteva nella demolizione e nella ricostruzione di un edificio totalmente nuovo per conformazione, dimensioni e materiali, che verosimilmente era anche destinato a uso abitativo, diverso da quello artigianale precedente.
Per conseguenza, l'intervento richiedeva la concessione edilizia, la cui mancanza integrava il reato di cui all'art. 20 lett. b) legge 47/1985. Nè può evidentemente sostenersi che esso rientrava tra quegli interventi minori che ai sensi dell'art. 4, comma 7, legge 4.12.1993 n. 493, come sostituito dall'art. 2 comma 60 della legge 23.12.1996 n. 662 e succ. mod., sono subordinati alla procedura semplificata della denuncia di inizio attività.
4 - Si tratta a questo punto di verificare se detto intervento alla luce della legislazione più favorevole sopravvenuta rientrasse tra quelli per i quali è previsto il regime facoltativo della denuncia di inizio attività, la cui inosservanza non è penalmente sanzionata.
La verifica è però negativa.
Infatti a norma del comma 6 dell'art. 1 della legge 21.12.2001 n. 443 (c.d. legge obiettivo) è possibile ricorrere al regime della D.I.A. anche per "le ristrutturazioni edilizie, comprensive della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma". Ma nel caso di specie per l'applicabilità del regime semplificato manca quanto meno il presupposto della "stessa volumetria". 4.1 - La conclusione non cambia se si esamina la legge regionale della Lombardia n. 22 del 19.11.1999. Questa all'art. 4, comma 3,
rende applicabile la facoltà di denuncia di inizio attività "a tutti gli interventi edilizi definiti nell'allegato A della delibera della Giunta Regionale 25.9.1998 n. 6/38573 (...) purché conformi alla vigente strumentazione urbanistica".
Poiché gli interventi definiti nel predetto allegato A sono estremamente ampi, coprendo tutta la gamma degli interventi edilizi possibili, sia di recupero sia di nuova costruzione, l'art. 3 della legge regionale n. 18 del 23.11.2001 ha fornito l'interpretazione autentica degli interventi assoggettabili a D.I.A., chiarendo che per tali devono intendersi "gli interventi di ristrutturazione edilizia, di ampliamento e di nuova costruzione".
Occorre rilevare a tal fine che la succitata delibera delle Giunta Regionale, che detta criteri e indirizzi generali per la redazione dei regolamenti edilizi comunali, distingue gli interventi possibili in quattro categorie: recupero del patrimonio edilizio esistente, modifiche e integrazioni del patrimonio edilizio esistente, ricostruzione edilizia, e nuova edificazione.
Nella prima categoria (recupero del patrimonio edilizio preesistente) include la ristrutturazione edilizia, che definisce espressamente negli stessi termini di cui all'art. 31 legge 457/1978. Nella seconda (modifiche e integrazioni del patrimonio edilizio preesistente) include l'"ampliamento", che definisce come ogni intervento volto alla realizzazione di superficie lorda praticabile e/o di superficie accessoria aggiuntive in allargamento di un edificio esistente, con aumento della superficie coperta. Infine nella quarta categoria (nuova edificazione) sono compresi tutti gli interventi rivolti alla realizzazione di nuovi edifici ovvero di nuovi manufatti da eseguirsi sia fuori terra che interrati, SLP e/o superficie accessoria su aree inedificate;
in questa categoria sono espressamente considerati "di nuova costruzione" - per quel che può interessare in questa sede - anche l'istallazione di manufatti leggeri anche prefabbricati destinati a soddisfare esigenze durature nel tempo. Peraltro anche questa interpretazione autentica va assunta in senso restrittivo e adeguatore per non risultare incompatibile con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale, che ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost. le regioni devono rispettare nelle materie di legislazione concorrente, com'è quella relativa al governo del territorio.
Una interpretazione letterale della nozione regionale di interventi assoggettabili a D.I.A., infatti, vanificherebbe il regime concessorio e la sanzione penale che lo assiste, così come stabilito nella legge statale. Si impone quindi una interpretazione adeguatrice secondo cui possono fruire del regime semplificato della D.I.A. solo gli interventi di ristrutturazione edilizia o di demolizione e ricostruzione che non comportino aumento della volunetria. Alla luce di queste considerazioni e di una ermeneutica logica e sistematica della menzionata normativa regionale, si deve concludere che nel caso di specie l'intervento de quo non poteva fruire del regime semplificato (sopravvenuto) della D.I.A. giacché configurava non già una ristrutturazione edilizia, ma una demolizione e ricostruzione con aumento di volumetria.
Inoltre, per il succitato art. 4 della legge regionale 22/1999 gli interventi legittimabili con la semplice denuncia devono essere "conformi alla vigente strumentazione urbanistica". Ma nel caso di specie questa conformità non risulta, ma anzi appare smentita dalla circostanza che le opere eseguite non potevano essere sanate e sono state oggetto di ordinanza sindacale di demolizione (v. sentenza del tribunale, pag. 3).
5 - Consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Considerato il contenuto del ricorso, non si ritiene di dover irrogare anche la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2003