Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2004, n. 16515
CASS
Sentenza 4 marzo 2004

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Il comma terzo dell'art. 168 cod. pen, introdotto dalla novella del 26 marzo 2001, n. 128, ha ampliato l'ambito di operatività della revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, ora consentita anche nei casi in cui la sospensione risulti disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod.pen. Se la sentenza che ha illegittimamente concesso il beneficio della sospensione condizionale per la terza volta è divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della novella, tale disposizione non è applicabile, in quanto incontra il limite dell'intangibilità del giudicato, se, invece, è divenuta definitiva dopo tale data, vige la regola dell'immediata operatività dello ius superveniens, anche se meno favorevole al reo, con conseguente revocabilità in sede esecutiva del beneficio erroneamente concesso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2004, n. 16515
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16515
    Data del deposito : 4 marzo 2004

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