Sentenza 4 marzo 2004
Massime • 1
Il comma terzo dell'art. 168 cod. pen, introdotto dalla novella del 26 marzo 2001, n. 128, ha ampliato l'ambito di operatività della revoca della sospensione condizionale della pena in sede esecutiva, ora consentita anche nei casi in cui la sospensione risulti disposta in violazione dell'art. 164, comma quarto, cod.pen. Se la sentenza che ha illegittimamente concesso il beneficio della sospensione condizionale per la terza volta è divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della novella, tale disposizione non è applicabile, in quanto incontra il limite dell'intangibilità del giudicato, se, invece, è divenuta definitiva dopo tale data, vige la regola dell'immediata operatività dello ius superveniens, anche se meno favorevole al reo, con conseguente revocabilità in sede esecutiva del beneficio erroneamente concesso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 04/03/2004, n. 16515 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16515 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 04/03/2004
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. TARDINO Vincenzo - Consigliere - N. 00281
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 034866/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di TORINO;
nei confronti di:
1) NI ND N. IL 26/07/1967;
avverso ORDINANZA del 24/01/2003 CORTE APPELLO di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE MAIO GUIDO;
lette le conclusioni del P.G., annullarsi senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiari revocato il beneficio sospensivo concesso con sentenza 20.12.2000 della Corte di Appello di Torino. MOTIVAZIONE
Con istanza in data 26.9.2002 il Proc. Gen. presso la Corte d'Appello di Torino chiese che, in sede di esecuzione, fosse revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena, concesso a ON RO con sentenza 20.12.2000 di quella stessa Corte, in violazione dell'art.l68 u.c. c.p., in quanto detto beneficio era stato concesso al predetto ON già in due precedenti occasioni. L'istanza fu rigettata dalla Corte d'Appello con ordinanza del 24.1.2003, sulla base del rilievo che il beneficio, anche in ipotesi di erronea concessione per la terza volta, non poteva essere revocato in sede di esecuzione, "dovendosi porre rimedio all'errore solo mediante impugnazione della sentenza con cui il beneficio era stato concesso... (in ragione del fatto che, diversamente opinando, la richiesta al giudice dell'esecuzione si trasformerebbe in ulteriore e straordinario mezzo di impugnazione non previsto dalla legge)". Tale ordinanza è stata impugnata con ricorso per Cassazione dallo stesso Proc. Gen., il quale lamenta con unico motivo sotto il profilo della violazione dell'art. 168 u.c. c.p., come novellato dalla l. 26.3.2001 n. 128, in relazione all'art. 164 u.c. c.p. - che la Corte
aveva "ignorato il disposto del nuovo ultimo comma dell'art. 168 c.p., che prevede la revoca della sospensione condizionale, concessa in violazione dell'art. 164 co. 4 c.p., in presenza di cause ostative". Il Proc. Gen. presso questa Corte ha concluso chiedendo pronuncia di annullamento dell'ordinanza impugnata, con conseguente dichiarazione, direttamente da parte di questa Corte ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p., di revoca del beneficio illegittimamente concesso.
Il ricorso è fondato, dovendosi condividere le osservazioni esposte in requisitoria dal Proc. Gen. e che possono, quindi, in questa sede essere richiamate. Il requirente, infatti, ha esattamente rilevato che è ben noto che, prima dell'introduzione della norma del terzo comma dell'art. 168 ad opera dell'art. 1 l. 26.3.2001, la revoca della sospensione condizionale in sede esecutiva era consentita solo nelle ipotesi contemplate nel primo comma, e non anche in quelle, del tutto diverse, di violazione delle disposizioni degli artt. 163 e 164 c.p.; di conseguenza, una concessione del beneficio, illegittima per essere già esistenti le condizioni previste da questi ultimi due articoli, poteva essere eliminata solo in pendenza del giudizio di cognizione, attraverso il ricorso all'impugnazione, ma, una volta divenuta irrevocabile la sentenza, era preclusa la possibilità di adire il giudice dell'esecuzione, attivando la procedura ex art. 674 c.p.p. per la revoca del beneficio stesso come rimedio successivo alla formazione del giudicato.
Tale situazione è mutata a seguito dell'entrata in vigore della cit. novella del 2001, la quale ha ampliato l'ambito di operatività dell'istituto della revoca di cui all'art. 168 c.p., estendendone l'obbligatorietà anche ai casi nei quali la sospensione condizionale sia stata disposta in violazione dell'art. 164 u.c.. Ne deriva che, in base ai principi che regolano i rapporti tra leggi succedutesi nel tempo, occorre distinguere due ipotesi, a seconda che la sentenza che abbia illegittimamente concesso il beneficio per la terza volta sia divenuta irrevocabile prima dell'entrata in vigore della novella che quella norma ha introdotto, ovvero successivamente, nella prima ipotesi, la norma di nuova introduzione non può incidere su quelle situazioni giuridiche che, per essersi consolidate, non sono più esposte ai successivi mutamenti legislativi (con la conseguenza che si deve escludere la possibilità di revoca del beneficio, in quanto l'operatività della norma incontra il limite dell'intangibilità del giudicato, che funge da invalicabile sbarramento); nella seconda (che si è nella specie verificata, in quanto la sentenza 20.12.2000 della C.A. di Torino è passata in giudicato il 30.4. 2002 e, quindi, dopo l'entrata in vigore della novella legislativa), vige la regola della immediata operatività dello ius superveniens, anche se meno favorevole al reo, per cui il beneficio concesso in violazione del divieto stabilito nell'ultimo comma dell'art. 164 c.p. doveva essere revocato.
Conseguentemente, l'ordinanza impugnata, che tale revoca ha negato, è inficiata dalla denunciata violazione dell'art. 168 u.c. come novellato dalla l. 26.3.2001 n. 128, e va pertanto annullata;
deve, peraltro, trattarsi di annullamento senza rinvio, potendo la revoca, che discende direttamente ex lege ed è priva di qualsiasi contenuto discrezionale, essere dichiarata direttamente da questa Corte ai sensi dell'art. 620 lett. l) c.p.p..
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara revocato il beneficio della sospensione condizionale concesso con sentenza 20.12.01 della Corte d'Appello di Torino, irrev. il 30.4.02. Così deciso in Roma, il 4 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2004