Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/2001, n. 8296
CASS
Sentenza 19 giugno 2001

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In tema di crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, il meccanismo relativo alle ritenute fiscali, al quale si connette la veste di sostituto d'imposta del datore di lavoro, inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e liquidazione delle spettanze retributive, ponendosi in relazione al distinto rapporto di imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento e liquidazione predetti non ha il potere di interferire. Ne consegue che, in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto dell'obbligo del versamento delle ritenute fiscali, la domanda del datore di lavoro volta alla declaratoria di non debenza, e, quindi, di recupero di dette somme deve essere oggetto di separata azione dinanzi alle commissioni tributarie nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non esiste un diritto soggettivo del lavoratore subordinato alla parità di trattamento, essendo, al contrario, legislativamente prevista come possibile una situazione di disparità dall'art. 2077, comma secondo, cod. civ., il quale, nell'imporre la sostituzione con le norme collettive delle clausole difformi contenute nei contratti individuali salvo che tali clausole siano più favorevoli al lavoratore, prevede di fatto un allineamento dei contratti individuali di lavoro alla disciplina collettiva non in tutti i casi, ma solo in quelli in cui il contratto individuale di lavoro contenga disposizioni meno favorevoli per il lavoratore. Con riferimento alle disparità di trattamento che si verificano, ad opera del datore di lavoro, nel corso del rapporto, l'attribuzione ingiustificata ad un lavoratore di un determinato beneficio non può costituire titolo per attribuire al lavoratore che si trovi nell'identica posizione un diritto ad ottenere lo stesso beneficio, ne' può determinare l'insorgenza di un danno risarcibile, poiché questo, postulando la lesione di un diritto, non è configurabile laddove esso non sussiste; ne' il suddetto diritto può derivare dalla violazione del criterio di ragionevolezza, atteso che le clausole generali di correttezza e buona fede, che costituiscono il tramite per un controllo di ragionevolezza sugli atti di autonomia negoziale, possono operare solo all'interno del rapporto - consentendo al giudice di accertare che l'adempimento di un obbligo, contrattualmente assunto o legislativamente imposto, avvenga avendo come punto di riferimento i valori espressi nel rapporto medesimo e nella contrattazione collettiva - e non possono, essere, quindi, utilizzate in relazione a comportamenti esterni, e cioè adottati dal datore di lavoro nell'ambito di rapporti di lavoro diversi. Infine, non è configurabile alcun comportamento discriminatorio del datore di lavoro qualora esso, pur determinando una disparità di trattamento fra i lavoratori, costituisca corretto adempimento di una norma collettiva, che, in forza dell'art. 2077 comma secondo, cod. civ., sia entrata a far parte del rapporto individuale di lavoro dei soggetti beneficiati e che, in quanto atto di esercizio dell'autonomia collettiva, si sottrae ad ogni potere correttivo in sede di controllo giudiziario.

I contratti collettivi aziendali hanno natura ed efficacia di contratti collettivi, sicché, non applicandosi ad essi la disciplina dell'art. 2077 cod. civ., che regola soltanto i rapporti fra contratto collettivo e contratto individuale, la nuova disciplina contenuta in un contratto collettivo aziendale può modificare in senso peggiorativo quella precedente contenuta in un contratto nazionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di seconde cure che, in riforma della sentenza pretorile, aveva rigettato la domanda dei ricorrenti, dipendenti della Azienda municipale igiene ambientale torinese - A.M.I.A.T. - in qualità di autisti di mezzi speciali, diretta ad ottenere un trattamento economico differenziato migliorativo rispetto agli autisti "normali", trattamento differenziato già goduto ai sensi del CCNL, poi modificato sul punto da accordi aziendali che avevano innalzato l'inquadramento degli altri autisti).

Commentario1

  • 1La successione dei contratti collettivi nel tempo
    Domenico Giardino · https://www.diritto.it/ · 22 febbraio 2022

    Indice: Il problema dei diritti quesiti Il rapporto tra legge e contratto collettivo Il rapporto tra contratti di diverso livello 1.Il problema dei diritti quesiti nella successione dei contratti collettivi Pare doveroso, in premessa, affermare che, nel panorama del diritto sindacale, non vi è alcuna disciplina di fonte legale[1] atta a regolare la successione dei contratti collettivi. Pertanto, in ragione di questa palese abulia del legislatore, sicuramente dettata da opportune scelte di politica legislativa, la giurisprudenza, con la sua ampia letteratura, è intervenuta in tema, dettando dei criteri guida, al fine di consentire agli addetti ai lavori di uscire dal garbuglio nel quale …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/2001, n. 8296
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8296
Data del deposito : 19 giugno 2001

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