Sentenza 19 giugno 2001
Massime • 3
In tema di crediti pecuniari del lavoratore per differenze retributive, il meccanismo relativo alle ritenute fiscali, al quale si connette la veste di sostituto d'imposta del datore di lavoro, inerisce ad un momento successivo a quello dell'accertamento e liquidazione delle spettanze retributive, ponendosi in relazione al distinto rapporto di imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento e liquidazione predetti non ha il potere di interferire. Ne consegue che, in caso di sopravvenuta mancanza del presupposto dell'obbligo del versamento delle ritenute fiscali, la domanda del datore di lavoro volta alla declaratoria di non debenza, e, quindi, di recupero di dette somme deve essere oggetto di separata azione dinanzi alle commissioni tributarie nei confronti dell'amministrazione finanziaria.
Non esiste un diritto soggettivo del lavoratore subordinato alla parità di trattamento, essendo, al contrario, legislativamente prevista come possibile una situazione di disparità dall'art. 2077, comma secondo, cod. civ., il quale, nell'imporre la sostituzione con le norme collettive delle clausole difformi contenute nei contratti individuali salvo che tali clausole siano più favorevoli al lavoratore, prevede di fatto un allineamento dei contratti individuali di lavoro alla disciplina collettiva non in tutti i casi, ma solo in quelli in cui il contratto individuale di lavoro contenga disposizioni meno favorevoli per il lavoratore. Con riferimento alle disparità di trattamento che si verificano, ad opera del datore di lavoro, nel corso del rapporto, l'attribuzione ingiustificata ad un lavoratore di un determinato beneficio non può costituire titolo per attribuire al lavoratore che si trovi nell'identica posizione un diritto ad ottenere lo stesso beneficio, ne' può determinare l'insorgenza di un danno risarcibile, poiché questo, postulando la lesione di un diritto, non è configurabile laddove esso non sussiste; ne' il suddetto diritto può derivare dalla violazione del criterio di ragionevolezza, atteso che le clausole generali di correttezza e buona fede, che costituiscono il tramite per un controllo di ragionevolezza sugli atti di autonomia negoziale, possono operare solo all'interno del rapporto - consentendo al giudice di accertare che l'adempimento di un obbligo, contrattualmente assunto o legislativamente imposto, avvenga avendo come punto di riferimento i valori espressi nel rapporto medesimo e nella contrattazione collettiva - e non possono, essere, quindi, utilizzate in relazione a comportamenti esterni, e cioè adottati dal datore di lavoro nell'ambito di rapporti di lavoro diversi. Infine, non è configurabile alcun comportamento discriminatorio del datore di lavoro qualora esso, pur determinando una disparità di trattamento fra i lavoratori, costituisca corretto adempimento di una norma collettiva, che, in forza dell'art. 2077 comma secondo, cod. civ., sia entrata a far parte del rapporto individuale di lavoro dei soggetti beneficiati e che, in quanto atto di esercizio dell'autonomia collettiva, si sottrae ad ogni potere correttivo in sede di controllo giudiziario.
I contratti collettivi aziendali hanno natura ed efficacia di contratti collettivi, sicché, non applicandosi ad essi la disciplina dell'art. 2077 cod. civ., che regola soltanto i rapporti fra contratto collettivo e contratto individuale, la nuova disciplina contenuta in un contratto collettivo aziendale può modificare in senso peggiorativo quella precedente contenuta in un contratto nazionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di seconde cure che, in riforma della sentenza pretorile, aveva rigettato la domanda dei ricorrenti, dipendenti della Azienda municipale igiene ambientale torinese - A.M.I.A.T. - in qualità di autisti di mezzi speciali, diretta ad ottenere un trattamento economico differenziato migliorativo rispetto agli autisti "normali", trattamento differenziato già goduto ai sensi del CCNL, poi modificato sul punto da accordi aziendali che avevano innalzato l'inquadramento degli altri autisti).
Commentario • 1
- 1. La successione dei contratti collettivi nel tempoDomenico Giardino · https://www.diritto.it/ · 22 febbraio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/06/2001, n. 8296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8296 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO TREZZA - Presidente -
Dott. Luciano VIGOLO - Consigliere -
Dott. GABRIELLA COLETTI - Consigliere -
Dott. ALDO DE MATTEIS - Consigliere -
Dott. GIANFRANCO SERVELLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CA NA, CA CE, AR IN, CI MA, LL SA, DI EG IO, MA PE, GA IN, EL LO, AR RE, IU TA, ET RT, ND ON, AT IO, RO IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MENGHINI MA, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato NICOLA RE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
AZIENDA MUNICIPALE IGIENE AMBIENTALE TORINO - AMIAT - intimata -
e sul 2^ ricorso n. 22586/98 proposto da:
AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO- AIMAT, già AZIENDA MUNICIPALE IGIENE AMBIENTALE TORINESE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE MICHELANGELO 9, presso lo studio dell'avvocato BIAMONTI FILIPPO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PASTORE FRANCO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
nonché contro
CA NA, CA CE, AR IN, CI MA, LL SA, DI EC IO, MA PE, GA IN, EL LO, AR RE, IU TA, ET RT, ND ON, AT IO, RO IO, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DELLA MERCEDE 52, presso lo studio dell'avvocato MA MENGHINI, rappresentati e difesi dall'avvocato RE NICOLA, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
avverso la sentenza n. 5709/97 del Tribunale di TORINO, depositata il 24/11/97 R.G.N. 889/95 e 710/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/02/01 dal Consigliere Dott. Gianfranco SERVELLO;
udito l'Avvocato RE;
udito l'Avvocato BAIAMONTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso previa riunione, per il rigetto del ricorso principale e per l'inammissibilità del ricorso incidentale per difetto di giurisdizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12/2/1993 presso la Pretura di Torino, i lavoratori indicati in epigrafe - premesso di essere tutti dipendenti della Azienda Municipale Igiene Ambientale Torinese A.M.I.A.T. in qualità di autisti di mezzi speciali o differenziati, di svolgere abitualmente turni articolati sulle 24 ore, di aver goduto di un trattamento retributivo migliore, rispetto agli altri autisti non in grado di condurre mezzi speciali, sino al 1987, così come stabilito dai Contratti collettivi nazionali di categoria via via succedutisi nel tempo, che la differenza di livello retributivo posta dai CCNL tra autisti di mezzi speciali e autisti "normali" era stata annullata con accordi aziendali a partire dal 1988 mediante "l'innalzamento" dell'inquadramento degli altri autisti e premesso infine di svolgere mansioni più gravose e di maggior responsabilità rispetto agli altri conducenti - citavano in giudizio il datore di lavoro e, invocando il principio della parità di trattamento, chiedevano all'adito Pretore di condannare l'AMIAT ad adottare nei loro confronti un trattamento economico differenziato migliorativo, pari alla differenza di livello posta dal CCNL, tra autisti di mezzi speciali e autisti "normali"; in subordine concludevano chiedendo la condanna dall'AMIAT al risarcimento dei danni causati dal mancato rispetto delle disposizioni del CCNL.
Si costituiva in giudizio l'AMIAT con comparsa depositata in data 12/11/93, chiedendo la reiezione del ricorso, perché infondato. Il Pretore, in data 10.10.1994, pronunciava sentenza con la quale, accogliendo la domanda formulata in via subordinata dai lavoratori e disponendo esclusivamente sull'an, condannava l'AMIAT a rimborsare ai ricorrenti il danno conseguente al loro inquadramento in livello paritetico ad altri lavoratori, nella misura equitativamente stabilita nelle differenze retributive tra livello terzo e terzo super fino al febbraio 1989, ex ccnl 19.6.1987, tra gli stessi livelli dal 1^.
3.1989 ex accordo 15.11.1989, tra livello terzo e quarto ex ccnl 1^.10.1991 dal 1^.8.1990, riservandone la quantificazione a separato giudizio, e ponendo altresì a carico dell'AMIAT metà delle spese di lite, compensata l'altra metà. Avverso detta sentenza, depositata in data 19.12.1994, interponeva appello l'AMIAT con ricorso depositato in data 9.12.1995, chiedendone la integrale riforma in base a motivi variamente articolati. Resistevano all'appello i lavoratori con memoria depositata in data 12.9.1997. Nelle more del giudizio, i lavoratori depositavano in data 24.2.1995 presso la Pretura di Torino ricorso al fine di ottenere la quantificazione delle somme loro spettanti.
L'AMIAT si costituiva ritualmente.
Con sentenza in data 20.7.1995 il Pretore condannava la parte convenuta a pagare a ciascun ricorrente la complessiva somma lorda di L. 9.013.774, oltre a interessi e rivalutazione dal 1^.
1.1995 e sino al saldo effettivo, e a rimborsare agli stessi le spese di lite. Avverso tale sentenza, depositata in data 30.8.1995, l'AMIAT formulava appello, con ricorso depositato in data 20.8.1996 presso la Cancelleria del Tribunale, chiedendone la riforma, e chiedendo altresì la condanna degli appellati alla restituzione di quanto pagato dall'azienda in esecuzione delle impugnate sentenze. I lavoratori, costituiti con memoria depositata in data 12.9.1997, resistevano all'appello, formulando altresì conclusioni in via subordinata.
Con la sentenza n. 5709/1997 in data 29 settembre-24 novembre 1997, il Tribunale, in accoglimento degli appelli proposti dall'AMIAT ed in riforma delle sentenze rese dal Pretore di Torino in data 10.10.94 e 20.7.95, condannava gli appellati CA ON e gli altri litisconsorti a restituire all'AMIAT la somma di L.
1.068.144 ciascuno, nonché le seguenti somme: VI ON L. 7.882.440, CA NC L. 7.903.799, Cardile IN L. 6.950.000, RI RI L. 6.940.000, Cirillo Santo L. 6.950.000, Di RI Giovanni L. 6.930.000, Esma Giuseppe L. 7.895.886, Gagliardi IN L. 6.950.000, Minetto RO L. 6.930.000, Pandiseia Leonardo L. 6.930.000, Spadaio Giovanni L. 6.940.000, Sgarlata Giovanni L. 6.930.000 - importi, tutti, indicati al netto delle trattenute fiscali operate dal datore di lavoro, così accogliendo l'eccezione in tal senso sollevata dai lavoratori- con gli interessi nella misura legale dal giorno del pagamento al saldo. Dichiarava, infine, integralmente compensate tra le parti le spese processuali per entrambe le cause, dei due gradi di giudizio.
Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, articolato su otto motivi, i quindici ricorrenti in epigrafe elencati, con atto notificato il 5 novembre 1998.
A detto ricorso resiste l'AMIAT (Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino, già denominata Azienda Municipale Igiene Ambientale Torinese), la quale propone a sua volta ricorso incidentale sostenuto da un unico motivo. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi devono essere riuniti in quanto proposti avverso la medesima sentenza.
I ricorrenti articolano sui seguenti motivi il ricorso principale:
Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175 - 1375 c.c., in quanto il Tribunale avrebbe trascurato le indicazioni contenute nella sent. n. 103/1989 della Corte Costituzionale, asseritamente affermativa di un principio di parità di trattamento nel l'ordinamento.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 2087 c.c., poiché l'evidenziata differenziazione retributiva avrebbe concretato una violazione dei doveri di tutela della personalità morale dei lavoratori.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 2077 c.c., per l'asserita applicabilità della contrattazione collettiva nazionale e la conseguente inidoneità di quella integrativa a fondare, posizioni peggiorative per i ricorrenti.
Nullità della sentenza e del procedimento, ovvero omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per mancata pronuncia sull'illegittimità costituzionale degli artt. 2086, 2087, 2095, 2099 e 2103 c.c., avendo il collegio di merito omesso qualsivoglia pronuncia sull'eccezione de qua, come sollevata dalla parte.
Nullità della sentenza e del procedimento, ovvero omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per mancata pronuncia sulla domanda proposta dai ricorrenti, in via di ulteriore subordine, "di accertamento dell'obbligo dell'A.M.I.A.T. di trattare in modo eguale situazioni lavorative eguali".
Nullità della sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell'art.336, 2^ comma, c.p.c., ovvero omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia per omessa pronuncia sull'eccepita inammissibilità dell'appello sul quantum, il quale avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per mancanza, al momento della decisione, del provvedimento impugnabile ovvero per carenza di interesse ad impugnare, in quanto la riforma della sentenza sull'an avrebbe posto nel nulla le pronunce rese con la successiva sentenza sul quantum.
Nullità sulla sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione dell'art. 434 c.p.c., ovvero omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, per mancata pronuncia sull'ammissibilità dell'appello sul quantum per carenza di specifici motivi di impugnazione, non avendo l'azienda precisato analiticamente le ragioni del gravame avverso la sentenza definitiva.
Violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c, in quanto il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere gli interessi sulle somme alla cui restituzione aveva condannato i ricorrenti dal giorno della notifica dell'appello e non da quello del pagamento. Con l'unico motivo di ricorso incidentale, l'Azienda convenuta lamenta violazione e falsa applicazione dell'art.38,comma 1 e 2, DPR 29 settembre 1973 n. 602. Omessa od insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia. Erroneamente il Tribunale avrebbe condannato i lavoratori alla restituzione delle somme al netto delle ritenute fiscali che il datore di lavoro aveva trattenuto in ragione della sua posizione di sostituto d'imposta. Il ricorso principale è infondato.
I primi tre motivi ed il quinto vanno trattati congiuntamente, in quanto logicamente connessi dalla tesi, sottesa alla decisione pretorile, secondo cui Ì inquadramento dei ricorrenti in livello paritetico ad altri lavoratori rappresenterebbe un illecito contrattuale, costitutivo della responsabilità risarcitoria datoriale, per violazione del principio di parità di trattamento. Il collegio di merito ha anzitutto dato atto dell'applicabilità dei contratti collettivi aziendali successivi al 1984, i quali hanno elevato il livello retributivo degli autisti non addetti a mezzi speciali: in tale disciplina migliorativa per altri lavoratori i ricorrenti hanno visto il fatto genetico della responsabilità del datore di lavoro, ma la tesi secondo cui troverebbe applicazione diretta in parte qua la contrattazione collettiva nazionale, con esclusione di quella aziendale, fondata sul richiamo all'art. 2077 c.c. non ha pregio. Com'è noto, infatti, i contratti collettivi aziendali hanno natura ed efficacia di contratti collettivi sicché, non applicandosi ad essi la disciplina dell'art. 2077 cod. civ. che regola soltanto i rapporti fra contratto collettivo e contratto individuale, la nuova disciplina contenuta in un contratto collettivo aziendale può modificare in senso peggiorativo quella precedente contenuta in un contratto nazionale (Cass. n. 2363/1998). Ed anche la decisione delle Sezioni Unite di questa Corte che ha definitivamente chiarito il tema dell'inesistenza del principio di parità - così venendo all'esame della questione centrale di cui al primo motivo - ha sottolineato la riferibilità della detta norma codicistica ai rapporti tra CCNL e contratto individuale (e non già a quelli tra contratti collettivi di diverso livello). È stato infatti affermato che non esiste un diritto soggettivo del lavoratore subordinato alla parità di trattamento, essendo, al contrario, legislativamente prevista come possibile una situazione di disparità di trattamento dall'art. 2077, secondo comma, cod. civ., il quale, nell'imporre la sostituzione con le norme collettive delle clausole difformi contenute nei contratti individuali salvo che tali clausole siano più favorevoli al lavoratore, prevede di fatto un allineamento dei contratti individuali di lavoro alla disciplina collettiva non in tutti i casi, ma solo in quelli in cui il contratto individuale di lavoro contenga disposizioni meno favorevoli per il lavoratore. Con riferimento alle disparità di trattamento che si verificano, ad opera del datore di lavoro, nel corso del rapporto, l'attribuzione ingiustificata ad un lavoratore di un determinato beneficio non può costituire titolo per attribuire al lavoratore che si trovi nell'identica posizione un diritto ad ottenere lo stesso beneficio, nè può determinare l'insorgenza di un danno risarcibile, poiché questo, postulando la lesione di un diritto, non è configurabile laddove esso non sussiste;
ne' il suddetto diritto può derivare dalla violazione del criterio di ragionevolezza, atteso che le clausole generali di correttezza e buona fede, che costituiscono il tramite per un controllo di ragionevolezza sugli atti di autonomia negoziale, possono operare solo all'interno del rapporto - consentendo al giudice di accertare che l'adempimento di un obbligo, contrattualmente assunto o legislativamente imposto, avvenga avendo come punto di riferimento i valori espressi nel rapporto medesimo e nella contrattazione collettiva - e non possono essere quindi utilizzate in relazione a comportamenti esterni, e cioè adottati dal datore di lavoro nell'ambito di rapporti di lavoro diversi. Infine non è configurabile alcun comportamento discriminatorio del datore di lavoro qualora esso, pur determinando una disparità di trattamento fra i lavoratori, costituisca corretto adempimento di una norma collettiva, che, in forza dell'art. 2077, secondo comma, cod. civ., sia entrata a far parte del rapporto individuale di lavoro dei soggetti beneficiati e che, in quanto atto di esercizio dell'autonomia collettiva, si sottrae ad ogni potere correttivo in sede di controllo giudiziario (Cass. n. Sez. Un. n 4570/1996). Del resto la stessa sentenza della Corte Costituzionale n. 103/1989, sulla quale insistono i ricorrenti, si è limitata ad affidare la concreta osservanza del principio di parità di trattamento al controllo giudiziale attraverso la rimozione di eventuali violazioni dei generali canoni sui quali si fonda il rapporto tra mansioni e qualifiche, onde garantire la piena tutela al diritto dei lavoratori alla correttezza del loro inquadramento, ma ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2086, 2087, 2095, 2099 e 2103, cod. civ., in relazione all'art. 41 Cost., denunciati in quanto avrebbero consentito all'imprenditore di attribuire ai dipendenti, a parità di mansioni, diversi livelli o categorie generali di inquadramento retributivo. E proprio la stessa Corte Costituzionale, sul delicato tema del prepensionamento, ha scrutinato le previsioni legislative relative alla disciplina degli autoferrotranvieri, rilevando come non apparisse priva di fondamento giustificativo la disparità di trattamento tra lavoratori addetti alle medesime mansioni e consistente nel fatto che sono assoggettati all'esodo soltanto quelli già dichiarati inidonei alle mansioni della qualifica di provenienza (sent. n. 61/1991). Correttamente quindi il collegio di merito ha escluso qualsivoglia profilo di danno risarcibile, dovendosi escludere l'esistenza di una situazione soggettiva direttamente azionabile fondata sulla parità di trattamento.
Inoltre, sul versante della sindacabilità delle pattuizioni collettive, che è poi quello che occupa in questa sede, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha ribadito che deve escludersi un sindacato giudiziale relativamente alla ragionevolezza dei criteri secondo cui i contratti collettivi operino distinzioni tra i vari tipi di mansione ai fini del l'inquadramento contrattuale dei lavoratori e della loro progressione di carriera sulla base dello svolgimento di determinate mansioni, dato che è proprio la contrattazione collettiva ad essere ritenuta dalla legge lo strumento idoneo ad interpretare le esigenze dei vari settori produttivi ai fini in esame, come è stato confermato dall'art. 2 della legge n. 190 del 1985 in materia di determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri, che riproduce la ratio della disposizione dettata, nella vigenza dell'ordinamento corporativo, dall'art. 2095, secondo comma, cod. civ. Nè una direttiva in senso contrario può desumersi dal principio costituzionale di uguaglianza, data la insussistenza di un obbligo per il datore di lavoro di rispettare la parità di trattamento tra i vari lavoratori, sempreché il primo non ponga in essere uno dei tipi di discriminazione positivamente presi in considerazione e vietati (discriminazioni per sesso, convinzioni politiche, ecc.):
Cass.n. 13601/1999. Questa Corte ha infine sottolineato come l'art. 36 Cost.- e non può non rilevarsi come i ricorrenti non deducano propriamente l'inadeguatezza del loro trattamento - si limiti a garantire la sufficienza e la proporzionalità della retribuzione alla qualità e alla quantità del lavoro prestato, mentre il canone della ragionevolezza - che rappresenta un utile criterio di valutazione del rispetto da parte del legislatore del principio di uguaglianza posto dall'art. 3 Cost ,non può essere applicato con la stessa efficacia nella valutazione dei regolamenti privati di interessi che siano frutto dell'autonomia contrattuale. Ne consegue che, a fronte di una contrattazione collettiva che introduca posizioni e trattamenti diversificati, è precluso al giudice l'esame della razionalità del regolamento contrattuale, a meno che risultino violate specifiche norme di diritto positivo.(Cass. n. 62/1999). Priva di senso per l'assenza di qualsivoglia nesso analogico è poi la pretesa dei ricorrenti di assimilare la loro rivendicazione economica ad altre ipotesi quali il collocamento in mobilità o i licenziamenti collettivi in cui sarebbe consentita la verifica di ragionevolezza sotto il profilo della correttezza e della buona fede. Quanto infine al secondo motivo, oltre a non risultare dalla narrativa della sentenza appellata la deduzione di un profilo di responsabilità connesso all'asserita violazione dei doveri di adottare le misura di tutela della personalità morale dei lavoratori, è sufficiente osservare come il prospettato danno ex art. 2087 c.c. non possa certamente ritenersi implicito nell'effetto economico migliorativo prodottosi a favore di altri lavoratori in conseguenza del nuovo inquadramento contrattuale. Anche a voler quindi prescindere dalla novità della prospettazione, l'infondatezza del motivo risulta evidente dal richiamo ad una norma che postula la mancata adozione ovvero l'omissione da parte del datore di lavoro, rispettivamente di misure e di comportamenti finalizzati alla tutela della personalità morale del lavoratore, condotta non ravvisabile nell'applicazione della normativa collettiva che accorda benefici ad una categoria di lavoratori, laddove per i ricorrenti, che hanno continuato a svolgere la loro abituale prestazione, non è neppure astrattamente configurabile un danno da demansionamento. Parimenti infondati sono il sesto ed il settimo motivo. Secondo i ricorrenti l'appello proposto dall'azienda avverso la sentenza sul quantum avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per mancanza al momento della decisione del provvedimento impugnabile ovvero per carenza di interesse ad impugnare, in quanto la riforma della sentenza sull'an avrebbe posto nel nulla le pronunce rese con la successiva sentenza sul quantum. La prospettazione si basa su una non condivisibile trasposizione logica delle affermazioni contenute nella decisione di questa Corte n. 363/1995, nella quale si è ritenuto che la riforma o la cassazione della sentenza non definitiva pone nel nulla le pronunce rese con la sentenza definitiva, in quanto dipendenti dalla sentenza riformata o cassata (art. 336, secondo comma, cod. proc. civ.) e determina la sopravvenuta inammissibilità
del ricorso prodotto contro tale ultima sentenza, per la mancanza, al momento della decisione, del provvedimento impugnabile, rilevabile d'ufficio anche nel giudizio di legittimità. È evidente come l'impugnazione della sentenza sul quantum fosse sostenuta da un interesse autonomo dell'azienda, individuabile nell'ottenimento di un titolo per la restituzione delle somme erogate (e che astrattamente avrebbero anche potuto essere riconosciute in importi diversi da quelli conseguenti ad un'integrale riforma della sentenza sull'an qual è viceversa intervenuta).
Nella narrativa contenuta nella sentenza impugnata sono riportate le conclusioni del ricorso in appello dell'azienda, dalle quali si evincono i motivi dell'impugnazione, appunto consistenti nell'avvenuta erogazione - che si assumeva in tesi non dovuta - delle somme indicate dal Pretore. Ne consegue per tabulas l'infondatezza della doglianza con cui si lamenta l'omessa specificazione dei motivi.
Infondato è infine anche l'ultimo motivo: va sul punto ricordato che "l'azione di ripetizione di somme pagate in esecuzione della sentenza d'appello successivamente cassata ovvero di sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva successivamente riformata in appello, non si inquadra nell'istituto della 'condictio indebiti' (art. 2033 cod. civ.), sia perché si ricollega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale precedente alla sentenza, sia perché il comportamento dell'accipiens non si presta a valutazione di buona o mala fede ai sensi dell'art. 2033 cod. civ, non potendo venire in rilievo stati soggettivi rispetto a prestazioni eseguite e ricevute nella comune consapevolezza della rescindibilità del titolo e della provvisorietà dei suoi effetti. Pertanto, ove si tratti di restituzione di somme, gli interessi legali, in applicazione delle regole generali sui crediti pecuniari, devono essere riconosciuti dal giorno del pagamento e non da quello della domanda" (Cass. n. 3291/1999). Infondato è anche il ricorso incidentale.
Osserva la Corte che il meccanismo relativo alle ritenute fiscali, al quale si connette la veste di sostituto d'imposta del datore di lavoro, inerisce ad un momento successivo a quello del l'accertamento e della liquidazione delle spettanze retributive e si pone in relazione al distinto rapporto d'imposta, sul quale il giudice chiamato all'accertamento ed alla liquidazione predetti non ha il potere d'interferire (Cass. n. 13735/1992), con la conseguenza che l'azienda ricorrente incidentale dovrà esperire separata azione - in quanto unica legittimata alla restituzione delle somme (Cass. n. 1200/1988) - dinanzi alla competente commissione tributaria nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, volta alla declaratoria di non debenza - ed al conseguente recupero- delle trattenute per sopravvenuta inesistenza del presupposto- dell'obbligo, appunto di pagare dette somme - sul quale esse erano state operate (Cass. Sez. Un. n. 3833/1997). Sussistono giusti motivi per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta entrambi. Spese compensate. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria 19 giugno 2001